Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3731 del 12/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14618/2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba Tortolini 30 presso lo studio dell’avvocato Ferrara Alessandro che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato. che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5023/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2020 dal Cons. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 7.11.2018, ha rigettato l’appello proposto da A.A., cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza del 13.7.2017 con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

Sono stati, in primo luogo, negati al ricorrente sia lo status di rifugiato che la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), non essendo le sue dichiarazioni state ritenute credibili (il ricorrente aveva riferito di non voler ritornare nel paese d’origine per il timore sia di essere nuovamente abusato dalle stesse persone che lo avevano violentato prima della partenza, sia di essere arrestato in ragione del suo orientamento sessuale, essendo omosessuale).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria L. cit., ex art. 14, lett. c), il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato in Edo State della Nigeria.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione A.A. affidandolo a tre motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con controricorso.

Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e mancata applicazione dell’art. 115 c.c. e art. 116 c.c., comma 1 e art. 2697 c.c..

Lamenta il ricorrente che la Corte di merito ha del tutto omesso di valutare le rilevanti prove documentali dallo stesso offerte al fine di dimostrare la veridicità della sua drammatica vicenda personale, incorrendo in un evidente errore processuale.

In particolare, rileva di avere depositato nel corso del giudizio d’appello un certificato medico del 18.6.2018 (quindi formatosi successivamente all’introduzione di tale grado del giudizio) che comprova la sua omosessualità e rende quindi il suo racconto credibile, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, 4 dir. 2004/83/CE, par. 3 e art. 13, lett. a) dir. 2005/85/CE.

Contesta il ricorrente la valutazione effettuata dalla Corte di merito in ordine al suo orientamento sessuale (la cui prova è estremamente difficoltosa in relazione al clima repressivo dello stato d’origine che spinge a vivere con la massima prudenza il proprio stato), osservando che tale giudice ha evidenziato talune pretese incongruenze del suo racconto senza valutare la rilevante documentazione medica prodotta in secondo grado.

3. I primi due motivi, da esaminarsi unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, presentano profili di inammissibilità ed infondatezza.

Va, in primo luogo, osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, la motivazione del giudice di merito soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, secondo i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014, avendo la Corte territoriale messo in luce le evidenti incongruenze del racconto del richiedente (che, tra le varie versioni, aveva anche affermato di non essere omosessuale, ma di essere stato violentato), motivazione che non è stata specificamente censurata dal richiedente, il quale si è limitato a fornire una giustificazione per le sue discordanti dichiarazioni (riluttanza ad ammettere il suo orientamento omossessuale), rilevando che, in ogni caso, non si era tenuto conto del certificato medico prodotto in appello, ritenuto dal richiedente dirimente ai fini della valutazione della credibilità del suo racconto, provando inconfutabilmente il suo orientamento omosessuale.

In proposito, va osservato che n mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 16812 del 26/06/2018).

Nel caso di specie, il certificato medico, nel quale si dà atto che il ricorrente aveva riferito di avere un compagno in Italia e di sentirsi per la prima volta libero di essere sè stesso, non offre la prova di circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza, l’efficacia delle altre risultanze probatorie e, in generale, dell’impianto argomentativo della sentenza impugnata, contenendo tale documento solo il racconto di quanto riferito dallo stesso richiedente ad un medico di Emergency in un contesto in cui il suo narrato non è stato ritenuto credibile.

Ne consegue che le censure del ricorrente si appalesano come di merito in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti (orientamento omosessuale del richiedente) rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello.

Infine, manifestamente infondata è la lamentata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., che è configurabile solo se si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione, fattispecie completamente estranee alla causa in esame (Cass. n. 1229 del 17/01/2019).

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione è stata dedotta la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 11 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione agli artt. 2,10 e 117 Cost..

Lamenta il ricorrente che la Corte ha esaminato la domanda di protezione umanitaria, omettendo di valutare la denunciata violazione dei diritti di umani fondamentali, dotati di copertura costituzionale a norma dell’art. 2 Cost., oltre a non aver considerato la condizione di vulnerabilità emergente dalla morte di entrambi i genitori quando era ancora molto giovane, dall’impossibilità di vivere serenamente la propria omosessualità, dalla situazione di sostanziale deprivazione dei diritti umani fondamentali connessi alle più elementari e basilari esigenze di una esistenza dignitosa.

5. Il motivo è inammissibile.

Va, in primo luogo, osservato che la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che lo stato di insicurezza dell’Edo State non avrebbe potuto giustificare la concessione della protezione umanitaria, oltre che di quella sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Non vi è traccia delle questioni riportate nel motivo che il ricorrente afferma di aver prospettato al giudice d’appello.

Orbene, sul punto, va osservato che è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro illustrazione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonchè il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430).

Nel caso di specie, il ricorrente non adempiuto al proprio onere di allegazione, non avendo indicato nè il luogo nè il modo di deduzione innanzi al giudice d’appello della censure contenenti l’illustrazione delle questioni evidenziate nel predetto motivo, di talchè le medesime si appalesano inammissibili.

Infine, è indubitabile che il giudizio di inaffidabilità e non credibilità del racconto del ricorrente assuma un rilievo dirimente in ordine alla ritenuta insussistenza della dedotta condizione di vulnerabilità legata alla situazione personale del ricorrente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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