LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14839-2020 proposto da:
D.R., rappresentata e difesa dall’Avvocato SALVATORE DI MICELI;
– ricorrenti –
contro
T.A., T.G., T.V.M., rappresentati e difesi dall’Avvocato VITTORIO GENOVESE;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1872/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 23/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. D.R. propone ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1872/2019 della Corte d’appello di Palermo, pubblicata il 23 settembre 2019.
Resistono con controricorso T.A., T.G., T.V.M. (anche quali eredi di V.M.C.N.).
2. La Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento del 16 luglio 2013, accogliendo il gravame proposto da eredi di V.M.C.N. e proseguito da T.A., T.G. e T.V.M., ha dichiarato in favore degli stessi l’intervenuto acquisto per usucapione decennale di un immobile sito via *****, di ***** (in catasto al foglio *****, particella *****). Tale domanda era stata proposta in via principale rispetto a quella di usucapione ventennale da V.M.C.N. e non aveva avuto risposta nella sentenza di primo grado. Secondo la Corte d’appello, risultava pacifico che la porzione immobiliare in via *****, individuata catastalmente come foglio ***** particella *****, fosse inglobata nell’appartamento abitato dai signori V. e T., essendo priva di accessi se non dalla porta di ingresso dell’appartamento, e che fosse stata posseduta pacificamente ed ininterrottamente da V.M.C.N. sin dall’ottobre 1991, dopo che, con donazione del *****, S.T. aveva donato alla V. l’appartamento in catasto foglio ***** particella ***** e *****. Sussistendo, pertanto, un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, benché proveniente a non domino (non essendone proprietaria la donante S.T.), la buona fede della V., la trascrizione del titolo (avvenuta il 4 ottobre 1991) ed il possesso continuato di oltre dieci anni (avuto riguardo alla data della notificazione della citazione introduttiva del giudizio da parte di D.R.), per la Corte di Palermo doveva dichiararsi l’avvenuto usucapione.
Il primo motivo del ricorso di D.R. lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., non avendo la Corte d’appello considerato la citazione per divisione notificata il ***** da T.G., figlio della donante S.T., nel quale si riconosceva la proprietà della ricorrente. Al momento della donazione del 1991 erano allora trascorsi solo tredici anni da quell’atto, sicché mancava il ventennio ad usucapionem. Inoltre la Corte d’appello non avrebbe ritenuto di acquisire le prove orali volte a dimostrare l’esercizio del compossesso. Il possesso della V. non poteva perciò definirsi incontestato, come invece assunto nella sentenza impugnata.
Il secondo motivo di ricorso allega l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., essendo stata decisa la causa “senza un’adeguata istruttoria e con una motivazione solamente apparente”.
4. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.
5. Va premesso che il ricorso non risulta né rivolto né notificato a T.T., F.G., B.M.A., G.C., B.D., B.E. e B.G.A., che erano stati parti necessarie della fasi pregresse del giudizio. La fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., in forza del principio della ragionevole durata del processo, deve ritenersi comunque superflua, in quanto il ricorso appare “prima facie” inammissibile, e l’integrazione del contraddittorio si rivela, perciò, attività del tutto ininfluente sull’esito del procedimento (Cass. Sez. U, 23/09/2013, n. 21670). Anche l’eventuale ricorso incidentale tardivo proposto dalle parti chiamate ad integrare il contraddittorio perderebbe ogni efficacia in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità della impugnazione principale, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.
6. Il ricorso è inammissibile. I due motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, si risolvono in una critica generica della pronuncia impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili di fatto, auspicando dalla Corte di cassazione un diverso apprezzamento degli elementi istruttori valutati dalla Corte d’appello.
La sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto uniformandosi alla giurisprudenza di questa Corte ed il ricorso non offre elementi per mutare o confermare tale orientamento, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1.
La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa (Cass. Sez. Unite, 15/03/2016, n. 5068). Tale donazione, tuttavia, è idonea ai fini dell’usucapione decennale, poiché il titolo richiesto dall’art. 1159 c.c., deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l’acquisto del diritto si sarebbe senz’altro verificato se l’alienante ne fosse stato titolare (Cass. Sez. 6 – 2, 23/05/2013, n. 12782; Cass. Sez. 2, 05/05/2009, n. 10356). Quanto alla denuncia di “motivazione apparente”, va piuttosto affermato che la stessa sentenza della Corte di Palermo contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione.
La Corte di Palermo, sul presupposto della donazione a non domino del ***** da S.T. a V.M.C.N., trascritta il *****, ha spiegato che era poi pacifico il possesso ultradecennale da parte della donataria, peraltro desumendolo dalla conformazione della porzione immobiliare in contesa, giacché inglobata nell’appartamento abitato dai signori V. e T., essendo priva di accessi se non dalla porta di ingresso dell’appartamento.
E’ noto come l’accertamento relativo al possesso “ad usucapionem”, alla rilevanza delle prove ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell’usucapione è devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. Sez. 2, 21/02/2007, n. 4035; Cass. Sez. 2, 07/07/2000, n. 9106).
La ricorrente assume che il possesso della donataria V. fosse stato contestato nelle proprie difese, ma, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non indica in quali atti dei pregressi gradi di merito avesse provveduto tempestivamente (e dunque nel rispetto delle preclusioni assertive di primo grado e dell’onere di riproposizione delle questioni in appello) ad allegare i relativi specifici passaggi argomentativi.
Nessuna specificità rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata (la quale, come visto, si fonda sul possesso ultradecennale ex art. 1159 c.c., a far tempo da ottobre 1991) ha la allegazione della citazione del gennaio 1978 introduttiva di un giudizio di divisione, alla quale la ricorrente annette l’idoneità ad interrompere il decorso del tempo utile all’usucapione da parte della V..
Viola del pari l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, la deduzione della mancata assunzione delle “prove orali”, in quanto si omette di specificare quali fossero i capitoli di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell’impugnata sentenza, nonché quando fossero state effettuate tali deduzioni istruttorie.
A norma dell’art. 116 c.p.c., rientra poi nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Tale operazione, che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, non è consentita nel giudizio di legittimità. Nonostante le rubriche dei due motivi di ricorso denuncino un vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., ed all’art. 1158 c.c., il loro contenuto espositivo non prospetta un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle richiamate norme di diritto, ma allega un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Peraltro, la stessa doglianza fondata sul parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non tiene conto che questo, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, contempla soltanto il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. La ricorrente, viceversa, espone l’erroneo esame di atti difensivi e di elementi istruttori, il quale non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, visto che i rispettivi fatti storici, rilevanti in causa, sono stati tutti comunque presi in considerazione dalla Corte d’appello.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021