Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3903 del 16/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Cirillo Francesco Maria – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21347-2019 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FILOMENA D’ADDARIO;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, D.A., D.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 221/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. B.C. convenne in giudizio D.A. e D.G. e Groupama Assicurazioni, rispettivamente conducente, proprietario e compagnia assicuratrice del veicolo con cui si scontrò nel 2008, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti.

Parte attrice dedusse il mancato rispetto da parte di D.A. del segnale di stop mentre le parti convenute, una volta costituitesi, invocarono, di contro, la eccessiva velocità cui procedeva l’attore, quale causa del sinistro stradale.

Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1295/2013, condannò i D., G. e A., la Groupama Assicurazioni s.p.a. al pagamento di Euro 3.535,96, pari al valore di mercato ante sinistro, riconoscendo una responsabilità del 60% in capo alla conducente convenuta.

2. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 221/2018, pubblicata il 28/05/2018, ha accolto in parte il gravame proposto da B.C..

Da una parte i giudici di merito hanno ritenuto infondato il primo motivo di appello, con cui parte appellante lamentava il mancato riconoscimento dell’esclusiva responsabilità in capo a D.A., dall’altra hanno accolto in parte il secondo motivo, riconoscendo una ulteriore somma di Euro 591,24 pari al 60% dell’importo di Euro 844,62 per il trasporto e la conservazione del veicolo fino a esame peritale. La Corte d’appello ha, invece, rigettato il riconoscimento della somma di Euro 850, ritenendo non spettanti all’attore nè le spese di rottamazione nè di acquisto di nuovo veicolo, trattandosi di esborsi non provati.

3. Avverso la suddetta sentenza, B.C. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1226,2043,2056,2697 c.c., oltre ad omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)”. La Corte d’appello avrebbe erroneamente rigettato la domanda relativa al riconoscimento del rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di un nuovo veicolo, in quanto non sarebbe onere dell’attore provare l’effettivo esborso di detti costi.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, e dell’art. 92c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 118 disp. att., comma 2; dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 1223 c.c. e dell’art. 111 Cost.; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”. Secondo il ricorrente, la compensazione delle spese del grado di appello, disposta dai giudici di merito, sarebbe violativi dell’art. 92 c.p.c., in quanto non sarebbero stati esplicati i giusti motivi posti a fondamento della decisione.

5. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 365 c.p.c..

Infatti la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. E’, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso, la procura apposta in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorchè conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio, perchè da essa non è dato evincere il suo conferimento in epoca successiva alla sentenza impugnata e il suo riferimento al giudizio di legittimità (Cfr. Cass. S.U. n. 488/2000). Nel caso di specie, la procura rilasciata da B.C. all’Avvocato D’Addario Filomena è generica e non fa alcun riferimento alla sentenza impugnata nè alla fase di legittimità.

6. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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