Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37567 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15700-2020 proposto da:

P.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO VINCENZI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE ***** *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO, 1, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MARMORATO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERLUIGI PESCE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/2020 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 22/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.

RILEVATO

che:

P.F. ricorre per la cassazione della sentenza n. 84/2020 della Corte d’Appello di Genova, depositata il 22 gennaio 2020, notificata il 5 febbraio 2020, avvalendosi di due motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso, corredato di memoria, l’Azienda sanitaria locale n. ***** di *****.

Il ricorrente espone in fatto di essersi recato, a seguito di un incidente stradale, al pronto soccorso dell’Ospedale di Albenga Santa Maria di Misericordia, lamentando un forte dolore alla caviglia sinistra; qui non venivano riscontrate apprezzabili lesioni ossee metatraumatiche e gli veniva prescritto di indossare un gambaletto di cartone.

Qualche giorno dopo, si rivolgeva ad altri medici che, a seguito di risonanza magnetica, diagnosticavano una frattura ossea composta all’astragalo con due ulteriori schegge di ossa vaganti nel piede.

Conveniva, quindi, dinanzi al Tribunale di Savona, l’Azienda sanitaria locale n. ***** *****, affinché accertata la responsabilità professionale dei medici dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, per non avere congruamente valutato le lesioni subite a seguito dell’incidente occorsogli e per avere prolungato il decorso clinico e la convalescenza, fosse condannata a risarcirgli, per una somma non inferiore a 10.000,00 Euro, il danno biologico – fisico, psichico e incidente sulla capacità lavorativa – i danni morali ex art. 2059 c.c. nonché il danno patrimoniale, come conseguenza della ritardata ripresa dell’attività lavorativa a causa dell’errata diagnosi e terapia.

La convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree e in subordine il loro accoglimento negli stretti limiti di quanto provato.

Il Tribunale di Savona, con sentenza 222/2015, respingeva la domanda.

La Corte d’Appello di Genova, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, accoglieva parzialmente il gravame dell’odierno ricorrente in ordine alle spese di lite, disponendone la compensazione per metà per entrambi i gradi di giudizio e per la Ctu, in ragione della ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni “costituite dalla qualità delle parti e dal fatto che, pur in assenza di negligenza e di conseguenze lesive, è stato di fatto riscontrato un errore diagnostico. Tali circostanze sono tali da rappresentare gli eccezionali motivi di opportunità di cui alla sentenza Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77”.

Ai fini che ancora rilevano, riteneva escluso ogni profilo di colpa nel comportamento dei sanitari del pronto soccorso e reputava assente la prova di nesso causale fra le lesioni ed il ritardo nella diagnosi, anche per l’adeguatezza delle prescrizioni iniziali di cura. Il Ctu aveva rilevato che la risonanza magnetica aveva refertato una frattura composta ed incompleta, quindi non vi era stata alcuna sofferenza attribuibile al possibile, ma scusabile ritardo diagnostico. In aggiunta, la natura composta ed incompleta della frattura, unita al fatto che il ricorrente era stato accompagnato da alcuni familiari al pronto soccorso, su consiglio dei poliziotti intervenuti sul luogo dell’incidente, rendevano giustificabile il ricorso da parte dei medici del pronto soccorso ad una radiografia standard, e quindi scusabile il ritardo diagnostico, peraltro, compensato da trattamenti e prescrizioni che avevano garantito la continuità di cure adeguate al caso, considerando che la guarigione era intervenuta nei tempi fisiologici per il tipo di lesioni riportate.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; la violazione degli artt. 1218,2043 e 2059 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Le censure formulate con il motivo in esame sono plurime:

1.2. Il giudice a quo avrebbe utilizzato un’informazione successiva, emersa solo a seguito della risonanza – cioè che la fattura fosse composta ed incompleta – per giustificare il comportamento dei sanitari dell’ospedale, anziché verificare quali fossero le buone pratiche clinico-assistenziali in relazione alla situazione lamentata, ed avrebbe attribuito rilievo ad una circostanza – il fatto che si fosse recato al pronto soccorso su consiglio degli agenti di polizia – priva di incidenza sull’errore diagnostico.

1.2.1. Mette conto osservare che la Corte territoriale ha inteso confermare la decisione di prime cure, condividendone la motivazione, basata su quanto emerso dalla CTU e cioè che data la natura della lesione, la quale evidentemente non era visibile – non a caso era stata refertata come composta e non completa – e atteso il fatto che il ricorrente si era recato in ospedale non con l’ambulanza ma con mezzi propri, i medici dell’ospedale non erano incorsi nell’errore imputato loro, allorché avevano fatto ricorso ad una radiografia standard, seppur rivelatasi non in grado di dimostrare la ricorrenza della frattura che solo un esame diagnostico più approfondito era stato in grado di rilevare. Ne’ era stato possibile affermare il contrario, atteso il fatto che il CTU aveva redatto la sua relazione senza poter visionare le pellicole radiografiche, che erano state richieste, ma non ottenute.

1.2.2. In altri termini, la Corte territoriale non ha tratto elementi di prova atti a far ritenere non colpevole la condotta dei sanitari dell’ospedale di Albenga dal referto della risonanza magnetica eseguito solo tredici giorni dopo e di cui i primi non erano a conoscenza, come sostenuto da parte ricorrente, ma ha solo inteso affermare che, quando il ricorrente giunse in ospedale, non vi erano elementi che giustificassero il ricorso ad un esame diagnostico di tipo diverso rispetto a quello eseguito e che le risultanze di quello eseguito non avevano fatto emergere la necessità di ricorrere ad ulteriori esami. Sicché le argomentazioni del ricorrente sul punto sono malposte o comunque non confutano efficacemente il nocciolo delle argomentazioni della Corte territoriale a sostegno della statuizione adottata.

1.3. Il Giudice non avrebbe tenuto conto che i medici successivamente intervenuti rimossero l’immobilizzazione con stecco benda ed applicarono un gambaletto in vetroresina.

1.3.1. Innanzitutto, mette conto rilevare che il ricorrente non si misura con la preclusione processuale di cui all’art. 348 ter c.p.c., u.c. e, ad ogni modo, non ha soddisfatto gli oneri di allegazione gravanti su chi deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il che rende la censura di cui al punto 2 del ricorso inammissibile. Non convincono del contrario le argomentazioni espresse dal ricorrente nella memoria (p. 8), le quali si limitano a sostenere che nel ragionamento di entrambi i giudici di merito era mancata ogni considerazione delle osservazioni e delle critiche mosse all’elaborato peritale.

1.4. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto fisiologici i tempi della guarigione, senza considerare che se di sua iniziativa il ricorrente non si fosse recato all’ospedale di Imperia i danni avrebbero potuto essere maggiori.

1.4.1. Avrebbe altresì erroneamente ritenuto che il trattamento e le prescrizioni impartite erano stati corretti e tali da garantire continuità alle cure, senza considerare che se fossero stati corretti non sarebbe stato necessario ricorrere ad un’altra struttura per porre rimedio all’errore diagnostico in cui era incorsa la prima.

1.4.2. Il ricorrente con le censure qui formulate chiede un inammissibile riesame dei fatti alla base della statuizione della sentenza impugnata.

La Corte territoriale ha negato che ai medici dell’ospedale fosse imputabile un errore diagnostico e già questo, escludendo l’antigiuridicità del comportamento, giustifica il rigetto della domanda risarcitoria. Quand’anche fosse stato loro imputato l’errore diagnostico lamentato, il ricorrente, per ottenere il risarcimento del danno preteso, avrebbe dovuto dimostrare il nesso di causa tra il comportamento colposo dei sanitari ed il danno lamentato: nesso di causa che la Corte territoriale ha escluso, ritenendo che le prescrizioni adottate avessero consentito di impostare efficacemente il percorso di guarigione e che i tempi della guarigione non si erano allungati, ma erano stati quelli fisiologici per la tipologia di lesioni riportate dal ricorrente nell’incidente stradale che lo aveva coinvolto.

Non può il ricorrente lamentare che il giudice non abbia tenuto conto che il danno non c’era stato solo perché di sua iniziativa si era rivolto ad un altro nosocomio che correttamente aveva diagnosticato la lesione e provveduto alla corretta impostazione del programma terapeutico. Il risarcimento del danno implica, infatti, che le conseguenze pregiudizievoli nella sfera del danneggiato si siano già verificate, avendo il risarcimento del danno la funzione di dare alle conseguenze pregiudizievoli ingiustamente patite una diversa allocazione, cioè quella di impedire che il danno resti nella sfera della vittima per essere allocato in quella del danneggiante o di chi, per legge o per contratto, sia tenuto a risponderne. Nel caso in cui il danno non si sia verificato, posto che la responsabilità civile, pur essendo plurifunzionale, non può esser utilizzata al solo scopo di punire un comportamento asseritamente antigiuridico, la domanda risarcitoria non può essere accolta.

1.5. Il ricorrente censura la sentenza impugnata anche per aver affermato che non erano state formulate osservazioni critiche in ordine alle conclusioni del CTU, perché, invece, in sede di precisazione delle conclusioni, egli aveva testualmente messo a verbale: “contesta le conclusioni del CTU, palesemente contraddittorie rispetto alle loro premesse e insiste per il licenziamento di una nuova consulenza tecnica; in subordine chiede che venga fissata udienza di chiarimenti del consulente di ufficio”. E afferma, contestando quanto sostenuto dal giudice a quo, di avere prodotto n. 3 CD contenenti le foto relative alle prestazioni ed agli esami radiologici.

1.6. La censura qui scrutinata non possiede i caratteri di un errore cassatorio, ma semmai, ricorrendone tutti i presupposti, quelli di un vizio revocatorio. Il ricorrente deduce, infatti, di avere contestato le conclusioni del CTU e di avere prodotto n. 3 CD contenenti le fotografie relative alle prestazioni ricevute, contrariamene a quanto rilevato dal giudice d’Appello. Quello che viene attribuito al giudice dell’appello è una errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che lo avrebbe indotto a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso ovvero inesistente un fatto documentale provato.

1.7. Il motivo, pertanto, in tutte le sue articolazioni non merita accoglimento. Dalla memoria del ricorrente non si traggono ragioni che convincano del contrario.

2. Con il secondo motivo è denunciata la violazione di legge, erronea e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c..

La censura attinge il capo della sentenza che, pur confermando la sussistenza di un errore diagnostico, ha condannato il ricorrente, nella misura del 50%, al pagamento delle spese di lite e di CTU.

2.1. Il motivo è privo di interesse per il ricorrente. A fronte di una sua evidente soccombenza in entrambi i gradi di giudizio, egli lamenta che la Corte d’Appello gli abbia compensato le spese sia del giudizio di primo grado che del giudizio di appello e della CTU, con una motivazione, a suo dire, contraddittoria.

La sentenza impugnata contiene, peraltro, le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione.

Trova applicazione, ratione temporis, l’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, in forza del quale il giudice poteva compensare le spese fra le parti “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”.

In tale regime, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per gravi ed eccezionali ragioni” deve comunque essere esplicitamente motivato e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. 24/09/2020, n. 20001).

3. Il ricorso, in definitiva, va rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

5. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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