LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7531/2018 R.G. proposto da:
EDILIZIA COSTRUZIONI SANT’ANGELA SRL, in persona del legale rappresentante p.t., D.L.L., rappresentata e difesa dall’avvocato GILBERTO MERCURI, domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
L.M.E., rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO BATTIANTE, e CARMINE BATTIANTE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, via Petralata n. 320;
– controricorrente –
e contro
GENERALI ITALIA SPA, già TORO ASSICURAZIONI SPA, in persona dei procuratori speciali P.M. e B.L., rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE ROMA, elettivamente domiciliata in Roma presso il suo Studio, Piazza Cavour n. 19;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
V.R., rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO FALCONE, domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente rispetto al ricorso principale e a quello incidentale –
e contro
SO.GE.VE. SRL;
– intimata –
LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA;
– intimata –
D.B.R.;
– intimato –
TORO ASSICURAZIONI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1168/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, pubblicata in data 29 agosto 2017;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio in data 8 giugno 2021 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.
RILEVATO
che:
Edilizia Costruzioni Sant’Angela S.r.l., con atto notificato il 27 febbraio 2018, ricorre per la cassazione della sentenza n. 1168/2017 della Corte d’Appello di Bari, pubblicata il 29 agosto 2017, non notificata, formulando due motivi.
Resiste e propone ricorso incidentale nonché ricorso incidentale condizionato, ciascuno basato su un solo motivo, con atto notificato il 9 aprile 2018, Generali Italia S.p.a..
Propongono separati controricorsi V.R. (atto del 7 aprile 2018) ed L.M.E. (atto del 5 marzo 2028), quest’ultima resiste solo al ricorso principale.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Edilizia Costruzioni Sant’Angela e Generali Italia S.p.a., in vista dell’odierna Camera di consiglio, si sono avvalse della facoltà di depositare memorie.
Si dà atto che il controricorso di V.R., benché dalla stessa qualificato come controricorso, presenta i caratteri di un ricorso incidentale.
La vicenda giudiziaria ha tratto origine dalla richiesta, formulata, innanzi al Tribunale di Lucera, da Edilizia Costruzioni Sant’Angela S.r.L. di condanna di D.B.R. e di V.R., in solido, al pagamento di Lire 2.500.000.000, al netto delle spese notarili e di lite.
Era accaduto che, con rogito del notaio D.B.R., del 29 marzo 1995, la ricorrente acquistava, da V.R., suoli per un’estensione complessiva di mq 14.705; successivamente, apprendeva, però: i) che la maggior parte dei suoli acquistati apparteneva a terzi, i quali ne rivendicavano legittimamente la proprietà; ii) che taluni suoli erano oggetto di pignoramento immobiliare; iii) che talaltri non avevano destinazione urbanistica. Inoltre, lamentava di aver ricevuto un avviso di accertamento dall’Ufficio del registro per il pagamento di Lire 152.000.000 per beni che non aveva acquistato e/o che non avevano la convenuta destinazione urbanistica.
Riferisce la ricorrente che, allo scopo di contenere eventuali azioni di rivendicazione da parte di terzi, si era reso necessario ricorrere ad un altro notaio, G., per rettificare l’atto rogato da D.B.R. quanto alla indicazione delle particelle oggetto di compravendita, alla loro estensione ed alla loro effettiva destinazione.
D.B.R., costituitosi in giudizio, declinava ogni responsabilità e chiamava in giudizio la Toro Assicurazioni, con cui aveva stipulato una polizza per la responsabilità professionale.
Anche V.R. dichiarava di non avere alcuna responsabilità, avendo acquistato i terreni dalla società So.Ge.Ve., tramite atto rogato da L.M.E., di cui chiedeva la chiamata in giudizio, e lamentava, a sua volta, di avere subito un danno a seguito dell’avviso di accertamento dell’Ufficio del Registro.
L.M.E., costituitasi in giudizio, chiamava in causa la Fondiaria Assicurazioni, allo scopo di esserne manlevata, nell’ipotesi di condanna.
So.Ge.Ve. restava contumace.
Il Tribunale di Lucera, con la sentenza n. 494/2011, rigettava la domanda attorea, e, per quanto ancora di interesse, riteneva che la rettifica, a cura del notaio G., dell’atto redatto da D.B.R., avvenuta il 15 febbraio 1999, dovesse qualificarsi come scioglimento per mutuo consenso del contratto di vendita originario relativamente alle particelle in essa non comprese ed escludeva la ricorrenza di alcun danno da risarcire.
La sentenza veniva impugnata dall’odierna ricorrente che contestava la conclusione del Tribunale circa lo scioglimento per mutuo consenso del contratto di compravendita rogato da D.B.R., anche alla luce del principio della domanda ex art. 99 c.p.c., avendo il giudice rilevato d’ufficio la questione, e censurava la Statuizione con cui era stato negato che vi fosse prova del danno richiesto.
L.M.E., con appello incidentale, censurava la sentenza di primo grado quanto alla compensazione delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio anche la Fondiaria Sai e la Allianz Toro. Restavano contumaci D.B.R., V.R. e la So.Ge.Ve..
La Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, accoglieva, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento dei danni nei confronti di V.R. e di D.B.R. per complessivi Euro 46.859,64; dichiarava rinunciata la domanda di manleva proposta da V.R. nei confronti della So.Ge.Ve. e quelle di garanzia e di manleva di D.B.R. nei confronti di Generali Italia, già Toro Assicurazioni, ed inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda formulata da L.M.E. nei confronti della Fondiaria Sai; regolava le spese di lite e di CTU.
Per quanto ancora rileva, il giudice a quo riteneva che l’atto di rettifica rogato dal notaio G. avesse i caratteri tipici del negozio di accertamento, privo, come tale, di effetti dispositivi e di effetti giuridici autonomi, in quanto le parti, al fine di evitare eventuali azioni di rivendicazione da parte di terzi, si erano limitate a precisare il contenuto e gli effetti del precedente rogito quanto alla superficie trasferita, alla destinazione urbanistica della particella ***** e alla ricorrenza del pignoramento sulle particelle *****, senza alcuna volontà abdicativa della già avanzata pretesa risarcitoria. Di conseguenza, escludeva che con esso le parti avessero inteso risolvere parzialmente, per mutuo consenso, il precedente contratto.
Negava fondamento all’eccezione con cui la Fondiaria rilevava l’avvenuto acquisto, da parte dell’odierna ricorrente, per effetto della usucapione abbreviata, delle particelle appartenenti a soggetti diversi dall’alienante, stante la mancata prova che l’acquirente o i suoi aventi causa avessero conseguito il possesso materiale del bene per il tempo necessario a far maturare gli effetti dell’usucapione di cui all’art. 1159 c.c.; tant’e’ vero che rilevava che gli effettivi proprietari avevano realizzato, su una delle particelle in contestazione, un villino.
Reputava la domanda dell’appellante riconducibile allo schema di cui all’art. 1480 c.c., vale a dire all’ipotesi di vendita di cosa parzialmente altrui, con diritto del compratore all’actio quanti minoris oltre che al risarcimento del danno, cioè alla stessa disciplina, di cui all’art. 1489 c.c., per il caso in cui il bene acquistato risulti gravato da oneri reali da parte di terzi. Applicando la disciplina codicistica delle garanzie per la vendita, ritenuta rafforzativa e non sostitutiva di quella prevista per i contratti in generale, concludeva nel senso che all’Edilizia Costruzioni Sant’Angela s.a.s. competessero in astratto sia il danno da lesione dell’interesse negativo sia il danno da lesione dell’interesse positivo.
Il primo, vantato nei confronti dell’alienante, trattandosi di evizione parziale, veniva parametrato alla misura percentuale del valore delle particelle risultate di proprietà aliena rispetto a quelle effettivamente trasferite (stimata dal CTU nella misura del 58,62%) in rapporto al prezzo pagato (Euro 61.974,83 corrispondenti a Lire 120.000.000 del vecchio conio) e, quindi, veniva determinato in Euro 36.329,64; a detta somma il giudice a quo aggiungeva le spese del rogito notarile, quelle affrontate per l’accertamento del regime giuridico delle particelle oggetto del primo rogito nonché quelle resesi necessarie per l’atto di rettifica.
Escludeva il diritto al rimborso delle spese di patrocinio affrontate per resistere all’atto di accertamento dell’Ufficio del Registro di San Severo – in quanto l’accertamento era stato ridotto a quello avente ad oggetto le particelle effettivamente trasferite – e ad anche di quelle per resistere alle pretese del Consorzio Agrario Poggio Sereno, ritenute infondate dalla sentenza n. 111/2020 del Tribunale di Roma, sez. distaccata di Castelnuovo di Porto.
Negava il diritto al risarcimento per il pignoramento gravante sulle particelle *****, non essendovi prova del pregiudizio subito.
Respingeva la richiesta di ristoro del danno da lucro cessante, derivante dalle ridotte potenzialità edificatorie delle aree acquistate conseguenti alla diminuita estensione di quelle effettivamente trasferite rispetto a quelle indicate nel rogito, perché la venditrice aveva acquistato in buona fede dalla società So.Ge.Ve. le particelle alienate libere da pesi e con la stessa consistenza e con la stessa destinazione urbanistica di cui all’atto rogato da D.B.R.. Rigettava anche la richiesta di risarcimento per la diversa destinazione urbanistica della particella *****, atteso che: i) nell’atto rogato da D.B.R. ne era stata dichiarata la destinazione urbanistica specificandosi che essa doveva intendersi per come risultante dal certificato di destinazione urbanistica, allegata all’atto, da cui si evinceva che essa era ricompresa nella sottozona E3; ii) il legale rappresentante della società ricorrente, che era stato anche procuratore di V.R. nell’atto rogato dal notaio L.M., in occasione del rogito del notaio D.B., aveva consegnato al notaio il certificato di destinazione urbanistica, attestante la destinazione della particella in oggetto.
Riconosceva la responsabilità di D.B.R. per non avere eseguito le visure storico-catastali ed ipotecarie, non bastando ad esonerarlo da responsabilità la circostanza che l’oggetto trasferito provenisse da atti traslativi eseguiti da altri professionisti né la mancata meccanicizzazione della Conservatoria dei RR.II. di Roma all’epoca dei fatti. Di conseguenza, attribuiva all’odierna ricorrente la somma di Euro 9.889,71 (per le spese del rogito, per quelle sostenute per l’accertamento dell’effettivo regime giuridico delle particelle per cui è causa e per l’atto di rettifica), ponendone l’obbligo di pagamento in solido anche sulla venditrice.
Reputava che il danno risarcibile, non identificandosi con il prezzo pagato dall’acquirente né con il pregiudizio subito per la mancata disponibilità del bene, ma con la situazione economica nella quale il medesimo si sarebbe trovato qualora il professionista avesse diligentemente eseguito la propria prestazione, non potesse consistere nel corrispettivo per l’acquisto dei terreni. Tale corrispettivo era stato interamente versato prima del rogito notarile e quindi il danno si era già irreversibilmente prodotto e per una serie causale indipendente dall’attività del notaio.
Escludeva che il pregiudizio potesse consistere nella mancata attuazione del programma edilizio che l’acquirente si era proposto di realizzare, non essendone stata provata la fattibilità, anche nell’ipotesi in cui i lotti fossero stati tutti nella disponibilità della venditrice, non essendo state allegate proposte di acquisto di aree limitrofe ed essendo, al contrario, emerso che l’art. 14 delle NTA del PRG di Morlupo, per la formazione del comparto unico, imponeva che le aree in esso ricomprese costituissero un lotto unico, mentre, invece, le aree oggetto del rogito del notaio D.B.R. costituivano cinque distinti corpi disposti non in continuità.
Negava anche il diritto al rimborso delle spese legali sostenute per resistere all’accertamento dell’Ufficio del Registro così come alle pretese del Consorzio Agrario e al risarcimento per il pignoramento gravante sulle particelle ***** e per la diversa destinazione urbanistica della prima.
Non avendo D.B.R. e V.R. reiterato le domande di manleva nei confronti dei terzi chiamati, riteneva dette domande non più esaminabili, perciò non valutava neppure la domanda di manleva del notaio L.M.E. nei confronti della sua impresa assicuratrice per la responsabilità professionale.
CONSIDERATO
che:
Ricorso principale di Edilizia Costruzioni Sant’Anna.
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti – in particolare, violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. – Responsabilità professionale del notaio. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – con particolare riferimento al quantum risarcibile – Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti – con particolare riguardo agli artt. 1218 e 1223 c.c.”.
La tesi della ricorrente è che il giudice a quo abbia erroneamente quantificato il danno cagionatole dalla responsabilità professionale del notaio, incorrendo nella violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., per non avere considerato che, se il notaio D.B. avesse posto in essere l’attività preliminare ed accessoria alla stipulazione della compravendita ed avesse informato le parti della effettiva condizione dei beni, sarebbero state evitate le trattative intercorse tra le parti. La ricorrente assume di avere documentato un danno emergente pari ad Euro 189.775,00, da considerarsi conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del notaio, e di avere dovuto rinunciare al programma edilizio progettato per un valore stimato di un miliardo di vecchie Lire (lucro cessante), anch’esso documentalmente provato; voci di danno che la Corte territoriale avrebbe dovuto porre a carico del notaio.
1.1. Il motivo, in tutte le sue articolazioni, non può trovare accoglimento.
Non trova smentita nei fatti di causa il dato oggettivo che, al momento della rogazione dell’atto notarile da parte di D.B.R., il corrispettivo della compravendita fosse stato interamente pagato (cfr. p. 12 del ricorso, ove la società ricorrente riconosce di avere versato precedentemente all’atto di acquisto l’intero corrispettivo). Pertanto, facendo applicazione del principio derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 1223 c.c., l’acquirente non aveva titolo per domandare la condanna del notaio rogante alla restituzione del corrispettivo pagato, in quanto non era ravvisabile alcun nesso eziologico tra il comportamento del notaio e il pregiudizio subito, essendosi questo verificato del tutto indipendentemente dal comportamento del professionista.
E’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, per il notaio richiesto della preparazione e della stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e della disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei pubblici registri, attraverso la loro visura, rappresenta, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall’incarico conferitogli dal cliente, di talché l’inosservanza dello stesso dà luogo a responsabilità ex contractu del notaio per inadempimento della prestazione d’opera intellettuale demandatagli. E’ comunque indubitabile che l’azione di responsabilità contrattuale nei confronti del professionista che abbia violato i propri obblighi può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato. Ai fini dell’accertamento di tale danno è dunque necessario valutare in quale situazione economica si sarebbe trovato il cliente qualora il notaio avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione. Venendo al caso di specie, risulta insuperabile il rilievo che, al momento della stipula dell’atto notarile, il pregiudizio, costituito dal versamento del corrispettivo per l’acquisto delle particelle risultanti quantitativamente e qualitativamente diverse da quelle indicate, si era irreversibilmente prodotto, e per una serie causale affatto indipendente dall’attività del convenuto. Ne deriva che legittimante il giudice a quo ha escluso dal ristoro delle perdite determinate dal negligente comportamento del professionista le somme corrisposte dall’acquirente già prima della sottoscrizione dell’atto notarile (cfr., in tal senso, già Cass. 20/07/2010, n. 16905; Cass. 26/08/2004, n. 18244).
1.1. La circostanza che il corrispettivo fosse stato versato in seguito all’esito positivo delle indagini preliminari eseguite dal notaio, sulla condizione dei suoli non trova riscontro nella sentenza impugnata. Deve, pertanto, reputarsi che tale argomento sia stato surrettiziamente introdotto nel ricorso allo scopo di far constatare che la richiesta risarcitoria nei confronti del notaio riguardasse le rassicurazioni errate da lui ricevute prima della rogazione dell’atto e quindi prima che la ricorrente versasse in tutto o in parte il corrispettivo del prezzo. Nondimeno, si tratta di una questione e di una prospettazione che appaiono nuove, relativamente alle quali non può che ravvisarsi la ricorrenza di una causa di inammissibilità affermata, tra molte altre, da Cass., Sez. Un., 06/05/2016, n. 9138, a mente della quale il ricorrente che proponga in sede di legittimità una determinata questione giuridica, la quale implichi accertamenti di fatto, ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.
1.2. La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma, a parte la denuncia nell’epigrafe del ricorso, la censura non è in alcun modo coltivata: non solo non sono soddisfatti gli oneri di allegazione posti a carico del ricorrente che intenda avvalersi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma non è neppure indicato il fatto asseritamente omesso.
1.3. In ordine alla mancata liquidazione del danno da lucro cessante la ricorrente contesta la decisione reiettiva della Corte d’Appello con affermazioni meramente assertive e generiche circa l’avvenuta ampia dimostrazione di tutto il danno subito, che si traducono evidentemente in una richiesta di rivalutazione delle prove documentali e testimoniali, allo scopo di far emergere l’avvio del programma edilizio, la ricorrenza di trattative con i terzi e l’inizio della campagna pubblicitaria.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell’art. 346 c.p.c. – sulla rinuncia alla manleva per le parti non costituite”.
Secondo la ricorrente, i terzi chiamati in causa, una volta costituitisi in giudizio, assumerebbero il ruolo di parti processuali che resistono, propongono domande ed eccezioni, sono destinatarie delle domande principali proposte da parte attrice. Perciò, avrebbero dovuto essere condannati al risarcimento dal danno, non potendo la scelta del convenuto principale di non costituirsi in appello condizionare il diritto dell’attore di poter far valere la sentenza favorevole nei confronti della parte più affidabile.
L’art. 346 c.p.c., riguardando le domande e le eccezioni non accolte, sarebbe stato erroneamente applicato dal giudice a quo, in quanto, in ordine alla domanda di integrazione del contraddittorio, vi era una pronuncia favorevole del Tribunale che aveva valutato la tempestività della domanda di chiamata in causa, il requisito della comunanza di causa e del rapporto di garanzia; di conseguenza, sostiene la ricorrente, alle compagnie assicurative costituitesi nel primo e nel secondo grado avrebbe dovuto riconoscersi il ruolo di parte processuale.
Il motivo è infondato.
Alla vicenda in esame va applicato il seguente principio di diritto: “nell’assicurazione per la responsabilità civile e al di fuori delle ipotesi legali di assicurazione obbligatoria, l’assicuratore è obbligato solo nei confronti dell’assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l’assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore, e non anche il terzo, nel confronti del quale l’assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana (Cass. 20 aprile 2007, n. 9516). Invero, un rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato sorge quando l’assicuratore assuma l’iniziativa di adempiere direttamente nelle mani del danneggiato, oppure quando l’assicurato richieda all’assicuratore il pagamento diretto al danneggiato, ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 3 (Cass., 12 aprile 2006, n. 8622)”. Tali ipotesi non ricorrono nella vicenda per cui è causa. Ne’, peraltro, può, fondatamente invocarsi il principio dell’estensione automatica della domanda dell’attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto “che rileva solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l’unico obbligato nei confronti dell’attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia che (come nel caso in esame) è fondata sull’autonomia dei rapporti” (in termini: Cass. 17/01/2017, n. 925).
Ciò premesso, è evidente che D.B.R. ha chiamato in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile ed ha proposto domanda, subordinata all’accoglimento di quella principale di sua condanna per responsabilità professionale, a tenerlo indenne e manlevato da ogni richiesta avanzata da parte attrice.
La domanda di Edilizia Costruzioni Sant’Angela S.r.l. era stata respinta in primo grado, senza che il Tribunale di Lucera si pronunciasse sulle domande di V.R., nei confronti della So.ge.ve. e del notaio L.M.E., e su quelle di manleva che quest’ultima e D.B.R. avevano formulato nei confronti delle rispettive imprese assicuratrici. La Edilizia Costruzioni Sant’Angela, quindi, proponeva appello avverso la sentenza sfavorevole, insistendo per la condanna del notaio D.B. e di V.R.. Il primo non si era costituito in giudizio, mentre si era costituito il suo assicuratore (la Generali Italia), insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
Il garantito, dunque, essendo rimasto contumace in appello, non aveva riproposto la domanda di condanna del garante. Trova, di conseguenza, applicazione il principio (cfr., tra le altre, Cass. 19/12/2013, n. 28454), correttamente evocato ed attuato dalla Corte territoriale, secondo cui l’art. 346 c.p.c., in forza del quale si intendono rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, è operante anche nei riguardi dell’appellato rimasto contumace in sede’ di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell’appello; tale conclusione pone appellato e appellante su un piano di parità – senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore – e fa gravare su entrambi, e non solo sull’appellante, l’onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole. Con la precisazione che, proprio in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all’accoglimento, la devoluzione di quest’ultima al giudice investito dell’appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 19/04/2016, n. 7700).
Posto, dunque, che D.B.R., se intendeva ottenere la condanna alla manieva del proprio assicuratore, era tenuto a reiterare in appello detta domanda, non esaminata dal primo giudice (perché, in quanto subordinata all’accoglimento di quella principale, rimasta assorbita dal rigetto di quest’ultima), la mancata riproposizione della domanda stessa era da intendersi come rinunciata ai sensi dell’art. 346 c.p.c., e, dunque, non più esaminabile dalla Corte territoriale, la quale non poteva statuire su di essa, se non violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c.. Peraltro, quanto messo complessivamente in rilievo dà evidente contezza dell’interesse ad impugnare in capo alla soccombente Generali Italia, la cui posizione, in quanto assicuratrice della responsabilità civile nel giudizio nel quale viene chiamato in causa, è quella di un interventore adesivo autonomo (cfr. Cass., Sez. Un., 04/12/2015, n. 24707).
Ricorso incidentale di Generali Italia S.p.a..
3. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 91 c.p.c., per avere la sentenza gravata condannato al pagamento delle spese di lite anche i terzi chiamati, la cui posizione avrebbe dovuto equipararsi a quella di interventori adesivi autonomi, avendo gli stessi contrastato la domanda attorea.
La estinzione della domanda di manieva avrebbe dovuto travolgere non solo il rapporto sostanziale, ma anche le sue proiezioni processuali; quindi, in applicazione del principio di causalità, l’obbligo del rimborso delle spese processuali avrebbe dovuto gravare sul soggetto che aveva causato la lite, cioè sulla parte che aveva proposto appello e che aveva determinato la permanenza in giudizio del terzo chiamato. In altri termini, la costituzione in giudizio del terzo chiamato, poi sterilizzata dal venir meno della domanda di manleva, era stata necessitata; per contro, la ricorrente principale aveva visto rigettare le proprie domande tanto da essere costretta a proporre ricorso per cassazione per ottenere la riforma delle statuizioni, sicché la Corte d’Appello avrebbe dovuto compensare le spese o porle a carico dell’odierna ricorrente principale, risultata parzialmente soccombente.
Il motivo ripropone, da una prospettiva diversa, questioni in parte analoghe a quelle oggetto del secondo motivo del ricorso principale, al cui scrutinio si rinvia. Vale solo la pena di aggiungere che, avendo Generali Italia contestato la fondatezza della domanda atto-rea (al fine di evitare una pronuncia favorevole al danneggiato che, sul punto della responsabilità, estendesse il giudicato anche nei suoi confronti, quale garante del danneggiante), essa restava soggetta al principio della soccombenza, al fine della regolamentazione delle spese, a prescindere da ogni questione sulla natura e sul titolo dell’intervento e ben poteva essere condannata anche in solido con la parte della quale condivideva il medesimo interesse, come, in effetti, è in effetti avvenuto (così Cass. 17/01/2017, n. 925).
Il motivo, dunque, è infondato.
Ricorso incidentale condizionato di Generali Italia S.p.a..
3.Generali Italia assume l’avvenuta “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e segg. e art. 1230 c.c.”.
Oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte d’Appello ha ritenuto che l’atto di ridefinizione dell’oggetto del primo rogito notarile dovesse essere considerato alla stregua di un negozio di accertamento. Di negozio ricognitivo o di accertamento può parlarsi solo quando le parti si accordano per determinare definitivamente tra loro l’esistenza, il contenuto o i limiti di una data situazione in modo da cristallizzarla e porla al riparo da successive contestazioni. Nell’accordo rettificativo le parti avevano individuato un errore e vi avevano posto rimedio, rinnovando la volontà originaria entro un perimetro di efficacia più circoscritto, novando l’accordo precedente e sostituendolo; in altri termini, le parti avevano modificato la volontà manifestata con il primo atto, riguardo all’oggetto del contratto, perciò al nuovo accordo doveva attribuirsi carattere novativo e risolutivo dell’effetto reale rispetto alle particelle escluse. Pertanto, il venir meno del contratto originario avrebbe dovuto considerarsi tale da far venir meno l’inadempimento del notaio ed i danni da esso asseritamente derivanti.
Trattandosi di ricorso incidentale condizionato, esso resta assorbito dal mancato accoglimento del ricorso principale.
Ricordo incidentale di V.R..
4. Con il primo motivo viene dedotta la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto dei contratti – in particolare, violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. – Responsabilità professionale del notaio.
5. Con il secondo motivo si imputa alla sentenza gravata la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell’art. 346 c.p.c. – Sulla rinuncia alla manleva per le parti non costituite”.
6. Il ricorso incidentale di V.R. avrebbe dovuto essere proposto nei termini dell’art. 325 c.p.c., atteso che il suo interesse all’impugnazione non è sorto per effetto del ricorso di Edilizia Costruzioni, ma già in conseguenza dell’emanazione della sentenza. Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui possono giovarsi del termine lungo di impugnazione, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., solo l’impugnazione incidentale in senso stretto, ossia quella proveniente dalla parte “contro” la quale è stata proposta l’impugnazione principale o quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c. (Cass. 24/08/2020, n. 17614; Cass., Sez. Un., 29/10/2020, n. 23903). Non può dunque consentirsi a V.R. di recuperare, mediante il ricorso incidentale tardivo, la possibilità di effettuare un’impugnazione il cui interesse era già presente dal momento della pubblicazione della sentenza. Il suo ricorso incidentale, pertanto, è da considerarsi inammissibile.
6. In conclusione: il ricorso principale è rigettato, il ricorso incidentale di Generali Italia è infondato, il ricorso incidentale condizionato di Generali Italia è assorbito. Il ricorso incidentale di V.R. è inammissibile.
7. Le spese tra la ricorrente principale e le ricorrenti incidentali sono compensate data la reciproca soccombenza.
8. A carico della ricorrente principale vanno poste le spese a favore della controricorrente L.M.E., liquidate come da dispositivo.
9. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente principale e delle due ricorrenti incidentali l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Il ricorso principale di Edilizia Costruzioni Sant’Anna è rigettato.
Il ricorso incidentale di V.R. è inammissibile.
Il ricorso incidentale di Generali Italia è infondato.
Il ricorso incidentale condizionato di Generali Italia è assorbito.
Le spese di lite tra Edilizia Costruzioni Sant’Anna e V.R. sono compensate, data la reciproca soccombenza.
Le spese di lite tra Edilizia Costruzioni Sant’Anna e Generali Italia sono compensate, in ragione della reciproca soccombenza.
Edilizia Costruzioni è condannata al pagamento delle spese in favore di L.M.E., liquidandole in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Edilizia Sant’Anna, di V.R. e di Generali Italia, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021
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