Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.35964 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINAN sul ricorso 25888-2016 proposto da:

M.M.P.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato GASPARE SALERNO, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R., V.P., V.R., e V.S., in qualità di eredi di V.A., rappresentati e difesi dall’Avvocato VITTORIO SALA, e dall’Avvocato FRANCO CHIAPPARELLI, per procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3210/2016 della CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata in data 17/8/2016;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 3/6/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

Il giudizio è stato così descritto nella sentenza di questa Corte n. 10347 del 2014.

“Con contratto preliminare del 27-6-2001 V.A., proprietario di due lotti distinti ai mappali ***** del Comune di ***** e inseriti nel piano ***** di quel Comune, prometteva di vendere detti terreni a M.M., titolare della ditta M. Strade, che li acquistava per la attività di coltivazione di cave per il prezzo di Lire 1.600.000.000 di cui era previsto il pagamento rateizzato in dieci rate annuali ciascuna di Lire 16.000.000; la M. Strade sarebbe stata immessa nel possesso entro e non oltre il 30-9-2002, il V. si impegnava a rispettare tale termine a patto che prima di allora gli fosse stato consegnato l’originale di polizza fideiussoria assicurativa a garanzia del pagamento dell’intero prezzo; le parti dichiaravano che l’immissione in possesso e la consegna della fideiussione nei termini sopra indicati sono essenziali per la validità del presente contratto preliminare; la polizza alla quale si era obbligato doveva essere revolving a prima richiesta, essere rilasciata da primaria Compagnia di assicurazioni italiana ed essere accettata dall’attore.

V.A., premesso che il promissario acquirente aveva consegnato la polizza soltanto il 4-10-2002, oltre il termine essenziale pattuito, e che comunque la stessa non aveva le caratteristiche pattuite, lo conveniva in giudizio davanti al tribunale di Monza per sentire dichiarare la risoluzione di diritto o, in subordine, per inadempimento ex art. 1453 c.c., del contratto intercorso fra le parti con la condanna al pagamento della pattuita penale e all’esecuzione dell’obbligazione di ripristino del canale danneggiato al quale si era impegnato in caso di risoluzione del contratto.

Si costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda; in via riconvenzionale, instava per la condanna dell’attore all’esecuzione dell’obbligazione di immetterlo nel possesso dell’immobile e al risarcimento dei danni.

Con sentenza del 14 settembre 2004… il tribunale accoglieva la domanda, dichiarando la risoluzione di diritto ex art. 1457 c.c. del contratto, condannando il convenuto al pagamento delle penali pattuite.

Con sentenza dep. il 20 dicembre 2007 la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione impugnata con appello principale dal convenuto e incidentale dall’attore, rigettava la domanda proposta da quest’ultimo, che condannava a immettere il convenuto nel possesso dell’immobile de quo; respingeva la domanda di danni proposta dal M..

a) I Giudici ritenevano insussistenti i presupposti della risoluzione di diritto ex art. 1457 c.c., escludendo che fosse stato pattuito un termine essenziale per la consegna della polizza fideiussoria, atteso che: – le parti avevano previsto come essenziale l’anticipata immissione nel possesso dei terreni oggetto del preliminare della M. Strade, che aveva interesse alla pronta disponibilità dei sedimi per ottenere la proroga dell’autorizzazione alla escavazione, pattuendo che la consegna della polizza fideiussoria, in funzione di garanzia del pagamento del prezzo rateizzato in dieci anni, fosse ad essa anteriore e che le prestazioni dovessero avvenire nel termine del 30-9-2002 che coincideva con quello stabilito per l’inizio dei pagamenti; pertanto, ciò che era stato considerato essenziale era il rispetto del sinallagma, mentre il termine indicato con la clausola “entro e non oltre” non aveva carattere essenziale certamente per il V. ed eventualmente avrebbe potuto averlo per la convenuta, che aveva interesse a eseguire l’obbligazione di consegna per ottenere la immissione in possesso;

b) neppure sussistevano le condizioni per la risoluzione ex art. 1453 c.c. posto che la polizza venne consegnata soli quattro giorni dopo la scadenza del 30-9-2002, che peraltro era stabilita nell’interesse della stessa promissaria acquirente;

c) le caratteristiche principali della polizza erano conformi a quelle pattuite, essendo a prima richiesta, copriva l’intero capitale garantito anche nel caso di mancato pagamento del premio annuale ed era stata rilasciata per l’importo dovuto da una società da ritenere fino a prova contraria, che non era stata fornita, solvibile e in grado di prestare la garanzia malgrado la cancellazione dall’elenco degli intermediari finanziari (che avrebbe potuto essere stata disposta per ragioni puramente formali); le pattuizioni contrattuali dovevano ritenersi integrate con quanto concordato successivamente, posto che l’avv. R., che agiva quale legale dell’attore, nessuna contestazione aveva sollevato a proposito della società garante;

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione P.R., V.P., V.R. e Va.Ro., quali eredi di V.A…..

Resiste con controricorso l’intimato, proponendo ricorso incidentale…”.

La Corte di cassazione, con la sentenza sopra indicata, ha osservato, quanto al ricorso principale:

“1.- Con i primi due motivi, congiuntamente esposti, il ricorrente lamenta: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 1322,1362-1363, 1457 c.c. nonché b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia. Censura il giudizio di esclusione della natura essenziale del termine compiuto dalla Corte…..

2.- Il terzo motivo, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza per avere escluso la essenzialità oggettiva del termine….

3. – I motivi – che, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati…. la sentenza, nel procedere all’interpretazione del contratto, ha esaminando le clausole contrattuali a stregua del loro tenore letterale, attribuendo alle espressioni usate il significato logico che dal complessivo contenuto era possibile desumersi. In particolare, i Giudici hanno ritenuto che l’aggettivo “essenziale” era riferito alla operazione di scambio che in precedenza era stata descritta (“nei termini sopra precisati”) laddove era dapprima pattuito che la immissione in possesso doveva avvenire, entro e non oltre il 30.9.2002, quindi era convenuto che la anticipata esecuzione del preliminare doveva essere preceduta, dalla consegna della polizza fideiussoria, che nell’interesse del promittente venditore doveva essere data a garanzia del pagamento del prezzo, tenuto conto che era stata in proposito stabilita una lunga (decennale) rateizzazione del prezzo con decorrenza iniziale dal 30-9-2002. I Giudici hanno correttamente posto in evidenza come, proprio in considerazione dell’articolato programma negoziale e dell’interesse delle parti all’adempimento delle reciproche obbligazioni, le pattuizioni contrattuali avevano avuto lo scopo di assicurare l’attuazione del sinallagma ovvero l’utilità rispettivamente perseguita, prevedendo la consecuzione temporale delle prestazioni: in tal senso, era definito essenziale il rispetto del sinallagma con espressione che non era affatto tautologica. D’altra parte, in relazione al termine stabilito, nessuna indicazione era contenuta sulla natura essenziale o meno del termine, avendo al riguardo adoperato una espressione che integrava una clausola di mero stile, e ciò tanto più alla luce delle altre pattuizioni in cui era invece usato l’aggettivo essenziale. La sentenza ha, con motivazione immune da vizi logici, escluso che la mancata esecuzione della prestazione dovuta all’attore nel termine stabilito rendesse priva di utilità l’operazione immobiliare, per la quale era stato previsto il pagamento del prezzo addirittura decennale, quando l’interesse oggettivo dell’attore era determinato dalla esigenza che, come si è già detto, la anticipata immissione in possesso del promissario acquirente fosse preceduta dalla consegna della polizza fideiussoria.

4. – Con i motivi quarto (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia); quinto (violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c.); sesto (violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.), settimo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c.) si denuncia che erroneamente la sentenza impugnata non aveva tenuto conto che la polizza de qua: fosse diversa da quella voluta dalle parti, non avendo i requisiti di solidità e di sicurezza voluti a garanzia del credito dell’attore; non era stata rilasciata da una Compagnia di assicurazioni; non era a prima richiesta, prevedendo la preventiva escussione del beneficiario e degli altri coobbligati; aveva durata annuale, tenuto conto del pagamento del prezzo rateizzato in dieci anni; essendo stata rilasciata da società non autorizzata a rilasciare fideiussioni, in quanto cancellata dal relativo elenco, era nulla, per cui sarebbe stato onere di controparte dimostrare che la cancellazione fosse stata disposta per ragioni meramente formali, essendo peraltro circostanza di per sé rilevante l’avvenuta cancellazione indipendentemente dai motivi che l’avevano originata…. Il promissario acquirente si era reso inadempiente all’obbligazione posta a suo carico per cui doveva pronunciarsi la risoluzione ex 1453 c.c.

5.- L’ottavo motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) deduce che la sentenza erroneamente aveva ritenuto che l’attore, attraverso le dichiarazioni del proprio legale, non avrebbe attribuito rilevanza alle qualità del soggetto garante, contestando la mancata estensione della garanzia agli interessi: tale affermazione era smentita dal tenore della dichiarazione resa dall’avv. R. con la lettera del 24-9-2002….

6. – I motivi che, per la stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati nei limiti di cui si dirà infra. La sentenza, nell’escludere sotto il profilo in esame l’inadempimento invocato dal promittente venditore, ha ritenuto che la polizza era conforme alle caratteristiche pattuite; che l’attore non aveva provato l’assunto circa la non solvibilità della società garante ovvero della inidoneità della garanzia prestata, non potendo assumere rilievo di per sé decisivo la cancellazione dal registro dei soggetti autorizzati a prestare fideiussione, cancellazione che avrebbe potuto essere stata determinata da ragioni meramente formali. Orbene, per quel che concerne la conformità delle caratteristiche della polizza fideiussoria a quelle pattuite, le censure difettano di autosufficienza laddove non riportano il testo saliente della polizza fideiussoria, in modo che non è consentito di verificare la fondatezza o meno delle doglianze, risolvendosi le stesse nella prospettazione di una ricostruzione in fatto difforme da quella compiuta dai Giudici. Per quel che concerne, invece, l’accertata circostanza che la polizza era stata rilasciata da società cancellata dall’elenco degli intermediari finanziari, non può essere condivisa la decisione impugnata, perché basata su una erronea ripartizione dell’onere della prova. Ed invero, l’attore – il quale aveva, fra l’altro, dedotto l’inadempimento del promittente venditore all’obbligo di consegna della polizza nei termini pattuiti in contratto – ha assolto l’onere probatorio a lui incombente, dimostrando l’inidoneità della stessa, in quanto emessa da soggetto che non vi era autorizzato secondo quanto in proposito previsto dal T. U. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993 (art. 106). E, se la presunzione di solvibilità della società emittente era smentita da tale circostanza, sarebbe stato il convenuto a dovere fornire eventualmente la prova delle ragioni effettive della cancellazione, dimostrando la solidità della predetta società e la sua idoneità a garantire il pagamento. D’altra parte, il tenore della missiva inviata dall’avv. R. (che agiva in rappresentanza dell’attore) – a stregua di quanto integralmente riportato nel ricorso – smentisce l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui nessuna contestazione vi sarebbe stata sulla società garante, quando il predetto legale faceva cenno ad accertamenti in corso circa l’Assicurazione “che non conosco” e che secondo il contratto avrebbe dovuto essere una “PRIMARIA””.

La Corte, quindi, dichiarati assorbiti i restanti motivi e dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale in quanto tardivo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti (e cioè il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo), con rinvio alla corte d’appello di Milano.

Gli eredi di V.A., e cioè P.R., V.P., V.R. e V.S., hanno provveduto alla tempestiva riassunzione del giudizio ed hanno chiesto alla corte d’appello, in applicazione del principio esposto dalla Corte di cassazione con la sentenza indicata, di dichiarare la risoluzione del contratto inter partes in data 27/6/2001 per inadempimento della M. Strade e di condannare la stessa al pagamento, in favore degli attori, delle penali di cui ai punti 15, 16 e 22 del contratto.

M.M. si è costituito ed ha resistito all’appello, chiedendone il rigetto.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, pronunciata nei confronti dell’appellato M.M.P.M., ha accolto l’appello per cui, in accoglimento delle domande proposte dall’attore, ha dichiarato la risoluzione del contratto inter partes in data 27/6/2001 “per esclusivi fatto e colpa di M. Strade”, che ha, tra l’altro, condannato al pagamento, in favore degli attori, delle penali di cui ai punti 15), 16) e 22) del contratto e, quindi, complessivamente, della somma di Euro. 316.807,00, oltre interessi e rivalutazione.

La corte, in particolare, dopo aver ricordato che: – la Corte di cassazione aveva ritenuto corretta la sentenza impugnata laddove aveva considerato non essenziale il termine apposto nel contratto preliminare poiché “nessuna indicazione era contenuta sulla natura essenziale o meno del termine, avendo al riguardo adoperato una espressione che integrava una clausola di mero stile, e ciò tanto più alla luce delle altre pattuizioni in cui era invece usato l’aggettivo essenziale”; – la Corte aveva, invece, accolto i motivi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, riguardanti la non conformità della polizza rilasciata alle caratteristiche pattuite, sul rilievo che “per quel che concerne… l’accertata circostanza che la polizza era stata rilasciata da società cancellata dall’elenco degli intermediari finanziari, non può essere condivisa la decisione impugnata, perché basata su una erronea ripartizione dell’onere della prova”: “… l’attore – il quale aveva, fra l’altro, dedotto l’inadempimento del promittente venditore all’obbligo di consegna della polizza nei termini pattuiti in contratto – ha assolto l’onere probatorio a lui incombente, dimostrando l’inidoneità della stessa, in quanto emessa da soggetto che non vi era autorizzato secondo quanto in proposito previsto dal T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993 (art. 106). E, se la presunzione di solvibilità della società emittente era smentita da tale circostanza, sarebbe stato il convenuto a dovere fornire eventualmente la prova delle le ragioni effettive della cancellazione, dimostrando la solidità della predetta società e la sua idoneità a garantire il pagamento”; – la stessa Corte ha, poi, chiarito che l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui nessuna contestazione vi sarebbe stata sulla società garante, risultava smentita dalla missiva inviata dall’avv. R., difensore del V., lì dove faceva cenno ad accertamenti in corso circa l’Assicurazione “che non conosco” e che secondo il contratto avrebbe dovuto essere una “primaria”; ha ritenuto che, secondo la Corte di cassazione, “il convenuto, a fronte della contestazione dell’attore, non aveva fornito la prova della solidità e solvibilità dell’impresa risultata cancellata dall’elenco degli intermediari” e che, in effetti, tale fatto integrava un grave inadempimento da parte della M. Strade proprio perché altera il sinallagma posto che l’immissione in possesso dei terreni era strettamente collegato al rilascio di valida ed effettiva polizza fideiussoria.

La corte, infine, a fronte della risoluzione del contratto, ha ritenuto che la M. Strade dovesse essere condannata al pagamento delle penali.

In definitiva, la corte d’appello ha ritenuto che il contratto inter partes doveva essere risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. e che la M. Strade doveva essere condannata al pagamento, in favore degli appellanti, della somma complessiva di Euro 316.807,00, per le penali di cui ai punti 15-16 e 22 del contratto, oltre interessi e rivalutazione.

M.M.P.M., “per M. Strade di M.M.P.M.”, con ricorso notificato il 4/11/2016, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello.

P.R., V.P., V.R. e V.S., quali eredi di V.A., hanno resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione di legge e l’inutile richiamo dell’art. 1457 c.c., stante l’assenza di termini essenziali, nonché la falsa applicazione e l’errata interpretazione del contratto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, quale giudice di rinvio, non ha verificato se, alla luce delle espressioni utilizzate dalle parti e del comportamento tenuto dalle stesse, il termine per l’adempimento indicato nel contatto fosse essenziale.

1.2. La M. Strade, infatti, ha osservato il ricorrente, era stata immessa nel possesso dei terreni ceduti da V. ed oggetto del contratto ben prima della scadenza del termine ed aveva espresso ben prima della scadenza del termine la sua volontà di adempimento.

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame di fatti e soprattutto di un punto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonché gli errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la violazione delle norme ermeneutiche e i vizi di logicità e il vizio di motivazione, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha omesso di considerare i comportamenti tenuti dalle parti contraenti, come l’anticipata immissione della M. nei terreni oggetto della compravendita, che esclude la natura essenziale del termine.

2.2. D’altra parte, ha aggiunto il ricorrente, la prova della solvibilità dell’impresa finanziaria che doveva rilasciare la polizza non era compito della parte privata ma doveva essere formalmente chiesta alla Banca d’Italia. In ogni caso, l’affermata inidoneità della polizza non risulta convincente anche perché la lettera dell’avv. R. riferisce solo di accertamenti circa la natura primaria dell’assicurazione ma nulla di più.

3.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono palesemente inammissibili.

3.2. Il ricorrente, infatti, non si confronta in alcun modo con la decisione che ha impugnato: la quale, invero, ben lungi dall’affermare la natura essenziale del termine per l’adempimento (esclusa peraltro nella sentenza remittente, con conseguente giudicato interno sul punto), ha, piuttosto, dichiarato, in applicazione del principio affermato da questa Corte nella predetta sentenza, la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., e cioè per il grave inadempimento commesso dal convenuto.

3.3. Questa Corte, infatti, nella sentenza n. 10347 del 2014, aveva espressamente affermato che “l’attore – il quale aveva, fra l’altro, dedotto l’inadempimento del promittente venditore all’obbligo di consegna della polizza nei termini pattuiti in contratto – ha assolto l’onere probatorio a lui incombente, dimostrando l’inidoneità della stessa, in quanto emessa da soggetto che non vi era autorizzato secondo quanto in proposito previsto dal T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993 (art. 106)” e che “se la presunzione di solvibilità della società emittente era smentita da tale circostanza, sarebbe stato il convenuto a dovere fornire eventualmente la prova delle ragioni effettive della cancellazione, dimostrando la solidità della predetta società e la sua idoneità a garantire il pagamento”.

3.4. La corte d’appello, quindi, lì dove ha ritenuto, con statuizione rimasta del tutto incensurata, che “il convenuto, a fronte della contestazione dell’attore, non aveva fornito la prova della solidità e solvibilità dell’impresa risultata cancellata dall’elenco degli intermediari”, e che tale fatto costituiva un grave inadempimento da parte della M. Strade, con la conseguente risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. si e’, evidentemente, attenuta al principio esposto, quanto al corretto riparto dell’onere della prova tra le parti del giudizio, dal giudice di legittimità, che la vincolava, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, quale giudice di rinvio.

4. Il ricorso dev’essere, quindi, dichiarato inammissibile.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

6. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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