LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11358/2018 R.G. proposto da:
D.N.G., e I.I., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Guglielmo Landolfi, e Bruno Proto, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via A. Torlonia, n. 19/a;
– ricorrenti –
contro
L.V., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianfranco Mobilio, e Simona Rinaldi Gallicani, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Baldo degli Ubaldi, n. 66;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 415 della Corte d’appello di Napoli depositata il 26 gennaio 2018.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27/10/2020 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;
udito l’Avv. Giorgio Giuttari, per delega dell’Avv. Gianfranco Mobilio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Cosimo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso.
FATTI DI CAUSA
D.N.G. e I.I. convenivano, dinanzi al Tribunale di Napoli, V.P., Z.D. e L.V., esponendo che: avevano acquistato una villetta dal V., proprietario del terreno e costruttore, facente parte del *****; la villetta era posta a monte e separata da un tratto di costone dalla villetta della Z. e del L. i quali avevano effettuato, servendosi dell’impresa dello stesso V., lavori di sbancamento del terreno per realizzare una zona pianeggiante destinata al passaggio e alla sosta dell’auto; per l’effetto dei detti lavori e delle infiltrazioni di acqua nel terreno argilloso era crollato il terrazzo della villetta di costoro; il crollo del terrazzo a monte aveva causato, a sua volta, uno smottamento a valle che pregiudicava la tenuta del muro di contenimento dell’immobile del D.N. e della I. che, pericolante, veniva abbattuto su ordine del Comune. Sulla base di tali premesse, chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
I convenuti si costituivano e resistevano alla domanda.
A seguito dal decesso del V. il giudizio veniva interrotto e successivamente riassunto nei confronti dei suoi eredi.
Il Tribunale di Napoli, esclusa la responsabilità del V., condannava Z.D. e L.V., in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori dell’importo di Euro 152.000,00, oltre interessi e spese di lite.
Il L. appellava la decisione, contestando le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale e la ricostruzione del nesso di causalità. Si costituivano in giudizio il D.N. e la I., nonchè gli eredi del V.. Restava, invece, contumace la Z..
La Corte d’appello di Napoli, all’udienza del 16 maggio 2017 invitava le parti a precisare le conclusioni e poneva la causa in decisione, concedendo i termini previsti dall’art. 190 c.p.c.. Successivamente, con sentenza pubblicata il 26 gennaio 2018, la Corte partenopea, in parziale accoglimento dell’appello, escludeva la responsabilità del L. e condannava gli attori appellati al pagamento in suo favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio; poneva, invece, a carico dell’appellante le spese di lite sostenute dagli eredi del V..
Contro tale sentenza D.N.G. e I.I. hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. L.V. ha resistito con controricorso, seguito da memorie difensive. Z.D. e gli eredi del V. non hanno svolto attività difensiva.
Inizialmente è stata disposta la trattazione della causa in adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Tuttavia, all’esito della Camera di consiglio, il collegio ha ritenuto che il ricorso prospettasse questioni di diritto di particolare rilevanza e che ricorressero, quindi, le condizioni per disporne la trattazione in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.
Le parti costituite hanno depositato memorie difensive.
Il Pubblico Ministero ha anticipato per iscritto le conclusioni rassegnate in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 101,190 e 352 c.p.c. e degli artt. 3 e 24 Cost., consistita nell’avere la Corte d’appello deciso la causa prima dello scadere dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.. Quindi, la decisione impugnata sarebbe stata assunta senza prendere in considerazione le ulteriori difese spiegate nelle memorie conclusionali.
In particolare, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte d’appello all’udienza del 16 maggio 2017. Pertanto, il termine per il deposito delle comparse conclusionali, a norma dell’art. 190 c.p.c., sarebbe dovuto scadere il 17 luglio 2017 (poichè il 15, giorno in cui cadeva la scadenza, era un sabato) e quello per le memorie di replica il 6 settembre 2017. Ed invece la decisione risulta essere stata deliberata nella Camera di consiglio dell’11 luglio 2017, sebbene la sentenza sia stata poi pubblicata solo il 26 gennaio 2018.
Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 190 e 352 c.p.c..
I due motivi, strettamente connessi e in parte sovrapponibili, possono essere esaminati congiuntamente.
1.2 Non viene in rilievo, in questa occasione, il non regolato contrasto fra, da un lato, la tesi secondo cui, nel caso dei termini a difesa, la lesione comporta un pregiudizio del diritto di difesa in re ipsa (fra le molte: Sez. 6 – 3, Sentenza n. 20180 del 08/10/2015, Rv. 637461 – 01); e, dall’altro, quella a cui parere occorre invece che la parte dimostri che l’impossibilità di depositare i propri scritti difensivi abbia effettivamente impedito di svolgere ulteriori e rilevanti aggiunte o specificazioni a sostegno delle proprie domande o eccezioni rispetto a quanto già dedotto nei precedenti atti (Sez. 3, Sentenza n. 7086 del 09/04/2015, Rv. 635103 – 01). In particolare, non ha importanza la circostanza che non sia stato accertato – anzi neppure allegato – se la comparsa conclusionale sia stata depositata prima della data di deliberazione in Camera di consiglio.
Infatti, pur ipotizzando che le comparse conclusionali siano state depositate anteriormente all’11 luglio 2017 (data della Camera di consiglio risultante dal testo della sentenza), per quella data è comunque certo che non potevano essere state depositate anche le memorie di replica, per le quali il termine di venti giorni di cui all’art. 190 c.p.c., iniziava a decorrere dal 18 luglio 2017.
1.3 Piuttosto, occorre verificare quale sia il valore da conferire alla data della deliberazione riportata in calce al dispositivo.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’indicazione della data di deliberazione della sentenza non è elemento essenziale dell’atto processuale (a differenza dell’indicazione della data di pubblicazione che segna il momento in cui il provvedimento acquista rilevanza giuridica). Ne deriva che tanto la sua mancanza, quanto la sua erronea indicazione, non integrano gli estremi di alcuna ipotesi di nullità deducibile con l’impugnazione, costituendo fattispecie di mero errore materiale emendabile ex artt. 287 e 288 c.p.c. (Sez. 5, Ordinanza n. 21806 del 20/09/2017, Rv. 645625 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8942 del 12/04/2013, Rv. 625804 – 01; Sez. L, Sentenza n. 8529 del 29/05/2012, Rv. 623045 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16920 del 21/07/2009, Rv. 609571-01; Sez. L, Sentenza n. 9968 del 12/05/2005, Rv. 582780 – 01). In particolare, la diversità della data di deliberazione della sentenza indicata in calce alla medesima rispetto alla data dell’udienza collegiale fissata per tale deliberazione non è, di per sè sola, sufficiente a far ritenere superata la presunzione di rituale decisione della causa da parte del collegio.
Affinchè l’erronea indicazione della data di deliberazione determini la nullità del provvedimento è necessario che ricorrano altri specifici elementi dimostrativi della rispondenza al vero della indicazione e, quindi, di distorsioni verificatesi nell’iter processuale.
Il riferito approdo giurisprudenziale costituisce, in sostanza, un corollario dell’immanenza, nell’ordinamento processuale, del principio della presunzione di rituale decisione della causa, alla luce del quale una decisione giudiziaria si presume essere stata assunta nel rispetto di tutte le norme di rito, salvo che non sia dimostrato, con specifici elementi di prova, che vi è stato un errore nel procedimento di formazione della decisione (Sez. 2, Sentenza n. 3368 del 06/05/1988, Rv. 458744 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4741 del 29/04/1991, Rv. 471912 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16920 del 2009; Sez. 3, Sentenza n. 8942 del 12/04/2013, Rv. 625804 – 01).
1.4 Nel caso in esame, il ricorrente sostiene che l’indicazione della data della deliberazione in calce al dispositivo sia corretta e dunque lamenta la violazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.. Il controricorrente sostiene, invece, che l’indicazione sia errata e quindi che, trattandosi di un mero errore materiale, ciò non inficia il processo deliberativo.
In apparenza, il principio di presunzione della rituale decisione della causa giocherebbe a favore del ricorrente, il quale sembra avere buon gioco nel “prendere per buona” la data della deliberazione risultante dal testo della sentenza impugnata.
Ma, a ben vedere, il citato principio non può essere riferito alla sola data della Camera di consiglio, avulsa dal contesto. Infatti, qualora si ritenesse veritiera quella data, si dovrebbe dichiarare la nullità del provvedimento cui essa accede, ottenendosi in realtà l’effetto opposto a quello che il principio di presunzione di ritualità intende perseguire.
La presunzione di ritualità della decisione riguarda il processo deliberativo nel suo complesso. Pertanto, qualora la sentenza sia venuta ad esistenza, mediante la pubblicazione, in data ampiamente successiva alla scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., ma in calce alla stessa sia riportata una data di deliberazione anteriore a tale momento, deve presumersi, in assenza di elementi specifici di segno contrario, che la decisione sia stata assunta avendo preso visione di tutti gli scritti difensivi e che l’indicazione della data di deliberazione sia afflitta da un mero errore materiale che non inficia la validità del provvedimento.
Deve essere, quindi, affermato il seguente principio di diritto:
“Qualora in calce ad una sentenza collegiale venga riportata una data di deliberazione della decisione anteriore al giorno in cui scadevano i termini di cui all’art. 190 c.p.c., ma la sentenza venga ad esistenza, mediante la sua pubblicazione, solo dopo tale scadenza, si deve presumere, in assenza di contrari elementi, che la data della deliberazione sia afflitta da un semplice errore materiale e che, pertanto, il processo deliberativo si sia correttamente svolto; che il collegio abbia preso in considerazione tutti gli scritti difensivi depositati prima della pubblicazione della sentenza; che, in conclusione, non vi sia stato alcun pregiudizio del diritto di difesa delle parti”.
1.5 Nel caso in esame il ricorrente non ha indicato nessun elemento che consenta di affermare che la data di deliberazione indicata in calce al dispositivo sia davvero quella effettiva.
Il controricorrente, invece, ha dedotto che “dall’estratto telematico del giudizio in esame, è dato rilevare che il fascicolo è stato rimesso al giudice o al collegio per la decisione, solo in data 05/09/2017, esattamente il giorno antecedente alla scadenza dei termini per il deposito” delle memorie di replica. Sicchè, la data riportata in sentenza costituirebbe un mero errore materiale emendabile, essendo certo che il collegio non può aver deliberato la decisione prima che la cancelleria abbia rimesso il fascicolo al relatore.
E’ pur vero che il dato evidenzierebbe una diversa anomalia del processo decisionale, in quanto il fascicolo risulta “trasmesso” al giudice relatore in data anteriore a quella di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Ma tale circostanza non è decisiva per due ragioni. Anzitutto, perchè le parti non precisano se e in che data vennero effettivamente depositate le memorie di replica, talchè potrebbe essere avvenuto sia che a quella data gli ultimi scritti difensivi fossero stati già depositati, sia che viceversa – le parti non si avvalsero mai di tale facoltà (con la conseguenza che una decisione “anticipata” non avrebbe comunque comportato alcuna concreta lesione dei diritti difensivi). In secondo luogo, occorre tenere conto che la “trasmissione” del fascicolo per la decisione, attestata telematicamente dal cancelliere, non è prevista da alcuna norma del codice di rito o da altra normativa tecnica del processo civile telematico, ma si rivolve in una mera annotazione che compare sulla consolle del magistrato al solo fine di porre alla sua attenzione la circostanza che sono decorsi i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali. Il fascicolo telematico è comunque nella piena disponibilità del magistrato e questi ha facoltà di consultarlo in ogni momento tanto prima della data indicata nell’annotazione, quanto dopo. Consegue che la “trasmissione” annotata un giorno prima dell’effettiva scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica non può aver avuto l’effetto di impedire al consigliere relatore di prendere visione di tali scritti difensivi, pure nell’ipotesi (in concreto non dimostrata) che questi siano stati depositati il giorno successivo all’annotazione della cancelleria.
In conclusione, in mancanza di qualsiasi elemento circostanziato che consenta di ritenere che il collegio d’appello abbia davvero assunto la decisione prima che le parti esercitassero pienamente le loro prerogative difensive, deve concludersi che la data di deliberazione indicata in calce al dispositivo costituisca il frutto di un mero errore materiale (verosimilmente, un refuso di videoscrittura) e che il collegio della Corte d’appello abbia ritualmente preso visione, senza alcun pregiudizio per i diritti di difesa delle parti, tutti gli scritti depositati nei termini di cui all’art. 190 c.p.c..
Il primo e il secondo motivo sono quindi infondati.
2.1 Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione delle norme sull’accertamento del nesso di causalità materiale (artt. 40 e 41 c.p. e artt. 1223,1227,2043,2056,2697 c.c.).
In particolare, secondo i ricorrenti la corte territoriale, pur richiamando gli artt. 40 e 41 c.p., nell’accertamento del nesso di causalità avrebbe fatto ricorso alla teoria c.d. “della causa prossima”, ormai superata: il giudice d’appello, infatti, avrebbe escluso l’esistenza del nesso di causalità tra lo sbancamento e il crollo del muro sul presupposto che anche altri fattori avrebbero potuto determinarlo, in particolare l’ultimo in ordine temporale (la rottura di una tubatura nella proprietà del V.).
Inoltre, nel far ciò il giudice del gravame non avrebbe compiuto il c.d. giudizio controfattuale sì da verificare se, eliminando l’azione di “sbancamento”, l’evento frana si sarebbe ugualmente prodotto o si sarebbe prodotto con modalità e/o incidenza differenti. Mancherebbe poi un confronto analitico in ordine alla maggiore o minore incidenza dei fattori che avrebbero concorso a determinare il crollo.
I ricorrenti si dolgono infine, pur non indicando espressamente ciò come motivo di ricorso, della mancata rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio ad opera del giudice d’appello. Sostengono che poichè in primo grado le parti, di comune accordo, optarono, perchè meno costosa, per una delle due modalità d’indagine indicate dal c.t.u., ma il risultato non era stato dirimente, la Corte d’appello avrebbe avuto il potere-dovere di disporre l’integrazione dell’elaborato peritale mediante l’esecuzione anche dell’altra modalità d’indagine.
2.2 Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
Nell’accertamento del nesso di causalità materiale – cioè il collegamento eziologico tra la condotta e l’evento – la corte di merito richiama gli artt. 40 e 41 c.p., ossia la teoria della conditio sine qua non temperata dalla c.d. regolarità causale, secondo cui assumono rilevanza causale non tutte le condizioni senza le quali l’evento non si sarebbe verificato, ma solo quelle che, secondo l’id quod plerumque accidit, avrebbero potuto causarlo.
Tuttavia, determinante nel ragionamento della Corte d’appello è la mancanza di prova del nesso di causalità tra lo sbancamento e il crollo del muro di contenimento. Il collegio di merito, infatti, ha ritenuto dirimenti due circostanze; da un lato, l’esistenza di plurimi fattori che avrebbero potuto determinare il crollo del muro; dall’altro, la mancanza di contiguità temporale tra l’effettuazione dello sbancamento ed il crollo del muro (rispettivamente nel 1997 e nel 2004).
La Corte d’appello, dunque, ha correttamente applicato le regole sull’accertamento del nesso di causalità illustrando, tra l’altro, l’iter logico seguito con una motivazione chiara e ampia (pag. 14-19 della sentenza impugnata).
2.3 La censura mossa dai ricorrenti non è limitata a contestare le regole applicate nell’accertamento del nesso di causalità, ma si è spinta a sindacare la valutazione compiuta dal giudice di merito, proponendo una diversa ricostruzione in punto di fatto.
Sotto questo aspetto la doglianza è inammissibile, in quanto volta ad ottenere da questa Corte un nuovo esame in punto di fatto; valutazione, invece, certamente riservata in via esclusiva al giudice del merito.
Difatti, l’errore compiuto dal giudice di merito nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, mentre l’eventuale errore nell’individuazione delle conseguenze derivanti dall’illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata (Sez. 3, Ordinanza n. 9985 del 10/04/2019, Rv. 653576 – 01).
2.4 Sulla doglianza relativa al mancato rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio va detto che l’opportunità di procedere in tal senso rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità.
Nel caso in cui sia richiesto il rinnovo della consulenza d’ufficio ed il giudice ritenga di non doverlo disporre, detta valutazione esula dal controllo di legittimità, tanto più quando il giudice disponga di elementi istruttori e di altri accertamenti di natura tecnica, che, in opportuna integrazione con altre idonee presunzioni, siano sufficienti a dar conto della soluzione adottata (Sez. 3, Sentenza n. 11013 del 10/06/2004, Rv. 573514 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 17399 del 01/09/2015, Rv. 636775 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12884 del 22/06/2016, Rv. 640419 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2668 del 2018).
La Corte d’appello ha illustrato le ragioni per cui ha ritenuto superfluo procedere alla rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio e, con ciò, ha esaurito ciò cui era tenuta per non incorrere in violazioni di legge.
Il motivo, dunque, è anche sotto tale profilo infondato.
3.1 Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 115,116 e 232 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in quanto la decisione impugnata sarebbe fondata su circostanze in realtà mai provate in giudizio e su prove inammissibili perchè prodotte tardivamente. La Corte d’appello avrebbe, inoltre, illegittimamente invertito l’onere probatorio.
In particolare, il giudice d’appello avrebbe attribuito un peso determinante alla relazione tecnica di parte dell’architetto Santonicola, senza considerare che quest’ultima era inammissibile in quanto depositata all’udienza del 14 gennaio 2010, mentre il termine ultimo per l’allegazione dei mezzi istruttori era il 16 febbraio 2006; inammissibilità che i ricorrenti avevano prontamente eccepito in corso di causa.
Ed ancora, la Corte d’appello avrebbe assegnato valore probatorio alla perizia del geologo E., depositata dai convenuti, ignorando che siffatta perizia di parte (che, peraltro, conteneva un rilievo considerato illeggibile, inutilizzabile o comunque inaffidabile dal c.t.u. nominato durante il primo grado di giudizio) è equiparabile quoad effectum ad un mero scritto difensivo. Sicchè, qualora la Corte avesse voluto fondare su di essa il proprio convincimento, avrebbe dovuto adeguatamente motivare le ragioni per le quali l’ha preferita rispetto agli altri mezzi di prova.
Infine, la corte territoriale avrebbe considerato l’incanalamento delle acque bianche e nere e la rottura delle tubature come possibili cause o concause del crollo, sebbene la prima circostanza non sia mai stata oggetto di prova (risultando esclusivamente dalla perizia dell’ E.) e la seconda, invece, non è stata riportata in modo corretto, poichè la tubatura rotta ha interessato solamente la proprietà del V..
Il motivo è inammissibile.
3.2 Una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si pone nel caso di erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 27000 del 27/12/2016, Rv. 642299 – 01).
Infatti, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 – Rv. 645828). Pertanto, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 – 01).
3.3 Nel caso in esame, la corte di merito non ha assunto la propria decisione sulla base di prove non dedotte dalle parti o la cui assunzione sia avvenuta d’ufficio, nè ha attribuito valore legale a prove soggette al libero apprezzamento o viceversa. Semmai, ha attribuito maggiore rilevanza ad alcuni elementi di prova piuttosto che ad altri, nell’esercizio del potere di libero convincimento.
Quanto all’asserito valore probatorio attribuito alla perizia di parte che avrebbe dovuto essere considerata al più come mero indizio, non risulta che la Corte si sia discostata da tale regola: la decisione si è fondata sull’esame complessivo di tutte le prove raccolte nel corso del giudizio di primo grado, sicchè la perizia ha concorso alla formazione del convincimento giudiziale solo sul piano argomentativo, fornendo una chiave di lettura del materiale probatorio.
Non sussiste, quindi, la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..
Ed invero, nell’illustrazione del motivo i ricorrenti si limitano a riproporre una rilettura delle risultanze istruttorie che a loro avviso sarebbe stata più corretta di quella fatta propria dalla Corte d’appello.
La censura, pertanto, è inammissibile.
3.4 Quanto alla violazione dell’art. 232 c.p.c., è sufficiente osservare che tale disposizione stabilisce che il giudice può – ma non deve, alla luce delle altre circostanze – ritenere ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio ove la parte decida di non presentarsi o rifiuti di rispondere senza giustificato motivo.
Pertanto, non è censurabile in questa sede la decisione che ritenga di non conferire valore decisivo alla mancata comparizione della parte cui è stato deferito l’interrogatorio formale, in presenza di un quadro complessivo probatorio considerato insufficiente a corroborare la possibilità di trarre da tale condotta processuale elementi di prova a carico dell’interrogando.
Anche sotto questo profilo il motivo è inammissibile.
3.5 I ricorrenti censurano, inoltre, la violazione dell’art. 2697 c.c..
Ma la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. In particolare, in materia di responsabilità extracontrattuale è onere dell’attore – danneggiato provare gli elementi costitutivi della responsabilità e tra questi il nesso di causalità sussistente tra condotta ed evento.
Pertanto, non può censurarsi per violazione di legge la decisione del giudice di merito che ha ritenuto che gli attuali ricorrenti (danneggiati) non avessero assolto all’onere della prova su di essi effettivamente incombente.
4.1 Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame di due fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. In primo luogo, la Corte d’appello non avrebbe considerato che il muro di sostegno non è crollato, bensì è stato demolito su ordine del Comune perchè pericolante. Inoltre, la frana ha danneggiato la parte di muro in direzione della proprietà Z. – L. interessata dall’intervento di sbancamento e non anche quella adiacente, in cui era presente un muro di sottoscarpa.
Ove queste circostanze fossero state prese in considerazione dal giudice d’appello – proseguono i ricorrenti – la decisione sarebbe stata necessariamente diversa poichè non sarebbe stato possibile dubitare dell’idoneità strutturale del muro.
4.2 Il motivo è infondato.
Il primo fatto di cui si lamenta l’omesso esame (che il muro non fosse crollato in seguito alla frana, bensì demolito su ordine del Comune) è circostanza considerata dalla Corte d’appello, che più volte fa espresso riferimento all’ordinanza comunale (pag. 11 e 13 della sentenza impugnata).
Quanto al secondo fatto (che il muro abbia ceduto solo nella parte al confine con la proprietà del L.), non è chiaro se sia stato oggetto di discussione tra le parti, nè può dirsi con certezza che questo unico fatto avesse un valore decisivo, ossia che, se esaminato, la controversia avrebbe avuto un esito diverso. Il giudizio negativo circa la prova del nesso di causalità, infatti, non è stato determinato esclusivamente dall’incertezza circa la tenuta del muro, ma anche dall’esistenza di ulteriori eventi che hanno interessato la zona interessata dall’evento franoso. Pertanto, tale fatto non ha carattere decisivo.
Non ricorre, quindi, alcuno degli elementi richiesti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la configurabilità del motivo di ricorso ivi previsto.
5.1 Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza “per assoluta inesistenza della motivazione”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
In particolare, il vizio di motivazione risiederebbe nel fatto che la Corte d’appello ha riformato la decisione assunta in primo grado limitandosi ad una mera elencazione di “plurimi fattori che avrebbero potuto determinare il crollo” e senza indicare le ragioni per le quali ciascuno di tali fattori impedirebbe di ritenere sussistente un collegamento eziologico tra lo sbancamento compiuto dai convenuti ed il crollo del muro.
5.2 Il motivo è infondato.
Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la motivazione, pur graficamente presente, non consente di individuare le ragioni poste a fondamento della decisione perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01; da ultimo: Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020, Rv. 658088 – 01).
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza della Corte d’appello si pone ben al di sopra della soglia di costituzionalità, indicando le ragioni poste a fondamento della decisione (v., in particolare, pag. 14-19 della sentenza impugnata).
La doglianza pertanto non è fondata.
6. In conclusione, il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato e deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti in solido nella misura indicata nel dispositivo.
Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte degli impugnanti soccombenti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
PQM
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021
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