LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21700/19 proposto da:
L.A., e R.C., elettivamente domiciliate in Roma, alla via Cassiodoro n. 9, presso l’avvocato Nuzzo Mario, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati Tullio Antonio, e Corsini Giuseppe;
– ricorrenti –
contro
Q.F., domiciliato in Roma presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Craieva Roberto;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 946/2019 della CORTE d’APPELLO di MILANO, depositata il 01/03/2019;
udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio in data 16/07/2021, dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
– R.P., esperto balistico, nella qualità di consulente tecnico di parte in un processo civile pendente, in grado di appello, dinanzi il Tribunale di Busto Arsizio, venne querelato, per il reato di diffamazione (di cui all’art. 595 c.p.) da Q.F., consulente tecnico di ufficio nello stesso processo a ragione di quanto in detta sede dichiarato in ordine all’operato del Q..
– Il Giudice di pace di Busto Arsizio, ritenuto sussistente il delitto di diffamazione, con sentenza n. 34 del 2004, condannò il R. alla pena di trecento Euro di multa, oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi in sede civile in favore del Q.F..
– La decisione era confermata in appello, sebbene con diversa motivazione, dal Tribunale della stessa sede, con sentenza n. 210 del 2005.
– La Corte di Cassazione, con sentenza n. 41548 del 19/12/2006 (data dell’udienza 08/11/2006) annullò la sentenza con formula: il fatto non sussiste.
– Nelle more, R.P. aveva denunciato Q.F. per il delitto di falsa testimonianza (di cui all’art. 372 c.p.), con riferimento alla dichiarazione resa nel processo penale a suo carico, ossia dello stesso R., (e peraltro il Tribunale di Busto Arsizio, nel processo penale, d’appello aveva trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica in sede al fine della valutazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 372 c.p., a carico del Q.).
– Il R. si costituiva, quindi, parte civile nel processo penale a carico del Q. che, con sentenza del 14/01 – 01/03/2011, veniva ritenuto responsabile, dal Tribunale Busto Arsizio, di falsa testimonianza, con condanna al risarcimento dei danni in favore del R., nella misura di diecimila Euro.
– La Corte di Appello di Milano, adita sia dal Q. che dal R., con sentenza n. 1179 del 2016, dopo il decesso del R. e la costituzione in giudizio delle sue eredi, riformava totalmente la sentenza di primo grado e assolveva il Q. dal delitto di falsa testimonianza e revocava le statuizioni civili.
– Su ricorso di L.A. e R.C., quali eredi (moglie e figlia) di R.P., la Corte di Cassazione con sentenza n. 49259 del 26/10/2017 (udienza del 18/07/201) annullava ai fini civili la sentenza di assoluzione resa dalla Corte di Appello di Milano e rimetteva la causa al giudice civile competente in grado di appello.
– La Corte di Appello di Milano adita in riassunzione ai fini civili, con sentenza n. 946 del 01/03/2019, ha, infine, rigettato la domanda di risarcimento del danno delle eredi R..
– L.A. e R.C. impugnano la detta, ultima, sentenza della Corte territoriale con atto affidato a cinque motivi di ricorso.
– Resiste Q.F., con controricorso.
– Il P.G. non ha presentato conclusioni.
– La sola parte ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale partecipata del 16 luglio 2021, svoltasi con le modalità di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d’appello.
– Il primo mezzo deduce censura di: violazione o falsa applicazione dell’art. 652 c.p.p., con riferimento all’erronea estensione degli effetti del giudicato della sentenza penale di assoluzione per il reato di falsa testimonianza all’azione civile di risarcimento danni promossa nello stesso processo penale dal danneggiato costituitosi parte civile e proseguita in sede civile in seguito al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione a norma dell’art. 622 c.p.p..
– Il secondo motivo reca censura di: violazione delle norme che regolano il giudizio di rinvio ai sensi dell’art. 622 c.p.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere l’App. Milano completamente eluso e trascurato i principi di diritto e le statuizioni contenuti nella sentenza n. 49259/2017 della Cassazione che aveva disposto il rinvio.
– Il terzo mezzo deduce vizio di violazione e falsa applicazione degli art. 542 c.p.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento all’erronea negazione da parte della Corte di Appello del risarcimento dei danni, anche per le spese legali, in favore del sig. R.P. (ed ora delle sue eredi) per l’ingiusto e prolungato coinvolgimento nel procedimento penale per diffamazione introdotto nei suoi confronti.
– Il quarto motivo pone censura di violazione e falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di Appello erroneamente ed impropriamente ricondotto il pregiudizio lamentato dalle ricorrenti, in ordine alla lesione del diritto ad ottenere una sentenza giusta ed in tempi ragionevoli, nell’ambito della normativa in tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.
– Infine, il quinto, e ultimo motivo, deduce nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., dell’art. 185 c.p., dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115,116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la Corte di Appello erroneamente rigettato tutte le pretese risarcitorie reclamate dalle ricorrenti (ivi incluse, in particolare, quelle inerenti al danno morale soggettivo, alla perdita di chances lavorative e al pregiudizio all’immagine e alla reputazione) sulla scorta di una motivazione, per un verso, apparente, astratta, tautologica e del tutto avulsa dalla concreta fattispecie processuale e sostanziale e, per altro verso, illogica, contraddittoria ed incoerente per avere completamente trascurato gli elementi istruttorii acquisiti nel corso del processo e rilevanti ai fini della prova della sussistenza dei danni non patrimoniali lamentati dalle ricorrenti e dei presupposti per la loro risarcibilità.
– Il controricorso di Q.F. è composto da quattro facciate e si riduce a un atto di mero stile, nel quale la difesa del controricorrente non è in alcun modo esposta, o, quantomeno, non è esposta in modo esauriente al fine di persuadere questo Collegio dell’infondatezza o dell’inammissibilità dei motivi di ricorso.
– La sentenza della Corte d’Appello civile, impugnata in questa sede, si limita ad affermare, puramente e semplicemente, ma sovvertendo quelle che sono le risultanze di causa e segnatamente dell’esito positivo dell’impugnazione proposta dal R. e coltivata dalle sue eredi, che l’assoluzione in sede penale del Q., resa dalla Corte di Appello di Milano, era oramai passata in giudicato anche ai fini civili (che erano la ragione unica dell’impugnazione mossa dalle parti civili L. – R.), in quanto non coperta dalla statuizione di cassazione con rinvio resa dalla sesta sezione penale di questa Corte (n. 42959 del 2017 già sopra richiamata) ed era pertanto preclusiva, alla stregua di una sorta di divieto di bis in idem, all’affermazione della sua responsabilità civile, alla stregua dell’efficacia di giudicato di cui all’art. 652 c.p.p., della sentenza penale di assoluzione.
L’affermazione del giudice di appello pone nel nulla, o meglio, non tiene in alcuna considerazione, o forse non coglie appropriatamente, la decisione di questa Corte, in sede penale, come se la sentenza della Cassazione n. 49259 del 2017 non avesse, invece, affermato la necessità di colmare i vuoti motivazionali della sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 1179 del 16/02/2016 in ordine alla rilevanza penale della condotta del Q. in termini di falsa testimonianza e ciò proprio (ed esclusivamente) ai fini civili.
– L’errore nel quale cade la Corte di appello di Milano in ordine all’applicazione dell’art. 652 c.p.p., è evidente, al punto di indurre questo Collegio a ritenere che i giudici territoriali più che non avere interpretato correttamente la norma richiamata non ne abbiano inteso il significato e, comunque, non abbiano inteso il senso della decisione di questa Corte, VI Sezione penale, che ha annullato, ai fini civili, la denuncia di assoluzione della stessa Corte di Appello di Milano del Q. per il reato di falsa testimonianza.
– Da detta statuizione, al di là del richiamo, fatto dalla Corte d’Appello di Milano, del tutto apodittico, perché del tutto sganciato dalla fattispecie in scrutinio, di passi o di sentenza di legittimità, in punto di preclusione da giudicato, derivava la necessità di rivalutare, appunto con piena cognizione e autonomia (pag. 4 della sentenza di annullamento con rinvio ai soli fini civili: “in coerente applicazione dei principi di diritto dettati dalle richiamate decisioni di legittimità, proceda a nuovo esame sui punti e profili critici segnalati, anche con riferimento alle specifiche censure enunciate dalle ricorrenti, colmando – nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito – le indicate lacune e discrasie della motivazione”), la rilevanza penale, ai fini civili, ossia dell’eventuale accertamento di un fatto illecito e delle conseguenze risarcitorie, delle dichiarazioni rese dal Q. nel processo penale nel quale era imputato il R..
– La rilevanza penale di dette dichiarazioni era stata, peraltro, non soltanto ravvisata dal R., ma dallo stesso Tribunale di Busto Arsizio, che aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, in ordine al delitto di cui all’art. 372 c.p..
– Ulteriore statuizione del tutto errata, pure investita da specifico motivo di ricorso (il terzo), della Corte territoriale, è quella relativa all’insussistenza di qualsivoglia danno risarcibile, patrimoniale e non patrimoniale in favore di R.P., a seguito dell’instaurazione del processo per diffamazione, e quindi sono così escluse le pretese risarcitorie delle sue eredi, odierne ricorrenti, perché, afferma la sentenza in scrutinio, l’azione penale per il reato di diffamazione, notoriamente perseguibile a querela, sarebbe stata iniziata dal Pubblico Ministero e, pertanto, nell’assunto (errato) della Corte territoriale, i R. – L. non avrebbero subito alcun danno, neppure in termini di spese legali, il che vuole dire che se l’azione penale fosse stata iniziata a seguito di querela le odierne parti civili avrebbero senz’altro avuto diritto alle relative spese.
) Il terzo motivo è stato, molto in breve, partitamente esaminato, sebbene l’accoglimento del primo mezzo comporta l’assorbimento di tutti i restanti quattro motivi del ricorso, in quanto nell’apparato motivazionale d’appello sussistono vizi di sussunzione e di motivazione evidenti, non solo in ordine alla ritenuta insussistenza di illecito civile derivante dalla commissione di fatto-reato ma pure avuto riguardo ai profili risarcitori, con la conseguenza che il ricorso deve essere integralmente accolto (in termini Cass. n. 15041 del 15/07/2020 Rv. 658250 – 01 che fa salva l’ipotesi, in questa sede non ricorrente, dell’avvenuta formazione di un giudicato penale di assoluzione).
Il ricorso e’, pertanto fondato.
Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata.
La causa, posto che risultano necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, deve essere rimessa al giudice d’appello, ossia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che, nel procedere a nuovo esame, si atterrà a quanto in questa sede statuito anche in relazione all’accertamento del nesso causale (Cass. n. 15859 del 12/06/2019 Rv. 654290 – 01: “Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., si determina una piena “translatio” del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile e, conseguentemente, adotta, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del “più probabile che non” e non quello penalistico dell’alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio”.) e provvederà, altresì, alla regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
L’impugnazione è stata accolta e non può esservi luogo, pertanto, alla statuizione di sussistenza dei requisiti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Sez. U. n. 04315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 16 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021
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