LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 2040 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da:
P.C., (C.F.: *****);
P.S., (C.F.: *****);
P.P., (C.F.: *****);
L.E.M.G., (C.F.: *****);
L.P.A.F.M., (C.F.: *****), rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe Augello, (C.F.:
GLLGPP61L21B429F);
– ricorrenti –
nei confronti di:
A.M., (C.F.: *****), rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanna Seminara, (C.F.: SMNGNN60A41H221N);
– controricorrente –
nonché
ALLIANZ S.p.A., (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;
UNICREDIT S.p.A., (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimati –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catania n. 1665/2019, pubblicata in data 9 luglio 2019;
udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio in data 5 ottobre 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
A.M., nell’ambito di un giudizio con oggetto più ampio e per quanto ancora interessa in questa sede, ha chiesto la condanna del notaio P.F. al risarcimento dei danni subiti a causa della sussistenza di una iscrizione ipotecaria, da detto notaio non segnalata in sede di stipula, gravante su un immobile che aveva acquistato a suo ministero. Il notaio convenuto ha chiamato in causa la propria compagnia di assicurazione della responsabilità civile, RAS S.p.A., per essere garantito in caso di soccombenza.
La domanda della A. è stata accolta dal Tribunale di Catania, che ha condannato gli eredi del notaio (frattanto deceduto) a “tenere indenne A.M. da ogni pregiudizio derivante dall’ipoteca accesa presso la Conservatoria dei RRII di Catania”, rigettando invece la domanda di garanzia del notaio nei confronti della RAS S.p.A..
La Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha statuito che la condanna degli eredi del P. abbia effetto “pro quota ereditaria” e non in via solidale, rigettando le altre censure.
Ricorrono gli eredi del notaio P. ( P.C., P.S., e P.P., nonché L.E.M.G. e L.P.A.F.M.), sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso la A..
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sub specie della violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa di cui agli artt. 1223,1483 e 2697 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., non sussistendo alcun danno risarcibile e ascrivibile al notaio rogante l’atto di compravendita, atteso che il pagamento del prezzo era avvenuto prima dell’atto pubblico e la situazione derivante dal rogito è senz’altro migliore per l’acquirente. Mancata prova del danno da parte del soggetto onerato”.
Il motivo è manifestamente fondato e va quindi accolto, per quanto di ragione.
Secondo l’indirizzo di questa Corte, cui si intende dare continuità (non essendo del resto prospettate negli atti difensivi ragioni idonee ad indurre a rivederlo), “sebbene incorra in responsabilità professionale il notaio il quale roghi un contratto di compravendita immobiliare senza accertare l’esistenza di una trascrizione pregiudizievole sull’immobile, il danno risarcibile derivato da tale condotta non si identifica col prezzo pagato dall’acquirente se, al momento della stipula, tale prezzo era già stato interamente pagato; ricorrendo tale ipotesi, l’unico danno risarcibile ascrivibile al notaio è costituito dalle spese connesse al rogito” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16905 del 20/07/2010, Rv. 614106 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 18244 del 26/08/2014, Rv. 632307 – 01, in cui si precisa ulteriormente che, in definitiva, “il danno risarcibile derivante da tale condotta non si identifica necessariamente col prezzo pagato dall’acquirente ma con la situazione economica nella quale il medesimo si sarebbe trovato qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione”).
La decisione impugnata non è conforme a tale indirizzo, in quanto (sebbene la sentenza di primo grado contenesse una condanna risarcitoria solo generica, non determinata nel quantum), nel disattendere il motivo di appello con il quale i condannati avevano dedotto che l’inadempimento del notaio alla propria obbligazione professionale non aveva di fatto causato alcun danno all’attrice, avendo questa già pagato interamente il prezzo dell’immobile prima del rogito, dopo avere osservato che la A., se correttamente informata della sussistenza dell’iscrizione ipotecaria, avrebbe potuto non stipulare l’atto pubblico, chiedendo la restituzione di quanto versato, afferma poi che “in ogni caso, avrebbe evitato di pagare l’ulteriore somma pagata alla Banca al fine di evitare la vendita all’asta dell’immobile” e che “ricorrendo tale ipotesi, il danno ascrivibile al notaio, pertanto, è costituito, come correttamente ritenuto dal primo giudice, dalla somma versata dalla A. per estinguere l’esecuzione immobiliare”.
Al contrario, secondo i principi di diritto sopra richiamati, i giudici di merito avrebbero dovuto in realtà verificare, sulla base della regola della causalità adeguata, se il corretto adempimento della prestazione professionale da parte del notaio (con la tempestiva segnalazione dei gravami esistenti sui beni in vendita), l’eventuale rifiuto di stipulare l’atto pubblico di compravendita da parte della A. e l’immediata proposizione dell’azione per ottenere la restituzione del prezzo già pagato al venditore, avrebbero effettivamente posto quest’ultima in una situazione più favorevole rispetto a quella di fatto verificatasi, e cioè alla stipulazione del rogito, con l’acquisizione della proprietà dell’immobile e la conseguente successiva necessità (o quanto meno opportunità) di estinguere il debito relativo all’iscrizione pregiudizievole, onde evitare la sua vendita all’asta, tenendo anche conto dei relativi costi e delle concrete possibilità (sia pure da valutare in via ipotetica, ma in ogni caso sulla base di elementi di fatto, senza automatismi) di ottenere effettivamente la restituzione del prezzo dal venditore, nell’immediatezza del rogito e/o successivamente.
Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata affinché l’indicata indagine di fatto sulla sussistenza effettiva di un danno in concreto eventualmente subito dalla A., in conseguenza della accertata condotta inadempiente del notaio, sia nuovamente effettuata in sede di rinvio, in applicazione dei principi di diritto in precedenza richiamati.
2. Con il secondo motivo si denunzia, in via subordinata all’accoglimento del primo, “Violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 (nullità della sentenza o del procedimento), avendo la Corte pronunziato oltre la domanda di condanna generica, individuando una specifica ragione di danno, di fatto quantificandolo, pur in assenza di prova del pagamento alla Banca”.
Il motivo di ricorso in esame risulta proposto in via subordinata rispetto al primo; esso resta quindi assorbito, in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo.
Pare comunque opportuno precisare, in proposito, che – dovendosi ritenere ancora in discussione la questione della sussistenza e dell’accertamento del danno subito in concreto dall’attrice – la Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà comunque verificare gli esatti termini della originaria domanda risarcitoria (se cioè essa fosse effettivamente limitata al solo accertamento dell’an debeatur, con esclusione della determinazione del quantum), nonché i limiti in cui fosse comunque ammissibile in proposito una pronuncia di condanna generica, tenendo anche conto delle difese della parte convenuta e dei motivi di gravame avanzati in proposito.
3. Il ricorso è accolto, per quanto di ragione, e la sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte:
– accoglie il ricorso e cassa in relazione, per quanto di ragione, la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021
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