Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36439 del 24/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24510-2020 proposto da:

NETLAPET SRL, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 670, presso lo studio dell’Avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentata e difesa dall’Avvocato ALESSANDRA CARDELLI;

– ricorrente –

contro

UNICAMPUS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO, 25, presso lo studio dell’Avvocato LUIGI CESARO, rappresentata e difesa dall’Avvocato CARMELA SARNATARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6021/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

RITENUTO IN FATTO

– che la società Netlapet S.r.l ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 6021/19, del 13 dicembre 2019, della Corte di Appello di Napoli, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 8445/16, del 7 luglio 2016, del Tribunale di Napoli – confermava il rigetto dell’opposizione al provvedimento monitorio, dalla stessa proposta, che le ingiungeva il pagamento della somma di Euro 39.544,00 in favore della società Unicampus S.r.l.;

– che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente riferisce di aver agito a norma dell’art. 645 c.p.c., opponendosi al decreto ingiuntivo concesso alla società Unicampus in relazione a prestazioni di varia natura, erogate in relazione alla fruizione, da parte di essa Netlapet, di un sito web, quale supplemento della rivista cartacea “*****”;

– che la debitrice ingiunta, in particolare, contestava che le fatture allegate al ricorso monitorio potessero costituire prova, nel giudizio di opposizione, del contratto di fornitura;

– che essa richiamava, infatti, il principio secondo cui, in materia di responsabilità contrattuale, il meccanismo di distribuzione dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c., “e’ identico, sia che il creditore agisca per l’adempimento dell’obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l’inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c.”, e prevede che il creditore debba “dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto” (veniva citata, in particolare, Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533);

– che ritenuta dal primo giudice tale contestazione dell’esistenza del rapporto contrattuale generica e di stile, esso rigettava l’opposizione, ritenendo provato il rapporto contrattuale in applicazione del principio di non contestazione;

– che esperito gravame dalla soccombente attrice in opposizione, il giudice di appello lo rigettava, sulla scorta degli stessi rilievi del primo giudice;

– che avverso la sentenza della Corte partenopea ricorre per cassazione la società Netlapet, sulla base – come detto – di due motivi;

– che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – “violazione e falsa applicazione degli artt. 2687,2702 e 2709 c.c., e degli artt. 113,115 e 116 c.p.c.”;

– che il secondo motivo denuncia – sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c.”;

– che essi, nella sostanza, riproducono le difese fatte valere nel giudizio di primo grado (e con il motivo di gravame avverso la sentenza resa all’esito dello stesso), ribadendo come la convenuta opposta – che resta, pur sempre, attrice in senso sostanziale – non avesse dimostrato, come era suo onere, la fonte del proprio credito, avendo la Corte territoriale errato nel ritenere come “generica” e “di stile” la contestazione che, del credito azionato in via monitoria, aveva compiuto essa attrice in opposizione;

– che ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società Unicampus S.r.l., chiedendo dichiararsi la stessa inammissibile o comunque non fondata;

– la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio per l’8 luglio 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va rigettato, non risultando superati – dalle considerazioni svolte dalla ricorrente, nella memoria depositata ex art. 380-bis c.p.c. – i rilievi svolti nella proposta del consigliere relatore;

– che i due motivi in cui esso si articola – da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione – sono manifestamente infondati;

– che l’assunto della ricorrente è di aver basato la propria opposizione a decreto ingiuntivo sul presupposto che la convenuta opposta non avesse dimostrato, come era suo onere, la fonte del proprio credito (all’uopo non potendo ritenersi sufficienti le fatture già prodotte dalla creditrice ingiungente in sede monitoria), avendo la Corte territoriale, pertanto, errato nel ritenere l’esistenza del rapporto contrattuale come incontestata, sul rilievo che la contestazione operata da essa Netlapet fosse “generica” e “di stile”;

– che, nondimeno, se va certamente ribadito che la “fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto” (da ultimo, Cass. Sez. 63, sent. 11 marzo 2011, n. 5915, Rv. 617411-01), ciò non toglie che, nel caso di specie, tale prova sia stata ritenuta raggiunta, da ambo i giudici di merito, con ragionamento corretto, come si dirà, senza pertanto incorrere in alcuna violazione dell’art. 2697 c.c.;

– che, difatti, la violazione della norma da ultimo indicata è configurabile “soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01), mentre “laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti”, essa “può essere fatta valere ai sensi del medesimo art. 360, n. 5” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907-01), ovviamente “entro i limiti ristretti del “nuovo” suo testo (Cass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.);

– che nessuna violazione dell’art. 2697 c.c., né dell’art. 115 c.p.c. (e dell’art. 167 c.p.c.), è ravvisabile nel caso che occupa, alla luce del principio, enunciato da questa Corte, secondo cui, in materia di prova civile, “la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.” (Cass. Sez. 6-3. ord. 27 agosto 2020, n. 17889, Rv. 658756-01);

– che la Corte partenopea, dunque, nel ritenere provata la conclusione del contratto, fonte del credito azionato in via monitoria, si è attenuta a tale principio, affermando, in particolare, che la contestazione “generica” e “di stile” della pretesa creditoria di Unicampus, in quanto fondata da Netlapet sulla generica deduzione di assenza di prova, senza negazione del fatto storico dell’avvenuta conclusione del contratto di fornitura, avesse reso incontestata l’esistenza della relazione contrattuale, determinando – a norma dell’art. 115 c.p.c., comma 1, seconda alinea – l’effetto tipico della non contestazione, ovvero la “relevatio ab onere probandi”;

– che, infine, neppure può ravvisarsi violazione dell’art. 116 c.p.c., atteso che siffatta evenienza è stata circoscritta da questa Corte a due sole ipotesi, nessuna delle quali ricorre nel caso in esame;

– che vi e’, difatti, violazione della norma suddetta (che enuncia il Principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), in primo luogo, nel caso in cui “il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01, nello stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-02);

– che, in secondo luogo, “ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova”, la censura di violazione dell’art. 116 “e’ ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02), ovvero allorché la motivazione rechi “argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o risulti affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero sia connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 1018, n. 20721, 90791, Rv. 650018-01);

– che nel caso di specie, tuttavia, la motivazione non reca affermazioni imperscrutabili, inconciliabili o affette da irriducibile contraddittorietà, mantenendosi, pertanto, ben al di sopra del “minimo costituzionale” (Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16505, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01);

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

– che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002. n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condannando la società Netlapet S.r.l. a rifondere, alla società Unicampus S.r.l., le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.700,00, più Euro 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021

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