LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23336/2016 proposto da:
L.M.L., L.V. e L.C.V.: nella qualità di eredi di L.C.C., elettivamente domiciliati in Roma, Via Cosseria n. 2, presso lo studio del Dott. Placidi Alfredo, rappresentati e difesi dall’avvocato Notarnicola Gennaro Rocco, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
Città Metropolitana di Bari (già Provincia di Bari), in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via S.
Giovanni in Laterano n. 226-210, presso lo studio dell’avvocato Casadei Bianca Maria, rappresentata e difesa dall’avvocato Nocco Gianluca, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
L.M.L., L.V. e L.C.V.: nella qualità di eredi di L.C.C., elettivamente domiciliati in Roma, Via Cosseria n. 2, presso lo studio del Dott. Placidi Alfredo, rappresentati e difesi dall’avvocato Notarnicola Gennaro Rocco, giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrenti al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 1399/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 07/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Pres. Dott. VALITUTTI ANTONIO.
FATTI DI CAUSA
1. Nel corso dell’anno 1979, il Comune di Noci autorizzava la Provincia di Bari ad occupare, in via di urgenza, un’area di mq. 6.930, di proprietà di L.C.C., da destinarsi alla realizzazione di un edificio scolastico da adibire a liceo scientifico.
Successivamente l’Amministrazione comunale emetteva, altresì, il definitivo decreto di esproprio dell’area, stabilendo l’immissione in possesso della Provincia di Bari per la data del 29 agosto 1980. Tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune e dalla Provincia venivano, peraltro, annullati dal giudice amministrativo, su ricorso dell’espropriata. Nelle more, in data 1 aprile 1983, l’opera pubblica veniva realizzata, con successivo inserimento della stessa nel nuovo PRG del Comune di Noci, come “Zona F3 per attrezzature di interesse generale per istruzione”.
1.1. Con atto di citazione notificato il 4 novembre 1997, L.C.C. conveniva in giudizio la Provincia di Bari, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per la perdita del bene ormai irreversibilmente trasformato, nonché per il mancato godimento dello stesso dalla data di immissione in possesso e per il deprezzamento della porzione residua.
1.2. Costituitosi l’ente pubblico – che eccepiva la prescrizione del diritto azionato, nonché il difetto di legittimazione attiva dell’attrice e di legittimazione passiva della Provincia di Bari, dovendo ritenersi legittimato il Comune di Noci – il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1496/2010, disattese le eccezioni preliminari della convenuta, la condannava al pagamento della somma di Euro 172.799,48, comprensiva di rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento per la perdita del suolo e per il mancato godimento del bene dal 4 luglio 1979 (data dell’immissione in possesso da parte dell’Amministrazione) al 4 novembre 1997 (data di notifica dell’atto introduttivo del giudizio).
2. Con sentenza n. 1399/2015, depositata il 7 settembre 2015, la Corte d’appello di Bari rigettava sia l’appello principale della L.C., sia l’appello incidentale della Provincia di Bari, confermando in toto la decisione di primo grado.
3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso L.M.L., L.V. e L.C.V., quali eredi di L.C.C., deceduta nelle more del giudizio di appello, nei confronti della Città Metropolitana di Bari (già Provincia di Bari), affidato a sei motivi. La resistente ha replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale, affidato a due motivi, ai quali i ricorrenti hanno replicato con controricorso ex art. 371 c.p.c., comma 4.
4. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, L.M.L., L.V. e L.C.V. denunciano la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., 1362 e 1363 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.
1.1. I concludenti censurano la sentenza della Corte d’appello nella parte in cui non ha accolto il primo motivo di appello, con il quale era stata denunciata la contraddittorietà della pronuncia del Tribunale che, pur individuando in quella di notifica dell’atto di citazione (4 novembre 1997) la data cui riferire la valutazione dell’area al fine di determinare la misura del risarcimento del danno spettante all’attrice, ne aveva tuttavia effettuato la stima in relazione al regime urbanistico del suolo vigente nel diverso momento in cui si era verificata l’irreversibile trasformazione del suolo (1 aprile 1983), come ritenuto dal c.t.u. Senonché, alla data del 4 novembre 1997 la destinazione urbanistica dell’area era certamente edificatoria, secondo le previsioni de PRG vigente nel Comune di Noci che, a partire dal 1992 aveva tipizzato l’intera zona come “F3 per attrezzature di interesse generale”, con possibilità di intervento privato ed indice di fabbricabilità 1,50mc/mq, a prescindere dalla natura del soggetto attuatore.
Viceversa, alla data dell’1 aprile 1983 l’area in questione – già gravata da vincolo espropriativo impresso dal PRG del 1977, poi decaduto per infruttuoso decorso del quinquennio ai sensi della L. n. 1187 del 1968, art. 2 e, perciò, annullato dal giudice amministrativo – era da considerarsi “zona bianca”; il che aveva indotto il c.t.u. a considerarlo come suolo agricolo.
1.2. Orbene, la Corte territoriale, a parere degli istanti, avrebbe – in violazione dell’art. 112 c.p.c. – attribuito al Tribunale una statuizione diversa da quella effettivamente assunta, in ordine alla data alla quale riferire la valutazione del terreno oggetto di occupazione appropriativa. Di più – in tal modo decidendo – la medesima Corte sarebbe, altresì, incorsa nella violazione di tale norma in combinato disposto con l’art. 345 c.p.c., essendosi pronunciata sulla data cui fare riferimento per determinare la natura del suolo ed il relativo valore, laddove nessuna delle parti “aveva prospettato censure che potessero mettere in discussione la data cui ancorare la determinazione dei valore del bene così come stabilita dal primo giudice”, ossia il 4 novembre 1997.
1.2.1. Il Tribunale aveva, invero, espressamente affermato che il risarcimento del danno subito dai ricorrenti doveva “essere commisurato in linea capitale al valore venale del bene alla data del 4.11.1997”, alla quale si erano “verificati tutti i presupposti del risarcimento per equivalente, stante la rinuncia dell’attrice (n.d.r. la dante causa degli odierni esponenti) alla protezione restitutoria”.
E tuttavia, lo stesso giudice di prime cure – sebbene alla data suindicata il terreno in questione era inequivocabilmente edificatorio – aveva ritenuto il fondo agricolo, applicando il regime urbanistico dell’area al tempo della sua irreversibile trasformazione (1 aprile 1983), ritenendo che alle aree interessate da un vincolo espropriativo, poi decaduto, fosse applicabile il regime di cui alla L. n. 10 del 1977, art. 4 dettato per i Comuni sprovvisti di P.R.G.
1.2.2. Ebbene, la Corte d’appello – anziché prendere atto di tale contraddittorietà della sentenza di primo grado – avrebbe, a parere dei deducenti, del tutto erroneamente ed illogicamente affermato che la data del 4 novembre 1997 sarebbe stata presa in considerazione dal Tribunale, non ai fini di ancorare ad essa l’accertamento in ordine alla natura del bene, bensì per risolvere la diversa questione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, introdotta, con l’appello incidentale, dalla Provincia di Bari.
In tal modo operando, la Corte avrebbe, peraltro, “attribuito alla sentenza di primo grado un contenuto in nessun modo coincidente con quello effettivamente proprio della decisione delibata”, in violazione deì canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c., non tenendo conto della chiara ed inequivoca volontà espressa dal giudice di primo grado. Senza dire che la decisione impugnata, in quanto affetta da illogicità manifesta, sarebbe censurabile anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
1.3. La censura è infondata, ed in parte inammissibile.
1.3.1. E’ ben vero che a Corte d’appello ha operato una certa confusione tra il momento di decorrenza della prescrizione e quello di determinazione della natura del suolo, ai fini dell’accertamento del relativo valore. E tuttavia, il giudice di secondo grado ha chiaramente affermato che il primo giudice aveva inteso fondare l’accertamento della natura del terreno alla data della sua irreversibile trasformazione (1983), considerandolo agricolo, ancorando, tuttavia, la valutazione del danno, “ai soli fini della monetizzazione pecuniaria”, al novembre 1997, desumendone il valore dai VAM (valori agricolo medi) della Regione Puglia per quella annata, e confermando, pertanto, la natura agricola del fondo. E ciò in quanto – come si evince dal passo summenzionato della sentenza di primo grado, trascritto dagli stessi ricorrenti – solo nel novembre 1997 si erano “verificati tutti i presupposti del risarcimento per equivalente, stante la rinuncia dell’attrice alla protezione restitutoria”.
Per tali ragioni sostanziali la Corte d’appello — di là dall’improprio riferimento al momento di decorrenza della prescrizione – ha, pertanto, escluso che la decisione del Tribunale fosse da reputarsi contraddittoria. Se ne deve inferire che la motivazione della sentenza di appello non può, a sua volta, ritenersi – come assumono gli esponenti – affetta da illogicità manifesta.
1.3.2. Ne’ può configurarsi, nella specie la denunciata violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., per essersi la Corte pronunciata sulla data di determinazione della natura del suolo, laddove nessuna delle parti aveva contestato la sua determinazione al 4 novembre 1997. Dall’esame della pronuncia impugnata si evince, invero, che era stata la stessa attrice (p. 3) a chiedere che la stima del bene fosse effettuata “alla data del 1983”, chiedendo, altresì, che fosse la formulato, in tal senso, uno specifico quesito al c.t.u. Ed in tal senso depongono anche le conclusioni dell’atto di citazione di primo grado, trascritte nella memoria depositata dalla Città Metropolitana di Bari.
1.3.3. Del tutto inconferente e’, infine, il richiamo agli artt. 1362 e 1363 c.c., operato dai ricorrenti per dedurne l’erroneità dell’interpretazione della sentenza di primo grado da parte della Corte territoriale. Ai fini dell’interpretazione di provvedimenti giurisdizionali, invero, si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici prescritti dagli artt. 12 preleggi e ss., in ragione dell’assimilabilità per natura ed effetti agli atti normativi, secondo l’esegesi delle norme (e non già degli atti e dei negozi giuridici, ai quali si riferiscono i canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 c.c. e ss.), al pari del giudicato interno ed esterno e della sentenza rescindente, in quanto dotati di “vis imperativa” e indisponibilità per le parti (Cass. Sez. U., 09/05/2008, n. 11501; Cass., 29/11/2018, n. 30838).
1.4. Il motivo va, pertanto, disatteso.
2. Con il secondo motivo di ricorso, L.M.L., L.V. e L.C.V. denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., della L. n. 1187 del 1968, art. 2, della L. n. 10 del 1977, art. 4, del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 55 nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
2.1. I ricorrenti censurano la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui – anche a voler ritenere che la data considerata per l’accertamento del valore del suolo sia stata quella dell’irreversibile trasformazione dello stesso (aprile 1983) – il giudice di appello non avrebbe accolto il gravame degli istanti, laddove i medesimi avevano contestato l’attribuzione della natura agricola al bene espropriato di fatto. Ed invero, ad avviso degli odierni ricorrenti, in sede di stima del valore delle aree gravate da vincolo, poi decaduto per decorso infruttuoso del quinquennio ai sensi della L. n. 1187 del 1968, art. 2 come nel caso di specie, si sarebbe dovuto applicare il criterio della c.d. “edificabilità di fatto”, che – secondo la giurisprudenza di questa Corte – enuclea il trattamento indennitario attraverso l’accertamento del valore delle aree circostanti ed omogenee, costituenti, nel loro insieme, un microsistema urbanistico.
2.2. Avrebbe, pertanto, errato la Corte territoriale – a parere dei ricorrenti – nel ritenere che il Tribunale, aderendo alla conclusione del c.t.u. avesse correttamente ritenuto di natura agricola il terreno, ritenendo applicabile, alle aree già gravate da vincolo espropriativo, poi decaduto, il regime di cui alla L. n. 10 del 1977, art. 4 anziché il suindicato criterio dell'”edificabilità di fatto”.
2.3. Ne’ la sentenza impugnata potrebbe sottrarsi a censura sul punto, per avere ritenuto un “punto di compromesso accettabile” l’avere il c.t.u. quadruplicato il valore ricavabile dai VAM, trattandosi di una stima comunque non adeguata alla natura effettiva del suolo, e che comunque prenderebbe come base del calcolo un valore dichiarato incostituzionale dalla Consulta, con la sentenza n. 181/2011.
2.4. Il motivo è infondato.
2.4.1. Va osservato che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, l’attuale sistema indennitario e risarcitorio è fondato sul valore venale del bene, applicabile non soltanto ai suoli edificabili, da ritenersi tali sulla base del criterio dell’edificabilità legale ma anche, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011, ai suoli inedificabili, assumendo rilievo per tale ultima categoria, ai fini indennitari e risarcitori, la possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative etc.) sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (Cass.” 25,110/2017, n. 25314).
Ed invero, in tema di determinazione dell’indennità di esproprio, il D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 359 del 1992 (ora recepito nel D.P.R. n. 327 de 2001, artt. 32 e 37), ha prescelto, quale unico criterio per individuare la destinazione urbanistica del terreno espropriato, quello dell'”edificabilità legale”. Sicché un’area va ritenuta edificabile solo ove risulti classificata come tale dagli strumenti urbanistici vigenti al momento della vicenda ablativa, e non anche quando la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, uso scolastico), che comporta un vincolo di destinazione preclusivo ai privati di tutte le forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, quale estrinsecazione dello “ius aedificandi connesso con il diritto di proprietà ovvero con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia (Cass., 24/06/2016, n. 13172).
2.4.2, Con particolare riferimento all’ipotesi – ricorrente nella specie – di occupazione usurpativa o appropriativa, deve ritenersi, pertanto, che il risarcimento del danno debba essere commisurato all’integrale valore di mercato del suolo, sulla base delle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell’area, in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio. Deve, pertanto, tenersi conto dell’unico criterio discretivo dell'”edificabilità legale”, posto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3 (recepito nel D.P.R. n. 327 del 2001, negli artt. 32 e 37), senza che sia consentito alcun ricorso, integrativo o sostitutivo, all'”edificabilità di fatto”. Devesi, tuttavia, precisare che, all’interno della categoria dei suoli inedificabili rivestono valore, anche a fini indennitari, le possibilità di edificazione intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (Cass., 21/11/2016, n. 23639). L’occupazione usurpativa o appropriativa integra, infatti, un illecito a carattere permanente e non annulla la connotazione urbanistica dei suoli ablati, obbligando, pertanto, l’amministrazione al risarcimento del danno, avvalendosi esclusivamente del suindicato criterio dell’edificabilità legale dei suoli (Cass., 07/09/2020, n. 18584).
2.4.3. Ebbene, da quanto suesposto risulta evidente che – come affermato da un indirizzo consolidato di questa Corte – ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, o del risarcimento del danno da occupazione appropriativa, la destinazione di aree a edilizia scolastica, nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale, ne determina il carattere non edificabile del suolo, avendo l’effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone circoscritte, ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro della ripartizione zonale in base a criteri generali ed astratti. Ne’ può esserne ritenuta per altro verso l’edificabilità, sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, giacché l’edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all’insegnamento privato (Cass., 10/07/2007, n. 15389; Cass., 12/07/2007, n. 15616; Cass., 26/05/2010, n. 12862; Cass., 09/08/2012, n. 14347; Cass., 24/05/2012, n. 8231; Cass., 16/03/2016, n. 5247).
2.4.4. Nel caso concreto, dall’esame della sentenza impugnata si evince che il terreno in questione è riportate – fin dal 1992 – nel P.R.G. del Comune di Noci nella zona “F3 – attrezzature di interesse generale-istruzione”, e che, pertanto, il suolo è inserito in una “previsione programmatica di edilizia pubblica di tipo scolastico”, in quanto tale sottratto di fatto “a qualunque possibilità di intervento privatistico di tipo similare” (p. 6). Se ne deve inferire che la connotazione urbanistica del terreno in parola ne esclude l'”edificabilità legale”, confermandone la natura agricola preesistente, ritenuta dal giudice di appello, nessun rilievo dovendo ascriversi – contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, e per le ragioni suindicate – al criterio della edificabilità di fatto.
2.4.5. Ne consegue – fatto salvo quanto si dirà in ordine al criterio di liquidazione del danno, costituente oggetto del successivo motivo di ricorso – che a censura non può trovare accoglimento.
3. Con il terzo motivo di ricorso, L.M.L., L.V. e L.C.V. denunciano la violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4, della L. n. 2359 del 1865, art. 39, art. 1 del Primo Protocollo Addizionale della CEDU, art. 42 Cost., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
3.1. In via del tutto subordinata deducono gli istanti che quand’anche fosse da ritenersi corretta la qualificazione del suolo de quo come agricolo, sarebbe certamente erronea la stima del valore del fondo operata dal c.t.u. quadruplicando l’importo dei VAM, attesa la pronuncia di incostituzionalità di tale criterio, resa dalla Consulta con sentenza n. 1.81/2011. La valutazione del bene avrebbe dovuto, per contro, essere effettuata – come stabilito dalla Corte Costituzionale – tenendo conto delle caratteristiche essenziali dello stesso “fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso”.
3.2. Il motivo è fondato.
3.2.1. In tema di determinazione dell’indennità di occupazione legittima di terreni agricoli, come pure in caso di risarcimento del danno per l’occupazione usurpativa o appropriativa, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del criterio del valore agricolo medio (VAM), la stima deve essere effettuata in base al criterio del valore venale pieno, con la possibilità di dimostrare che il fondo, pur senza raggiungere il livello dell’edificatorietà, sia suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, tale da attribuire allo stesso una valutazione di mercato che rispecchi la possibilità di utilizzazione intermedie tra queila agricola e quella edificatoria (Cass. Sez. U., 19/03/2020, n. 7454). Nell’impossibilità legale di dimostrare uno sfruttamento diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere la destinazione edificatoria, non potrà che essere applicato, pertanto, che il criterio venale pieno, ossia il valore di mercato del bene, tratto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39 (Cass., n. 25314/2017; Cass., 19/12/2016, n. 26193).
3.2.2. Orbene, nel caso di specie, la Corte d’appello ha, per converso, ritenuto corretto il criterio di liquidazione del danno utilizzato dal Tribunale, sulla scorta della c.t.u., ossia quadruplicando i VAM vigenti al novembre 1997, in tal modo assumendo a base del calcolo un criterio dichiarato costituzionalmente illegittimo, poiché non conforme alla natura specifica ed alle peculiari caratteristiche del singolo terreno. Per tali ragioni, il motivo va, di conseguenza, accolto.
4. Restano assorbiti il quarto (risarcimento del danno per mancato godimento del fondo, in relazione alla sua natura edificatoria), quinto (deprezzamento della parte residua del fondo, che dovrà essere determinato dal giudice di rinvio operando la stima del danno con riferimento all’effettivo valore di mercato del suolo), e sesto (regime delle spese di appello) motivo di ricorso.
5. Passando, quindi all’esame del ricorso incidentale proposto dalla Città Metropolitana di Bari, va pregiudizialmente respinta l’eccezione di tardività del ricorso incidentale proposta dai ricorrenti principali. L’impugnazione incidentale tardiva – contrariamente all’assunto di questi ultimi e’, per vero, ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l’iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cd. parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo. Una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe, difatti, ciascuna parte a cautelarsi preponendo un’autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione (Cass., 12/07/2018, n. 1.8415; Cass., 30/05/2018, n. 13651; Cass., 07/07/2020, n. 14094; Cass., 11/11/2020, n. 25285).
5.1. Tanto premesso, va rilevato che, con il primo motivo di ricorso incidentale, l’ente pubblico denuncia la violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
5.2. Si duole l’istante del fatto che la Corte d’appello abbia respinto l’eccezione di prescrizione del diritto attoreo al risarcimento del danno da mancato godimento del bene per il quinquennio precedente la notifica dell’atto di citazione di primo grado (4 novembre 1997), sebbene l’odierno ricorrente avesse, negli scritti difensivi dei due gradi di giudizio, dedotto che il termine quinquennale di prescrizione ex art. 2947 c.c. fosse iniziato a decorrere, nella specie, dalla data dell’irreversibile trasformazione del fondo (1 aprile 1983). Sicché il diritto al risarcimento del danno per il mancato utilizzo del bene, maturato fino al 4 novembre 1992, avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto dalla Corte d’appello.
5.3. Il motivo è fondato.
5.3.1. In materia di espropriazione per pubblica utilità, la necessità di interpretare il diritto interno in conformità con il principio enunciato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui l’espropriazione deve sempre avvenire in “buona e debita forma”, comporta che l’illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l’irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un’opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all’acquisto dell’area da parte dell’Amministrazione. Sicché il privato ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente. L’occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorché il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, integra un illecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesa risarcitoria avente sempre ad oggetto i danni per il periodo, non coperto dall’eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione, ovvero della domanda di risarcimento per equivalente che egli può esperire, in alternativa, abdicando alla proprietà del bene stesso. Ne consegue che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento del bene, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente, giacché è solo dalla domanda giudiziale che, per effetto della rinuncia a chiedere la restituzione del bene, nasce il diritto al risarcimento (Cass. Sez. U., 19/01/2015, n. 735).
5.3.2. Ne consegue che è da reputarsi erroneo l’assunto della Corte d’appello, secondo cui – non soltanto il risarcimento del danno per la perdita definitiva del bene, che effettivamente sorge con la rinuncia, operata con la domanda giudiziale, a chiederne la restituzione – ma anche il risarcimento per il mancato utilizzo del terreno stesso non sarebbe configurabile prima della proposizione della domanda risarcitoria. E’ evidente, infatti, che, ai sensi dell’art. 2935 c.c. siffatto diritto ben avrebbe potuto essere azionato – in relazione alle singole annualità dai proprietari del fondo fin dal giorno dell’illegittima occupazione dell’area, per cui il pregiudizio maturato, per tale titolo, fino al 4 novembre 1992 (cinque anni prima della domanda giudiziale) deve ritenersi prescritto.
5.3.3. La doglianza va, di conseguenza accolta, con la conseguenza che il risarcimento del danno per il mancato godimento del bene andrà rideterminato dal giudice di rinvio.
6. Con il secondo motivo di ricorso, la Città Metropolitana di Bari denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.
6.1. La Corte territoriale avrebbe, invero, omesso di pronunciarsi sulla domanda dell’ente, relativa alla determinazione del danno per il mancato godimento dell’area occupata dal 1979 fino al 1983 (data della irreversibile trasformazione del suolo), che l’odierno ricorrente chiedeva fosse liquidato con riferimento al valore che l’area aveva al tempo della prima occupazione (1979), e non – come aveva fatto il primo giudice – al momento della sua irreversibile trasformazione (1983).
6.2. La censura è infondata, essendosi la Corte territoriale pronunciata sul punto avendo affermato, proprio con riferimento anche al danno per mancato godimento del bene, che non vi erano ragioni per diminuirne l’ammontare liquidato dal Tribunale, in accoglimento dell’appello incidentale della Provincia.
7. L’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale; rigetta il primo e secondo motivo del ricorso principale, assorbiti il quarto, quinto e sesto, e rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021
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