Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35679 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16420-2020 proposto da:

D.D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 267, presso lo studio dell’avvocato DANIELA CIARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato COSIMO RUPPI;

– ricorrente –

contro

C.A., già titolare della ditta ALEFARM, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO TOMMASO DE MAURO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 771/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 19/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.

RILEVATO

che:

D.D.M. ricorre avverso la sentenza n. 771/2019 della Corte d’Appello di Lecce, depositata il 4 ottobre 2019, articolando tre motivi, corredati di memoria.

Resiste con controricorso C.A..

D.D.M. notificava ad Alefarm di C.A. atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida in riferimento all’immobile locato ad uso commerciale da Alefarm, registrato il 3 dicembre 2007, per omesso versamento dei canoni da marzo a giugno 2012.

C.A., titolare della ditta Alefarm, costituitasi in giudizio, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del locatore al pagamento della somma di Euro 44.577,00 a titolo di indebito arricchimento per lavori eseguiti sull’immobile, chiedeva il rigetto della domanda di risoluzione.

Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 19 febbraio 2018, rigettava la domanda di risoluzione, accoglieva la domanda riconvenzionale, compensava le somme dovute a titolo di arricchimento ingiustificato con i canoni dovuti e condannava l’odierno ricorrente al versamento di Euro 28.690,26 a favore di C.A., regolava le spese di causa.

D.D.M. impugnava la sentenza di prime cure dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce che con la decisione oggetto dell’odierno ricorso rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese di lite.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo il ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) con riferimento alla disciplina in tema di attività del consulente (artt. 62 e 194 c.p.c. e artt. 90,91 e 92 disp. att. c.p.c.)”.

Il ricorrente assume che, diversamente da quanto statuito dalla Corte d’Appello, il CTU aveva assunto illegittimamente informazioni da terzi, nel caso di specie i terzi erano il CTP di controparte e C.L., padre della conduttrice, in violazione dell’art. 194 c.p.c., il quale subordina l’acquisizione di chiarimenti dalle parti o da terzi alla preventiva autorizzazione del giudice che nella specie aveva fatto difetto.

Non solo: violando le disposizioni impartitegli il CTU, anziché acquisire la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico dalla pubblica amministrazione, l’avrebbe chiesta ed ottenuto dal CTP di controparte. E sempre dal CTP avrebbe acquisto la documentazione fotografica dei locali locati prima della esecuzione dei lavori, in violazione del principio dispositivo in relazione alle preclusioni istruttorie. Su questa censura che aveva costituito motivo di appello la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata, incorrendo nel vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha chiarito che il CTU non aveva ottenuto dal CTP di controparte e da C.L. elementi volti ad accertare i fatti posti a fondamento delle domande ed eccezioni, ma era rimasto nei limiti dei poteri che gli erano stati conferiti, decidendo sulla base del computo estimativo fondato sulla prova documentale e tenendo conto del prezzario delle opere edili della Regione Puglia. La statuizione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte che ammette che il CTU possa assumere informazioni da terzi e procedere all’accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, anche senza preventiva autorizzazione giudiziale: egli non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti, e, se sconfina dai predetti limiti intrinseci al mandato conferitogli, tali accertamenti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio, e, perciò, privi di qualsiasi valore probatorio, anche indiziario (di recente, in tal senso cfr. Cass. 06/12/2019, n. 31886).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha chiarito che il CTU si era limitato a verificare fatti accessori necessari a rispondere ai quesiti, relativamente ai quali vige, appunto, un’eccezione alla regola secondo cui il CTU non può procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano la prova dei fatti costitutivi o delle eccezioni (Cass. n. 31886/2019, cit.).

La dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riguardante la stessa questione, e che risulta mal posta perché il ricorrente ha inteso denunciare l’omesso esame di un motivo di appello e non l’omesso esame di un fatto storico – giova ribadire che il vizio di omessa pronuncia implica la totale omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell’art. 112 c.p.c. che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 L’omesso esame di un fatto decisivo presuppone, al contrario, l’esame della doglianza da parte del giudice, seppure se ne lamenti che essa sia stata risolta in modo non corretto, cioè senza adeguata motivazione, il quale va denunciato ricorrendo alla categoria logica di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – non trova neppure riscontro nella sentenza impugnata, perché la decisione impugnata con la statuizione riferita si è pronunciata sul fatto che, invece, il ricorrente considera omesso.

2.Con il secondo motivo il ricorrente imputa alla sentenza impugnata la “Violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) con riferimento alla disciplina vigente in tema di onere della prova dei fatti costitutivi del diritto controverso (art. 2697 c.c.)”, per avere la Corte d’Appello ritenuto provato che i lavori oggetto di domanda riconvenzionale erano stati autorizzati da parte del locatore, omettendo di trarre le conclusioni derivanti dal fatto che detta autorizzazione era stata data alla ditta Alecos SRL con cui era in essere un altro contratto di locazione datato 31 gennaio 2007 e che non esisteva in atti la prova che esso si fosse risolto prima della sottoscrizione del contratto con Alefarm del 5 novembre 2007 e che Alefarm avesse la disponibilità della res.

Il motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La domanda riconvenzionale è stata accolta non sulla base dell’art. 1592 c.c., ma in virtù dell’art. 2041 c.c. Per tale ragione la Corte d’Appello, confermando sul punto la decisione di prime cure, ha ritenuto rilevante unicamente la circostanza che vi fosse stata una specifica autorizzazione alla esecuzione dei lavori, risultando indifferente che detta autorizzazione fosse stata concessa alla ditta Alecos o alla ditta Alefarm.

Lo sforzo argomentativo del ricorrente è volto a dimostrare che l’autorizzazione era stata concessa alla ditta Alecos e non alla Alefarm, che il contratto con la prima non era stato provato che si fosse risolto al momento della realizzazione dei lavori e che spettava alla Alefarm provare di essere stata specificamente autorizzata.

Come si è rilevato, però, nonostante la sua estrema laconicità, la sentenza impugnata si è mossa in tutt’altra direzione, ritenendo giustificato far rientrare la richiesta di rimborso nella fattispecie dell’art. 2041 c.c., consentendo tale azione la reintegrazione dello squilibrio economico determinatosi tra le parti, partendo dalla premessa che i lavori, costituenti sicuri miglioramenti per l’immobile, fossero stati eseguiti dalla ditta Alefarm prima della stipulazione del contratto di locazione.

Il motivo, pertanto, è inammissibile, perché non censura efficacemente la ratio decidendi della decisione impugnata.

3.Con il terzo motivo viene dedotta la “nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dell’art. 1453 e 1587 c.c. in relazione all’art. 92 c.p.c.”, per avere la sentenza rigettato il motivo di appello che lamentava che non si fosse tenuto conto dell’inadempimento di Alefarm, affermando che al contrario se ne era tenuto conto, tant’e’ che dall’importo dovuto dall’odierno ricorrente era stato detratto il mancato pagamento dei canoni di locazione. La Corte territoriale avrebbe omesso verificare se l’inadempimento fosse solutoriamente rilevante.

Il motivo non merita accoglimento.

La sentenza impugnata non si è occupata della gravità dell’inadempimento e delle eventuali conseguenze ad esso ricollegabili. Spettava al ricorrente, che ancora una volta non ascrive correttamente il vizio denunciato alla corrispondente categoria giuridica di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, avendo denunciato un errore di diritto, ma avendo, invece, illustrato un vizio di attività della sentenza impugnata, dimostrare di avere formulato una specifica domanda di accertamento della ricorrenza di un inadempimento solutoriamente rilevante. Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente e inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronuncia si sia resa necessaria e ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere a una loro autonoma ricerca, ma solo a una verifica degli stessi (Cass. 28/10/2015, n. 21926).

Nella parte finale del motivo, cfr. p. 14, il ricorrente sembra intenzionato a denunciare la ricorrenza di una motivazione apparente, per non avere la Corte territoriale valutato i comportamenti delle parti in ordine al venir meno dell’equilibrio sinallagmatico. Si tratta di una censura che ancora una volta sovrappone e confonde vizi diversi ed aventi diversi presupposti: in questo caso si tratta dell’omessa pronuncia su un motivo di appello e del vizio motivazionale che, a differenza del primo, implica che la sentenza una doglianza sia stata esaminata dal giudice di merito.

Essendo pacifico che la sentenza impugnata non si è affatto occupata della ricorrenza di un inadempimento che avrebbe potuto giustificare la risoluzione per inadempimento del contratto, non può essere incorsa nel vizio di motivazione apparente imputatole.

4. Dalla memoria che il ricorrente ha depositato in visa dell’odierna camera di consiglio non emergono argomenti che giustifichino l’adozione di conclusioni diverse da quelle illustrate. E’ solo il caso di ribadire che “l’eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2, la cui funzione – al pari della memoria prevista dall’art. 378 c.p.c., sussistendo identità di “ratio” – è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli” (così Cass. 28/11/2018, n. 30760). A nulla vale, dunque, la riproduzione del motivo di appello a p. 4 della memoria.

5. Il ricorso è infondato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

7. Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.650,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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