Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37708 del 01/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1192/2020 R.G. proposto da:

S.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Luciano Botti;

– ricorrente –

contro

Sporting S.r.l., e UnipolSai Ass.ni S.p.a. (già Milano Ass.ni S.p.a.

Divisione Nuova MAA);

– intimate –

avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, n. 389/2019, depositata il 4 ottobre 2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 21 settembre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 389/2019, depositata il 4 ottobre 2019, il Tribunale di Vallo della Lucania ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da S.F. nei confronti della Sporting S.r.l. (in contraddittorio con la Milano Ass.ni S.p.a. – Divisione Nuova MAA, chiamata in causa dalla convenuta) per i danni subiti in conseguenza della caduta verificatasi in data *****, nel corso di una partita di calcetto c.d. saponato, tenutasi nelle ore serali presso l’impianto sportivo della convenuta.

Premesso che “le lesioni lamentate costituiscono dichiaratamente… la conseguenza di una caduta avutasi nel corso di una partita di calcetto saponato, che vede nella scivolosità del campo la caratteristica principale della competizione, quale elemento di ulteriore difficoltà e rischio per gli atleti” il giudice d’appello ha considerato “del tutto tardive, perché formulate per la prima volta in sede conclusionale in primo grado… le deduzioni in punto di omessa predisposizione di idonei presidi antinfortunistici ad opera della società convenuta, atteso che in citazione, e nel successivo dipanarsi del giudizio di prime cure, alcuna allegazione di tal fatta è stata effettuata dall’attore…, limitatosi a dedurre l’avvenuta caduta in occasione della partita, senza ulteriori specificazioni…”.

Esclusa per tal motivo “la valutabilità, perché non ritualmente dedotte, di eventuali anomalie e/o insufficienze del campo da gioco” il tribunale ha conseguentemente escluso la responsabilità della società convenuta, “stante la piena consapevolezza ad opera degli atleti della pericolosità della competizione intrapresa”.

Ha evocato a supporto il principio giurisprudenziale (Cass. n. 13681 del 2012) secondo cui la responsabilità del custode, di cui all’art. 2051 c.c., è esclusa in presenza di una scelta consapevole del danneggiato (c.d. rischio elettivo), il quale, pur potendo avvedersi con l’ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente.

2. Avverso tale decisione Fabio S. propone ricorso per cassazione articolando cinque motivi.

Le società intimate non svolgono difese in questa sede.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 2051 c.c.; violazione del principio di non contraddizione”, per avere il tribunale attribuito ad esso istante l’esclusiva responsabilità nell’occorso, ritenendo che egli avesse accettato il rischio di svolgere una competizione pericolosa e, nel contempo, e contraddittoriamente, di essere consapevole della pericolosità della cosa.

Rileva che se il tribunale avesse ritenuto il gioco del calcetto saponato un’attività pericolosa, la motivazione a sostegno di tale affermazione risulterebbe totalmente mancante; se invece avesse inteso sussumere la fattispecie nell’art. 2051 c.c., la motivazione risulterebbe insanabilmente contraddittoria e inintelligibile, in quanto l’ordinamento giuridico sconosce la responsabilità da cose pericolose.

2. Con il secondo motivo denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere il tribunale ritenuto tardive (ovvero costituenti una mutatio libelli) le deduzioni in punto di omessa predisposizione di idonei presidi antinfortunistici ad opera della società convenuta.

Rileva che: da un lato, è inveritiero l’assunto del tribunale, secondo cui “in citazione, e nel successivo dipanarsi del giudizio di prime cure, alcuna allegazione di tal fatta è stata effettuata dall’attore”, atteso che trattavasi di circostanza emersa nel corso dell’istruzione (avendo i testi univocamente riferito che “il campo di calcetto era costituito con un telo di plastica poggiato sul terreno di gioco, senza spugne o protezioni ed era delimitato da un gonfiabile lateralmente”) e quindi valorizzata in comparsa conclusionale; dall’altro, ha errato il giudice a quo nel ritenere che l’inidoneità del campo da gioco costituisse un fatto nuovo, trattandosi di una mera specificazione delle caratteristiche intrinseche e dell’attitudine dannosa posseduta dalla cosa, idonea a causare l’evento e a radicare il nesso di causalità.

Osserva inoltre, sul piano del diritto sostanziale, che l’accertamento dell’idoneità o meno della res non poteva essere obliterato o ritenuto irrilevante ai fini del decidere, posto che la responsabilità del custode non emerge dal rapporto tra l’assenza di presidi antinfortunistici ed il danno, quanto piuttosto dalla relazione tra la cosa e il danno, ove l’assenza di cautele atte ad evitare il danno connota e descrive lo stato in cui versa la cosa.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 1227,2051 e 2697 c.c., e degli artt. 2 e 32 Cost., per avere il tribunale affermato la sussistenza del c.d. “rischio elettivo”, senza ponderare il nesso causale fra la condotta del danneggiato e i danni subiti.

4. Con il quarto motivo egli deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione o falsa applicazione degli artt. 1227 e 2051 c.c., per avere il giudice a quo attribuito l’esclusiva responsabilità dell’evento al danneggiato, senza indicare e/o individuare il comportamento colposo tenuto dal medesimo.

Rileva che, nel caso di specie, la consapevolezza della “pericolosità della competizione” o “della cosa” non è evincibile dalla “scivolosità del campo”, non solo perché trattasi di termini non omogenei, ma anche perché la scivolosità è connaturata al gioco del calcio saponato, ove prevedibile è la caduta, anzi le plurime cadute su una superficie resa scivolosa dall’acqua e dal sapone, ma non l’evento dannoso.

5. Con il quinto motivo il ricorrente, infine, denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione o falsa applicazione dell’art. 40 c.p., comma 2, e dell’art. 2051 c.c., per avere il tribunale omesso di valutare un fatto (ossia lo stato e le condizioni in cui versava il campo di gioco in occasione dell’evento) emergente dalle risultanze istruttorie di primo grado, discusso tra le parti ed avente rilevanza decisiva nel giudizio.

6. E’ fondato il secondo motivo di ricorso, di rilievo preliminare e assorbente.

Emerge dalla sentenza impugnata che la responsabilità della società convenuta fosse stata dedotta ai sensi dell’art. 2051 c.c., per la sua qualità di custode del campo adibito a gare di “calcetto saponato”: tanto si ricava sia dal riferimento alle motivazioni della decisione di primo grado (che quella responsabilità aveva escluso per la mancanza di prova che il campo “fosse idoneo al nocumento lamentato dall’attore” o “costituisse di per sé stesso la fonte del pericolo”), sia dalla descrizione delle ragioni poste a fondamento dell’unico motivo di gravame, ove si dà atto che la pretesa risarcitoria era stata azionata, oltre che ai sensi dell’art. 2050 c.c., anche “ai sensi dell’art. 2051 c.c., citato sin dalla citazione” (enfasi qui aggiunta).

Questo essendo il fondamento della domanda, ne deriva che l’accertamento delle condizioni del campo di gioco, in relazione alla sua pacifica destinazione ad ospitare partite di “calcetto saponato”, costituiva tema di giudizio implicito e necessario e non richiedeva ulteriore specifica allegazione (salvo l’assolvimento dell’onere probatorio gravante sul danneggiato).

Di tale tema era poi chiara anche la devoluzione in appello, dandosi atto in sentenza che con il motivo di gravame l’appellante si era lamentato della ritenuta (dal primo giudice) mancanza di prova di detto nesso causale, in quanto asseritamente frutto di una erronea valutazione delle prove.

Orbene, se si allega, com’e’ dunque pacifico sia stato fatto, che l’evento dannoso è ascrivibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., dell’ente custode del campo di calcetto, è per ciò stesso dedotta l’esistenza di un nesso causale tra questo e l’evento dannoso, con il che l’accertamento delle condizioni di tale struttura diviene automaticamente tema di giudizio a ciò non ostando l’assenza di più specifiche allegazioni in ordine alle condizioni strutturali di tale campo, ma potendo e dovendo piuttosto il loro accertamento scorrere sul piano della necessaria verifica probatoria.

Giova al riguardo ribadire che, come questa Corte ha già avuto modi di affermare, “il proprietario o gestore di un campo di gioco è responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., degli infortuni occorsi ai fruitori di quest’ultimo, ove non alleghi e non provi l’elisione del nesso causale tra la cosa e l’evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque di una concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, nell’eventualità di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso – tra i quali una sua imperizia o imprudenza – o di terzi” (Cass. 30/08/2013, n. 19998).

7. Appare pertanto ingiustificata – e frutto di error in procedendo nella delimitazione del thema decidendum – l’esclusione (espressamente affermata in sentenza) della “valutabilità di eventuali anomalie e/o insufficienze del campo da gioco”.

Al contrario tale valutazione era da considerare necessaria e centrale nel tema di lite.

Va da sé, infatti, che proprio la peculiarità dell’attività sportiva de qua richiede l’utilizzo di piano idoneo ad attutire le inevitabili cadute di chi vi partecipa ed è evidente che, anche nel ragionamento del giudice di merito, la consapevolezza del danneggiato dei rischi legati allo sport praticato intanto è ritenuta idonea a giustificare la decisione di rigetto della pretesa risarcitoria in quanto dichiaratamente valutata indipendentemente e senza alcun riferimento all’esame delle condizioni strutturali del campo di gioco.

L’aprioristica esclusione, da parte del giudice a quo, di tale valutazione dal tema di giudizio, priva dunque di per sé di efficacia giustificativa il restante riferimento ai maggiori rischi legati alla peculiarità della gara sportiva praticata ed all’implicita accettazione di tali rischi da parte dell’appellante.

Di rischio elettivo – idoneo ad elidere il nesso causale e ad escludere o attenuare ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, la responsabilità del custode – intanto potrebbe parlarsi in quanto il danneggiato fosse consapevole non solo della peculiarità del gioco praticato (e delle inevitabili ripetute cadute sul piano di gioco) ma anche delle condizioni strutturali del campo utilizzato, sul che però per la detta erronea delimitazione del tema di giudizio – nessun esame è stato condotto.

8. Per tali considerazioni il ricorso merita accoglimento, restando assorbito l’esame degli altri motivi; la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa rinviata al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia la causa al Tribunale di Vallo della Lucania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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