Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36126 del 23/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20332-2020 proposto da:

A.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato GERARDO GRISI, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la SENTENZA n. 1477/2020 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 26/2/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/9/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto da P.A., ha condannato l’avv. A.G. alla restituzione, in favore dell’appellante, della somma di Euro 19.000,00, oltre interessi e spese.

La corte, in particolare, a fronte del pacifico conferimento all’avv. A. di un incarico professionale e del suo mancato espletamento, come lo stesso ha ammesso, ha ritenuto corretto l’inquadramento della fattispecie da parte del tribunale nell’ambito dell’indebito arricchimento di cui all’art. 2041 c.c., ricorrendo tanto l’arricchimento del professionista, quanto il contestuale depauperamento, di pari importo, dell’appellante, senza che sia riscontrabile una causa giustificatrice del relativo pagamento.

A.G., con ricorso notificato il 23/7/2020, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.

P.A. è rimasto intimato.

Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 126 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 221 c.p.c., e art. 2697 c.c., nonché all’art. 112 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha deciso senza aver provveduto all’acquisizione del fascicolo di primo grado e, quindi, degli atti del procedimento e delle prove documentali ivi contenute. La mancata acquisizione del fascicolo, infatti, pur se depositato, ha comportato l’omesso esame degli atti del procedimento penale che vi erano contenuti, come l’ordinanza di archiviazione del giudice per le indagini preliminare del tribunale di Roma del 2010, il cui esito contrasta irrimediabilmente con la pronuncia impugnata, essendosi statuito che la somma versata ben poteva essere considerata come versata a titolo di parcella per le non poche attività svolte fino a quel momento.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 651 c.p.c., e dell’art. 1193 c.c., n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha considerato che, come emerge dagli atti del fascicolo penale, l’attore non aveva corrisposto il pagamento per le prestazioni professionali eseguite dall’avv. A., il quale, pertanto, ha il diritto di far propria la somma versata a saldo degli onorari dovuti.

3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati. L’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d’appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d’appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili aliunde, e che è onere del ricorrente (nella specie, rimasto inadempiuto) di esplicitare (Cass. n. 1678 del 2016; Cass. n. 9498 del 2019; Cass. n. 20631 del 2018) riproducendone specificamente in ricorso le relative emergenze.

4. Con il terzo motivo e l’ultima parte del primo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 2033 c.c., e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, ritenendo immotivatamente che la somma versata costituisse il pagamento di un compenso per un’opera mai svolta, ha accolto una domanda radicalmente differente, sia nella causa petendi, che nel petitum, rispetto a quella prospettata nell’atto introduttivo del giudizio dall’attore il quale, infatti, negando, in contrasto con tutta la documentazione prodotta in giudizio, ogni rapporto professionale con il convenuto, ha sempre e soltanto invocato l’art. 2033 c.c..

5. Il motivo è infondato. Il ricorrente, infatti, lì dove ha affermato che la corte ha accolto una domanda che l’attore non aveva proposto, ha finito, in sostanza, per dolersi dell’interpretazione che la corte d’appello ha dato di tale domanda (o meglio, dell’atto di citazione, che la contiene). Ora, non v’e’ dubbio che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice di merito, nell’esercizio del potere d’interpretazione e qualificazione della domanda, ha il potere-dovere di accertare e valutare, senza essere condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella esercitata (Cass. n. 13602 del 2019). L’interpretazione del contenuto della domanda costituisce, peraltro, un tipico accertamento in fatto, riservato come tale al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per violazione delle norme che regolano l’ermeneutica contrattuale previsti dall’art. 1362 c.c. e ss., la cui portata è generale, ovvero per vizio di omesso esame di un fatto a tal fine decisivo. Il ricorrente che intenda utilmente censurare in sede di legittimità il significato attribuito dal giudice di merito ad un atto processuale, come l’atto di citazione, ha, dunque, l’onere (rimasto, nel caso di specie, inadempiuto) di invocare il vizio consistito o nell’omesso esame di fatti decisivi, indicandone la loro specifica deduzione in giudizio, ovvero nella violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale previsti dall’art. 1362 c.c. e ss., indicando altresì, a pena d’inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici, nonché, e prima ancora, il testo dell’atto oggetto dell’interpretazione asserita mente erronea (cfr. Cass. n. 16057 del 2016; Cass. n. 6226 del 2014; Cass. n. 11343 del 2003; più di recente, Cass. n. 12574 del 2019). Nel caso di specie, come detto, tale onere non è stato adempiuto. Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell’interpretazione che la corte d’appello ha fornito dell’atto di citazione, non ha indicato né quali criteri ermeneutici sarebbero stati violati, nell’espletamento di tale accertamento, dalla corte territoriale e in che modo la stessa se ne sarebbe discostata, né i fatti sul punto decisivi che la stessa avrebbe del tutto omesso di esaminare, ma, prima ancora, non ha provveduto a riprodurre in ricorso, neppure nei suoi dati essenziali, il testo dell’atto che la corte d’appello avrebbe malamente interpretato.

6. Il ricorso e’, quindi, inammissibile.

7. Nulla per le spese di lite.

8. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M..

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021

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