LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22856/2020 proposto da:
P.G.M., elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato VALERIO BERNARDINI BETTI, rappresentato e difeso dagli avvocati ROBERTO MASTALIA e SANDRO PICCHIARELLI;
– ricorrente –
contro
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, presso l’avvocato FRANCESCO BALDI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e C.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 970/2019 resa dalla CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, depositata il 06/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
che:
con sentenza resa in data 6/12/2019 (n. 970/2019), la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda proposta da Gian P.M., ha condannato C.A. e la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. al pagamento, in favore dell’attore, di quanto allo stesso dovuto a titolo risarcitorio in relazione ai danni subiti a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio;
a fondamento della decisione assunta la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ripartito, nella misura del 50% ciascuno, la responsabilità dei protagonisti del sinistro nella produzione dei danni denunciati dal Pip-pia, confermando, sotto altro profilo, l’infondatezza delle censure avanzate dal P. avverso la determinazione dell’importo allo stesso dovuto a titolo di risarcimento;
avverso la sentenza d’appello, P.G.M. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;
la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria;
C.A. non ha svolto difese in questa sede;
a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, e dell’art. 2697c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente un concorso di responsabilità (ex art. 2054 c.c., comma 2) nella produzione dei danni denunciati in giudizio, invece di affermare l’esclusiva responsabilità del C., così come emerso sulla base degli elementi istruttori acquisiti agli atti del giudizio;
con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 2054 c.c., comma 2, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale omesso di dettare alcuna motivazione in relazione al maggioritario concorso di responsabilità del C. in relazione alla causazione del sinistro oggetto di causa;
entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono manifestamente infondati;
osserva preliminarmente il Collegio come il giudice d’appello non sia in alcun modo pervenuto all’accertamento della concorrente responsabilità dei protagonisti del sinistro sulla base della presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, avendo piuttosto proceduto a detto accertamento sulla base della concreta valutazione degli elementi istruttori acquisiti al giudizio, concludendo per l’attribuibilità, a carico di ciascuno di detti protagonisti, di un paritario grado di responsabilità nella causazione del sinistro;
in particolare, la corte d’appello, dopo aver escluso che il C. avesse fornito una prova adeguata al superamento della presunzione di violazione dell’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo antistante (immediatamente derivata dalla dinamica del sinistro consistito in un tamponamento da tergo), ha specificamente sottolineato come il P. fosse a sua volta incorso nella violazione delle norme concernenti la segnalazione della circolazione su strada con una macchina agricola eccezionale, avendo omesso di apporre i pannelli e i dispositivi di segnalazione visiva previsti dal codice della strada (circostanza rilevata dagli stessi agenti dei carabinieri intervenuti sul luogo del fatto);
l’insieme di tali premesse, lungi dall’integrare un’ipotesi di carenza argomentativa suscettibile di rilevare ai sensi dell’art. 132 c.p.c., conferma come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili alle fonti di prova esaminate e del grado della relativa attendibilità sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica;
l’iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente;
ciò posto, la censura concernente la mancata graduazione della responsabilità dei protagonisti del sinistro in misura diversa dal 50% ciascuno accertato da entrambi il giudice del merito, deve ritenersi radicalmente inammissibile;
sul punto, infatti, varrà rilevare come il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – si sia limitato ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente lo stesso nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;
nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;
si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;
ciò posto, i motivi d’impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;
con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., nonché dell’art. 137 del codice di assicurazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di applicare i parametri di valutazione del danno (anche in base alla tabella di riferimento), e per aver omesso di considerare la valutazione del danno patrimoniale sulla base del triplo della pensione sociale, come previsto dall’art. 137 del codice delle assicurazioni;
il motivo è manifestamente infondato;
preliminarmente, osserva il Collegio come il giudice a quo abbia correttamente condiviso la determinazione dell’entità risarcitoria operata dal primo giudice, avendo quest’ultimo proceduto all’applicazione delle tabelle redatte presso il Tribunale di Milano vigente all’epoca della liquidazione in corrispondenza dei parametri (l’età del danneggiato e l’entità percentuale dell’invalidità riscontrata) previsti da dette tabelle, personalizzando gli importi ricavati in considerazione delle peculiarità del caso concreto, pervenendo infine all’individuazione di una somma comprensiva di ogni profilo di pregiudizio rilevante nel caso di specie, sia esso di natura biologica, morale e relazionale;
deve ritenersi, pertanto, che le contestazioni avanzate sul punto dall’odierno ricorrente in null’altro si risolvano se non nell’invocazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa, come tale non consentita in questa sede di legittimità;
quanto, infine, alla pretesa mancata valutazione del danno patrimoniale (conseguente alla pretesa riduzione dell’inabilità lavorativa specifica) sulla base del triplo della pensione sociale (come previsto dall’art. 137 del codice delle assicurazioni), è appena il caso di sottolineare come la corte territoriale non sia incorsa in alcun errore concernente la valutazione di un danno patrimoniale conseguente alla riduzione di una inabilità lavorativa specifica (come pretesamente asserito dall’odierno ricorrente), essendosi detta corte limitata ad affermare (sulla base di un’asserzione non specificamente contestata in questa sede) la mancata dimostrazione, da parte del P., di alcuna capacità lavorativa specifica (di apicoltore) pregiudicata dal sinistro, non avendo mai quest’ultimo dimostrato la produzione di alcun (sia pur minimo) reddito dipendente dallo svolgimento di tale attività, con la conseguente coerente affermazione dell’inesistenza di alcuna capacità di generare reddito di tale natura in epoca anteriore al sinistro;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021
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