LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37565-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
P.F., M.S., domiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentate e difese dall’avvocato M.B.;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
M.D., M.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3236/19/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 24/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
RILEVATO
che:
Con avviso di accertamento notificato collettivamente ed impersonalmente agli eredi, l’Agenzia delle entrate richiedeva a P.F., M.D., M.G. e M.S., nella qualità di eredi di M.A., il pagamento dei debiti tributari del de cuius.
Il ricorso proposto dagli eredi avverso l’atto impositivo veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Latina, sul rilievo che la rinuncia all’eredità operata dagli eredi dopo la notifica dell’avviso di accertamento aveva, ai sensi dell’art. 521 c.c., efficacia retroattiva.
L’appello proposto dall’Ufficio veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, con sentenza in data 24 maggio 2019. Osservava la CTR – per quanto ancora rileva in questa sede – che la doglianza dell’Ufficio circa l’omessa redazione dell’inventario dei beni caduti in successione ex art. 485 c.c. con conseguente inefficacia della rinuncia all’eredità effettuata dai contribuenti era infondata, in quanto “non è dato sapere se gli eredi rinunciatari si trovano nel possesso dei beni ereditari”. Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
P.F. e M.S. resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale condizionato, con unico mezzo.
M.D. e M.G. non hanno svolto difese.
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. P.F. e M.S. hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità per motivazione apparente della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e art. 132 c.p.c..
Con il secondo motivo, in via subordinata, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 485 c.c. e 2697 c.c., per avere la CTR, a fronte della pacifica circostanza relativa all’avere i chiamati all’eredità il domicilio nello stesso immobile in cui aveva il domicilio il de cuius, ritenuto non sussistente il possesso dei beni ereditari e, conseguentemente, ritenuto che i chiamati non avessero perso il diritto di rinunciare all’eredità ai sensi dell’art. 485 c.c..
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso, atteso che la sentenza impugnata risulta censurata in relazione ai corretti parametri normativi ed avendo la ricorrente riprodotto nel ricorso e allo stesso allegato gli atti processuali sui quali si fonda l’impugnazione, così da consentire a questa Corte di avere piena cognizione della controversia.
Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.
Giova rammentare che, secondo il disposto dell’art. 485 c.c., “il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice”.
Se il chiamato che si trovi nel possesso di beni ereditari non compie l’inventario nei termini previsti non può rinunciare all’eredità, ai sensi dell’art. 519 c.c., in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo scadere dei termini stabiliti per l’inventario, essere considerato erede puro e semplice (Cass. n. 4845 del 2003).
La motivazione della sentenza censurata dall’Amministrazione ricorrente è del seguente tenore: “In merito alla doglianza dell’Ufficio, circa l’omessa redazione dell’inventario dei beni caduti in successione, ex art. 485 c.c., che avrebbe determinato la perdita del diritto di rinunciare all’eredità, si osserva che non è dato sapere se gli eredi rinunciatari si trovano nel possesso dei beni ereditari”.
Orbene, l’affermazione della CTR secondo cui “non è dato sapere se gli eredi rinunciatari si trovano nel possesso dei beni ereditari” – con la conseguenza che gli eredi non erano tenuti a redigere l’inventario dei beni caduti in successione e dunque non erano decaduti dal diritto di rinunciare all’eredità per la mancata formazione dell’inventario nei termini previsti – si palesa del tutto apodittica, priva di qualsivoglia riferimento alla fattispecie concreta, a fronte delle specifiche deduzioni formulate dall’Agenzia delle entrate in ordine, in particolare, alla circostanza relativa all’avere i chiamati all’eredità il domicilio nello stesso immobile in cui aveva il domicilio il de cuius, integrando così una motivazione meramente apparente.
Ciò in conformità con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento o indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9097 del 2017), ovvero quando la sentenza non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche (Cass. n. 13977 del 2019).
Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, i contribuenti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentano l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57. Censurano la decisione della CTR nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità dell’appello, in quanto con il gravame erano state prospettate questioni nuove, mai eccepite in primo grado.
La censura è infondata.
Questa Corte è ferma nel ritenere che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (tra le tante, Cass. n. 29191 del 2017 che ha ravvisato il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame).
Nella specie, la CTR, a fronte dell’eccezione formulata dai contribuenti con l’atto di costituzione in appello di inammissibilità dell’impugnazione per novità delle questioni dedotte, ha respinto – per quanto rilevava in questa sede – il gravame dell’Ufficio sul presupposto del difetto di prova circa il possesso dei beni ereditari in capo ai chiamati all’eredità, rigettando così implicitamente l’eccezione di inammissibilità dell’appello.
Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi svolti dalle controricorrenti anche in memoria, deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo, e rigettato il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021
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