Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.36477 del 24/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13025-2016 proposto da:

M.S., rappresentato e difeso dagli Avvocati MARINO MARINELLI, e FRANCESCO BALDON, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Lorenzo Prosperi Mangili, in ROMA, VIA G.B. VICO 1;

– ricorrente –

contro

COMUNE di LEGNARO, in persona del Sindaco in carica B.G., rappresentato e difeso dagli Avvocati ANGELO DI LORENZO, e ANDREA MANZI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in ROMA, VIA CONFALONIERI 5 NI 145;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 983/2015 della CORTE d’APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 9.1.2002, Ing. M.S. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Padova il COMUNE di LEGNARO esponendo che con Delib. n. 47 del 1988 egli aveva ricevuto dal Comune l’incarico di redigere un progetto esecutivo di una pista ciclabile lungo un tratto della strada provinciale n. *****; in esecuzione dell’incarico, formalizzato con apposita convenzione sottoscritta dal Sindaco, l’attore aveva predisposto il progetto che aveva riportato l’approvazione con Delib. del Consiglio 9 settembre 1988, n. 68; il saldo delle competenze di progettazione era stato subordinato al finanziamento di tali opere; a seguito del finanziamento da parte della Provincia relativamente al tronco sud della pista, il Comune gli aveva versato l’importo di Lire 38.576.708; per il tronco nord il Comune aveva conseguito il finanziamento dalla Regione Veneto con Delib. 7 settembre 1999, n. 3031 sicché l’attore assumeva di avere diritto al pagamento del residuo compenso di Lire 31.354.918, ma vani erano risultati i solleciti inoltrati all’Amministrazione; tanto premesso, l’ing. M. chiedeva la condanna dell’ente convenuto al pagamento in suo favore della somma di Euro 16.193,46, oltre interessi al tasso ufficiale di sconto come previsto dalla L. n. 143 del 1949, art. 9 maturati a decorrere dal 20.9.1999; in via subordinata, chiedeva che il convenuto fosse condannato al pagamento del medesimo importo, a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 c.c.

Si costituiva in giudizio il Comune di Legnaro, che contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto e assumendo, in particolare, che il diritto al compenso era condizionato al finanziamento dell’opera da parte della Provincia, mentre il finanziamento ottenuto per il tratto nord della pista era stato conseguito attivando un distinto procedimento sulla base di un nuovo progetto; che, peraltro, la Regione aveva erogato un contributo generico che era stato utilizzato per la copertura di una sola parte del costo del tronco nord della pista, per una quota pari al 27,7%.

Con sentenza n. 2489/2006, depositata in data 8.11.2006, il Tribunale di Padova condannava il Comune di Legnaro a pagare la somma di Euro 16.193,46, oltre interessi al tasso ufficiale di sconto a decorrere dal 20.9.1999, nonché a rifondere a M. le spese del giudizio.

Avverso detta sentenza proponeva appello il Comune di Legnaro, al quale resisteva il M..

Espletata CTU, con sentenza n. 983/2015, depositata in data 14.4.2015, la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza n. 2489/2006, pronunciata dal Tribunale di Padova, condannava il Comune di Legnaro al pagamento in favore di M.S. della somma di Euro 3.008,74, con gli interessi al tasso ufficiale di sconto dal 20.9.1999 fino al saldo; dichiarava compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio per un terzo e condannava il Comune di Legnaro a rifondere all’appellato i residui due terzi; poneva a carico del Comune di Legnaro, per una metà, e di M.S., per la metà residua, le spese di CTU.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione M.S. sulla base di due motivi. Resiste il Comune di Legnaro con controricorso e ricorso incidentale sulla base di tre motivi. Ciascuna delle parti ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Deve essere esaminato per primo il ricorso incidentale, avente priorità logica e giuridica, poiché attinente ad una questione preliminare di merito. Infatti, nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale non condizionato, con cui vengano proposte questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito la cui decisione, secondo l’ordine logico e giuridico, debba precedere quella del merito del ricorso principale, va esaminato con priorità rispetto a quest’ultimo, indipendentemente dalla rilevabilità d’ufficio delle questioni proposte (Cass. n. 6138 del 2018; Cass. n. 23271 del 2014; Cass. n. 23113 del 2008; Cass. n. 9598 del 2007).

2. – Con il primo motivo di ricorso incidentale, il Comune controricorrente lamenta la “Violazione di norme di diritto (artt. 1325,1362,1363 e 1366 c.c. e L. n. 241 del 1990, art. 1) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, poiché la sentenza impugnata disattendeva la censura formulata da esso appellante di inesistenza del diritto del professionista al pagamento del compenso nel caso in cui non si fosse avverata la condizione del finanziamento a opera della Provincia di Padova, sulla base di un’interpretazione del contratto secondo buona fede, per cui sarebbe stata indifferente la provenienza del finanziamento una volta che il Comune avesse avuto la sicurezza di far fronte alla spesa. Secondo il ricorrente incidentale tale interpretazione violerebbe innanzitutto le norme di interpretazione dei contratti degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c., in quanto i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri strettamente interpretativi degli artt. 1362 e 1363 c.c. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365-1371 c.c. e ne escludono la concreta operatività quando l’applicazione dei canoni strettamente interpretativi risulti, da sola, sufficiente per rendere palese la comune intenzione delle parti e, peraltro, nell’ambito dei canoni strettamente interpretativi, risulta prioritario quello del significato letterale. Il Comune rilevava che, nella fattispecie, la lettera del contratto era chiarissima e non poneva dubbi sull’individuazione del soggetto che avrebbe dovuto finanziare l’opera e il progetto, risultando arbitrario il ricorso al canone integrativo dell’art. 1366 c.c. per assumere che la provenienza del finanziamento da parte della Provincia sarebbe un elemento indifferente e privo di valore. Il criterio di interpretazione secondo buona fede è volto a rimediare a un ingiustificato squilibrio tra le parti, mentre nella specie o squilibrio delle prestazioni era stato voluto dalle parti come risultato della condizione: il professionista avrebbe avuto il solo rimborso spese di Lire 10.000,00 se la Provincia non avesse finanziato l’opera, ovvero, in seconda ipotesi avrebbe avuto il compenso pagato in proporzione alla percentuale di esecuzione dell’opera finanziata dalla Provincia. Inoltre, la sentenza impugnata violava il canone di interpretazione complessiva delle clausole di cui all’art. 1363 c.c.: la convenzione d’incarico poneva quale condizione del pagamento del compenso non solo che l’opera fosse finanziata dalla Provincia, ma anche che l’opera finanziata dalla Provincia fosse realizzata. Interpretando le clausole le une per mezzo delle altre, dato che il pagamento del compenso era subordinato alla condizione che l’opera finanziata dalla Provincia fosse anche realizzata, risulta evidente che il finanziamento della Provincia era condizione assoluta e insostituibile sia della realizzazione dell’opera che del compenso del progettista. Inoltre, la Corte di merito avrebbe violato il disposto di cui all’art. 1325 c.c. in quanto il Comune di Legnaro aveva stipulato la convenzione con il M. nell’ambito di un procedimento amministrativo avviato di concerto con la Provincia di Padova, nel quale la Provincia aveva confermato il finanziamento per la realizzazione dell’opera. Pertanto, la volontà contrattuale dell’Amministrazione si era formata ed era collegata al suddetto procedimento, per cui il finanziamento della Provincia non può essere considerato elemento indifferente o secondario, come definito dalla sentenza impugnata, della volontà di obbligazione del Comune.

2.1. – Il motivo non è fondato.

2.2. – Rappresenta un principio non controverso quello secondo cui l’interpretazione di un negozio giuridico costituisce un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al Giudice di merito; laddove, qualora il ricorso per cassazione deduca l’erroneità di tale interpretazione per violazione dei canoni ermeneutici, è onere del ricorrente indicare non solo la regola interpretativa violata, ma anche in qual modo il ragionamento del Giudice si sia da essa discostato, non potendo la relativa censura limitarsi a un generico richiamo alla violazione di uno o più criteri astrattamente intesi ovvero a una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (Cass. n. 1893 del 2009; Cass. n. 29322 del 2008; Cass. n. 13587 del 2010).

Tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione (Cass. n. 1646 del 2014), nel caso in cui (contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie; e in piena coerenza col dettato normativo di cui all’art. 1326 c.c., comma 1 e art. 1328 c.c., comma 2, e con la condotta negoziale tenuta dalle parti) la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. Dovendosi escludere che alcuna di tali censure avesse potuto risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, sostanziatosi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione.

2.3. – Va infatti posto in evidenza che “le regole legali di ermeneutica contrattuale sono elencate negli artt. 1362-1371 c.c. secondo un ordine gerarchico: conseguenza immediata è che le norme strettamente interpretative, dettate dagli artt. 1362-1365 c.c., precedono quelle interpretative integrative, esposte dagli artt. 1366-1371 c.c. e ne escludono la concreta operatività quando la loro applicazione renda palese la comune volontà dei contraenti. Da questo principio di ordinazione gerarchica (o gradualismo) delle regole ermeneutiche, nel cui ambito il criterio primario è quello esposto dall’art. 1362 c.c., comma 1 vale a dire il criterio dell’interpretazione letterale, consegue ulteriormente che qualora il giudice del merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza e univocità la loro volontà comune, così che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti, l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta, dovendosi far ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti, collegamento logico tra le varie clausole) siano insufficienti alla identificazione della comune intenzione stessa” (Cass. n. 26690 del 2006; ex pluimis Cass. n. 5595 del 2014; Cass. n. 12082 del 12082; Cass. n. 10896 del 2016).

Sicché, “nella interpretazione del contratto (…) il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell’art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche là dove il testo dell’accordo sia chiaro, ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti; pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell’interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti” (Cass. n. 20294 del 2019; conf. Cass. n. 1*****95 del 2020).

Per sottrarsi al sindacato di legittimità, infatti, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle plausibili interpretazioni, sì che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 8909 del 2013; Cass. n. 24539 del 2009; Cass. n. 15604 del 2007; Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 17248 del 2003). Pertanto, qualora deduca la violazione dei citati canoni interpretativi, il ricorrente deve precisare in quale modo il ragionamento del giudice se ne sia discostato, non essendo sufficiente un astratto richiamo ai criteri asseritamente violati e neppure una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti che, benché genericamente riferibile alla violazione denunciata, si riduca, come nella specie, alla mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata (Cass. sez. un. 1914 del 2016; cfr. Cass. n. 3657 del 2016; Cass. n. 25728 del 2013; Cass. n. 1754 del 2006).

3. – Ciò premesso, va osservato come la Corte territoriale aveva correttamente condotto e valutato (in coerenza con i sottesi principi di diritto) la materia decidendi sulla base di sicuri criteri logici, teleologici e sistematici.

Rilevava che nella convenzione d’incarico, allegata alla Delib. Consiglio Comunale di Legnaro n. 47 del 1988, era previsto che le spese di progettazione della pista ciclabile sarebbero state liquidate solo se l’opera fosse stata finanziata dalla Provincia di Padova “in ragione della percentuale relativa all’esecuzione delle opere stesse”, mentre in caso di mancata concessione del finanziamento il compenso del progettista sarebbe stato definito forfettaria mente nell’acconto di Lire 10.000.000, erogato al momento dell’approvazione del progetto.

La Corte distrettuale espressamente spiegava che il significato sostanziale e prevalente di tale clausola fosse quello di sottoporre a condizione il diritto al pagamento del compenso del professionista all’arrivo del finanziamento dell’opera con cui far fronte al pagamento medesimo, tenuto conto che al momento del conferimento dell’incarico i relativi fondi non erano stati ancora erogati (con ciò corrispondendo a criteri di buona amministrazione dell’ente pubblico di assumere l’impegno di spesa solo con la sicurezza di potervi far fronte). Sicché, era indifferente la provenienza del finanziamento e, quindi, dovendo la clausola interpretarsi secondo buona fede (art. 1366 c.c.), la condizione sospensiva doveva ritenersi avverata per il sol fatto che il finanziamento fosse stato concesso, ancorché parziale, e a prescindere dall’ente erogatore, Provincia o Regione.

4. – Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il Comune deduce la “Nullità per violazione di norme del procedimento (art. 345 c.p.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, e violazione di norme di diritto (R.D. n. 383 del 1934, art. 284 e 288 e art. 1421 c.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. La Corte d’Appello riteneva inammissibile l’eccezione con cui l’appellante aveva dedotto la nullità della convenzione ai sensi del R.D. n. 383 del 1934, degli artt. 284 e 288 (abrogato dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 274, lett. a)) se interpretata nel senso che il Comune dovesse retribuire il professionista anche ove fosse venuta meno la copertura finanziaria dell’opera, espressamente indicata essere dalle deliberazioni di conferimento dell’incarico e di approvazione del progetto – il finanziamento della Provincia, e successivamente questa copertura fosse stata sostituita da altre risorse non specificate. La nullità della convenzione sarebbe rilevabile d’ufficio, non costituendo eccezione di parte, soggetta al divieto di cui all’art. 345 c.p.c.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

4.2. – La Delib. comunale de qua ed il contratto con il professionista che vi aveva dato attuazione, con previsione del finanziamento subordinato alla effettiva erogazione di esso, rispettavano l’abrogato art. 284 del R.D. n. 383 del 1934. I cui principi sono affermati, tra l’altro, nel D.L. n. 66 del 1989, arty. 23 per il quale, in analoga fattispecie, è affermato che “Il contratto d’opera professionale stipulato da un Comune, nel quale sia inserita una clausola (c.d. di copertura finanziaria) che subordina il pagamento del compenso al professionista al finanziamento dei lavori da progettare, non si sottrae alla normativa in materia di assunzione di impegni di spesa degli enti locali, attesa l’inderogabilità delle modalità procedimentali imposte dalla norma di cui al D.L. n. 66 del 1989, art. 23 desumibile sia dalla ratio (intesa alla consapevole assunzione da parte degli enti locali degli impegni di spesa) che dalla rilevanza di ordine pubblico di tale norma (diretta a garantire la correttezza nella gestione amministrativa, il contenimento della spesa pubblica e l’equilibrio economico- finanziario degli enti locali), sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all’ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l’amministratore o funzionario che abbia assunto l’impegno” (Cass. n. 21010 del 2018; Cass. sez. un. 26657 del 2014).

5. – Con il terzo motivo, il Comune ricorrente incidentale deduce l'”Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5", in quanto il progetto della pista ciclabile redatto dall’ing. M. non solo non era stato finanziato per la parte relativa al tronco nord della medesima, ma neppure era stato mai realizzato per quella parte, per cui nessun compenso spettava al professionista per il suddetto tratto di pista ciclabile. Dalla CTU risulta che nella fase esecutiva il progetto del M. non poteva essere stato in alcun modo utilizzato e che sarebbe stato necessario riformularlo alla luce delle nuove esigenze normative insorte e delle modifiche progettuali da apportarsi alla strada. Si censura quindi l’omesso esame del fatto relativo alla mancata realizzazione dell’opera progettata dal M. e delle implicazioni ai termini della clausola contrattuale che esclude il compenso del professionista in caso di mancata realizzazione dell’opera.

5.1. – Il motivo non è fondato.

5.2. – Riconosciuta l’attività di progettazione svolta dall’appellato M. e dalla Amministrazione committente, che aveva approvato (con la Delib. 9 settembre 188, n. 68) il progetto esecutivo della pista ciclabile per l’intero tracciato, “tronco nord tronco sud”, andava riconosciuto al predetto appellato il corrispettivo per la sua prestazione, anche se l’Amministrazione stessa ne aveva poi commissionato il rifacimento per il tronco nord ad altro professionista.

Il Comune appellante non aveva dedotto che, all’epoca di esecuzione dell’opera il progetto non fosse utilizzabile, avendo solo affermato che quando, dopo anni, aveva con conseguito il finanziamento necessario per la sua realizzazione, le modifiche legislative e nella regolamentazione del territorio, nel frattempo intervenute, avevano reso necessaria la redazione di altro progetto che era stato affidato a diverso professionista.

5.3. – Costituisce principio consolidato di questa Corte che il novellato paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, ed applicabile ratione temporis) consenta di denunciare in cassazione (oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante) solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. sez. un. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 14014 del 2017; Cass. n. 9253 del 2017).

Scomparso pertanto, il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, rimane il controllo circa la esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e la coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre tuttavia che il vizio (come nella specie) emerga direttamente ed immediatamente dal testo della sentenza impugnata (cfr. ex plurimis Cass., sez. un., n. 19881 del 2014).

6. – Venendo all’esame del ricorso principale, il ricorrente M., con il primo motivo, lamenta ex “Art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 (commi 1 e 2), 1363, 2233 c.c., nonché della L. n. 143 del 1949, artt. 1,2 e 3 (c.d. L.P. Ingegneri e Architetti)”. Secondo il ricorrente principale il Giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto, in spregio ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., nell’esegesi del testo dell’art. 6 della Convenzione inter partes, e comunque trascurando il dirimente elemento d’individuazione della comune intenzione consistente nella condotta del Comune successiva alla conclusione del contratto, che il residuo compenso spettante all’ing. M. dovesse essere quantificato in proporzione al rapporto fra l’entità del finanziamento erogato dalla Regione Veneto per l’esecuzione del tronco nord della pista ciclabile e il costo complessivo sostenuto dal Comune per l’esecuzione di detta parte di opera, così giungendo a violare e/o falsamente applicare anche le disposizioni di cui all’art. 2233 c.c. e L. n. 143 del 1949, artt. 1,2,3. In particolare, per il ricorrente, l’inciso sul quale verte l’errore in cui sarebbe incorso il Giudice d’appello è quello secondo cui, nell’ipotesi di avvenuto finanziamento dell’opera, il Comune sarebbe stato tenuto a corrispondere le spese di progettazione residue “in ragione della percentuale relativa all’esecuzione delle opere stesse”.

6.1. – Il motivo non è fondato.

6.2. – La Corte territoriale rilevava che nella convenzione d’incarico, allegata alla Delib. del Consiglio Comunale di Legnaro n. 47 del 1988, fosse previsto che le spese di progettazione della pista ciclabile sarebbero state liquidate solo se l’opera fosse stata finanziata dalla Provincia di Padova “in ragione della percentuale relativa all’esecuzione delle opere stesse”, mentre in caso di mancata concessione del finanziamento il compenso del progettista sarebbe stato definito forfettariamente nell’acconto di Lire 10.000.000, erogato al momento dell’approvazione del progetto. Secondo la Corte di merito era, dunque, indifferente la provenienza del finanziamento e, quindi, dovendo la clausola interpretarsi secondo buona fede (art. 1366 c.c.), la condizione sospensiva doveva ritenersi avverata per il solo fatto che il finanziamento fosse stato concesso, ancorché parziale, e a prescindere dall’ente erogatore, Provincia o Regione.

Pertanto doveva essere confermato il diritto del M. al pagamento del compenso per il progetto da lui redatto; dovendo riconoscersi al medesimo il corrispettivo per la sua prestazione, anche se poi il Comune aveva commissionato il rifacimento del progetto per il tronco nord ad altro professionista (infatti, il Comune non aveva dedotto che all’epoca di esecuzione dell’opera il progetto non fosse utilizzabile, avendo solo affermato che quando, dopo anni, aveva conseguito il finanziamento necessario per la sua realizzazione, le modifiche legislative avevano resa necessaria la redazione di altro progetto).

Contrariamente dal configurare l’inciso sul quale verteva l’asserito errore del Giudice d’appello, quello secondo cui nell’ipotesi di avvenuto finanziamento dell’opera – il Comune sarebbe stato tenuto a corrispondere le spese di progettazione residue “in ragione della percentuale relativa all’esecuzione delle opere stesse”, la corretta applicazione degli evocati canoni ermeneutici (come applicati sub 2.3.) aveva condotto il giudice del gravame ad affermare coerentemente e correttamente che, in base alla convenzione d’incarico, il pagamento del compenso, subordinato al conseguimento del finanziamento della Provincia (o di altro ente), sarebbe stato liquidato in proporzione alla percentuale dell’opera finanziata solo parzialmente.

7. – Con il secondo motivo di ricorso principale, il M. deduce la violazione dell'”Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, là dove la Corte d’Appello avrebbe trascurato le modalità cui il Comune si era spontaneamente attenuto in occasione della quantificazione del compenso relativamente al tronco sud della pista ciclabile, giungendo così all’erroneo assunto secondo cui il residuo compenso dovesse essere quantificato in proporzione al rapporto tra l’entità del finanziamento erogato dalla Regione Veneto per l’esecuzione del tronco nord e il costo complessivo sostenuto dal Comune per l’esecuzione di detta parte di opera.

7.1. – Il motivo è inammissibile.

7.2. – Il pagamento del compenso nella misura del 52,73% dell’opera realizzata e finanziata dimostra che il M. aveva sì diritto al compenso, ma solo per la percentuale di opera realizzata e finanziata dalla Provincia, e non per la percentuale di opera non realizzata. Inoltre il preteso fatto decisivo per il giudizio (pagamento nella misura del 52,73%) non era stato mai oggetto di discussione tra le parti, in quanto pacifico e non contestato.

In coerenza del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. sub 5.3.), nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare con precisione, oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017; Cass. n. 9253 del 2017). Viceversa, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al nuovo parametro non v’e’ idonea e specifica indicazione.

8. – Entrambi i ricorsi vanno rigettati. In ragione della reciproca soccombenza le spese del giudizio sono intergralmente compensate tra le parti. Va emessa altresì la dichiarazione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per entrambe le parti.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi, con integrale compensazione delle spese tra le parti. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per i due ricorsi, a norma dell’art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021

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