Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.38109 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21490/2018 R.G. proposto da:

C.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Gregorio, e dall’Avv. Marcella Badalamenti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Clitunno, n. 2;

– ricorrente –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrenti –

nonché sul ricorso successivamente proposto da:

A.V.; + ALTRI OMESSI; tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Carlo Amoruso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Nomentana, n. 403;

– ricorrenti –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrenti –

nonché sul ricorso successivamente proposto da:

Ac.Ca.; + ALTRI OMESSI; tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Marco Tortorella, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Domenico Chelini, n. 5;

– ricorrenti –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 534/2018, depositata il 24 gennaio 2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

FATTI DI CAUSA

1. Numerosi medici specializzati, fra i quali gli odierni ricorrenti (o loro danti causa), convennero davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive Europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni per alcuni compresi nel – per altri invece anteriori o successivi al – periodo 1983-1991.

Con sentenza depositata in data 30/9/2014 il tribunale accolse le domande dei Dottori B.B. e Bu.Cl. e di altri due medici (non ricorrenti in questa sede), condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri (ritenuta unica legittimata passiva) a pagare loro, a titolo di risarcimento del danno, rispettivamente, le somme di Euro 20.141,82 e di Euro 26.855,76, oltre interessi, con integrale compensazione delle spese. Rigettò invece le domande degli altri, ritenendo prescritto il dedotto credito risarcitorio.

2. Pronunciando sugli appelli separatamente interposti dal B. e dai medici soccombenti, la Corte d’appello di Roma, previa riunione dei giudizi, per quanto ancora interessa in questa sede, ha accolto solo quello di F.E. (ritenendo che anch’essa avesse dato prova dell’esistenza di atto interruttivo della prescrizione), conseguentemente condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in suo favore della somma di Euro 26.855,76, oltre interessi, e compensando le spese del grado. Ha invece rigettato gli altri gravami, condannandone gli autori alle spese, avendo peraltro preliminarmente rilevato che il Dott. Ca.Al., menzionato nell’atto di appello di Ac.Ca. e altri, non risultava nell’elenco degli appellanti e che quindi il suo motivo di gravame non poteva essere esaminato.

3. Per la cassazione di tale sentenza propongono separati ricorsi (nell’ordine):

– C.A., articolando tre motivi;

– A.V. e altri sessantatre medici (o loro aventi causa) indicati in epigrafe con il patrocinio dell’Avv. Carlo Amoruso, sulla base di sei motivi;

– Ac.Ca. e altri duecentoquindici medici (o loro aventi causa) indicati in epigrafe con il patrocinio dell’Avv. Marco Tortorella, con altri sei motivi.

Al primo e al secondo resistono le amministrazioni intimate depositando controricorsi.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Carlo Acierno e gli altri ricorrenti difesi dall’Avv. Marco Tortorella hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui confronti nessuno dei ricorsi è stato notificato.

Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l’art. 332 c.p.c., non occorre far luogo all’ordine di notificazione dell’impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l’impugnazione per essi preclusa.

2. I tre ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente.

RICORSO DI C.A..

3. Con il primo motivo del proprio ricorso C.A. denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25.2.1999 (procedimento C-131/97) e del 3.10.2000; artt. 2,3,10,28,42 e 97 Cost.; D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6; L. n. 370 del 1999, art. 11, R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, come modificato dalla L. n. 260 del 1958, art. 1,L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4; artt. 832 c.c. e segg.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,166 e 167 c.p.c.”, in relazione alla confermata esclusione della legittimazione passiva dei ministeri convenuti in giudizio.

4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; dell’art. 10 Cost.; degli artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi; degli artt. 2934,2935 e 2938 c.c.; del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, nonché della L. n. 370 del 1999, art. 11”, in relazione alla ritenuta prescrizione.

Sostiene che il relativo termine avrebbe dovuto farsi decorrere dal 6 luglio 2007, con l’emanazione dei decreti attuativi del D.Lgs. n. 368 del 1999, avendo solo in quel momento lo Stato italiano dato adempimento alle direttive comunitarie sui medici specializzandi.

5. Con il terzo motivo egli deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; dell’art. 10 Cost.; degli artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi; D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, nonché della L. n. 370 del 1999, art. 11”, in relazione all’aggiuntiva considerazione svolta in sentenza secondo cui non spetterebbe comunque il risarcimento ai medici che, come il C., avevano iniziato i rispettivi corsi di specializzazione in epoca precedente all’1/1/1983.

RICORSO DI A.V. E ALTRI.

6. A.V. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe (difesi dall’Avv. Carlo Amoruso) denunciano, con il primo motivo del loro ricorso, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 37,38,39, per avere la corte d’appello assunto a parametro di riferimento per la liquidazione degli indennizzi riconosciuti l’importo di Euro 6.713,94 fissato dalla L. n. 370 del 1999, art. 11: riferimento tuttavia inidoneo perché non conforme ai criteri dettati dalla normativa Europea.

Sostengono che a questa è stata data concreta e piena attuazione, nel nostro ordinamento, solo con i D.P.C.M. 7 marzo 2007, D.P.C.M. 6 luglio 2007 e D.P.C.M. 2 novembre 2007 e che, pertanto, è da tale momento e con le caratteristiche economico-giuridiche ivi previste che deve dirsi attuato quanto disposto dal legislatore comunitario in merito all’adeguata remunerazione degli specializzandi.

Richiamano la sentenza della Corte di Giustizia Europea resa in data 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16, nella quale si afferma che la quantificazione deve essere rapportata a quanto previsto dalla “normativa nazionale di trasposizione” della direttiva, argomentando che, nel pensiero del detto organo giudicante, la normativa di trasposizione è il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, il quale all’art. 8, prevede una borsa di studio di Lire 21.500.000, attuali Euro 11.103,94, per ogni anno di frequenza.

7. Con il secondo motivi i predetti ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione alla motivazione, a loro dire inidonea ad assolvere il relativo onere, offerta dalla corte d’appello in punto di legittimazione passiva dei Ministeri convenuti.

8. Con il terzo motivo essi denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in relazione al dies a quo del termine prescrizionale, a torto, secondo loro, individuato in sentenza nella data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999 (27 ottobre 1999), invece che in quella della emanazione dei decreti attuativi del D.Lgs. n. 368 del 1999 e, segnatamente, con l’emanazione del detto D.P.C.M. 6 luglio 2007.

9. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano “violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 13, 14 e 16 Direttiva 82/76, L. n. 370 del 1999, art. 11” in relazione all’aggiuntiva considerazione svolta in sentenza secondo cui non spetterebbe comunque il risarcimento ai medici che avevano iniziato i rispettivi corsi di specializzazione in epoca precedente all’1/1/1983.

10. Con il quinto motivo essi deducono violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione alla statuita loro condanna alle spese del giudizio di appello. Affermano che l’opinabilità delle questioni trattate avrebbe dovuto giustificarne la compensazione.

11. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 Cost., comma 2.

Lamentano che la corte d’appello non ha applicato la legge ma è “rimasta ancorata ad un’interpretazione neppure pacifica, tenuta sul punto in altre fattispecie, peraltro non necessariamente identiche”.

RICORSO DI AC.CA. E ALTRI.

12. Ac.Ca. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe (difesi dall’Avv. Marco Tortorella) denunciano, con il primo motivo del loro ricorso, “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost.; delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi; degli artt. 2934,2935 e 2938 c.c., D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6…, nonché della L. n. 370 del 1999, art. 11; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, relativamente ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione dell’art. 360, nn. 3, 4 e 5 ed all’art. 395 c.p.c. ed art. 112 c.p.c.”.

La censura è riferita alla ritenuta prescrizione del credito azionato dai ricorrenti (diversi dai Dottori B., Bu. e F.), rilevandosi al riguardo, in sintesi, che, anche alla luce delle argomentazioni contenute nella sentenza della Corte comunitaria del 24 gennaio 2018, la L. n. 370 del 1999, non può assumere rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine di prescrizione.

La Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero, quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull’azione esperibile e la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unica dello Stato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, se del caso da investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione della normativa sovranazionale.

13. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, della sentenza della Corte di Giustizia Europea 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16); degli artt. 2,3,10 e 97 Cost.; D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6… e della L. n. 370 del 1999, art. 11; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per pronuncia in ultrapetizione, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ed omesso esame circa un fatto decisivo in relazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, in relazione all’aggiuntiva considerazione svolta in sentenza secondo cui non spetterebbe comunque il risarcimento ai medici che avevano iniziato i rispettivi corsi di specializzazione in epoca precedente all’1/1/1983.

14. Con il terzo motivo essi deducono “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2,3,10 e 97 Cost.; D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6… e della L. n. 370 del 1999, art. 11; violazione o falsa applicazione del Reg. CE 03/05/1998, n. 974/98 (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L139) e Reg. CE 31 dicembre 1998, n. 2866/982 (in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L359); degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., della L. n. 370 del 1999, art. 11 e del D.Lgs. n. 257 del 1991, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Lamentano che erroneamente la corte territoriale ha liquidato il danno in favore dei medici di D.D. e F., utilizzando come parametro la remunerazione annua stabilita dal legislatore della L. n. 370 del 1999, citato art. 11, anziché quella fissata in sede di attuazione delle direttive comunitarie (D.Lgs. n. 257 del 1991), in ossequio ai principi dettati dalla giurisprudenza comunitaria di equivalenza, effettività ed adeguatezza.

15. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano “violazione o falsa applicazione degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., L. n. 370 del 1999, art. 11 e del D.Lgs. n. 257 del 1991, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Si dolgono della mancata liquidazione degli interessi compensativi, che assumono invece spettare trattandosi di debito di valore.

16. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie; degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE.; delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16; delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2,3,10 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (diritto al rispetto dei beni); del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6… e della L. n. 370 del 1999, art. 11; violazione o falsa applicazione del Reg. CE 03/05/1998, n. 974/98 (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L139) e Reg. CE 31 dicembre 1998, n. 2866/982 (in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L 359); degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c.; della L. n. 370 del 1999, art. 11 e del D.Lgs. n. 257 del 1991, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Rilevano – “con riferimento alle ultime due censure” – che la mancata corresponsione di un adeguato risarcimento del danno per l’omessa puntuale trasposizione della Direttiva 82/76/CEE, nonché della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sulle somme tardivamente conferite a titolo risarcitorio, costituiscono un’ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni incompatibile con l’art. 1 Prot. 1 CEDU.

17. Il sesto motivo denuncia, infine, “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16; della sentenza della Corte di Giustizia Europea 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16); degli artt. 2,3,10 e 97 Cost.; D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6… e della L. n. 370 del 1999, art. 11; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ed omesso esame circa un fatto decisivo in relazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 ed all’art. 395 c.p.c.”.

Con riferimento al ricorrente Ca.Al. si lamenta che erroneamente la corte romana ha ritenuto che egli non avesse proposto appello.

Si rileva al riguardo che, “se è vero che il Dott. Ca. non compare tra i ricorrenti dell’atto richiamato dalla corte (d’appello), essendo stato inserito in tale atto per completezza di esposizione a pagina 41, è altresì vero che egli ha autonomamente impugnato la sentenza risultando nel secondo atto di appello notificato, avente capolista AL.PI.LU. e che aveva assunto il num. r.g. 2205/2015, posto che l’atto di appello indicato in sentenza Ac. ed altri aveva assunto il n. r.g. 2082/2015. Entrambi gli appelli sono stati poi riuniti, unitamente ad altri, a quello preventivamente proposto e che aveva assunto il num. r.g. 1747/2015”.

Si precisa che il motivo di gravame da esso proposto investiva la dichiarata prescrizione del credito risarcitorio, alla quale si opponeva argomento di censura analogo a quello poi accolto dalla corte terrtoriale con riferimento ai Dottori D.D. e F..

18. Occorre preliminarmente avvertire che nessuna preclusione all’esame degli esposti motivi può derivare, per nessuno dei ricorrenti, da quanto disposto con il decreto ex art. 377 c.p.c.. comunicato alle parti e, segnatamente, con il provvedimento del Presidente del Collegio che, ad esso allegato, “a specificazione” del relativo oggetto:

a) ha precisato che:

– “la fissazione e, quindi, la trattazione si intendono escluse per le posizioni dei medici specializzandi per i quali si sia dedotta l’iscrizione alla scuola di specializzazione in epoca anteriore al 1 gennaio 1982”;

– “per i suddetti la trattazione è differita a seguito di separazione ad altra udienza o adunanza, atteso che è necessario attendere gli esiti del rinvio pregiudiziale alla CGUE disposto dall’ordinanza delle Sezioni Unite n. 23901 del 2020”;

b) ha quindi invitato “i difensori interessati a prendere atto dei limiti della disposta trattazione”.

L’identificazione delle posizioni da separare è invero operata nel citato provvedimento attraverso il riferimento, da un lato, ai “medici specializzandi per i quali si sia dedotta l’iscrizione alla scuola di specializzazione in epoca anteriore al 1 gennaio 1982”, dall’altro, alla necessità di attendere, per essi, “gli esiti del rinvio pregiudiziale alla CGUE disposto dall’ordinanza delle Sezioni Unite n. 23901 del 2020”.

Appare dunque evidente che tale provvedimento ha riguardo solo ai ricorsi e alle posizioni per i quali il vaglio di legittimità sulla decisione di merito impugnata richieda necessariamente la soluzione della questione oggetto di rinvio pregiudiziale (e dunque l’attesa della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea).

Tra queste non rientra alcuna delle posizioni per le quali sono proposti i ricorsi in esame il cui vaglio in questa sede, per le ragioni che appresso saranno esposte, si arresta a rilievi di carattere preliminare che non pongono la necessità – ma anzi escludono la possibilità – di passare all’esame di quella questione.

19. Passando dunque all’esame dei ricorsi, rilievo prioritario, in quanto involgente la posizione della massima parte dei ricorrenti, assumono i motivi dedotti in punto di prescrizione, ossia: il secondo motivo del ricorso proposto da C.A.; il terzo motivo del ricorso proposto da A.V. e dagli altri ricorrenti difesi dall’Avv. Carlo Amoruso; il primo motivo del ricorso proposto da Ac.Ca. e dagli altri ricorrenti difesi dall’Avv. Carlo Tortorella (diversi ovviamente dai dottori B., Bu. e F., la cui domanda è stata accolta essendosi ritenuta, per essi, l’esistenza di validi atti interruttivi).

Tali motivi, da esaminarsi dunque congiuntamente, sono inammissibili, a norma dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1.

Come noto, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l’applicabilità del regime Eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente, per quanto osservato dalla corte territoriale, dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, laddove, al contempo, in riferimento a detta situazione, nessuna influenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui alla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43 – secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell’art. 2947 c.c. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato – trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a quanto verificatosi successivamente alla sua entrata in vigore, ossia al 10 gennaio 2012 (Cass., 09/02/2012, n. 1917, che riprende Cass., nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011, la prima delle quali evocata in ricorso, ed è confermata da innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, Cass., 19/07/2019, n. 16452 e Cass., 24/01/2020, n. 1589).

La difesa dei ricorrenti A.V. e altri sostiene che il leading case del 2011 aveva preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l’eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, dall’individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa, a quella dell’azione esperibile, se contrattuale o aquiliana, e della stessa prescrizione, a quella del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno.

Detti argomenti – come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (v. da ultimo Cass. 31/03/2021, n. 8843) – sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto dell’eccezione di prescrizione allora effettuato secondo quanto obiettato dal patrocinio oggi ricorrente.

E’ appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell’estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.

Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l’individuazione della natura dell’azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa.

Quanto alla legittimazione passiva – premesso che è dello Stato in persona della Presidenza del consiglio dei Ministri, mentre l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l’interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) – nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un’eventuale attività interruttiva nei confronti dell’ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale e non nell’autonomia universitaria.

E’ opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a seguito dell’intervento con il quale il legislatore – dettando della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 – ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale – anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale).

Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio (Cass. 14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168).

Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione.

Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l’incremento previsto nell’esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l’adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr., anche, di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307).

20. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale che il patrocinio dei ricorrenti sollecita, anche nella memoria.

Al riguardo va rilevato che, nella illustrazione del primo motivo del terzo ricorso, i medici specializzati difesi dall’Avv. Tortorella hanno chiesto che sia sottoposta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: “se alla stregua del diritto dell’unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell’azione spendibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda”.

20.1. Si tratta di una istanza, al di là dei termini generici in cui è formulata, manifestamente infondata.

Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie; deve ora aggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione.

21. Tra i ricorrenti di cui ai primi due ricorsi ( C.A., difeso dagli Avv.ti Gregorio e Badalamenti, e A.V. e altri, difesi dall’Avv. Amoruso) non vi è nessuno per i quali la domanda risarcitoria non sia stata rigettata per prescrizione.

Ne discende che le considerazioni sopra svolte assorbono e rendono ultroneo l’esame degli altri motivi svolti nel primo ricorso ( C.) e dei motivi primo, secondo e quarto dell’altro ( A.V. e altri).

Rimane parimenti assorbito il secondo motivo del terzo ricorso ( Ac.Ca. e altri), sovrapponibile al terzo motivo del primo ricorso ( C.) ed al quarto motivo del secondo ricorso ( A.V. e altri), investendo essi motivazione (circa l’infondatezza della pretesa risarcitoria per i medici che avessero iniziato il corso di specializzazione anteriormente al 1 gennaio 1983) meramente aggiuntiva rispetto a quella rappresentata dalla prescrizione del credito e in nessun caso spesa quale unica ragione del rigetto.

22. Venendo quindi all’esame dei restanti motivi (quinto e sesto motivo del ricorso A. e altri; terzo, quarto, quinto e sesto del ricorso Ac. e altri), va anzitutto rilevata l’inammissibilità del primo di essi (quinto motivo ricorso A.).

Costituisce, invero, jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui esula dal sindacato di legittimità e rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione della opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, essendo la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall’art. 91 c.p.c., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa – ipotesi nella specie non ricorrente – o nel caso di compensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea (Cass. Sez. U. n. 14989 del 15/07/2005; Cass. n. 3272 del 07/03/2001 e successive numerose conformi).

23. Palesemente incongruo ed eccentrico è poi ipotizzare – con il sesto motivo del ricorso A. – la violazione dell’art. 101 Cost., per il solo fatto di avere, il giudice a quo, deciso conformemente alla giurisprudenza della S.C.: uniformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza la corte d’appello ha, infatti, per ciò stesso reso una pronuncia conforme alla legge, quale costantemente interpretata dalla S.C.. La decisione richiama evidentemente i precedenti non in termini di stare decisis ma quale cornice nomofilattica all’ermeneutica legale positiva.

24. Il terzo motivo del ricorso proposto da Ac.Ca. e altri, da esaminare solo in quanto riferibile alla posizione dei ricorrenti B., Bu. e F. (il Dott. D.D., benché menzionato nel corpo del ricorso, non figura invece tra i ricorrenti), va dichiarato inammissibile, sia in quanto proposto dal Bu., sia con riferimento agli altri due.

24.1. L’inammissibilità della censura, in quanto riferita al Bu., deriva, principalmente e in via assorbente, dal giudicato interno che, in punto di quantificazione del risarcimento allo stesso spettante, si è formato sulla sentenza di primo grado, per effetto della mancata proposizione di appello. La sentenza qui impugnata lo evidenzia espressamente, dando atto (a pag. 2, nell’incipit della parte motiva, in sé non fatto segno di alcuna censura) che nei confronti del Bu., così come di altra parte istante in primo grado, “la sentenza del tribunale è divenuta definitiva, per mancata impugnazione”.

24.2. La doglianza va detta inammissibile anche con riferimento agli altri due ricorrenti, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1.

Anche sul punto la corte di merito ha deciso conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.

Ed invero, come ripetutamente evidenziato da questa Corte, gli importi da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurati all’importo della borsa di studio così come introdotta e quantificata nel D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, che non ha efficacia retroattiva ed è diretto ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi.

L’obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive, invece, non ha natura né retributiva, né risarcitoria, e non può dar luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo della legge sopracitata.

La suddetta obbligazione ha invece natura indennitaria e pararisarcitoria da quantificarsi scegliendo un parametro equitativo che sia fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe. Tale parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere ricompresi nel D.Lgs. n. 257 del 1991 (Cass. n. 21498 del 2011, n. 1917 del 2012, n. 23635 del 2014).

Come affermato da Cass. n. 1917 del 2012 e 5533 del 2012, cui si rinvia per lo sviluppo argomentativo, con la L. n. 370 del 1999, art. 11, lo Stato italiano, in coerenza ai criteri dettati dalla Corte di giustizia, ha compiuto – come sopra s’e’ già detto – una aestimatio del danno da ritardata attuazione della direttiva comunitaria in grado di contemplare le sue diverse componenti, e dunque tanto il danno da mancata percezione della remunerazione adeguata da parte dello specializzando, quanto il pregiudizio relativo all’inidoneità del diploma di specializzazione al riconoscimento negli altri stati membri, e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l’accesso ai profili professionali.

E’ stato inoltre affermato che il parametro di cui alla L. n. 370 del 1999, art. 11, è di per sé sufficiente a coprire tutta l’area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano all’obbligo di trasposizione della normativa comunitaria, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (Cass. n. 14376 del 2015).

Della tempestiva allegazione di tali circostanze nel giudizio di merito e della loro mancata considerazione da parte del giudice d’appello non vi è in ricorso alcuna specifica indicazione o doglianza merce’ l’appropriata denuncia di omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, essendo solo in rubrica dedotto il vizio motivazionale, peraltro secondo la disposizione non più vigente.

24.3. Anche sul punto la difesa autrice del terzo ricorso ha sollecitato, al termine della illustrazione del terzo motivo, l’interpello della CGUE con rinvio pregiudiziale.

L’istanza non può essere accolta.

Lo stabilire quale dovesse essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina e’, infatti, una scelta discrezionale che l’ordinamento comunitario ha lasciato agli Stati membri.

Dunque nessuna violazione del diritto comunitario è ipotizzabile da parte della sentenza impugnata, per la semplice ragione che il diritto comunitario non si occupa e non si è mai occupato del quantum dovuto ai frequentanti le scuole di specializzazione (v. Cass. n. 31922 del 10/12/2018; n. 17051 del 28/06/2018; n. 15520 del 13/06/2018).

Ne’ è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991 e coloro che le hanno frequentate in precedenza.

Se è vero, infatti, che ai secondi è stata riconosciuta una remunerazione maggiore del risarcimento liquidato ope legis ai primi, è altresì vero che soltanto i secondi nell’iscriversi alle scuole di specializzazione hanno assunto oneri ed impegni (il tempo pieno, in primo luogo) sconosciuti ai primi.

25. Per le stesse considerazioni è inammissibile il quarto motivo, discendendone anche l’inammissibilità del quinto, in quanto dichiaratamente relativi alle medesime doglianze svolte nel terzo e nel quarto e proponente argomento inidoneo a rivedere il più che consolidato orientamento della giurisprudenza.

Trattandosi di un peculiare diritto (para)risarcitorio, la sua quantificazione equitativa – da compiersi, come detto, sulla base delle indicazioni contenute nella L. n. 370 del 1999 – comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi nella misura legale (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2) dalla data della messa in mora, in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla L. n. 370 del 1999, l’obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta (Cass. n. 23635 del 2014, n. 1917 del 2012, n. 458 del 2019).

26. Il sesto motivo del ricorso patrocinato dall’Avv. Tortorella merita invece accoglimento.

L’errore denunciato, da qualificarsi – al di là dei pletorici ed impropri riferimenti contenuti nell’intestazione, alla stregua di una lettura sostanzialistica del motivo (v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931) – come error in procedendo per omessa pronuncia su motivo di appello, effettivamente sussiste.

La lettura degli atti di causa, come noto consentita a questa Corte quale giudice del fatto processuale, dà riscontro positivo al rilievo svolto in ricorso con osservanza degli oneri di specificità imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 – secondo cui in realtà anche il Dottor Ca.Al. aveva effettivamente proposto, con l’appello iscritto al num. 2205/2015 R.G. App. Roma, insieme con i dottori D.D. e F. doglianza identica a quella poi accolta solo con riferimento a questi ultimi.

Il diverso convincimento esposto in sentenza (secondo cui il Ca. non figurava tra gli appellanti) si appalesa frutto di un esame riferito ad atto d’appello, tra quelli riuniti, diverso da quello nel quale il Ca. risultava aver ritualmente proposto il proprio gravame, e deve dunque considerarsi viziato non già da mero errore di fatto percettivo (come sarebbe stato se il giudizio della Corte di merito fosse stato effettivamente condotto sull’atto nel quale l’appello del Ca. era effettivamente contenuto) ma dalla mancata considerazione di un atto di appello ritualmente proposto e, dunque, come detto, da omessa pronuncia.

27. Per le considerazioni che precedono deve in definitiva pervenirsi all’accoglimento del terzo ricorso, limitatamente al sesto motivo relativo alla posizione del ricorrente Dott. Ca.Al..

La sentenza impugnata va quindi cassata limitatamente alla parte in cui omette di pronunciare sul gravame da questo proposto e la causa, in tali limiti, va rinviata al giudice a quo, anche per le spese limitatamente al relativo rapporto processuale.

28. Per la restante parte il terzo ricorso e gli altri due ricorsi, per intero, vanno invece dichiarati inammissibili.

29. I ricorrenti di cui ai primi due ricorsi vanno condannati alla rifusione, in favore delle amministrazioni resistenti delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Non v’e’ luogo, invece, a provvedere sul regolamento delle spese nei confronti dei ricorrenti di cui al terzo ricorso (difesi dall’Avv. Tortorella), non avendo le amministrazioni intimate svolto difese nei loro confronti.

30. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con la sola eccezione del Dott. Ca.Al., ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

accoglie il sesto motivo del terzo ricorso relativamente alla posizione del Dott. Ca.Al.; dichiara inammissibili gli altri motivi del terzo ricorso nonché, per intero, gli altri ricorsi; cassa la sentenza in relazione; rinvia la causa, in quanto relativa al ricorrente Ca., alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio nel rapporto tra il predetto e le amministrazioni resistenti.

Condanna C.A. al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Condanna i ricorrenti difesi dall’Avv. Carlo Amoruso al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti tutti, con la sola eccezione del Dott. Ca.Al., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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