LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35842-2019 proposto da:
M.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI BATTISTA LUCIANO, MELANIA DELOGU;
– ricorrente –
contro
AZIENDA LA TUTELA DELLA SALUTE, (ATS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CATERINA COSSELLU;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 120/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 24/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLI.
RITENUTO
CHE:
1. M.A. ha partecipato ad una selezione interna indetta dalla Asl n. ***** di Sassari per due posizioni organizzative;
2. non essendo stata selezionata, la M. ha poi agito in sede giudiziale per far accertare l’illegittimità della scelta effettuata dalla P.A. in favore di due tra gli otto concorrenti, chiedendo in via gradata la nomina in sede giudiziale in proprio favore o il risarcimento del danno da perdita di chance o infine la condanna alla ripetizione della procedura nel rispetto dei criteri regolamentari;
3. la Corte territoriale, pur confermando l’accertamento dell’illegittimità della selezione, per mancata motivazione in ordine ai criteri adottati nella scelta dei concorrenti vincitori, riteneva infondata la domanda di risarcimento del danno e riformava la pronuncia del Tribunale che aveva accolto la domanda risarcitoria e ciò per insufficienza – ritenuta dal giudice di secondo grado – della percentuale di possibile aggiudicazione dell’incarico, quale individuata dal Tribunale stesso in misura pari al 25%;
4. M.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, cui la Asl ha resistito con controricorso;
5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
6. M.A. ha depositato memoria.
CONSIDERATO
CHE:
1. deve preliminarmente respingersi l’istanza di riunione ad altro procedimento, non riguardante l’impugnazione della medesima sentenza, ma solo un caso connesso al presente, sicché ci si colloca al di fuori dell’ambito entro cui l’art. 335 c.p.c. impone di dare corso alla trattazione congiunta di più giudizi di cassazione;
2. il primo motivo di ricorso afferma la nullità della sentenza per violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2, (art. 360 c.p.c., n. 4) e ciò sul presupposto che sussisterebbe contrasto tra motivazione e dispositivo, avendo la Corte, nella prima, affermato la parziale fondatezza dell’appello, con argomentazione rispetto all’illegittimità del conferimento degli incarichi ed avendo però poi, in dispositivo, accolto tolti court l’appello senza distinzione alcuna, con reiezione della domanda risarcitoria;
3. il motivo è infondato, in quanto è in sé del tutto coerente che la Corte d’Appello, decidendo sulla domanda risarcitoria accolta in primo grado, abbia integralmente accolto l’appello sul presupposto della fondatezza del motivo relativo alla (mancata) prova del danno, pur ritenendo il gravame infondato (e la rilevanza di ciò anche rispetto al tema del rapporto tra motivazione e dispositivo la si vedrà meglio in seguito) rispetto all’illegittimità del comportamento negoziale della Asl;
4. l’accoglimento del gravame rispetto al quantum è infatti tale da comportare il rigetto della domanda risarcitoria e, con esso, la riforma della sentenza di primo grado che l’aveva accolta;
5. il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e ciò sul presupposto che oggetto del contendere fosse anche la mera declaratoria di invalidità della Delib. di conferimento delle Posizioni Organizzative e l’ordine di reiterazione della procedura selettiva in forme regolari, profilo sul quale la Corte di merito non aveva pronunciato, nonostante avesse anch’essa ritenuto l’illegittimità della procedura stessa sotto il profilo della assenza di una motivata comparazione tra i candidati;
6. il terzo motivo afferma la violazione e/ o falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 2907 c.c., artt. 99 e 112 c.p.c., nonché dell’art. 21 CCNL, di comparto e ciò, per quanto con diversi referenti normativi, su analoghi presupposti di quanto sostenuto con il secondo motivo;
7. i due motivi sono da esaminare congiuntamente, data la contiguità (se non pressoché totale coincidenza) dei temi con essi proposti ed il collegio, valutando diversamente la questione rispetto a quanto proposto originariamente dal giudice relatore, ritiene che essi siano inammissibili;
8. è pacifico e dimostrato, anche attraverso la trascrizione delle conclusioni di primo grado, che, presso il Tribunale, la M. chiese, nell’ordine: a) l’accertamento dell’illegittimità della selezione, con conseguente nomina diretta in sede giudiziale in suo favore alla posizione organizzativa rivendicata; b) per il caso in cui la sentenza fosse intervenuta successivamente al termine di durata degli incarichi, l’accertamento che essa avrebbe dovuto essere chiamata a ricoprire almeno uno degli incarichi stessi; c) in entrambi i casi di cui ai punti a) e b), comunque il risarcimento del danno in misura pari agli emolumenti indebitamente perduti a causa dell’illegittimo comportamento datoriale; d) “in subordine”, la condanna della Asl, previo accertamento dell’illegittimità del comportamento da essa tenuto, al risarcimento del danno da perdita di chance; e) “in ulteriore subordino” e su analoghi presupposti, la condanna della Asl a procedere all’attribuzione degli incarichi nel rispetto dei criteri di cui all’art. 4 del Regolamento per l’attribuzione delle posizioni organizzative, oltre comunque al risarcimento per perdita di chance;
9. è altresì pacifico che il primo giudice accertò l’illegittimità del comportamento della Asl e della Delib. di selezione;
10. infatti, sebbene la stessa parte ricorrente affermi (pag. 16, terzo periodo) che neanche il Tribunale avrebbe espressamente dichiarato illegittima, pur ritenendola tale, la Delib. di conferimento delle Posizioni Organizzative, l’accoglimento della domanda è derivato proprio da quell’accertamento sfavorevole rispetto all’operato della P.A.;
11. non può però ritenersi che tale accertamento sia stato rimosso dalla Corte territoriale, perché la motivazione della sentenza di secondo grado dice esattamente il contrario, confermando esplicitamente tale illegittimità e non a caso affermando che l’appello era “parzialmente fondato” ed era da accogliere “per quanto di ragione”;
12. l’accertamento dell’illegittimità non è stato dunque coinvolto dalla riforma, che resta limitata all’accoglimento della domanda risarcitoria, così come non ha rilievo il fatto che in dispositivo non si faccia menzione della parzialità dell’accoglimento del gravame, in quanto la motivazione è chiara ed esplicita nel dire che era rimasto inadempiuto l’obbligo di una idonea motivazione della scelta effettuata;
13. né è ad ipotizzarsi, riprendendo il tema del primo motivo, il determinarsi di una nullità per contrasto tra dispositivo e motivazione, in quanto tale vizio ricorre solo in caso di divergenza insanabile tra i due documenti, non risolvibile in via interpretativa (Cass. 22 agosto 2019, n. 21618; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26077; Cass. 10 maggio 2011, n. 10305);
14. in proposito è evidente che, non avendo neppure il Tribunale espressamente dichiarato illegittima la Deliberazione, ma avendola tuttavia espressamente ritenuta tale, la Corte territoriale ha poi formato il dispositivo allo stesso modo, rigettando la domanda risarcitoria che il Tribunale aveva accolto;
15. certamente l’assenza di esplicitazione in dispositivo della portata solo parziale della riforma, in quanto non estesa all’accertamento dell’illegittimità o l’assenza di un passaggio di esplicita conferma di quanto non espressamente riformato non sono sufficienti, risolvendosi in mere carenze materiali o in imprecisioni, a far ritenere che il decisum della Corte territoriale, quale indicato nel dispositivo fosse diverso da quanto indicato nella motivazione o che ricorra in proposito un reale dubbio;
16. non a caso, del resto, la compensazione delle spese statuita in dispositivo è stata giustificata, in motivazione, anche rispetto alla “condotta dell’amministrazione”, poco prima espressamente ritenuta non legittima;
17. quell’accertamento dell’illegittimità su cui insiste la ricorrente, in una coerente valutazione di quanto accaduto tra primo e secondo grado è da ritenersi sussistente ed a questo punto definitivamente accertato inter partes;
18. per quanto riguarda la domanda avanzata in primo grado “in ulteriore subordine”, era onere della M. dimostrare di avere riproposto in appello, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., le domande comunque non accolte dal primo giudice, tra cui quella di reiterazione in forme legittima della procedura di scelta, in quanto solo a fronte di ciò la mancata pronuncia della Corte territoriale in tal senso potrebbe dirsi viziata (Cass. 4 aprile 2017, n. 8674; Cass. 3 marzo 2010, n. 5087);
19. al predetto fine la ricorrente, in osservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 4 e del principio di specificità ad esso sotteso, avrebbe dovuto precisare nel ricorso per cassazione, riportando i corrispondenti passaggi dei propri atti di costituzione in sede di appello, se, come ed in che termini le domande non accolte dal Tribunale, tra quelle formulate in primo grado, fossero state reiterate in appello;
20. tale onere non è stato assolto dalla M. in quanto, nel contesto del primo motivo, essa per un verso ammette di non avere proposto appello avverso il rigetto della domanda principale di nomina diretta, affermando poi di avere insistito per le conclusioni “in subordine” (ovverosia quelle risarcitorie) e che “non essendo state oggetto di alcuna rinuncia, persistono e sono da intendersi rivolte anche al Giudice di Appello, le conclusioni lò miniate “in ulteriore subordine””, ovverosia quelle di reiterazione della procedura selettiva, di cui poi al secondo e terzo motivo;
21. l’ultima affermazione è in sé non corretta, in quanto non basta l’assenza, tra il primo grado e il secondo, di alcuna rinuncia alle conclusioni non accolte o non esaminate dal giudice di primo grado ad integrare gli estremi di cui all’art. 346 c.p.c., essendo invece necessaria la loro riproposizione;
22. riproposizione per la quale non solo non è idonea la richiesta di conferma (di cui alle conclusioni in appello della M.), ma non sarebbe neppure utile un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (Cass. 13 novembre 2020, n. 25840), sicché anche il riferimento generico all’insistenza in appello “per ottenere un tale pronuncia” rispetto alla “illegittimità” dell’atto datoriale di scelta (così il ricorso per cassazione, pag. 16, secondo periodo) è del tutto insufficiente ad attestare la necessaria osservanza agli oneri di cui all’art. 346 cit. rispetto a quelle pretese avanzate “in ulteriore subordine”;
23. il quarto motivo adduce infine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per omessa motivazione, con riferimento all’art. 132 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe potuto affermare che solo in esito alla comparazione dei curricula sarebbe stato possibile pronunciare sulla fondatezza della domanda, per poi omettere essa stessa di dare corso a tale confronto;
24. anche tale motivo è infondato;
25. la stessa ricorrente non afferma, nell’illustrare il motivo, che manchi una qualche motivazione sul tema del quantum, ma evidenzia il fatto che la Corte territoriale, pur ritenendo l’importanza della comparazione dei curricula, nel motivare non vi abbia fatto riferimento;
26. si tratta dunque di un vizio che concerne semmai l’omesso esame di fatti decisivi (i curricula altrui, in comparazione con il proprio) e quindi da riportare all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, la cui illustrazione avrebbe però imposto di far constare, dal ricorso per cassazione, gli elementi di decisività che tale operazione avrebbe fatto in ipotesi emergere;
27. una tale disamina nel ricorso non c’e’, in quanto la ricorrente, in altre parti del ricorso afferma sì di avere dedotto in primo grado gli elementi utili ad un raffronto a sé favorevole, ma tali passaggi non sono riportati nel loro concreto contenuto e quindi non possono servire a sostegno critico del motivo qui in esame;
28. analogamente, in altra parte del ricorso si fa riferimento alla produzione degli elementi utili alla comparazione, ma ciò non è sufficiente, dovendosi il motivo essere formulato con specificità e non potendosi certamente rimettere alla S.C. di ricercare nei documenti i passaggi utili ad integrare i vizi “decisivi” della sentenza impugnata;
29. vi è dunque contrasto con i presupposti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, (Euro 10072/2018) e di autonomia del ricorso per cassazione (C, S.U., 11308/2014) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l’argomentazione del ricorso (senza poter essere integrate con le memorie, di mero rilievo illustrativo: Euro 30760/2018; Euro 3471/2016; Euro 3780/2015) siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, C., S.U., 34469/2019);
30. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021
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