LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5415-2019 proposto da:
G.P., A.R., C.L., A.M., elettivamente domiciliati in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NASO, rappresentati e difesi dall’avvocato CRISTIANO DALLA TORRE;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TREVISO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 277/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA DORONZO.
RILEVATO
che:
Con sentenza pubblicata in data 3 agosto 2018, la Corte d’appello di Venezia ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza resa dal tribunale, ha rigettato la domanda proposta da A.M., più altri litisconsorti, avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero.
A fondamento del decisum la Corte territoriale ha ritenuto che indipendentemente dalla individuazione dei singoli periodi in cui ciascuno degli appellati aveva svolto supplenze su posti di organico di diritto e/o di organico di fatto – era assorbente il rilievo che i dipendenti, assunti in qualità di insegnanti o di collaboratori scolastici, ad eccezione degli appellati A. e A., erano stati stabilizzati attraverso l’operare degli strumenti selettivi e concorsuali ovvero ai sensi della L. n. 107 del 2015, art. 1; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 (punti 121 e 122), e nelle numerose altre pure citate, l’intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato in difetto di specifiche allegazioni circa l’esistenza di danni ulteriori diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo. Quanto ai dipendenti non stabilizzati, era rimasto accertato che le assunzioni a termine non erano mai avvenute per coprire vacanze di posti in organico di diritto, bensì solo vacanze di organico di fatto.
Contro la sentenza le parti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi; ha resistito il Ministero con controricorso, mentre gli uffici scolastici regionale e provinciale non hanno svolto attività difensiva.
La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
che:
1.- Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte ricorrente deduce “Violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. Un. 5072/2016 in favore dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001.- Violazione falsa ed erronea applicazione del “principio di equivalenza” e del “principio di effettività della tutela””.
2.- Il successivo motivo è incentrato “Sulla questione pregiudiziale Europea circa la confotinità alla Direttiva Europea 1999/70/CE dell’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell’immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie”.
3.- Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce la “Illegittimità costituzionale dell’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell’immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell’art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione alla Clausola 5, punto 1, dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva Europea 1999/70/CE, (principio di equivalenza – principio di effettività), ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell’Uomo”.
4.-Con il quarto motivo, a sua volta ripartito in cinque punti, si denuncia a) la violazione, la falsa ed erronea applicazione delle norme di legge riguardanti al) il diritto all’integrale risarcimento dei danni, l’accertamento e la liquidazione del danno (art. 115 c.p.c., art. 2727 c.c.), a2) l’interpretazione della domanda e l’onere della prova (artt. 112 e 115 c.p.c.), b) la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per motivazione apparente con riferimento al (negato) diritto al riconoscimento delle differenze retributive e contributive, c) l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, d) l’illegittima esclusione del risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli risarciti con la stabilizzazione.
5. I primi tre motivi, che si esaminano congiuntamente, appaiono inammissibili ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo la Corte territoriale deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non induce ad un suo mutamento, né ad una nuova rimessione delle questioni alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di giustizia e neppure rende opportuna la trattazione in pubblica udienza. Al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte (da ultimo, n. 3417/2021) ai quali si intende dare continuità ed alle cui motivazione si rinvia, anche ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c..
6. Anche il quarto motivo non può essere accolto.
Esso è stato oggetto di esame da parte di questa Corte da ultimo con la ordinanza n. 3417/2021 cit. (che a sua volta richiama Cass. n. 489/2021), alla quale si rinvia integralmente non ravvisandosi negli atti difensivi dei ricorrenti elementi idonei a determinare un ripensamento dei principi in essa affermati.
6.1. – Nel caso in esame, al pari di quello esaminato nell’ordinanza citata, la Corte ha ritenuto generiche e comunque non provate le allegazioni dei ricorrenti circa i danni ulteriori rispetto a quelli riparati dall’intervenuta stabilizzazione; ha altresì escluso che vi sia stata allegazione di un uso improprio o distorto, da parte del Ministero, della tipologia delle supplenze su organico di fatto temporanee.
6.2. Il motivo è nella sua complessità inidoneo a scalfire queste affermazioni, presentando evidenti profili di inammissibilità oltre che di infondatezza, sia per la promiscuità e la mescolanza dei motivi, sia con riguardo alla violazione di legge prospettata con riferimento ad una pluralità di norme, senza che risultino indicate con chiarezza le affermazioni della sentenza in contrasto con le norme di legge indicate. E’ inconferente il richiamo all’art. 112 c.p.c., giacché non vi è stata alcuna omessa pronuncia (o extra o ultra petizione), ma solo una interpretazione della domanda, non denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (Cass. 11/10/2019, n. 25690).
6.3.- Quanto al vizio di omesso esame di fatti decisivi, anch’esso è inammissibile, non risultando indicato quale sia il fatto – principale o secondario – di cui si predica la decisività e la cui valutazione sarebbe stata del tutto omessa, non potendo rientrare nella nozione di “fatto” la valutazione compiuta dal giudice degli atti processuali.
6.4. La ritenuta genericità delle allegazioni assorbe ogni ulteriore valutazione circa la presunta violazione dell’art. 1226 c.c., giacché il ricorso alla liquidazione in via equitativa presuppone già assolto l’onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l’entità materiale del danno (Cass. n. 16202 del 2002; Cass. n. 13288 del 2007; Cass. n. 28742/2018). Onere nella specie non assolto.
6.5. Neppure è ravvisabile un’ipotesi di nullità della sentenza perché la motivazione è fisicamente (oltre che logicamente ed esaustivamente) esistente, non presenta alcuna incongruenza o illogicità, peraltro neppure indicata dai ricorrenti (cfr. Cass. Sez.Un. 8053/2014).
7. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
In ragione delle peculiarità delle questioni prospettate, solo di recente composte dall’intervento di questa Corte, si ritiene di compensare le spese del presente giudizio; i ricorrenti vanno comunque condannati al versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021