Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35279 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29736-2019 proposto da:

S.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MANZI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI OTTAVIANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELLO CAPUNZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1652/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.

RILEVATO

che:

S.A. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1652/2019 della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 23 marzo 2019, articolando un solo motivo.

Resiste con controricorso il Comune di Ottaviano.

Il ricorrente espone di avere convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, il Comune di Ottaviano, affinché accertatane la esclusiva responsabilità, venisse condannato, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., a risarcirgli tutti i fatti subiti il *****, quando, intento a percorrere in bicicletta la via *****, si incastrava con la ruota anteriore del mezzo nelle maglie deformate di una grata presente sul manto stradale, coperta di terriccio e collocata in senso opposto a quello di marcia, e finiva rovinosamente al suolo.

Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 590/18, respingeva la domanda attorea, ritenendo integrati gli estremi del caso fortuito.

La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza oggetto del presente ricorso, confermava la decisione di prime cure e rigettava l’appello proposto da S.A..

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. – ex art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3”, per avere il giudice d’appello escluso la responsabilità del Comune di Ottaviano, compiendo un grossolano errore in ordine al principio sotteso dall’art. 2051 c.c., sussumendo, in modo ingiustificato ed errato, che l’evento per cui è causa dovesse interpretarsi alla stregua di un fatto imprevedibile per l’amministrazione comunale, e per avere risolto la vicenda mediante un non pertinente riferimento alla decisione n. 6101 del 2003 di questa Suprema Corte, la quale presuppone un evento imprevisto ed imprevedibile nel caso di specie non ricorrente.

Nella sostanza il ricorrente deduce che la grata presentava un’anomalia, perché era stata posizionata, diversamente dalle altre, in modo che le lamelle fossero verticali rispetto al senso di marcia, che tale anomalia non era stata segnalata, che le lamelle si erano divaricate per l’uso, senza che il Comune di Ottaviano provvedesse alla manutenzione della grata, che la grata non era visibile ed era coperta da terriccio quindi non era evitabile da parte sua con l’uso della ordinaria diligenza.

Il motivo non può essere accolto.

La decisione della Corte d’Appello si basa sull’attenta valutazione di una serie di circostanze che sono sfuggite al vaglio del ricorrente: la posizione in prossimità del centro della semicarreggiata nell’ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso e la estensione della grata che la rendevano non solo visibile al ciclista, ma anche da questi facilmente evitabile senza superare la striscia di mezzeria, soprattutto in considerazione delle condizioni di visibilità esistenti al momento dell’incidente; il non anomalo posizionamento della grata, nel senso che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il corretto posizionamento della grata non dipende dal verso di installazione delle lamelle, come emerso dalla CTU espletata; la conformità della distanza tra le lamelle alla previsione normativa; il difetto di prova in ordine al fatto che essa fosse occultata dalla presenza di terriccio il giorno dell’incidente; la dimensione del copertone della ruota della bicicletta utilizzata da9ricorrente, variabile tra 20 e 20,5 mm, che rendeva irrilevante la deformazione della grata rispetto alla misura regolamentare.

Sulla scorta di tali circostanze deve ritenersi che la Corte d’Appello abbia reso una pronuncia in linea con la giurisprudenza di questa Corte quanto all’interruzione del nesso causale tra la res custodita e l’evento di danno per il ricorrere del caso fortuito, qui rappresentato dal comportamento imprudente del danneggiato che avrebbe potuto, con l’uso dell’ordinaria diligenza, avvedersi della situazione di pericolo ed evitarla.

Sottoponendo a revisione i principi relativi alla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., con specifico riferimento al custode di beni demaniali, questa Corte ha stabilito, con le ordinanze del 1 febbraio 2018, nn. 2477-2483, che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. Ne consegue che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso: ciò accade quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

Fatte tali premesse, ai fini che qui interessano, mette conto precisare che:

– il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell’evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;

– quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;

– chi entra in contatto con la cosa ha un dovere di cautela, derivante dal principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a contenere entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile;

– il caso fortuito, ove ricorrente, spezza la serie causale ovvero “toglie di mezzo” gli effetti giuridici della serie causale ordinaria, rappresentando un quid che “esorbita dall’attività custodiate, ovvero dall’area del possibile propria della vigilanza: il fortuito è quel che è impossibile vigilare” (Cass. 23/01/2019, n. 1725; Cass. 12/05/2020, n. 8811);

– data la ricorrenza di tali caratteri la colpa o l’assenza di colpa del custode restano del tutto irrilevanti ai fini della sua responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c.;

– se il danneggiato vuoi far valere l’eventuale colpa del custode – in questa direzione sembra muoversi una parte delle argomentazioni del ricorrente – si è al di fuori del perimetro della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., ed il danneggiato deve assumersi i ben più gravosi oneri assertivi e probatori della generale fattispecie dell’art. 2043 c.c., e, quindi, dimostrare, prima di ogni altra cosa, la colpa del danneggiante e non solamente il nesso causale tra presupposto della responsabilità ed evento dannoso; per contro, quando l’azione è proposta ai sensi dell’art. 2051 c.c., la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell’allegazione e della prova.

2. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

4. Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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