Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.38046 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15118/2015 R.G. proposto da:

M.D., rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Magnabosco, presso cui elettivamente domicilia in Arzignano (VI) alla via Kennedy n. 14;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1854/30/14 della Commissione tributaria regionale del Veneto, pronunciata in data 14 novembre 2014, depositata in data 17 novembre 2014 e non notificata;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2021 dal consigliere Giudicepietro Andreina.

FATTI DI CAUSA

1. M.D. ricorre con sei motivi avverso l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n. 1873/30/14 della Commissione tributaria regionale del Veneto, pronunciata in data 14 novembre 2014, depositata in data 17 novembre 2014 e non notificata, che ha rigettato l’appello del contribuente, in controversia concernente l’impugnativa dell’avviso di accertamento per maggiori Irpef, Irap ed Iva riferite all’anno di imposta 2007.

2. La C.t.r., con la sentenza impugnata, tenuto conto della mancata esibizione della documentazione richiesta e del fatto che la querela non è assimilabile ad una sentenza a favore del querelante, riteneva che il contribuente non avesse presentato alcun documento comprovante quanto asserito, a differenza dell’ufficio, che aveva invece presentato documentazione ed un assegno ascrivibile al contribuente.

Il giudice di appello rilevava, inoltre, che le scritture prive di sottoscrizione non rientrano nel novero delle scritture private aventi valore giuridico formale con effetti probatori, con la conseguenza che la parte contro la quale sono prodotte non ha l’onere di disconoscerne l’autenticità ai sensi dell’art. 215 c.p.c.; pertanto, la C.t.r. confermava la sentenza di primo grado.

3. A seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate rimaneva intimata.

Il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 28 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Il contribuente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, degli artt. 24 e 111 Cost., e dell’art. 132 c.p.c., omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nullità della sentenza.

Secondo il ricorrente la C.t.r., nel condividere le conclusioni dei primi giudici, non avrebbe motivato autonomamente il proprio convincimento, senza in alcun modo considerare le richieste istruttorie del contribuente e basando la propria decisione sulla sola documentazione prodotta dall’Agenzia delle entrate, contestata e disconosciuta da parte ricorrente.

In particolare, il ricorrente deduce di aver espressamente disconosciuto le fatture e le firme apposte sui documenti prodotti dall’ufficio, dichiarando di non aver mai emesso le fatture in contestazione, di non averle firmate, di non aver mai ricevuto ed incassato gli assegni, né di aver mai eseguito le prestazioni indicate nelle fatture.

Nonostante l’Agenzia delle entrate, a fronte di tali contestazioni, non avesse mai chiesto di provare nulla, le commissioni tributarie avevano egualmente utilizzato i documenti disconosciuti ai fini della decisione.

Inoltre, la C.t.r., nel dare atto che il contribuente non aveva prodotto la documentazione richiesta (relativa alla partita Iva ed alla ditta “Escavazioni Sole di M.D.”), non aveva tenuto conto delle richieste inviate dal contribuente agli uffici competenti e rimaste senza esito, né della richiesta al giudicante di emissione di un ordine di esibizione.

Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 214 e 216 c.p.c., e dell’art. 2702 c.c., disconoscimento scrittura privata, omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente deduce di aver tempestivamente disconosciuto, sia in primo grado, sia in appello, le sottoscrizioni apposte alle fatture sulle quali si basava l’accertamento (in particolare le fatture nn. 11, 14 e 20 del 2018), al fine di dimostrare la propria estraneità alla vicenda in esame ed alle prestazioni fatturate, che non avrebbe mai potuto eseguire, in quanto sfornito di uomini e mezzi.

Secondo il ricorrente, sebbene le fatture non richiedano la sottoscrizione del soggetto emittente ai fini della loro validità, una volte sottoscritte assumerebbero il valore di scrittura privata e potrebbero essere disconosciute dalla parte che le ha sottoscritte, salva la possibilità della controparte di richiedere la verificazione.

Nel caso di specie, non avendo l’Agenzia delle entrate richiesto la verificazione delle sottoscrizioni, il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere le fatture inutilizzabili ai fini della decisione.

Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 2697 e 2698 c.c., utilizzo di documenti privi di qualsiasi valenza probatoria, violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c.

L’avviso di accertamento si fonderebbe unicamente su documenti falsi, disconosciuti dal ricorrente; tali documenti sarebbero le fatture, mai emesse dal ricorrente e relative ad operazioni da questi mai eseguite, nonché le matrici degli assegni emessi a favore della ditta “Escavazioni Sole di M.D.”, che il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto ed incassato.

Con il quinto motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2697 c.c., travisamento dei fatti ed onere della prova mai adempiuto da parte dell’Agenzia delle entrate.

Il ricorrente deduce di aver richiesto tutta la documentazione relativa alla ditta individuale “Escavazione Sole di M.D.” agli uffici di Arzignano e di Vicenza dell’Agenzia delle entrate, senza ottenere alcuna risposta, e di aver richiesto un ordine di esibizione, mai disposto dal giudice di primo e secondo grado, di aver disconosciuto le firme apposte a suo nome sulle fatture e di aver presentato querela contro tale C.A., che lo avrebbe raggirato aprendo, a sua insaputa, una partita Iva a suo nome; contesta di aver mai richiesto la partita Iva, mai emesso le fatture, mai ricevuto ed incassato gli assegni e ritiene che la C.t.r. non abbia considerato le norme in tema di onere probatorio, decidendo sulla base di meri indizi.

Con il sesto motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., la mancanza della prova della partita Iva.

Il ricorrente sottolinea di essere del tutto estraneo alle vicende costitutive della ditta “Escavazioni Sole di M.D.” nonché alle asserite attività poste in essere dalla suddetta ditta.

Tale ditta sarebbe stata costituita dal sig. C.A., raggirando il sig. M.D., tanto che quest’ultimo non aveva a disposizione alcun documento inerente alla “Escavazioni Sole di M.D.” e non aveva mai emesso fatture con la partita IVA relativa alla ditta “Escavazioni Sole di M.D.”.

Il ricorrente ribadisce che, comunque, non era neppure in possesso dei mezzi per effettuare i lavori citati nelle fatture poste alla base della pretesa di pagamento avanzata dall’Agenzia delle entrate; affermava che il giudice di appello avrebbe avuto l’onere di espletare un’adeguata istruttoria al fine di verificare con certezza la fondatezza delle pretese del fisco e che egli stesso si era adoperato per dar la prova delle proprie ragioni, avendo richiesto la documentazione all’Agenzia delle Entrate e poi l’ordine di esibizione al giudice.

1.2. I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono infondati e vanno rigettati.

In primo luogo, sotto il profilo della denunciata nullità della sentenza per la totale carenza di motivazione, deve rilevarsi che, sebbene sintetica, la motivazione fornita dalla C.t.r. è effettiva ed idonea a palesare l’iter logico seguito dai giudici di appello, i quali hanno ritenuto che l’eventuale falsità della firma delle fatture non fosse rilevante, in quanto le fatture non rientrano nel novero delle scritture private aventi valore giuridico formale con effetti probatori, con la conseguenza che la parte contro la quale sono prodotte non ha l’onere di disconoscerne l’autenticità ai sensi dell’art. 215 c.p.c.

Secondo la C.t.r., in presenza di fatture prodotte da diversi clienti del Sig. M. ed in presenza dei relativi pagamenti (risultanti, in un caso, da un assegno girato dallo stesso M., in altri casi dalle matrici dei relativi pagamenti con indicazione della ditta “Escavazione Sole Di M.D.”) era legittimo ritenere da parte dell’Ufficio l’esistenza del rapporto sottostante, a nulla rilevando l’eventuale non autenticità della firma sulla fattura.

Il ragionamento del giudice di appello appare condivisibile.

Invero, qualora la sottoscrizione fosse stata apposta per quietanza, il suo disconoscimento non rileverebbe ai fini della prova dell’esistenza dell’operazione economica, ma unicamente ai fini della prova dell’avvenuto pagamento (Cass. n. 17454/2006).

Se, invece, come sembra sostenere il ricorrente nel caso di specie, la firma era stata apposta al solo fine di attestare la provenienza della fattura, il disconoscimento della sottoscrizione, in mancanza di istanza di verificazione, comporta unicamente che il giudice non possa ritenere la riconducibilità della fattura all’emittente sulla base della sottoscrizione disconosciuta.

Tuttavia, il giudice del merito, per valutare la riconducibilità al ricorrente delle operazioni contestate, deve tener presente l’intero quadro indiziario.

Nel caso di specie, risulta evidente che M.D. risultava essere evasore totale, avendo del tutto omesso la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2007 per cui, in deroga alla regola generale, l’Ufficio era abilitato a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell’accertamento del reddito, e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo utilizzando presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3.

Come ritenuto dalla C.t.r., sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare la sua estraneità ai fatti, a fronte del rilascio di partita Iva per la ditta individuale intestata a nome del sig. M. e del reperimento, a seguito di verifica presso aziende “normoformate”, delle fatture attestanti le operazioni, cui corrispondevano le matrici degli assegni intestati alla ditta individuale del M. (in un caso addirittura l’assegno risultava girato dallo stesso M., che, peraltro, era inserito nell’elenco dei fornitori delle aziende verificate).

Invece, l’unico disconoscimento formale specificamente effettuato con il ricorso introduttivo dal contribuente riguarda le sottoscrizioni delle fatture, che, per quanto detto, può avere solo finalità limitate.

Non risulta il disconoscimento specifico e formale, fin dal ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, della sottoscrizione della girata sull’assegno, ma solo una generica contestazione del ricorrente in ordine alla mancata riscossione di tutti gli assegni emessi in favore della ditta individuale a suo nome.

Pertanto, l’assenza di un disconoscimento tempestivo, specifico e formale, implica che la sottoscrizione per girata apposta sull’assegno possa ritenersi per riconosciuta.

Anche il fatto, dedotto dal ricorrente, di non aver eseguito le prestazioni di cui alle fatture, non essendo dotato di adeguata organizzazione, ove avesse avuto riscontro, non avrebbe comportato l’esonero dell’emittente, soggetto passivo dell’Iva, dall’obbligo di versare l’imposta dovuta sull’importo indicato in fattura.

Ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7, “7. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicate in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura”.

Dunque, sia pure ai limitati fini dell’Iva, l’emittente la fattura, in base al principio di cartolarità, è tenuto a versare l’imposta ivi liquidata; tale disciplina risulta conforme ai principi comunitari (secondo cui è debitore d’imposta chiunque indichi tale imposta in una fattura) e palesa una ratio di salvaguardia dell’interesse fiscale ad evitare possibili danni erariali determinati dalla possibilità apparente per il destinatario di operare la detrazione (CGCE C – 454/98) (vedi Cass. n. 27685/2013, in motivazione).

Per affermare l’adempimento dell’onere probatorio posto a suo carico, il contribuente ha riprodotto in ricorso il testo di due missive, rimaste senza esito, che sostiene di aver inviato agli uffici locali dell’Agenzia delle entrate con la richiesta di trasmissione dei documenti relativi alla “Escavazione Sole di M.D.” e si duole del mancato accoglimento, da parte dei giudici di merito, della richiesta di esibizione della documentazione avanzata sia in primo, sia in secondo grado.

Secondo il ricorrente, l’ordine di esibizione sarebbe stato funzionale al disconoscimento della sottoscrizione dei documenti presenti presso l’Agenzia delle entrate e relativi al rilascio della partita Iva a suo nome.

Sotto tale profilo, il ricorrente lamenta la lesione del diritto di difesa, per il fatto che il giudice non abbia disposto l’esibizione della documentazione bancaria e contabile, come da lui richiesto, ai fini di poterla disconoscere.

Questa Corte ha più volte affermato che “nel processo tributario, in forza del rinvio operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, alle norme del c.p.c., trova applicazione l’istituto di cui agli artt. 214 c.p.c. e ss., con la conseguenza che, in presenza del disconoscimento della firma – la cui tempestività deve valutarsi con riferimento alla proposizione del ricorso con cui è impugnato l’atto impositivo fondato sulla scrittura privata – il giudice ha l’obbligo di accertare l’autenticità delle sottoscrizioni, altrimenti non utilizzabili ai fini della decisione, ed a tale accertamento procede ove ricorrano le condizioni per l’esperibilità della procedura di verificazione, attivando, in caso positivo, i poteri istruttori nei limiti delle disposizioni speciali dettate per il contenzioso tributario. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto tardivo il disconoscimento della firma per girata apposta su un assegno effettuato solo in sede di udienza di trattazione)” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13333 del 17/05/2019; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7355 del 31/03/2011).

In particolare, come questa Corte ha già rilevato (cfr. Cass. ord. n. 33506/2018), a seguito della soppressione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 3, al giudice tributario è consentito ordinare l’esibizione dei documenti, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., quando è impossibile acquisire altrimenti la prova, come nel caso in cui una parte non possa conseguire i documenti in possesso dell’altra, ovvero in situazioni di oggettiva incertezza, al fine di integrare gli elementi istruttori in atti, non potendo invece essere ordinata d’ufficio l’esibizione di documenti di una parte o di un terzo, quando l’interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa.

Tuttavia, nel caso di specie, deve rilevarsi che il ricorrente, anche per il principio di vicinanza della prova, al fine di dimostrare la sua estraneità ai fatti, avrebbe potuto richiedere alle banche la documentazione relativa ai pagamenti effettuati a mezzo assegni emessi in favore della ditta individuale a lui intestata.

Con riferimento, invece, alla documentazione relativa al rilascio della partita Iva (a suo dire richiesta da terzi a sua insaputa), il contribuente avrebbe potuto, in caso di inerzia o diniego degli uffici competenti, far valere il proprio diritto di accesso agli atti.

In particolare, sull’accesso amministrativo ai documenti fiscali (come previsto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 22 e ss. della e successive modificazioni e integrazioni), una recente decisione del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria del 25.09.2020 n. 19) ha chiarito che occorre tenere distinti i diversi strumenti dell’accesso documentale difensivo nei confronti della pubblica amministrazione, quale protezione accordata all’interesse sostanziale alla conoscenza, ed i poteri istruttori, riconosciuti al giudice civile, di adottare ordini di esibizione ex artt. 210 e 211 c.p.c. oppure di formulare richieste di informazioni alla pubblica amministrazione ex art. 213 c.p.c., subordinati alla duplice valutazione della concludenza e della rilevanza dello specifico mezzo di prova.

Come è stato osservato da autorevole dottrina, alla luce del quadro normativo processualcivilistico, al potere istruttorio di adottare ordini di esibizione ex artt. 210 e 211 c.p.c. oppure di formulare richieste di informazioni alla pubblica amministrazione ex art. 213 c.p.c. deve attribuirsi natura sussidiaria e residuale rispetto alla possibilità, pratica o giuridica, che la parte abbia di procurarsi da sé, fuori dal processo (quindi anche attraverso lo strumento dell’accesso documentale difensivo di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 24, comma 7), le prove precostituite idonee a dimostrare i fatti da essa allegati, in quanto i menzionati poteri processuali non possono essere esercitati per supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante.

Deve, dunque ribadirsi che la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l’esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo sopperire all’inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118,210 e 94 disp. att. c.p.c., ricollegandosi tale discrezionalità alla necessità dell’acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto.

Tanto che, con recenti pronunce di questa Corte, si è affermato che, “in tema di poteri istruttori del giudice, l’emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell’istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa” (Cass. n. 27142/2021).

2.1. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 295 c.p.c., per la mancata sospensione del processo essendovi la “pregiudiziale” penale.

Secondo il ricorrente, vista la denunzia – querela presentata in data 24/7/2013, nella quale il sig. M. sosteneva di essere stato raggirato da tale C.A., che avrebbe aperto, a sua insaputa, una partita Iva a suo nome, il giudice di appello avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della definizione del procedimento penale.

Anche tale motivo è infondato, in quanto la semplice presentazione della denunzia di fatti penalmente rilevanti (nel caso di specie presentata dal ricorrente dopo la sentenza di primo grado a lui sfavorevole, come rilevato dal giudice di appello) determina solo l’inizio della fase di indagine che può eventualmente sfociare in un procedimento giudiziario.

In conclusione il ricorso va complessivamente rigettato.

Nulla deve disporsi in ordine alla spese, in quanto l’agenzia delle entrate non si è costituita.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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