LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22116-2020 proposto da:
F.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELA GRAZIA RUGGIERO, UGO VETERE;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato NICOLO’ SCHITTONE, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1236/2019 della CORTE CATANZARO, depositata il 17/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BOGHETICH ELENA.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza depositata il 17.12.2019 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia del Tribunale di Paola, ha rigettato la domanda di F.G. proposta nei confronti del Consorzio di bonifica integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino per il risarcimento del danno (relativo al periodo luglio 2011-dicembre 2015) dovuto alla mancata riammissione in servizio a seguito della sentenza del Tribunale di Paola n. 453/2011 (che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato del 5.5.2003 e ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato), confermata in sede di appello con sentenza n. 117/2015 (passata in giudicato), ritenendo risolto per mutuo consenso il rapporto di lavoro tra le parti.
2. La Corte territoriale, ai fini dell’accertamento di un comportamento concludente volto alla risoluzione del rapporto di lavoro, ha valorizzato i seguenti elementi: la sottoscrizione di ulteriori contratti a tempo determinato dal 2011 al (in specie, 28.2-31.8.2011; 18.4-31.10.2012; 20.5-30.10.2013) e la percezione dell’indennità di disoccupazione tra un periodo e l’altro non lavorato; l’assenza di qualsiasi iniziativa, per ottenere l’esecuzione dell’ordine giudiziale, sia dopo la sentenza n. 453/2011, sia dopo la sentenza confermativa di appello n. 117/2015; la partecipazione del F. a riunioni, tenute presso la sede dell’ente, con lo scopo di non procedere alla conversione del contratto in rapporto a tempo indeterminato; la richiesta del lavoratore di essere riassunto con contratti a termine per l’esecuzione dei medesimi lavori stagionali; l’adesione del lavoratore alla proposta di avviamento al lavoro con contratto a termine (in ossequio all’istanza CCNL di settore ex art. 150); il considerevole lasso di tempo intercorso fra la scadenza dell’ultimo contratto a tempo determinato (ottobre 2013) e la data di deposito del ricorso giudiziale (maggio 2016), senza che fosse stata avanzata domanda di adempimento dell’obbligo giudiziale in capo all’ente ma con esclusiva istanza di risarcimento del danno.
3. Avverso la sentenza il lavoratore ha proposto ricorso, articolato in due motivi, e il Consorzio ha depositato controricorso; entrambe le parti, in prossimità dell’udienza, hanno depositato memorie;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 1362 e vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale, trascurato alcuni elementi di fatto (diffida ad adempiere notificata nel settembre 2011 e poi nel novembre 2011, atto di precetto dell’aprile 2012, diffida del maggio 2013, clausola aggiuntiva apposta ad alcuni contratti a termine stipulati nel 2012 e 2013 ove si precisava che la sottoscrizione del contratto a tempo determinato non costituiva rinunzia alla sentenza del giudice del lavoro che aveva statuito la trasformazione dei precedenti contratti in rapporti a tempo indeterminato), tutti elementi che esprimevano un interesse del lavoratore alla prosecuzione di un rapporto di lavoro.
2. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 116 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte territoriale, reputato assente una prova che invece era presente per tabulas, quali le diffide ad adempiere e la clausola aggiuntiva apposta ai contratti a tempo determinato.
3. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili per plurime ragioni.
4. Preliminarmente, va rilevato che non vi è traccia – nella sentenza impugnata – della sussistenza della “clausola aggiuntiva” (con cui si precisava, secondo il ricorrente, che la sottoscrizione del contratto a tempo determinato non costituiva rinunzia alla sentenza del giudice del lavoro che aveva statuito la trasformazione dei precedenti contratti in rapporti a tempo indeterminato) apposta a specifici contratti a termine stipulati nel 2012 e nel 2013, né il ricorrente indica in alcun modo se, con quale atto e in che termini la questione stessa sia stata eventualmente riproposta in grado di appello.
4.1. In tema, questa Corte ha ripetutamente affermato che “nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello” (v. Cass. n. 9812 del 2002, Cass. n. 13819 del 1999). Nel contempo è stato anche precisato che “nel caso in cui una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, indicando altresì in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, così da permettere alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (v. Cass. n. 12571 del 2013; Cass. n. 1435 del 2013; Cass. n. 20518 del 2008).
4.2. Peraltro per superare la presunzione di rinuncia e, quindi, la decadenza ex art. 346 c.p.c., è necessario che “la parte vittoriosa in primo grado, che abbia però visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni, ovvero taluni dei suoi sistemi difensivi” manifesti “in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre la domanda o le eccezioni respinte” (v. fra le altre Cass. n. 14267 del 1999, Cass. n. 13401 del 2004).
4.3. Orbene nel caso in esame il ricorrente lamenta la mancata considerazione (ed errata interpretazione) della clausola aggiuntiva apposta a specifici contratti a tempo determinato ma – anche tralasciando i pur decisivi profili di difetto di specificità, mancando del tutto la trascrizione dei contratti a tempo determinato e delle diffide nonché la localizzazione nei fascicoli delle fasi di merito e il deposito nulla specifica in ordine ad una chiara e precisa riproposizione della relativa questione in appello.
5. In ordine al mutuo consenso, secondo le Sezioni unite civili di questa Corte (sent. n. 21691 del 27 ottobre 2016), premesso il dato normativo dell’art. 1372 c.c., comma 1, salvo che non sia richiesta la forma scritta ad substantiam, il mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto può essere desumibile da comportamenti concludenti.
5.1. Con specifico riferimento al caso dei contratti a tempo determinato detta sentenza ha avallato l’orientamento giurisprudenziale in base al quale la durata rilevante del comportamento omissivo del lavoratore nell’impugnare la clausola che fissa il termine può considerarsi “indicativa della volontà di estinguere il rapporto di lavoro tra le parti”, ma sempre che “concorra con altri elementi convergenti” che inequivocabilmente palesino la volontà risolutiva, con giudizio che attiene al merito della controversia (per tutte v. Cass. n. 29781 del 2017). 5.2. Occorre quindi che il decorso del tempo sia accompagnato da ulteriori circostanze fattuali, le quali siano complessivamente apprezzate dal giudice di merito inducendo il convincimento del medesimo, anche per la loro combinazione, nel senso che esse denotino una volontà chiara del lavoratore di porre fine definitivamente al rapporto di lavoro con la controparte.
5.3. Come tuttavia statuito da questa Corte in altre decisioni (cfr. Cass. n. 1841 del 2016, Cass. n. 2732 del 2016, Cass. n. 13958 del 2018) l’accertamento di una concorde volontà delle parti diretta a sciogliere un contratto costituisce un giudizio che attiene al merito della causa e quindi è demandata all’accertamento in fatto. Ciò comporta che ove nel giudizio di merito sia stato valutato il comportamento delle parti e si sia formulato in giudizio un comportamento omissivo, con il concorso di ulteriori elementi convergenti, tale giudizio è sindacabile in sede di legittimità solo in base alle regole dettate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, secondo la formulazione vigente ratione temporis.
6. La nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile, ai sensi del cit. art. 54, comma 3, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. di conversione del decreto, cioè alle sentenze pubblicate dal 12.9.12 e, quindi, anche alla pronuncia in questa sede impugnata) rende denunciabile per cassazione solo il vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.
6.1. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014) hanno affermato che non è più consentito denunciare un vizio di motivazione se non quando esso dia luogo, in realtà, ad una vera e propria violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Ciò si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie.
7. Trasferendo tali enunciati al caso in esame la Corte di merito è giunta alla decisione sull’esistenza di una congiunta volontà risolutoria del rapporto valutando assieme all’inerzia per un lungo lasso di tempo trascorso, anche altri aspetti del comportamento tenuto dal lavoratore che sono stati ritenuti significativi, con ciò conformandosi ai principi di diritto consolidati innanzi enunciati.
8. La violazione dell’art. 116 c.p.c. e’, poi, configurabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Cass. Sez. U. n. 11892 del 2016, Cass. Sez. U. n. 20867 del 2020, nonché, ex plurimis, Cass. n. 13960 del 2014).
9. In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo.
10. Poiché il ricorso per cassazione è stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1; provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021