Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.35370 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 233-2020 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio degli avvocati LUIGI FIORILLO, e ANNA BUTTAFOCO, che lo rappresentano e difendono unitamente all’Avvocato FRANCESCO POERIO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MELISSA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1274/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/10/2019 G.N. 439/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ STEFANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Catanzaro ha respinto il reclamo di R.F. avverso la sentenza del Tribunale di Crotone che, all’esito del giudizio di opposizione ex lege n. 92 del 2012, aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti del Comune di Melissa, volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato il 27 maggio 2014 e la condanna dell’ente territoriale a reintegrare il dipendente nella posizione lavorativa in precedenza ricoperta ed a corrispondere allo stesso, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni maturate a far tempo dalla data del recesso.

2. La Corte territoriale ha premesso che il R. era stato sottoposto a processo penale per i delitti di falso e di concussione ed era stato sospeso, in via cautelare, per l’intero periodo di durata massima della sospensione sino al *****. Con sentenza del 18 dicembre 2009 la Corte di Cassazione aveva confermato la decisione della Corte d’appello di Catanzaro che aveva dichiarato l’improcedibilità dell’azione per il delitto di falso e condannato l’imputato alla pena di anni 2 di reclusione ed all’interdizione temporanea dai pubblici uffici di pari durata per il reato di concussione. Il procedimento disciplinare era stato avviato l’11 marzo 2014, all’esito dell’acquisizione di copia integrale della sentenza del Tribunale di Crotone, parzialmente riformata in appello, recante l’attestazione dell’intervenuta irrevocabilità.

3. In diritto la Corte, riassunte le ragioni per le quali il giudice di prime cure aveva ritenuto legittimo il licenziamento, ha osservato che non si era verificata la denunciata violazione del termine previsto dalla L. n. 97 del 2001, art. 5, comma 4, perché il dies a quo doveva essere individuato nella data in cui il Comune aveva avuto integrale conoscenza della sentenza di condanna. Ha precisato al riguardo che la pronuncia della Cassazione, trasmessa dal R., nel settembre 2010, si limitava a riportare il dispositivo delle sentenze che avevano definito i gradi del giudizio di merito e, pertanto, quella conoscenza non consentiva l’avvio del procedimento, né aveva rilevanza alcuna la circostanza che l’amministrazione fosse consapevole delle accuse mosse in sede penale ed avesse deciso di attendere l’esito del processo.

4. Ha precisato al riguardo che ai sensi dell’art. 648 c.p.p. la sentenza che diviene irrevocabile, a seguito della decisione del ricorso per cassazione, è quella di merito, non già quella pronunciata dalla Corte, e quindi è alla prima che si riferisce la comunicazione dalla quale la L. n. 97 del 2001 fa decorrere il termine per l’attivazione o la ripresa del procedimento.

5. Ha aggiunto che il Tribunale, escludendo l’eccepita tardività per le ragioni sopra esposte, non aveva violato il limite della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed aveva posto a fondamento della decisione un dato di fatto, risultante dagli atti di causa e non contraddetto dal ricorrente.

6. Ha escluso, pertanto, l’inerzia dell’amministrazione ed ha evidenziato, infine, che una volta ritenuta la giustificatezza del recesso in relazione alla ragione addotta non vi era spazio per ravvisare la natura ritorsiva del licenziamento.

7. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso R.F. sulla base di sei motivi illustrati da memoria, ai quali non ha opposto difese il Comune di Melissa, rimasto intimato. La Procura Generale ha concluso per l’infondatezza del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e sostiene che non era in contestazione fra le parti l’idoneità o meno della sentenza penale della Cassazione a far decorrere il termine per l’avvio del procedimento, perché il Comune si era limitato a contestare la circostanza dell’avvenuta trasmissione. Non poteva, pertanto, il giudice del merito mutare la causa petendi della domanda e porre a fondamento della decisione un fatto del tutto nuovo mai dedotto dalle parti.

2. Con la seconda censura, ricondotta ai vizi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 R.F. eccepisce la nullità della sentenza per error in procedendo e denuncia la violazione degli artt. 115,132 e 156 c.p.c. nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. Sostiene, in sintesi, che il giudice del reclamo non ha esaminato la sentenza penale di Cassazione n. 48551/2009 ed erroneamente ha ritenuto che quest’ultima si limitasse a richiamare il dispositivo delle sentenze di merito perché, al contrario, la pronuncia si sofferma sulle ragioni della colpevolezza e descrive compiutamente i fatti. Aggiunge che la motivazione è qualificabile come apparente in quanto manca ogni riferimento al contenuto dell’atto, in relazione al quale, in modo del tutto apodittico, si traggono conclusioni smentite dal tenore letterale del documento medesimo.

3. Il terzo motivo addebita alla sentenza gravata la violazione della L. n. 97 del 2001, art. 5, comma 4, e dell’art. 546 c.p.c.. Il ricorrente sostiene che il legislatore, nel prescrivere che il procedimento disciplinare deve avere inizio o proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione o all’ente competente per il procedimento disciplinare, non ha inteso differenziare le decisioni in ragione dell’autorità giudiziaria che le ha pronunciate e, pertanto, la norma si deve intendere riferita anche alla pronuncia della Corte di Cassazione che, come ogni altra sentenza, contiene gli elementi indicati dall’art. 546 c.p.p..

4. Con la quarta critica il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 97 del 2001, artt. 1 e 5 e dell’art. 25, comma 7, del CCNL 1994/1997 per il personale del comparto regioni ed autonomie locali perché non era necessario alcun ulteriore accertamento in ordine alla sussistenza dei fatti ed alla colpevolezza dell’imputato, considerati, da un lato, l’efficacia del indicato penale nel procedimento disciplinare e, dall’altro, l’espressa previsione del licenziamento senza preavviso nell’ipotesi di condanna per il delitto di concussione.

5. Il quinto motivo torna a denunciare la violazione della L. n. 97 del 2001, art. 5, comma 4, oltre che dell’art. 648 c.p.p.. Il R. insiste nel sostenere che il legislatore ha individuato il dies a quo ai fini della attivazione o della ripresa del procedimento nella comunicazione della sentenza irrevocabile e tale deve ritenersi anche la pronuncia di Cassazione.

6. Infine con il sesto motivo, formulato sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 59 e degli artt. 1175 e 1375 c.c.. Sostiene che l’amministrazione ha violato il principio della necessaria immediatezza della contestazione, che è volto ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività ed anche a tutelare il legittimo affidamento del prestatore in relazione al carattere facoltativo dell’esercizio del potere disciplinare.

7. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto, per cui lo stesso non può essere invocato in relazione alla qualificazione giuridica, ad espressioni definitorie, a circostanze implicanti un’attività di giudizio (cfr. fra le tante Cass. n. 5929/2015 e Cass. 17171/2012).

Non era, pertanto, impedito al giudice del merito valutare se la sentenza penale, dalla quale il ricorrente pretendeva di far decorrere il termine perentorio per la riattivazione del procedimento disciplinare sospeso, rispondesse ai requisiti richiesti dalla L. n. 97 del 2001, art. 5, comma 4, che, appunto, individua il dies a quo nella comunicazione all’amministrazione della sentenza penale irrevocabile di condanna.

E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 1, il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Infatti il divieto di ultra o extra petizione, di cui all’art. 112 c.p.c., impedisce solo di pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero recidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. n. 30607/2018; Cass. n. 8645/2018).

Nel caso di specie l’eccezione di tardività della riattivazione era stata proposta dal ricorrente sul rilievo che i termini dovessero decorrere dal 24 settembre 2010, data in cui il Comune di Melissa aveva protocollato la missiva, inviata dal R., di comunicazione dell’esito del processo penale, sicché l’idoneità di quella comunicazione non poteva non essere valutata dal Tribunale e dalla Corte territoriale, trattandosi di un fatto sul quale lo stesso ricorrente aveva fondato la domanda.

2. La seconda censura è inammissibile perché sotto l’apparente deduzione dell’error in procedendo e del vizio motivazionale, censura la valutazione di merito espressa dalla Corte territoriale sul contenuto della sentenza di Cassazione che aveva confermato la pronuncia della Corte d’Appello di Catanzaro di condanna alla pena di anni due di reclusione per il delitto di concussione.

Ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012 (11 settembre 2012) si applica l’art. 348 ter c.p.c., comma 5 e, pertanto, il ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. fra le tante Cass. n. 20994/2019 e Cass. n. 26774/2016). Detta diversità va esclusa nella fattispecie perché risulta dalla sentenza gravata (pag. 3 della motivazione) che il Tribunale aveva ritenuto non fondata l’eccezione di tardività della riattivazione “sia perché la comunicazione era diretta al Sindaco e non già all’ufficio comunale per i provvedimenti disciplinari, sia perché la sentenza di legittimità riporta il testo dei dispositivi delle pronunce che hanno definito i due gradi di merito ma non anche le loro motivazioni e quindi non consente una compiuta valutazione a fini disciplinari”. Il giudice d’appello è pervenuto alle medesime conclusioni sicché opera la preclusione posta dalla norma sopra richiamata.

A ciò si deve aggiungere che il vizio previsto dal riformulato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., n. 5 concerne l’omesso esame di un fatto decisivo e non va confuso con la mancata o errata valutazione di risultanze istruttorie riguardanti il fatto esaminato dal giudice del merito.

2.1. Quanto, poi, al preteso vizio motivazionale occorre ribadire che il difetto del requisito di cui all’art. 132 c.p.c. si configura solo qualora la motivazione o manchi del tutto nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero esista formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha dato ampio conto della ritenuta infondatezza del motivo di reclamo riguardante il contenuto della sentenza di Cassazione (pag. 5 e 6) e non è incorsa in alcuna contraddizione, sicché la censura finisce per sollecitare un giudizio di merito, opposto a quello espresso dal giudice d’appello, sulla completezza della ricostruzione dei fatti emergente da quella decisione.

3. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati.

Nell’interpretare la L. n. 97 del 2001, art. 5, comma 4, questa Corte, valorizzando i principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186/2004, ha già affermato che, ai fini della decorrenza del termine per la riattivazione del procedimento disciplinare sospeso in attesa della definizione di quello penale, è necessario che l’amministrazione venga a conoscenza dell’integrale sentenza di condanna irrevocabile, in quanto la PA deve avere esatta cognizione dei fatti accertati in sede penale (Cass. n. 5313/2017 che richiama, fra le tante, Cass. 19930/2016 e Cass. n. 11987/2016).

Si tratta di un principio che si armonizza con gli orientamenti espressi sulla natura e sulla funzione dei termini che nell’impiego pubblico contrattualizzato scandiscono le diverse fasi del procedimento disciplinare, in relazione ai quali si è detto che il legislatore ha perseguito l’intento di rendere certi i termini del procedimento, innanzitutto attraverso l’individuazione in modo oggettivamente verificabile del dies a quo, perché il “valore costituzionale di regole che assicurino il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) risulterebbe vulnerato da un’interpretazione che lasciasse nel vago il dies a quo del procedimento, rimettendolo – in ipotesi – anche a notizie informali…” (Cass. n. 20733/2015 e Cass. n. 16900/2016).

Se ne è tratta la conseguenza che, ai fini della decorrenza dei termini perentori, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione (Cass. n. 7134/2017 e negli stessi termini Cass. n. 22075/2018, Cass. n. 21193/2018, Cass. n. 6989/2018).

La L. n. 97 del 2001, art. 5, comma 4, deve essere interpretato in coerenza con i richiamati principi e, quindi, va assegnata rilevanza alla sola comunicazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, non a qualsiasi articolazione dell’amministrazione interessata, del contenuto integrale della sentenza di condanna divenuta irrevocabile che, ai sensi dell’art. 648 c.p.p., non è quella con la quale la Corte di Cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso. Il giudicato, infatti, si forma sulle statuizioni della pronuncia di merito e sono queste che devono essere portate a conoscenza dell’amministrazione ai fini della ripresa del procedimento disciplinare.

Le esigenze di certezza sottese alla individuazione dei termini del procedimento disciplinare, di cui si è già dato conto, non consentono di aderire alla diversa tesi prospettata dal ricorrente, perché la decorrenza di un termine perentorio, dal cui spirare deriva la decadenza dall’esercizio del potere disciplinare anche nei casi in cui il dipendente si sia reso responsabile di fatti di reato di indubbia gravità, non può risentire di variabili legate alla maggiore o minore analiticità della motivazione della sentenza che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso per cassazione.

4. Ferma l’impossibilità di decorso del termine perentorio, che discende dai principi sopra enunciati, la condotta va apprezzata alla luce dei canoni generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., sui quali riposa il principio di tempestività del procedimento disciplinare (cfr. sul fondamento del principio Cass. S.U. n. 30985/2017), tanto nell’impiego privato quanto nel rapporto alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Nell’arresto sopra citato le Sezioni Unite, nel richiamare orientamenti ormai consolidati, hanno affermato che l’immediatezza dell’esercizio del potere disciplinare è imposta al datore di lavoro privato perché il principio “mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall’altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore – in relazione al carattere facoltativo dell’esercizio del potere disciplinare – sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile.”.

Il principio enunciato è solo in parte estensibile all’impiego pubblico contrattualizzato nel quale, in ragione della doverosità dell’iniziativa disciplinare, non può operare la tutela dell’affidamento incolpevole nell’irrilevanza disciplinare della condotta.

Va, infatti, ribadito che “nell’impiego pubblico contrattualizzato, anche rispetto alla disciplina previgente a quella del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 sexies, essendo anch’essa da inserire nel contesto dei principi di cui all’art. 97 Cost. come sopra declinati, l’obbligatorietà dell’azione disciplinare esclude che i comportamenti del datore di lavoro possano far sorgere un legittimo affidamento nella liceità della condotta, ove la stessa contrasti con precetti imposti dalla legge, dal codice di comportamento o dalla contrattazione collettiva.” (Cass. n. 14245/2019 che richiama in motivazione Cass. n. 8722/2017).

Escluso, quindi, che il prestatore possa confidare incolpevolmente sull’irrilevanza disciplinare della condotta, resta l’altra esigenza, da apprezzare nella valutazione comparativa degli opposti interessi delle parti, di assicurare il diritto di difesa, sicché il ritardo nella attivazione e nella definizione del procedimento, sempre che non vengano in rilievo i termini imposti dal legislatore a pena di decadenza (la cui operatività, lo si ribadisce, va esclusa nella fattispecie), potrà incidere sulla legittimità della sanzione solo qualora quel diritto sia stato impedito o compromesso.

E’ lo stesso ricorrente a riconoscere, nel quarto motivo, che nella specie nessun altro accertamento era necessario, perché i fatti erano stati acclarati in sede penale (ed in quella sede, evidentemente, il diritto di difesa aveva avuto esplicazione massima, perché la fondatezza delle accuse era stata vagliata in entrambi i gradi del giudizio di merito ed in quello di legittimità) e rientravano fra le fattispecie per le quali il CCNL 1994/1997 per il personale del comparto regioni ed autonomie locali prevede, all’art. 25, la massima sanzione espulsiva.

Risulta, allora, evidente la totale assenza di qualsivoglia pregiudizio subito dal R. in conseguenza dell’asserito ritardo nella riattivazione, assenza dalla quale discende l’infondatezza anche del sesto motivo di ricorso. Infatti, se il principio correttezza e buona fede “deve essere inteso in senso oggettivo ed enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull’art. 2 Cost., che, operando come un criterio di reciprocità esplica la sua rilevanza nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra” (Cass. S.U. n. 28056/2008 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. n. 9200/2021), quel principio non può essere invocato da chi non abbia visto leso o mortificato alcun interesse meritevole di tutela.

5. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato. Poiché il Comune di Melissa è rimasto intimato, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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