LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17331/2019 proposto da:
R.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
PAISIELLO 55, presso lo studio dell’avvocato FRANCO GAETANO SCOCA, rappresentata e difesa dall’avvocato MESCIA GIACOMO;
– ricorrente –
contro
MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE SPA e BANCA IFIS SPA, entrambe rappresentate dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CAPOSILE 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONINA ANZALDI, rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO NANNOTTI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 650/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
RILEVATO
che:
R.A.M. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 374/2011 emesso dal Tribunale di Firenze – per l’importo di 11.971.096,65 Euro (oltre accessori) – ad istanza della M.P.S. Banca per l’Impresa s.p.a. e della Interbanca s.p.a., a fronte di un finanziamento erogato alla EAM Energia Alternativa Martignano s.r.l., in relazione al quale la R. aveva prestato fideiussione;
l’opponente dedusse, fra l’altro, che le tranches di finanziamento erano state erogate in difetto di avveramento delle condizioni sospensive contrattualmente previste, nonché in violazione dell’art. 1956 c.c. e dei doveri di correttezza e buona fede e, altresì, che le opposte non avevano adeguatamente escusso il debitore principale secondo quanto richiesto dall’art. 1957 c.c.;
il Tribunale rigettò l’opposizione, rilevando che le convenute avevano depositato documentazione attestante l’analisi delle voci di spesa indicate nelle fatture, l’avvenuta presentazione della DIA e l’avvenuta realizzazione della parte materiale in senso stretto delle opere finanziate; che non vi era prova che le erogazioni fossero avvenute in danno della opponente (socia della società destinataria del finanziamento, successivamente fallita), alla quale non erano preclusi diritti potestativi di conoscenza della documentazione sociale e di verifica della veridicità di quanto da questa rappresentato; che la fideiussione doveva intendersi estesa a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate alla società dalle banche finanziatrici; che era stata pattuita la deroga alla previsione dell’art. 1957 c.c. e che, comunque, non era stato violato alcun onere di previa escussione del patrimonio della debitrice principale;
pronunciando sul gravame della R., la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado, osservando che:
la specifica e puntuale deduzione del mancato avveramento delle condizioni sospensive previste dall’art. 3 del contratto di finanziamento era stata svolta dalla R. soltanto con la comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, mentre non risultava fondata l’unica specifica contestazione mossa con l’atto di citazione, dato che doveva “ritenersi che la Dia e la Comunicazione di Inizio attività fossero sufficienti ad integrare l’evento dedotto dalla condizione”;
“anche volendo ritenere fondata la tesi dell’appellante secondo cui vi sarebbe stata tempestiva e puntuale contestazione del mancato avveramento di tutte le condizioni di cui alla clausola n. 3 del contratto di finanziamento (…), l’operatività della condizione medesima viene meno nel caso in cui risulti che prima del suo avveramento le parti hanno dato al contratto completa e spontanea esecuzione”; “nel caso di specie le banche finanziatrici e la società finanziata hanno dato spontaneamente esecuzione al contratto prima della verificazione delle condizioni sospensive pattuite, in tal modo privandole consensualmente di efficacia per facta concludentia”;
inoltre, tenuto conto che le condizioni sospensive erano previste nell’interesse esclusivo degli istituti di credito e che la EAM s.r.l. – che aveva ricevuto gli importi erogati senza nulla opporre- non poteva dolersi del difetto di mancata comunicazione scritta della rinunzia alle condizioni, il fideiussore non poteva sollevare alcuna eccezione al riguardo (tanto più che l’art. 6 della fideiussione prevedeva l’espressa deroga all’art. 1945 c.c. e non consentiva dunque al fideiussore di sollevare eccezioni spettanti al debitore principale);
“quanto, poi, al generico rilievo secondo cui la rinuncia ad avvalersi delle predette condizioni integrerebbe una “ipotesi di abuso del diritto”, deve evidenziarsi come essa sia espressione dell’autonomia contrattuale delle parti e, segnatamente, dello stesso fideiussore il quale ha rinunciato ad avvalersi delle relative eccezioni spettanti al debitore principale”;
quando alla dedotta “inoperatività della fideiussione per la violazione dei canoni di correttezza, buona fede e diligenza del buon banchiere, exceptio doli generalis e violazione degli artt. 1955 e 1956 c.c.”, i motivi di gravame, esaminati congiuntamente, dovevano essere ritenuti inammissibili, in quanto – violando i criteri individuati da Cass., S.U. n. 27199/2017 – la ricorrente si era “limitata a riproporre le argomentazioni difensive già avanzate in primo grado, senza contestare le ragioni addotte dal giudice a fondamento della decisione”;
“per completezza”, doveva rilevarsi che il contratto di fideiussione prevedeva una deroga espressa al disposto dell’art. 1955 c.c., “con la conseguenza che la fideiussione rimane(va) valida anche nel caso in cui non (potesse) avere effetto la surrogazione dei fideiussori nei diritti delle banche finanziatrici”, mentre, quanto all’eccepita violazione dell’art. 1956 c.c., doveva evidenziarsi che la mancata richiesta di autorizzazione al fideiussore non poteva configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore principale era comune o doveva presumersi tale, “in ragione dei doveri dell’odierna appellante di informare e di informarsi nonché dei diritti potestativi di conoscenza della documentazione sociale e di verifica della veridicità di quanto rappresentato”;
quanto alla dedotta estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c., l’appellante aveva omesso di “esporre le ragioni per le quali la deroga pattizia all’operatività dell’art. 1957 c.c., non dovrebbe essere ritenuta valida”;
risultava infondata la deduzione della violazione delle norme sul beneficio della preventiva escussione, in quanto: il precetto del gennaio 2009 non poteva che riferirsi alle due sole rate all’epoca già scadute; ad esso aveva fatto seguito il pignoramento sul diritto di superficie eseguito nell’aprile 2009; nel luglio 2010 era stata presentata l’istanza per la dichiarazione di fallimento (pronunciato nell’ottobre 2010); doveva ritenersi “irrilevante che prima della dichiarazione di fallimento non fosse stato ancora richiesto il pagamento dell’intero credito alla debitrice principale atteso che – in forza della deroga pattizia alla disciplina di cui all’art. 1957 c.c. – non vi era un termine da osservare quanto alle iniziative da adottare contro il debitore principale per recuperare il proprio credito; successivamente, a seguito della dichiarazione di fallimento, il beneficio della preventiva escussione non può essere opposto dal fideiussore (…) ove non sussistano e non siano indicati dal fideiussore beni del debitore principale ancora suscettibili di essere assoggettati ad azione esecutiva individuale del creditore”;
ha proposto ricorso per cassazione R.A.M., affidandosi a otto motivi;
ad esso hanno resistito, con unico controricorso, MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a., rappresentata dal Monte dei Paschi di Siena s.p.a., e la Banca IFIS s.p.a.;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
col primo motivo, la ricorrente denuncia “difetto di motivazione per omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” e censura la sentenza impugnata perché, sull’erroneo presupposto della mancata contestazione ex art. 115 c.p.c., ha omesso di esaminare se si fossero verificate o meno tutte le condizioni sospensive previste per l’erogazione del finanziamento; assume che, “contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, la sig.ra R. sin dall’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha eccepito che il finanziamento era stato erogato illegittimamente senza che si fossero verificate tutte le condizioni sospensive di cui all’art. 3, con la precisazione che incombeva sulle banche l’onere di provare il verificarsi di tutte le condizioni contrattualmente pattuite”; onere che non era stato assolto in quanto le stesse si erano limitate a depositare la documentazione attestante la presentazione della DIA; inoltre, pur avendo eccepito di aver rinunciato al verificarsi delle condizioni sospensive, le banche non avevano dimostrato di avere inviato alla società finanziata la prevista comunicazione scritta;
il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1353 e 2697 c.c., sul rilievo che la Corte “ha illegittimamente invertito l’onere della prova, in quanto a fronte della tempestiva eccezione di mancato verificarsi delle condizioni sospensive (…), le banche avevano l’onere di provare il verificarsi delle condizioni ovvero, per il caso di rinuncia alle stesse, di aver inviato la comunicazione di rinuncia prescritta dall’art. 3.3”; la ricorrente aggiunge che “la sentenza è censurabile anche nella parte in cui la Corte ha ritenuto che le banche potevano rinunciare ad libitum alle condizioni e che l’esecuzione del contratto equivale a rinuncia alle condizioni”; rileva, al riguardo, che “l’esercizio del potere discrezionalmente riconosciuto ad una delle parti di rinunciare ad una condizione sospensiva (…) deve essere effettuato secondo correttezza e buona fede, poiché in caso contrario ricorre l’ipotesi di abuso del diritto”; osserva, altresì, che “a nulla vale la pretesa rinuncia a valersi delle (inavverate) condizioni – se non a costituire ulteriore esplicito riconoscimento del mancato avveramento delle predette condizioni sospensive, poiché l’art. 3.3 stabiliva espressamente (che) la rinuncia doveva essere comunicata per iscritto alla società”;
i motivi – che possono essere esaminati congiuntamente- sono inammissibili;
nessuno dei due si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte, giacché:
il primo motivo si limita a dedurre che la questione del mancato avveramento delle condizioni sospensive era stata introdotta fin dall’atto di citazione, ma non contesta il rilievo della Corte circa la genericità delle affermazioni contenute in tale primo atto (eccezion fatta per la condizione di cui al punto 3.1.1) e la loro inidoneità ad integrare una “specifica e puntuale contestazione”;
inoltre, omette di censurare l’affermazione – costituente ratio aggiuntiva, da sola idonea a sostenere la statuizione – secondo cui, anche a voler considerare tempestiva la contestazione circa l’avveramento di tutte le condizioni, ogni questione risultava comunque superata dal fatto che le parti avessero dato al contratto completa e spontanea esecuzione, in tal modo privando consensualmente di efficacia, per facta concludentia, dette condizioni;
il secondo motivo si limita a contestare che le banche potessero rinunciare ad libitum alle condizioni e che l’esecuzione del contratto equivalesse a rinuncia alle condizioni, senza tuttavia spiegare le ragioni per cui ciò determinerebbe la violazione delle norme evocate in rubrica (artt. 1353 e 2697 c.c.);
altrettanto assertiva è l’affermazione secondo cui la facoltà alle parti di rinunciare ad una condizione sospensiva doveva essere effettuata secondo correttezza e buona fede, non evidenziando cosa sostanzierebbe l’abuso del diritto in un contesto in cui le parti direttamente interessate al finanziamento (le due banche e la EAM) hanno concordemente dato corso al contratto;
inoltre, la ribadita necessità che la rinuncia delle banche venisse comunicata per iscritto alla società finanziata non tiene conto del rilievo della Corte circa il fatto che la EAM non potesse dolersi della mancata comunicazione scritta e che non potesse farlo neppure il fideiussore, in quanto l’art. 6 del contratto di garanzia prevedeva un’espressa deroga all’art. 1945 c.c.;
deve altresì considerarsi, sempre nel senso dell’inammissibilità dei due motivi, che:
il primo motivo non individua specifici fatti decisivi di cui sia stato omesso l’esame, ma deduce genericamente un complessivo errore di valutazione della Corte per non aver riconosciuto rilevanza alle condizioni sospensive, senza peraltro inquadrare tale errore in un pertinente vizio deducibile in sede di legittimità;
il secondo motivo non illustra i termini in cui le norme richiamate sarebbero state violate o falsamente applicate, ma si limita a reiterare le contestazioni svolte col primo e a postulare un’inversione dell’onere probatorio che è tuttavia estraneo al ragionamento della Corte, che ha evidenziato come la DIA e la comunicazione di inizio attività fossero sufficienti ad integrare l’evento dedotto nell’unica condizione tempestivamente contestata;
col terzo motivo (“violazione o falsa applicazione degli artt. 1353,1358,1362 e 1363 c.c.”), la ricorrente torna a censurare la sentenza nella parte in cui “la Corte afferma (erroneamente) che l’operatività della condizione sospensiva è venuta meno poiché prima dell’avveramento delle condizioni le parti avevano dato completa e spontanea esecuzione al contratto” e, inoltre, che, “essendo la comunicazione scritta di rinuncia al verificarsi delle condizioni posta nell’interesse delle banche, queste potevano rinunciare ad libitum anche ad essa, senza che il fideiussore potesse opporre alcunché avendo derogato al disposto dell’art. 1945 c.c.”; rilevato che il contratto di finanziamento prevedeva espressamente che la rinuncia delle banche alle condizioni sospensive avvenisse per iscritto e che il contratto potesse essere modificato solo con tale modalità, la ricorrente assume che “attribuire al silenzio delle parti ed ai loro comportamenti concludenti efficacia modificativa del contratto costituisce palese violazione delle norme in materia di contratti condizionati e di interpretazione dei contratti”;
il motivo è inammissibile per la radicale genericità delle censure che prospettano una violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale (comportante l’erroneo riconoscimento di rilevanza al comportamento concludente delle parti) senza trascrivere il contenuto delle clausole che sarebbero state erroneamente interpretate e senza evidenziare specificamente – a fronte di una motivazione ampia e articolata offerta sul punto dalla Corte territoriale – in quali termini le norme richiamate (artt. 1362 e 1363 c.c.) sarebbero state violate o falsamente applicate; deve peraltro rilevarsi che la Corte di merito non ha prospettato una rinunciabilità ad libitum all’effetto delle condizioni, ma ha ritenuto essere rispondente all’interesse esclusivo delle finanziatrici la previsione delle condizioni e a quello della finanziata la forma scritta della rinuncia, argomentando quindi nel senso della non utile eccepibilità da parte del fideiussore, per poi qualificare univocamente la concorde volontà delle parti del contratto originario nel senso della rinuncia alle condizioni favorevoli alle finanziatrici;
il quarto motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e censura la sentenza impugnata per avere dichiarato la parziale inammissibilità dell’appello per inosservanza dell’art. 342 c.p.c.: richiamata Cass., S.U. n. 27199/2017, la ricorrente rileva che “la specificità dei motivi di appello non deve essere intesa in senso formalistico, ma nel senso che la formulazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire la delimitazione in modo esatto dell’ambito di riesame invocato dall’appellante” e assume che l’appello della R. “ha indicato in modo chiaro ed esauriente l’oggetto dell’impugnazione, circoscrivendo il giudizio di gravame agli specifici capi della sentenza impugnata e formulando le ragioni di dissenso”;
il motivo è inammissibile, giacché la ratio di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., avrebbe dovuto essere censurata con puntuale trascrizione dei motivi di appello (il ricorso individua la struttura dei singoli motivi, ma non ne indica il contenuto) e delle parti della sentenza di primo grado sottoposte a censura; è pacifico, infatti, che “l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità” (Cass. n. 22880/2017; cfr. anche Cass. n. 29495/2020);
da ciò consegue l’inammissibilità anche del quinto e del sesto motivo – che denunciano, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e la violazione o falsa applicazione dell’exceptio doli generalis e degli artt. 1175,1375,1955 e 1956 c.c. – poiché ripropongono le questioni di merito costituenti oggetto dei motivi di appello dichiarati inammissibili;
il settimo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1175,1375,1321,1322 e 1957 c.c.: la ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha violato l’obbligo “che impone al creditore a salvaguardia dell’interesse del fideiussore di proporre le istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l’adempimento dell’obbligazione garantita”, assumendo che – a tal fine – non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, ma occorre un’istanza giudiziale (non integrata dal mero precetto) e aggiungendo che le banche non hanno mai agito nei confronti della debitrice principale per l’intero credito nelle forme e nei termini di cui all’art. 1957 c.c.;
il motivo è inammissibile, in quanto risulta meramente assertivo e non investe l’affermazione della Corte secondo cui l’appellante aveva omesso “di esporre le ragioni per le quali la deroga pattizia all’operatività dell’art. 1957 c.c., non dovrebbe essere ritenuta valida”, con la conseguenza che il relativo motivo doveva essere respinto, “stante la legittima deroga all’operatività dell’art. 1957 c.c., trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti”;
l’ottavo motivo (“violazione o falsa applicazione degli artt. 1944 e 1957 c.c.”) censura la Corte di appello per avere “violato le norme in materia di beneficio della preventiva escussione affermando altresì che nel caso di specie non vi era un termine per procedere alla richiesta di pagamento dell’intero credito nei confronti della debitrice principale, in quanto era stata pattuita la deroga all’art. 1957 c.c.”; la ricorrente assume che “le parti hanno espressamente pattuito, sia nel contratto di finanziamento che nella fideiussione, il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 c.c.” e lamenta che “nel caso di specie la preventiva escussione dell’intero debito nei confronti della EAM non è mai stata effettuata e gli istituti hanno agito in via monitoria direttamente ed esclusivamente nei confronti dei fideiussori, dopo il fallimento della società”; precisa che le banche avevano escusso la debitrice principale soltanto per una parte del debito e senza previamente escutere le altre garanzie reali prestate dalla debitrice;
il motivo è infondato in via derivata rispetto alla inammissibilità del settimo: a fronte della (non adeguatamente contestata) inoperatività dell’art. 1957 c.c., la Corte di appello ha correttamente affermato che risultava irrilevante che non fosse stato richiesto il pagamento dell’intero credito prima del fallimento della debitrice principale e che successivamente, intervenuta la dichiarazione di fallimento, il beneficio della preventiva escussione non poteva più essere opposto dal fideiussore (se non indicando beni della debitrice principale ancora suscettibili di essere assoggettati ad esecuzione individuale dl creditore);
le spese di lite seguono la soccombenza;
sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021
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