Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37245 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 31376 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:

P.O. (C.F.: *****), HOP S.a.s. DI HOLDING ALP S.r.l.

(C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dall’avvocato Ilaria Castellani (C.F.: CST LRI 67M41 D612C);

– ricorrenti –

nei confronti di:

***** S.r.l. (C.F.: *****), in persona del Curatore pro tempore, M.G. rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Pabis Ticci (C.F.: PBS NCL 74616 D612C);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze n. 592/2019, pubblicata in data 13 marzo 2019;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio in data 15 luglio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

***** S.r.l. (società dichiarata fallita nel corso del giudizio) ha agito in giudizio nei confronti di P.O. e della Hop S.a.s. di P.O. & C. per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., di un atto di disposizione di diritti di natura mobiliare del primo (conferimento nella società convenuta del diritto di usufrutto su partecipazioni sociali).

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Firenze.

La Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono P.O. e la Hop S.a.s. (oggi di Holding Alp S.r.l. & C.), sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la Curatela del fallimento de ***** S.r.l..

E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile/manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in punto di ritenuta non pretestuosità del credito azionato. Carenza in capo alla Curatela della legittimazione ad agire in via revocatoria”.

I ricorrenti contestano la sussistenza del credito vantato nei confronti del P. dalla curatela della società attrice e, dunque, la legittimazione di quest’ultima ad esercitare l’azione revocatoria.

Il motivo è manifestamente infondato.

Emerge dalla sentenza impugnata che il credito in questione è oggetto di una distinta controversia giudiziale tra le parti (giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in relazione al quale è stata già disattesa dai giudici di merito l’istanza dei ricorrenti di sospensione del presente processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.).

Sul punto, la decisione impugnata risulta dunque conforme all’indirizzo costante di questa Corte (che il ricorso non offre motivi per rivedere) secondo cui “in tema di azione revocatoria ordinaria, l’art. 2901 c.c., accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12144 del 29/10/1999, Rv. 530822; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020, Rv. 657295 – 01), onde “ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1712 del 18/02/1998, Rv. 512743), a tal fine rilevando anche i crediti oggetto di contestazione e quelli litigiosi, purché non si tratti di pretese che si rivelino “prima facie” pretestuose (in tal senso: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20002 del 18/07/2008, Rv. 604415; si vedano anche: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1968 del 27/01/2009, Rv. 606331; Sez. 3, Sentenza n. 1893 del 09/02/2012, Rv. 621220; Sez. 2, Sentenza n. 23666 del 19/11/2015, Rv. 637275; Sez. 3, Sentenza n. 5619 del 22/03/2016, Rv. 639291; Sez. 3, Sentenza n. 9855 del 07/05/2014, Rv. 630998, nella quale si precisa, peraltro, “fermo restando che l’eventuale sentenza dichiarativa dell’inefficacia dell’atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l’esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato”), con la conseguenza che “il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019, Rv. 653004 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2673 del 10/02/2016, Rv. 638928 – 01; si vedano altresì: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9440 del 18/05/2004, Rv. 572929; Sez. 3, Sentenza n. 5246 del 10/03/2006, Rv. 588258; Sez. 1, Sentenza n. 17257 del 12/07/2013, Rv. 627499 – 01).

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2901 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in punto di ritenuta sussistenza del requisito dell’eventus damni”.

I ricorrenti sostengono che la corte di appello avrebbe erroneamente affermato la sussistenza del pregiudizio alle ragioni della società attrice in virtù dell’atto dispositivo impugnato, in assenza di adeguata prova dello stesso e quindi in violazione dell’art. 2901 c.c., e delle regole che disciplinano l’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c..

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.

La decisione impugnata e’, in diritto, conforme all’indirizzo costante di questa Corte secondo cui “il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria (cd. “eventus damni”) ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l’onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019, Rv. 654318 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018, Rv. 649739 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1896 del 09/02/2012, Rv. 621268 – 01).

La corte di appello ha poi ritenuto, in fatto, non sufficientemente dimostrato che il patrimonio residuo del debitore fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni della società creditrice.

Va dunque esclusa la violazione delle disposizioni di legge richiamate dai ricorrenti, mentre, per ogni altro aspetto, il motivo di ricorso in esame, si risolve nella inammissibile contestazione di accertamenti di fatto incensurabilmente operati in sede di merito (peraltro sulla base di specifiche allegazioni, anche in fatto, in relazione alle quali non viene adeguatamente precisato, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quali atti difensivi ed in quali esatti termini fossero state già state avanzate in sede di merito), nonché nella inammissibile richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove.

E’ appena il caso di osservare che, sotto il profilo relativo alla fondatezza delle censure in esame, non possono avere alcun rilievo, nella presente sede, le allegazioni contenute nella memoria depositata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, peraltro non adeguatamente documentate, in ordine a fatti sopravvenuti al giudizio di merito. D’altra parte, la stessa eventuale sopravvenuta integrale soddisfazione dei crediti della curatela, in astratto, potrebbe al più determinare la cessazione della materia del contendere sulla controversia, ma non potrebbe essere valutata nell’ottica della fondatezza del presente ricorso.

3. Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in punto di qualificazione dell’atto di conferimento come atto a titolo gratuito e, conseguentemente, in punto di sussistenza in capo al debitore del requisito soggettivo per l’esercizio dell’azione revocatoria”.

Secondo i ricorrenti, la corte di appello avrebbe erroneamente qualificato (sia pure implicitamente) come atto a titolo gratuito l’atto impugnato, di conferimento di partecipazioni sociali nella Hop S.a.s. e, di conseguenza, avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente la conoscenza da parte del disponente del pregiudizio arrecato dall’atto dispositivo, mentre in realtà tale conoscenza non avrebbe potuto ritenersi sussistente né in capo al disponente né in capo alla società beneficiaria dell’atto. Le censure sono inammissibili, in quanto non colgono adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della pronuncia.

Per quanto emerge dagli atti, il tribunale, in primo grado, aveva ritenuto sussistente la consapevolezza, da parte del P., del pregiudizio arrecato ai creditori con l’atto dispositivo impugnato, sia quale disponente, sia quale socio accomandatario e legale rappresentante della società beneficiaria dell’atto di conferimento impugnato.

In appello era stata contestata la valutazione della prova in relazione alla conoscenza del pregiudizio da parte della società beneficiaria del conferimento.

Orbene, la corte di appello si è limitata a confermare la sussistenza dell’elemento soggettivo necessario ai fini dell’azione revocatoria sia con riguardo al P. che con riguardo alla società di cui lo stesso era socio accomandatario e legale rappresentante all’epoca dei fatti e, di conseguenza, non ha qualificato espressamente l’atto di conferimento impugnato come atto a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso, non essendo ciò necessario ai fini della decisione, una volta assodato l’indicato requisito soggettivo anche in capo al soggetto beneficiario dell’atto di disposizione.

D’altra parte, le ulteriori contestazioni formulate nel motivo di ricorso in esame (e in sostanza ribadite nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2), relative alla prova del pregiudizio arrecato dall’atto dispositivo impugnato alle ragioni dei creditori, si risolvono, in sostanza, nella reiterazione delle censure relative all’assenza del pregiudizio stesso già disattese in relazione al motivo di ricorso precedente, cui può quindi farsi rinvio.

4. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della curatela controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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