Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37161 del 29/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32334/2018 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliata in Roma, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO CANI e MARIANO CLEMENTONI;

– ricorrente –

contro

S.B.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. RGM. 4701/2018 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

che:

con ordinanza n. 4701/2018 resa in data 31/7/2018, la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348-bis, l’appello proposto da T.M. avverso la sentenza n. 610/2017 (pubblicata il 31/10/2017) con la quale il Tribunale di Piacenza, in accoglimento per quanto di ragione della domanda dell’attrice, ha condannato S.B. al risarcimento, in favore della T., dei danni da quest’ultima subiti per effetto dell’ingiuria arrecatale dalla S.;

avverso il provvedimento della corte d’appello bolognese, nonché avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza, T.M. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria;

S.B. non ha svolto difese in questa sede;

con ordinanza interlocutoria n. 12845/20 del 26/6/2020, la Sesta Sezione di questa Corte ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo al giudizio d’appello;

acquisito tale fascicolo, a seguito della nuova fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente censura l’ordinanza della Corte d’appello di Bologna per violazione dell’art. 101 c.p.c. e dell’art. 348-ter c.p.c., comma 1 (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale dichiarato illegittimamente l’inammissibilità dell’appello proposto dalla T., ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., non avendo provveduto alla preliminare audizione delle parti su tale specifico punto;

il motivo è manifestamente infondato;

osserva il Collegio come, secondo l’orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte (in questa sede integralmente condiviso e riproposto al fine di assicurarne continuità), in tema di appello, qualora il giudice dia atto nel verbale di riservarsi di provvedere sull’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 348-bis c.p.c., deve ritenersi, di regola, che la relativa questione sia stata oggetto di discussione nel corso dell’udienza o che, comunque, sia stata sottoposta al contraddittorio delle parti presenti, quanto meno ove non risulti espressamente il contrario in base al verbale stesso, con la conseguenza che il medesimo giudice non è tenuto ad indicare di avere invitato le dette parti, con formula sacramentale, a trattare tale questione (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 270 del 12/01/2021, Rv. 660212 – 01);

nel caso di specie, nel verbale relativo alla discussione del giudizio d’appello intercorso tra le parti, risulta espressamente attestata l’avvenuta assunzione in riserva, da parte del corte d’appello, della decisione sulla questione relativa all’eccezione di cui all’art. 348-bis c.p.c. (“la Corte si riserva sull’eccezione di cui all’art. 348 bis c.p.c. “), con la conseguente presunzione – in difetto di prova contraria – che la questione in esame sia stata effettivamente oggetto di discussione nel corso dell’udienza o che, comunque, sia stata sottoposta al contraddittorio delle parti presenti;

con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza di primo grado per violazione dell’art. 2043 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il Tribunale di Piacenza erroneamente ridotto l’entità della liquidazione del danno non patrimoniale subito dalla T. per effetto dell’ingiuria arrecatole dalla S. in forza dell’irrilevante presupposto costituito dalla pretesa provocazione da parte di quest’ultima, individuata quale forma di compartecipazione della danneggiata alla verificazione dell’evento dannoso;

il motivo è manifestamente infondato;

osserva il Collegio come il primo giudice, nella liquidazione concreta del danno subito dalla T., abbia considerato la provocazione della S., non già quale motivo di decurtazione dell’importo risarcitorio in ragione della compartecipazione causale della danneggiata alla produzione dell’evento dannoso (secondo la logica di cui all’art. 1227 c.c.) (come erroneamente sostenuto dall’odierna ricorrente), bensì quale circostanza di fatto che, unitamente alle ulteriori occorrenze espressamente richiamate sul punto, è valsa a integrare l’insieme dei presupposti di fatto nella specie utilizzati al fine di sostanziare il ragionamento equitativo in vista della liquidazione del danno;

ciò posto, esclusa alcuna violazione di legge da parte del giudice di merito, deve ritenersi che l’odierna doglianza avanzata dalla ricorrente in altro non consista se non in una surrettizia richiesta di rivalutazione nel merito dei fatti di causa, come tale inammissibilmente proposta in questa sede di legittimità;

con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza di primo grado per violazione dell’art. 535 c.p.p., dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 91 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice di primo grado erroneamente disatteso la domanda di liquidazione delle spese sostenute dalla T. a seguito della costituzione di parte civile nel processo penale per ingiuria instaurato nei confronti della S., nella specie conclusosi con la pronuncia di proscioglimento di quest’ultima per l’intervenuta prescrizione del reato;

il motivo è manifestamente infondato;

osserva il Collegio come il primo giudice (sul punto confermato dal giudice d’appello) abbia correttamente disatteso la richiesta di liquidazione di una somma a titolo di risarcimento del danno corrispondente all’importo delle spese sostenute dalla T. per la costituzione di parte civile nel processo penale instaurato nei confronti della S., non già per l’astratta irriconducibilità di tale eventuale esborso a una possibile voce di danno conseguente all’ingiuria subita (come erroneamente preteso in questa sede dalla ricorrente), bensì per non avere quest’ultima fornito alcuna prova adeguata di tale danno;

ciò posto, in assenza di alcuna adeguata attestazione dell’avvenuto esborso a titolo di spese di costituzione di parte civile nel processo penale (di cui è lamentato in questa sede il mancato risarcimento), la corrispondente invocazione della parte deve ritenersi correttamente respinta dai giudici del merito;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto difese in questa sede;

dev’essere attestata, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472