LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12232-2020 proposto da:
T.A., in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della KOINE’ SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA, 40, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ALLEGRA, rappresentato e difeso dall’avvocato ARTURO AMORE;
– ricorrente –
contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI FIRENZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 215/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CINQUE GUGLIELMO.
CONSIDERATO
CHE:
1. La Corte di appello di Firenze con la sentenza n. 215/2019 confermava integralmente la sentenza di primo grado n. 478/2016, accertando e dichiarando per effetto la piena legittimità dell’impugnata ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Firenze il 04.06.2015, avente ad oggetto numerose e reiterate violazioni della disciplina legale in materia di pause, riposo giornaliero, durata massima della giornata lavorativa in caso di lavoro notturno poste in essere da T.A., legale rappresentante della società Koiné spa.
2. A fondamento della decisione, i Giudici di seconde cure rilevavano la validità della notifica del verbale di accertamento dell’illecito amministrativo effettuata nei confronti del ricorrente; ritenevano sussistenti le violazioni riportate nell’ordinanza-ingiunzione, non avendo il ricorrente prospettato una ricostruzione alternativa in grado di dimostrare la probabilità statistica di errori del sistema di decriptazione usato dal Ministero del lavoro per effettuare le rilevazioni; negavano che, ai fini dell’imputabilità soggettiva delle violazioni in capo al ricorrente, fosse richiesta la specifica intenzionalità della condotta violativa, essendo invece richiesta la sola coscienza e volontà della condotta attiva ed omissiva, atteso che il Signor T. non aveva fornito prova idonea a superare la presunzione di colpevolezza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 3.
3. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione T.A., in proprio e in qualità di legale rappresentante della Koiné spa.
4. Si costituiva con controricorso l’Ispettorato del Lavoro di Firenze, succeduto alla Direzione Territoriale di Firenze.
5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
6. Il ricorrente ha depositato memoria.
RILEVATO
CHE:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo viene censurata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 689 del 1981, artt. 3 e 18, 22 e 23, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 11, in relazione agli artt. 112 e 116 c.p.c., del D.Lgs. n. 234 del 2007, artt. 3, 5, 6 e 7, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di appello di Firenze invertito l’onere della prova relativo all’inattendibilità delle misurazioni effettuate con la piattaforma utilizzata per accertare le violazioni contestate, avendolo erroneamente fatto gravare sul ricorrente in luogo del Ministero del Lavoro.
3. Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 81 del 1981, artt. 3. 18, 22 e 23 in relazione agli artt. 112 e 116 c.p.c.; del D.Lgs. n. 234 del 2007, artt. 3,5,6 e 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per aver la Corte territoriale ritenuto sussistenti le violazioni poste alla base dell’ordinanza-ingiunzione senza tenere in considerazione la natura discontinuità dell’attività degli autisti e della peculiarità della disciplina dell’orario di lavoro delle persone mobili adibite alle funzioni di autotrasporto ai fini della prova delle violazioni contestate, né ai tempi di impegno.
4. Con il terzo motivo viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 689 del 1981, artt. 3, 18, 22 e 23, del D.Lgs. n. 234 del 3007, artt. 3, 4, 5, 6, 7, della L. n. 400 del 1970, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per aver i Giudici di seconde cure ritenuto operante la presunzione di colpevolezza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 3, in capo al ricorrente, senza aver considerato che l’applicazione della suddetta presunzione presuppone l’accertamento della condotta da imputare.
5. Il primo motivo è inammissibile.
6. Infatti, non sussiste nel caso di specie alcuna violazione della regola dell’onere della prova ex art. 2697 c.c.. La Corte territoriale non ha invertito l’onere della prova, dal momento che non ha sostenuto che dovesse essere il ricorrente a dimostrare la funzionalità del sistema di decriptazione adottato dall’Amministrazione per effettuare i rilevamenti posti a fondamento dell’ordinanza-ingiunzione, ma ha piuttosto evidenziato che questi non ha provveduto a fornire una propria ricostruzione puntuale alternativa, in grado quanto meno di prospettare in termini statistici le probabilità di errori in cui sarebbe potuto incorrere il suddetto sistema.
7. Rappresenta un principio consolidato quello in base al quale il disconoscimento delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. (Cass. n. 17526/2016) 8. La Corte territoriale, fornendo adeguata e congrua motivazione sul punto, ha concluso che tale onere non sia stato assolto dal ricorrente.
9. La censura, invero, sebbene proposta in termini di violazione di legge e, in particolare dell’art. 2697 c.c., mira ad ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, risultando insindacabile l’apprezzamento compiuto dal giudice in ordine all’esito della prova, purché esso sia congruamente e adeguatamente motivato.
10. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura, infatti, solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma (ex plurimis Cass. n. 17313/2020), circostanza che non ricorre nel caso oggetto di giudizio.
11. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.
12. Il primo profilo di censura, articolato nei termini di una violazione di legge, mira in realtà ad una nuova valutazione delle risultanze probatorie in ordine allo svolgimento delle attività di lavoro straordinario da parte degli autisti e dei lavoratori discontinui, attività preclusa in sede di legittimità, laddove il giudice del merito abbia, come nel caso in esame, reso conoscibile l’iter logico-argomentativo seguito nel valutare le prove ai fini della decisione.
13. E’ anche inammissibile il secondo profilo di censura veicolato mediante l’art. 360 c.p.c., n. 5, vertendosi in ipotesi di cd. “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, non avendo il ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016).
14. Il terzo motivo è anch’esso inammissibile.
15. Il primo profilo di doglianza, infatti, sebbene prospettato in termini di violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è finalizzato anche esso a sollecitare una nuova valutazione probatoria in ordine alla sussistenza della condotta del datore di lavoro in contrasto con la disciplina legale, attività preclusa in sede di legittimità.
16. La Corte di appello ha adeguatamente specificato in che cosa sia consistita la condotta del datore di lavoro sanzionata dall’ordinanza-ingiunzione e ha correttamente affermato che, in forza della presunzione di cui alla L. n. 189 del 1981, art. 3, per le violazioni oggetto del presente giudizio non sia richiesta la concreta ed effettiva dimostrazione del dolo o della colpa, ma sia sufficiente che la condotta vietata sia stata posta in essere dal soggetto con coscienza e volontà. (Cass. 24081/2019; Cass. n. 11777/2020).
17. La Corte ha concluso che la posizione di presidente del Consiglio di amministrazione rivestita dal ricorrente fosse idonea ad integrare la presunzione di colpevolezza prevista dal legislatore alla L. n. 189 del 1981, art. 3, non essendo quest’ultima smentita dalle prove fornite in giudizio dal Signor T..
18. I Giudici di seconde cure hanno, quindi, escluso, con scelta insindacabile in questa sede, che il datore abbia fornito una prova idonea superare la suddetta presunzione di colpevolezza.
19. E’ parimenti inammissibile il secondo profilo di censura veicolato mediante l’art. 360 c.p.c., n. 5, vertendosi, come sopra detto, in una ipotesi di “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5.
20. Alla stregua di quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
21. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021
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