LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23746-2016 proposto da:
L.V.R., rappresentata e difesa dall’avv. MARIAGRAZIA CARUSO;
– ricorrente –
contro
S.A., rappresentato e difeso dall’avv. DIEGO GERACI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1342/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 19/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO CHE:
1. In primo grado l’avvocato S.A. aveva chiesto, con ricorso L. n. 794 del 1942, ex art. 30 di condannare L.V.R. al pagamento di Euro 91.765,65, quale saldo dei compensi dovuti per l’attività difensiva svolta in sedici processi civili e delle spese sostenute per la richiesta del parere del competente Consiglio dell’ordine degli avvocati; costituendosi L.V. aveva chiesto il rigetto della domanda dell’attore (avendo corrisposto quanto dovuto) e aveva proposto domanda riconvenzionale, domandando di condannare l’attore al pagamento di Euro 10.000, importo illegittimamente percepito, nonché di Euro 30.000, a titolo di danni morali. Il Tribunale di Catania, dopo avere mutato il rito in ordinario, con la sentenza n. 3088/2011 accoglieva parzialmente la domanda dell’attore e condannava L.V. al pagamento “della somma risultante tra quanto spettante all’avvocato S. per spese e compensi professionali (pari ad Euro 42.921,56) e quanto già corrispostogli (pari ad Euro 6,261,75)”; rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta.
2. La Corte d’appello di Catania, con sentenza 19 settembre 2016, n. 1342, in parziale accoglimento del gravame principale proposta da L.V.R., l’ha condannata al pagamento “della somma risultante tra quanto spettante all’avvocato S.A. per spese e compensi professionali (pari ad Euro 42.558,12) e quanto già corrispostogli (pari ad Euro 6,261,75)”; la Corte ha poi rigettato l’appello incidentale di S., che aveva contestato la misura del quantum riconosciuto e il parametro tariffario di riferimento.
3. Avverso la sentenza della Corte d’appello L.V.R. ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso S.A., che ha proposto ricorso incidentale.
Il ricorrente incidentale ha depositato memoria.
CONSIDERATO
CHE:
I. Il ricorso principale è articolato in due motivi:
1) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, artt. 28 e 29”: la sentenza impugnata sarebbe “all’evidenza illegittima nella parte in cui ha ritenuto tardivo il rilievo in ordine alla inammissibilità della conversione del rito”.
Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello, in via preliminare rispetto all’esame dei motivi di gravame, ha rilevato che con la comparsa conclusionale l’appellante principale L.V. aveva per la prima volta eccepito l’inammissibilità dell’originario ricorso L. n. 794 del 1942, ex artt. 28-29 per inferirne, insieme alla illegittimità dell’ordinanza di trasformazione del rito, la nullità dell’impugnata sentenza. Al riguardo il giudice d’appello ha anzitutto evidenziato come la doglianza non fosse stata proposta in primo grado e neppure con i motivi d’appello, essendo stata sollevata solo con la comparsa conclusionale e quindi tardivamente. Al riguardo la ricorrente si limita a qualificare illegittima tale parte della sentenza, invocando la giurisprudenza di questa Corte, che afferma (a partire da Cass. 23344/2008) come anche ove l’inesistenza dei presupposti per l’applicazione del procedimento speciale di cui alla L. n. 794 del 1942, artt. 28 e 29, sia emersa all’udienza di comparizione delle parti, dopo la regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza disporre il mutamento del rito (per una recente riaffermazione del principio v. Cass. 28049/2018).
Tale principio di diritto, però, il giudice d’appello ha considerato, condividendolo e affermando che il Tribunale avrebbe appunto dovuto dichiarare inammissibile il ricorso e non mutare il rito da speciale in ordinario. Tale erronea mutazione del rito – e tale errore è stato denunciato dalla ricorrente non nel corso del giudizio di primo grado, ma solo al termine del giudizio di secondo grado – non ha comportato ad avviso del giudice d’appello la nullità del processo e quindi della sentenza di primo grado, in quanto, applicando la giurisprudenza in materia di violazione delle norme in tema di mutamento del rito, si ha nullità della sentenza solo ove la parte che tale violazione denunci indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole.
Ora, è vero che nella fattispecie in esame non si è avuto un errore nel mutamento del rito, essendo stato applicato un rito corretto (quello ordinario a cognizione piena) ad un giudizio che non doveva proseguire, ma chiudersi con una pronuncia di inammissibilità della domanda. Tale errore, una volta svoltosi il giudizio di primo grado, non determina però un vizio che si sottrae alla regola della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, così che è da ritenersi sanato ove non sia stato denunciato con i motivi di appello, come è avvenuto nel caso in esame. Ove poi il vizio venga denunciato con i motivi d’appello, la sua conseguenza non può essere l’annullamento della sentenza di primo grado (sentenza che è stata resa al termine di un grado che si è svolto con il rito corretto e che ha offerto alle parti la più piena attuazione del diritto di difesa), ma unicamente non potrà valere la regola per cui, ove il rito venga mutato, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dalla instaurazione del giudizio con il rito errato, ma la domanda introduttiva dovrà intendersi proposta nel momento in cui il rito è stato mutato.
2) Il secondo motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi in tema di onere della prova in relazione all’art. 214 c.p.c., nonché violazione degli artt. 115,116 c.p.c. e art. 2727 c.c., omesso esame di documenti rilevanti ai fini del giudizio, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio”.
Il complesso motivo, volto a contestare il giudizio di inammissibilità e infondatezza dei primi due motivi di gravame da parte del giudice d’appello, non può essere accolto. Anzitutto, nella sua prima parte (pp. 13-17 del ricorso), il motivo è inammissibile, in quanto – a fronte della affermazione del giudice d’appello che, delle due missive datate 4 luglio 2003 e 7 giugno 2004 e dell’assegno datato 28 agosto 2004, secondo il primo giudice disconosciuti da S. nella sottoscrizione e nella firma di girata e non oggetto di verificazione, non risulta contestato né il formale disconoscimento e neppure la mancata istanza di verificazione – la ricorrente si limita, contraddittoriamente, a osservare che in primo grado aveva evidenziato che “nessuna valida verificazione potesse effettuarsi” e che con la comparsa conclusionale d’appello aveva sostenuto che l’istanza di verificazione poteva essere anche stata implicita; quanto poi alla missiva del 7 giugno 2004, il cui contenuto è stato specificamente esaminato dalla Corte, la ricorrente contesta l’interpretazione della missiva dalla medesima data, interpretazione che spettava al giudice di merito e che è incensurabile da parte di questa Corte di legittimità. Anche la seconda parte del motivo (pp. 1826) è inammissibile, in quanto la ricorrente ripropone a questa Corte le censure, già proposte al giudice d’appello, relative alla valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni operata dal giudice di primo grado, dichiarazioni che la Corte d’appello ha comunque ritenuto insufficienti a provare l’avvenuto pagamento di 50 milioni di lire, con valutazione che, in quanto motivata, è insindacabile da parte di questa Corte.
Il ricorso principale va pertanto rigettato.
II. Il ricorso incidentale è basato su due motivi.
1) Il primo motivo lamenta “violazione o falsa applicazione dei principi in tema di liquidazione dei compensi professionali e di successione di leggi nel tempo”: la Corte d’appello, dopo avere affermato che gli onorari andavano liquidati, in considerazione del carattere unitario dell’attività difensiva svolta, in base alla tariffa applicabile al momento in cui l’opera professionale è stata condotta a termine, ossia alla data in cui risultava essere stata notificata la revoca dei mandati, ha poi ritenuta corretta l’applicazione delle tabelle previste dal D.M. 5 ottobre 1994, errando circa la data di entrata in vigore del D.M. 127 del 2004.
Il motivo è fondato. Come sostiene il ricorrente, che aveva già sollevato la questione con l’appello incidentale, il D.M. 127 del 2004 è entrato in vigore il 2 giugno 2004, così che quando è stato revocato il mandato all’avvocato S. (revoca che è stata posta in essere, come si legge nella sentenza di primo grado, l’11 giugno 2004) le tabelle applicabili erano quelle del citato D.M. e non quelle applicate dal Tribunale del D.M. del 1994.
2) L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, con il quale il ricorrente sottolinea la necessità, una volta accolta la prima doglianza, di cassare la parte della sentenza impugnata che ha statuito la compensazione per un terzo delle spese di lite.
III. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione all’accolto motivo del ricorso incidentale e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catania, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021
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