LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4481-2020 proposto da:
B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato LUIGI GARDIN, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCO DI MATTIA;
– ricorrente –
contro
FONDAZIONE S.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 20, presso lo studio dell’avvocato MARCO D’AREZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALE FATIGATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2385/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 14/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANN PATTI.
RILEVATO
che:
1. con sentenza 14 novembre 2019, la Corte d’appello di Bari rigettava le domande di impugnazione per tardività della disdetta, recapitatagli dalla Fondazione S.C. il 3 dicembre 2008 (dopo la scadenza del 2 dicembre 2008), dell’incarico professionale di conduzione del suo patrimonio rustico e di condanna risarcitoria proposte da B.L. (con pari reiezione del suo appello incidentale): tanto in riforma della sentenza di primo grado, che le aveva parzialmente accolte, liquidandogli un danno di Euro 24.600,00 in luogo della richiesta di Euro 30.000,00;
2. la Corte territoriale riteneva tempestiva la disdetta, comunicata a mezzo del servizio postale con lettera raccomandata a.r. (in particolare: la seconda delle due inviate, recante il n. *****) di cui acquisita la prova, tramite sito internet di Poste Italiane, della giacenza dal 25 novembre 2008, in applicazione del principio di presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.;
3. con atto notificato il 14 gennaio 2020, il professionista ricorreva per cassazione con tre motivi, cui la Fondazione resisteva con controricorso;
4. entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 416,421,115 c.p.c., per il fondamento della decisione su documenti, relativi a fatti non allegati né contestati dalla Fondazione, tardivamente prodotti, irritualmente acquisiti dalla Corte d’appello con esercizio di poteri officiosi in difetto dei presupposti e pure disconosciuti con contestazione erroneamente ritenuta generica (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2712,115 c.c., per la valenza probatoria erroneamente attribuita alla riproduzione della schermata “dove quando” del sito Poste Italiane disconosciuta, in modo espresso e circostanziato (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 1335,2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c., per la ritenuta presunzione di conoscenza della comunicazione in base a documenti acquisiti irritualmente (terzo motivo);
2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;
3. la confutazione (all’ultimo capoverso di pg. 15 e primo di pg. 16 del ricorso) della ravvisata generica contestazione (per le ragioni esposte al secondo e terzo capoverso di pg. 5 della sentenza) di conformità all’originale di documenti prodotti in copia difetta di specificità: essa, infatti, non può avvenire con clausole di stile né generiche, ma deve essere fatta in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intenda contestare, sia degli aspetti per i quali si assuma la difformità dall’originale (Cass. 3 aprile 2014, n. 7775; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass. 7 gennaio 2019, n. 127);
3.1. parimenti generica è la contestazione relativa all’esercizio dei poteri officiosi del giudice, insindacabile in sede di legittimità, ove, come nel caso di specie (agli ultimi due capoversi di pg. 5 della sentenza), sia congruamente argomentato (Cass. 25 maggio 2010, n. 12717; Cass. 25 febbraio 2021, n. 5235);
3.2. la Corte territoriale ha poi esattamente applicato il principio di presunzione di conoscenza, ai sensi dell’art. 1335 c.c., di un atto (telegramma o lettera raccomandata, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento), in quanto fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (Cass. 12 ottobre 2017, n. 24015; Cass. 11 gennaio 2019, n. 511), in esito ad un accertamento in fatto (dall’ultimo capoverso di pg. 4 al penultimo di pg. 5 della sentenza), inammissibilmente contestato dal ricorrente con una sostanziale sollecitazione alla rivisitazione del merito;
4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio regolate secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna B.L. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021
Codice Civile > Articolo 1335 - Presunzione di conoscenza | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2712 - Riproduzioni meccaniche | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 416 - Costituzione del convenuto | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 421 - Poteri istruttori del giudice | Codice Procedura Civile