LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10325-2020 proposto da:
A.D., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SARTI, 4, presso lo studio CAPPONI & DI FALCO, rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO DE FEO;
– ricorrente –
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. *****), AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 7308/14/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’01/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RITENUTO
che:
1. A.D. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sei cartelle esattoriali asseritamente non notificate e conosciute dalla contribuente solo con la richiesta dell’estratto di ruolo deducendo la prescrizione della pretesa tributaria.
2. La Commissione Tributaria Provinciale affermava la propria carenza di giurisdizione in ordine alla cartella con numeri finali *****, dichiarava l’inammissibilità del ricorso con riferimento alle cartelle n. finali *****, ***** e *****, in quanto conosciute dal contribuente attraverso la notifica del preavviso di iscrizione di ipoteca (n. finale *****) e n. finale ***** perché regolarmente notificata e accoglieva il ricorso relativamente alla cartella n. finale ***** in quanto irregolarmente notificata.
3. Sull’impugnazione del contribuente la Commissione Tributaria Regionale della Campania, accoglieva l’appello limitatamente alla cartella n. ***** in quanto non ritualmente notificata confermando per il resto la sentenza di primo grado.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente affidandosi a sei motivi. Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate e Riscossioni si sono costituite depositando controricorso e proponendo ricorso incidentale.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Va premesso che, per effetto del giudicato interno formatosi sulle statuizioni del giudice di primo grado non oggetto di impugnazione e per il provvedimento di disacrico della cartella n. ***** ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 4, comma 1, la materia oggetto del contenzioso è circoscritta alle cartelle di pagamento n. *****0 e ***** fatte oggetto di ricorso principale ed incidentale.
2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2719 e 2697 c.c., e dell’art. 140 e ss. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la ricorrente espressamente disconosciuto la difformità all’originale della copia della cartella e chiesto l’esibizione dell’originale.
2.1 Il motivo è infondato 2.2 Questa Corte, in merito alla corretta interpretazione degli artt. 2719 e 2712 c.c., ha affermato che la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass., n. 27633/2018; n. 16557/2019, in questa seconda pronuncia con specifico riferimento al generico disconoscimento delle relate di notifica).
2.3 Si è inoltre precisato che: “In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice, in assenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, può riconoscere piena efficacia probatoria alle copie prodotte, valutando le eventuali specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, e attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso”. (ex plurimis Sez. 5, Ord. n. 24323 del 2018).
2.4 Nella fattispecie non risulta che il ricorrente abbia, al di là di una mera e generica contestazione e richiesta di esibizione dell’originale, indicato in modo specifico le anomalie o le incongruità delle copie della documentazione relative alla notifica che potessero far dubitare della loro conformità agli originali.
3. Con il secondo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 456 del 1992, art. 19, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essersi la CTR sottratta alla decisione sulla regolarità della notifica del preavviso di iscrizione di ipoteca che avrebbe interrotto i termini di prescrizione.
3.1 La censura è inammissibile per carenza di interesse in quanto tale atto non è stato oggetto di impugnazione, essendosi la ricorrente limitata contestare di non aver mai avuto notifica delle cartelle di pagamento. Correttamente la sentenza, una volta accertata la regolarità della notifica della cartella, ha ritenuto superfluo l’esame della questione della notifica del successivo atto di preavviso di iscrizione ipotecaria.
4. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 43, dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 111Cost., dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 dip. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si argomenta che l’impugnata sentenza non si sia pronunciata sulla eccezione di inesistenza della notificazione delle cartelle per essersi l’Ufficio servito di servizio privato.
4.1 Il motivo è infondato in quanto la CTR ha accertato che la regolare notifica mediante affissione presso la casa comunale e “successivo invio di raccomandata informativa di Poste Italiane”.
4.2 Ad ogni buon conto va rilevato che, con riferimento agli atti amministrativi diversi da quelli di contestazione delle violazioni al codice della strada, questa Corte con la sentenza n. 8416/2019, resa a Sezione Unite, ha affermato in motivazione che “A tale stregua, con riferimento alla disciplina ratione temporis nella specie applicabile va osservato che la riserva della notifica a mezzo posta all’Ente Poste (poi società Poste Italiane s.p.a.), pur se posteriore (L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 6, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 18) al D.Lgs. n. 261 del 1999, di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione di cui trattasi” In sostanza si è riconosciuta la validità delle notifiche degli atti amministrativi diversi dalle contestazioni di violazioni al codice della strada effettuate dopo il 30.4.2011 data di entrata del D.Lgs. n. 58 del 2011. La cartella n. *****0 risulta notificata in data 24.10.2012.
5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4; si contesta la legittimazione processuale dell’Agente di Riscossione mediante legale del libero foro.
5.1 Il motivo non merita accoglimento.
5.2 Sul punto sono intervenute con un recente arresto le Sezione Unite che hanno affermato il seguente principio:” impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della Delib. prevista dal citato R.D., richiamato art. 43, comma 4, – di avvocati del libero foro – nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (cass. S.U. n. 30008/2019).
5.3 Orbene, il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di “Contenzioso afferente l’attività di Riscossione”, al punto 3.4.2, che “L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (…) liti innanzi alle Commissioni Tributarie”.
6. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, nn. 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e all’art. 111 Cost., all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e all’art. 118 disp. att. c.p.c., al D.Lgs. n. 546 del 1992; si sostiene che giudici di seconde cure non si siano pronunciati sulla questione dell’ammissibilità dell’intervento dell’Agenzia delle Entrate e che sarebbe preclusa la facoltà di intervento autonomo in giudizio in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 3, in forza del quale possono intervenire volontariamente in giudizio i soggetti che “insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto”.
6.1 Il motivo è innanzitutto inammissibile in quanto pecca di autosufficienza.
6.2 A.D. non ha riportato nel ricorso i passi degli atti difensivi in cui sarebbero contenute le specifiche censure in ordine alla eccezione inammissibilità dell’intervento né indicato la precisa collocazione toponomastica limitandosi a rappresentare in forma del tutto generica di aver “espressamente richiesto al giudice sia di primo grado che in appello di pronunciarsi sulla presente eccezione ” non consentendo, quindi, a questa Corte di poter verificare l’asserito errore commesso dalla CTR.
6.3 In ogni caso la doglianza di violazione di legge è infondata. 6.4 Il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, stabilisce che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
6.4 Sulla base di tale disposizione si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale ” il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quanto del concessionario; senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l’onere per l’agente della riscossione di chiamare in giudizio l’ente impositore, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. (cfr. Cass. S.U. nn. 16412/07, 10528/17, 8295/2018 e 16685/2019).
6.5 La questione sollevata dal ricorrente è se, in assenza di chiamata in causa dell’Ufficio impositore da parte di ADER, sia possibile un autonomo intervento in giudizio da parte del primo.
6.6 Ai sensi del D.Lgs. n. 546, art. 14, comma 3, “possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso”.
6.6 Sul punto questa Corte ha affermato, con orientamento che il collegio condivide e a cui intende in questa sede dare continuità che ” solo sulla scorta di una mera interpretazione letterale del disposto del citato art. 14 (il quale qualifica i possibili interventori come quei “soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato ovvero sono parti del rapporto tributario controverso”) potrebbe giungersi ad escludere l’ammissibilità dell’intervento adesivo dipendente nel giudizio tributario..” e che “..tuttavia una simile interpretazione comporterebbe l’immotivata esclusione della possibilità di intervenire in giudizio per soggetti che, lungi dal far valere ragioni consistenti in utilità di mero fatto, sono.. portatori di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato..”, determinato anche “..dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato..” (cfr Cass. 1400/2012, che ha ammesso l’intervento del comune impositore dell’Ici nel giudizio destinato a quantificare la base imponibile del tributo, n. 255/2012, n. 5375/2012, n. 9537/2013, n. 20803/2013 e, da ultimo, n. 32118/2019).
6.7 Sussiste sicuramente l’interesse giuridico dell’Ente a intervenire nel giudizio destinato ad accertare la fondatezza formale e sostanziale della pretesa tributaria al fine di tutelare la propria situazione soggettiva di fronte alla eventualità che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato formatosi sulla richiesta di pagamento dei maggiori tributi.
7 Con il sesto motivo la contribuente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., comma 2, nonché del D.M. n. 35 del 2014, e n. 37 del 2018, e n. 55 del 2014, per avere la CTR compensato le spese senza fornire alcuna regione.
7.1 Anche questa censura censura è destituita di fondamento.
7.2 Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, dispone ” le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.
7.3 La CTR ha correttamente applicato tale disposizione avendo giustificato la statuizione di compensazione sulla reciproca soccombenza.
8 Con il ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e del D.Lgs. n. 4546 del 1992, art. 36, n. 4, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4; si deduce la nullità della sentenza per carenza del requisito motivazionale in ordine alla ritenuta irregolarità della notifica della cartella di pagamento nr *****.
8.1 Il motivo è fondato.
8.2 Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016).Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017).
8.3 Nella fattispecie in esame, a fronte della documentazione versata in atti dall’Agente di Riscossione, e riprodotta in ossequio al principio di autosufficienza nel controricorso, la CTR si è limitata ad affermare che “la cartella n. ***** non risulta notificata”.
8.4 Si tratta di una motivazione che sia pur graficamente esistente si rivela del tutto apparente ed apodittica. Ciò rende impossibile apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello.
Conclusivamente il ricorso principale va rigettato e, in accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza va cassata e la causa va rinviata, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, in relazione al motivo accolto, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021
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