Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35382 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9264-2020 proposto da:

S.M., D.R., Z.M., P.N., elettivamente domiciliati in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NASO, rappresentati e difesi dall’avvocato CRISTIANO DALLA TORRE;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 359/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata l’11/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza pubblicata in data 11.9.2019, la Corte d’appello di Venezia ha accolto – con riguardo alla causa iscritta al n. 418/11 R.G. – l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, per l’effetto, in riforma della sentenza resa dal Tribunale tra l’appellante e gli attuali ricorrenti, ha rigettato le domande proposte dagli appellati, aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero per lo svolgimento delle funzioni di collaboratori scolastici o di docenti; ha, per converso, dichiarato estinti i giudizi concernenti le cause iscritte ai nn. 415/11 e 616/11 R.G., riuniti alla causa n. 418/11 ma – successivamente a sospensione dell’intero procedimento – non riassunti.

2. A fondamento del decisum la Corte territoriale ha, preliminarmente, rilevato che le cause (nn. 415/11, 418/11 e 616/11 R.G.) erano scindibili ed erano state riunite per ragioni di connessione oggettiva in quanto “aventi come elemento comune la medesima questione di diritto” e, conseguentemente, la mancata riassunzione di alcune di queste non si estendeva alle cause ritualmente riassunte e comportava, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., l’estinzione solamente di quelle prive di riassunzione; nel merito, e con riguardo alla causa n. 418/11 R.G., ha ritenuto che – indipendentemente dalla individuazione dei singoli periodi in cui ciascuno dei dipendenti aveva svolto supplenze su posti vacanti in organico di diritto e/o di fatto – era assorbente il rilievo che essi fossero stati stabilizzati attraverso l’operare degli strumenti selettivi e concorsuali, ovvero ai sensi della L. n. 107 del 2015, art. 1; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 (punti 118-125), e nelle numerose altre pure citate, l’intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, in difetto di specifiche allegazioni circa l’esistenza di danni ulteriori, diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo, nonché circa il ricorso, da parte del Ministero, ad un uso improprio o distorto delle assunzioni a termine.

3. Contro la sentenza, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di una pluralità di motivi; il Ministero ha resistito con controricorso, mentre gli Uffici scolastici regionale e provinciale non hanno svolto attività difensiva.

4. La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce l’estinzione del procedimento di appello per il mancato tempestivo deposito dell’atto di riassunzione del processo dopo la sua sospensione in attesa della sentenza della Corte costituzionale che, con ordinanza del 3/7/2013, aveva sollevato questione di pregiudizialità dinanzi alla Corte di giustizia: si osserva che l’Avvocatura distrettuale dello Stato aveva depositato l’atto di riassunzione in modalità cartacea, in violazione di quanto disposto dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 bis, comma 9 ter, convertito con modificazioni nella L. 17/12/2012, n. 221, a norma del quale l’atto, avendo natura endoprocedimentale, doveva essere depositato esclusivamente in via telematica.

2. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione, falsa ed erronea applicazione di norme di diritto, dovendo l’amministrazione procedere a riassumere tutti i procedimenti, in quanto riuniti, con conseguente estinzione dell’intero giudizio, nonché, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 50 c.p.c., comma 2, e all’art. 307 c.p.c., nullità della sentenza per aver pronunciato, la Corte di appello, in un procedimento ormai estinto.

3. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, e in relazione agli artt. 342,345 e 346 c.p.c., violazione, falsa ed erronea applicazione di norme di diritto, dovendo l’amministrazione esporre, quale specifico motivo di appello l’immissione in ruolo della ricorrente-appellata (avvenuta dopo la sentenza di primo grado ma prima del deposito del ricorso in appello) e nullità della sentenza per avere, la Corte territoriale, esaminato detta questione su cui l’amministrazione era invece decaduta ed omesso di valutare l’eccezione di inammissibilità della questione che le appellate avevano sollevato.

4. Con il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte ricorrente deduce “Violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. Un. 5072/2016 in favore dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001 Violazione falsa ed erronea applicazione del “principio di equivalenza” e del “principio di effettività della tutela””.

5. Il quinto motivo è incentrato “Sulla questione pregiudiziale Europea circa la conformità alla Dir. Europea n. 1999/70/CE dell’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell’immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie”.

6. Con il sesto motivo, parte ricorrente deduce la “Illegittimità costituzionale dell’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell’immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell’art. 3 Cost., (principio di eguaglianza), ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione alla Dir. Europea n. 1999/70/CE, allegato Accordo Quadro, Clausola 5, punto 1, (principio di equivalenza – principio di effettività)”.

7. Il primo motivo è manifestamente infondato. La difformità rispetto al modello legale dell’atto in riassunzione compiuto dal Ministero si risolve in una mera irregolarità che non comporta nullità in mancanza di espressa comminatoria ex art. 156 c.p.c., comma 1. Al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte nelle numerose ordinanze in cui è stato prospettato lo stesso motivo di estinzione (per tutte, Cass. 11/2/2021, n. 3417 e Cass. 6/5/2021 n. 11907).

8. Il secondo motivo è infondato.

Invero, questa Corte ha affermato che nel caso di cumulo di cause scindibili, laddove il giudice (a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze – non separi le cause ma) interrompa l’intero processo, la riassunzione – effettuata mediante deposito del relativo ricorso in cancelleria nel termine semestrale previsto dall’art. 305 c.p.c. – deve ritenersi tempestiva rispetto a tutte le parti, sicché, ove ricorso e decreto di fissazione dell’udienza di riassunzione non siano stati notificati ad alcune di esse, non può essere dichiarata, rispetto a costoro, l’estinzione parziale del processo, dovendosi invece, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio. Invero, la riassunzione per un processo riunito è idonea ad attivare anche l’altro, perché la vicenda interruttiva, ancorché relativa solo alle parti di una delle cause riunite, opera rispetto all’intero procedimento e dunque per tutte le cause in esso confluite (cfr. Cass. n. 19566 del 2016, che richiama Cass. Sez. Un. 9686 del 2013, secondo la quale in presenza d’un evento interruttivo che tocchi una sola delle due cause connesse il giudice ha la facoltà e non l’obbligo di separarle, ma, ove non si avvalga di tale facoltà, l’eventuale ordinanza che dichiari interrotto il processo produce gli effetti di cui agli artt. 300 e ss. c.p.c., solo con riferimento alla causa in cui si è verificato l’evento interruttivo, mentre l’altra causa non separata resta in una “fase di stallo” o “di rinvio”, destinata necessariamente a cessare per effetto della riassunzione della causa interrotta o dell’estinzione di essa; nello stesso senso, Cass. n. 9960 del 2017).

Di conseguenza, trattandosi pacificamente di cumulo di cause scindibili (in quanto riunite esclusivamente per la comunanza della “medesima questione di diritto”), in applicazione dei principi innanzi esposti, la Corte di appello doveva ritenere la riassunzione (effettuata mediante deposito del relativo ricorso in cancelleria nel termine semestrale previsto dall’art. 305 c.p.c.) tempestiva rispetto a tutte le parti, sicché, posto che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza di riassunzione non erano stati notificati ad alcune di esse, non poteva dichiarare, rispetto a costoro, l’estinzione parziale del processo, dovendo invece, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio.

Si profila, pertanto, la carenza di interesse di agire dei ricorrenti che invocano erroneamente una decisione di estinzione del giudizio, ex art. 305 c.p.c., per tutte le parti delle cause scindibili.

Ne consegue l’infondatezza del motivo di ricorso.

9. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

L’immissione in ruolo delle ricorrenti successivamente al giudizio di primo grado costituisce una circostanza di fatto che può essere introdotta nel processo senza necessità di rispettare alcun formalismo, atteso che non si tratta né di una domanda riconvenzionale, né di un’eccezione in senso stretto; ne discende la inapplicabilità delle regole di cui all’art. 416 c.p.c., comma 2, art. 418 c.p.c., e art. 346 c.p.c., (cfr, Cass. Sez. Un. 8202 del 2005; cfr. con riguardo alla sopravvenuta cessazione di ogni attività aziendale rispetto ad una domanda di reintegrazione nel posto di lavoro Cass. n. 13297 del 2007 e Cass. n. 29936 del 2008; nonché, in arg., Cass. Sez. Un., n. 1099 del 1998). La sopravvenuta circostanza di fatto, inoltre, è stata introdotta nel corso del giudizio di appello senza contestazione della parte appellata, che si è limitata a dedurre, sotto un esclusivo profilo di carattere procedurale, “l’inammissibilità della nuova eccezione”.

10. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso appaiono inammissibili ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo la Corte territoriale deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non induce ad un suo mutamento, né ad una nuova rimessione delle questioni alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di giustizia. Al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte (da ultimo, nn. 3417 e 11907 del 2021) ai quali si intende dare continuità ed alle cui motivazione si rinvia, anche ai sensi dell’art. 132 c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c..

11. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono compensate tra le parti in considerazione della complessità della materia e dell’evoluzione giurisprudenziale anche in considerazione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 8 maggio 2019.

12. Le parti ricorrenti sono comunque tenute al versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato versato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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