LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6075-2020 proposto da:
G.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COLLA MARCO;
– ricorrente –
contro
INTERCOSTRUZIONI 2000 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ZIDARICH MARCO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1920/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 02/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI MILENA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 5590/2018, respingeva le domande formulate da Intercostruzioni s.r.l. nei confronti di G.A.M. volte ad ottenere la risoluzione del contratto preliminare di permuta/vendita concluso con la convenuta e la condanna di quest’ultima alla restituzione della somme ricevute in esecuzione del contratto oltre che al pagamento di un indennizzo per le prestazioni svolte, non ravvisando in capo alla promittente alcun inadempimento contrattuale; rigettava altresì la domanda di ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata dall’attrice, per carenza di prove.
In virtù dell’impugnazione interposta da Intercostruzioni s.r.l. la Corte di appello di Torino, nella resistenza dell’appellata, con sentenza n. 1920/2019, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarando risolto il contratto stipulato inter partes e per l’effetto condannava l’appellata alla restituzione in favore dell’appellante della somma di Euro 53.825,00, oltre interessi legali dalla domanda di risoluzione al saldo.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, G.A.M. propone ricorso per cassazione fondato su due motivi, cui resiste la Intercostruzioni s.r.l. con controricorso.
Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata alle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa.
Atteso che:
– in via preliminare va evidenziato, quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, sollevata nel controricorso, che per quel che concerne la sommaria esposizione dei fatti, secondo cui in relazione al giudizio di primo grado sarebbe stata riportata la sola comparsa di costituzione della Guadalupi seguita da una brevissima illustrazione della decisione del Tribunale mentre in ordine al processo di secondo grado sarebbe riportato il solo testo della sentenza impugnata, le modalità di trascrizione degli atti contengono comunque una rappresentazione ragionata e funzionale a riprodurre la vicenda sostanziale e processuale in modo sufficientemente chiaro ed univoco, senza necessità di attingere “aliunde” gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia (Cfr. Cass. SS.UU. n. 22575/2019).
Il ricorso è dunque ammissibile;
passando al merito del ricorso, il Collegio non condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti e ritiene che il ricorso debba essere respinto per le ragioni di seguito esposte;
con il primo motivo la ricorrente lamenta “l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, per non avere la Corte distrettuale tenuto conto della missiva del 2006 avente ad oggetto la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della Intercostruzioni s.r.l.
La ricorrente afferma che detta missiva avrebbe determinato la risoluzione del contratto, per cui controparte avrebbe dovuto agire in giudizio entro il termine di prescrizione ordinaria – decorrente dalla data della lettera (22.11.2006) – per far valere il proprio diritto alla restituzione delle somme versate all’odierna ricorrente in esecuzione del compromesso di permuta stipulato inter partes.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia “la violazione e la errata applicazione dell’art. 1458 c.c. in relazione agli artt. 1454,1456 e 1457 c.c.”, per non aver il giudice del gravame considerato che le norme evocate consentirebbero alla parte adempiente di chiedere la risoluzione del contratto per inosservanza del termine essenziale, ovvero per inadempimento della clausola risolutiva espressa, o ancora per inadempimento della diffida ad adempiere, assumendo in siffatte ipotesi che la sentenza avrebbe natura meramente dichiarativa di una realtà giuridico fattuale già esistente, ossia di recepimento della risoluzione di diritto del contratto.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione argomentativa, sono infondati e pertanto vanno rigettati sebbene previa correzione della motivazione.
Va in primo luogo rilevato che nella motivazione la sentenza erroneamente afferma che “il momento dell’insorgenza degli obblighi restitutori deriva dalla sentenza che, nel pronunciare la risoluzione del contratto, ha, quanto a tali obblighi, natura costitutiva (…)”. Di converso, a seconda della natura della causa di risoluzione del contratto può aversi una pronuncia costitutiva o una pronuncia meramente dichiarativa.
Difatti, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, l’azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., tendendo ad una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell’inadempimento, differisce sostanzialmente dall’azione di risoluzione di cui agli artt. 1454,1456 e 1457 c.c., poiché in tal caso l’azione sarebbe tendente ad un pronuncia dichiarativa dell’avvenuta risoluzione di diritto a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto (cfr. Cass. n. 26508 del 2009; Cass. n. 594491 del 2007; Cass. n. 5121 del 1990).
Tuttavia l’errore non appare decisivo, tale cioè da inficiare la detetininazione della Corte distrettuale per essere le doglianze della Guadalupi aspecifiche non riportando il contenuto della missiva del 2006 che – ad avviso dell’odierna ricorrente – avrebbe determinato una sorta di risoluzione di diritto del contratto; né tantomeno chiariscono quale ipotesi di risoluzione stragiudiziale sarebbe intervenuta nella fattispecie in esame.
La parte, quindi, non avendo provato la decisività del documento dedotto, pertanto, le censure non possono trovare accoglimento.
In conclusione il ricorso, così corretta la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., dev’essere, dunque, rigettato.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente che vengono liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori previsti come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021
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