LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19025/2019 proposto da:
FRATELLI V. SRL, domiciliato presso la cancelleria di questa Corte ai fini delle notificazioni, rappresentata e difesa dall’Avvocato FRANCESCO ANASTASIO;
– ricorrente –
contro
GENERALI ITALIA SPA, *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2166/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.
FATTI DI CAUSA
1. La società Fratelli V. S.r.l. (d’ora in poi, ” V.”) ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 2166/19, del 18 aprile 2019, della Corte di Appello di Napoli, che – accogliendo il gravame esperito dalla società Generali Italia S.p.a. avverso la sentenza n. 8127/14, del 29 maggio 2014, del Tribunale di Napoli – ha rigettato la domanda proposta dall’odierna ricorrente affinché Generali Italia fosse condannata a pagarle l’indennizzo assicurativo, in relazione ad un sinistro occorso in *****, ad un autoarticolato per il quale la società V. assume di aver stipulato una polizza c.d. “Kasko”.
2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che, essendo risultato vano ogni tentativo di conseguire in via stragiudiziale il pagamento dell’indennizzo, essa adiva il Tribunale di Napoli.
Radicato il giudizio, la società Generali Italia deduceva, per un verso, che era stato violato il contratto da parte dell’assicurata, in relazione alle modalità di denuncia del sinistro ed alle riparazioni effettuate, nonché, per altro verso, la pendenza di altro procedimento, tra le stesse parti, in relazione ad un diverso sinistro verificatosi pochi mesi prima di quello oggetto di causa, ma interessante la medesima parte danneggiata del veicolo.
Riconosciuta dal primo giudice la responsabilità per inadempimento di Generali Italia, la stessa era condannata al pagamento di Euro 23.287,61, oltre interessi dalla domanda.
Esperito gravame dalla convenuta soccombente, il giudice di appello lo accoglieva, sul presupposto che la società V. non avesse provato l’esistenza del titolo contrattuale della propria pretesa. In particolare, la Corte napoletana sottolineava come l’attrice avesse indicato, nell’atto di citazione, “un contratto di polizza assicurativa stipulato il 30 giugno 2010 e non già in data 31 ottobre 2009, che rappresenta la data che il primo giudice pone a fondamento della prova del rapporto assicurativo”, risultando, inoltre, dalla citazione “due diverse numerazioni di polizza Kasko” (n. ***** e n. *****). Rilevava, inoltre, il giudice di appello come il Tribunale, per parte propria, non avesse nulla precisato “in ordine al periodo di validità ed efficacia del contratto assicurativo stipulato il 31 ottobre 2009 con riferimento al sinistro in questione, verificatosi il 1 luglio 2010, evidenziando soltanto la genericità delle contestazioni della compagnia di assicurazione”.
3. Avverso la sentenza della Corte partenopea ha proposto ricorso per cassazione la società V., sulla base – come detto – di quattro motivi.
3.1. Il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1888 e 2697 c.c.” (ancorché, nella “sintesi dei motivi” a pag. 2 del ricorso, siano richiamati pure gli artt. 1218 e 2700 c.c. e sia, inoltre, dedotta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’asserito difetto di prova del contratto assicurativo”).
Si censura la sentenza impugnata in quanto essa, pur in difetto di (tempestiva) contestazione da parte di Generali Italia circa l’esistenza del contratto corrente “inter partes”, non ha ritenuto lo stesso provato, sulla base della documentazione prodotta in giudizio e non impugnata.
Il motivo si articola su più piani.
In primo luogo, si sottolinea come la forma scritta “ad probationem” del contratto di assicurazione – ai sensi dell’art. 1888 c.c. – assuma rilevanza solo se le parti non siano d’accordo sull’esistenza del contratto, potendo la relativa prova, comunque, trarsi dalla confessione o dalla pacifica ammissione della sua conclusione. In tale prospettiva rileverebbe, innanzitutto, la missiva del 15 giugno 2011, con cui la società Generali Business Solution – che dichiarava di agire in nome e per conto della mandante Generali Italia – comunicava di non aderire al procedimento di mediazione senza svolgere contestazioni sull’esistenza del contratto, ma solo sul presupposto che la società V. non avesse consentito l’ispezione del mezzo e, dunque, la quantificazione dei danni conseguenti al sinistro (la data del quale, come pure il numero identificativo, risultavano indicati nella stessa missiva).
In secondo luogo, la ricorrente evidenzia come l’eccezione circa la mancata prova della validità della polizza e dell’operatività della garanzia assicurativa sia stata introdotta da Generali – quale inammissibile “novum iudicium” esclusivamente con l’atto di appello, non avendo la stessa specificamente contestato il prospetto riepilogativo della polizza tempestivamente prodotto, nel giudizio di primo grado, da essa V.. Difatti, nel giudizio innanzi al giudice di prime cure, la convenuta si sarebbe limitata a contestare l’inadempimento contrattuale, da parte dell’attrice, per l’inosservanza delle prescrizioni relative alle modalità di denuncia del sinistro, per difetto di tempestività e carenza degli elementi richiesti. Orbene, se si considera che la ripartizione degli oneri probatori – nei contratti di assicurazione – è nel senso che l’attore deve limitarsi a provare che il rischio avveratosi rientri fra quelli inclusi, dovendo il convenuto assicuratore dimostrare, viceversa, l’operatività di clausole di delimitazione del rischio indennizzabile, la Corte territoriale avrebbe dovuto concludere che l’onere di provare l’esistenza di un valido ed efficace contratto assicurativo era stata, nella specie, raggiunta.
In terzo luogo, la ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello “non abbia analizzato ed esaminato la documentazione prodotta” da essa V., e in particolare che il contratto di assicurazione, relativo alla polizza “Kasko”, intercorso tra essa e Generali Italia fosse “solo ed unicamente quello prodotto in giudizio”, recante il n. ***** e stipulato il 31 dicembre 2009, come correttamente ritenuto dal primo giudice (incorso in un mero “lapsus calami” nell’indicare la data del 31 ottobre 2009).
3.2. Il secondo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – denuncia “violazione e falsa applicazione della polizza n. *****, in relazione agli artt. 1362,1366,1367,1369 e 1375 c.c.”, nonché “all’art. 127 codice assicurazioni”; e ciò “in riferimento all’efficacia del contrassegno assicurativo”, oltre che “alla interpretazione dei dati riportati nel prospetto riepilogativo di polizza” (nella “sintesi dei motivi” a pag. 3 del ricorso è dedotta anche “violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 115 c.p.c., per l’erroneo o omesso esame di un documento decisivo per il giudizio”, ovvero la suddetta polizza “Kasko” n. *****).
Nel riprodurre, in dichiarato ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, il contenuto dei documenti in questione (il prospetto riepilogativo di polizza e il contrassegno assicurativo), dai quali emergerebbe che essa V. abbia inteso sempre e solo riferirsi alla polizza n. *****, con scadenza al 31 dicembre 2009, la ricorrente censura la sentenza impugnata per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, lamentando che la Corte territoriale – nel prendere atto dell’errata indicazione del numero di polizza, dal momento che, nell’atto di citazione, era riportato anche il n. ***** – abbia attribuito rilevanza decisiva al fatto che l’attrice avesse errato “il dato realmente determinante” per individuare la copertura assicurativa (ovvero, il numero di polizza), ciò che “avrebbe reso inefficace il contratto perché questo non avrebbe svolto la sua funzione e non avrebbe dunque potuto creare alcun affidamento”.
In questo modo, tuttavia, la Corte partenopea avrebbe “arbitrariamente attribuito rilevanza fondamentale al differente numero di polizza indicato in premesse nell’atto di citazione, rispetto a quello indicato nelle conclusioni dell’atto introduttivo di primo grado e nei successivi scritti difensivi”, oltretutto “senza tenere conto degli altri dati presenti nel contratto e nel contrassegno allegati”, giacché “la discrepanza tra il numero di polizza indicato solo nelle conclusioni per mero refuso, e quello reale indicato in premessa”, troverebbe conferma proprio in tale documentazione.
Il mancato rilievo attribuito al contrassegno integrerebbe, poi, violazione dell’art. 127 cod. assicurazioni, fermo restando che nell’interpretazione di tale norma il giudice di appello “non ha correttamente applicato” – secondo la ricorrente – i principi generali dell’interpretazione: l’art. 1362 c.c., comma 1 (la volontà delle parti è stata assicurare Autocarro 440 QI targato *****), l’art. 1367 c.c. (il principio della conservazione del contratto qui violato) e l’art. 1366 c.c. (pure violato perché l’interpretazione non sarebbe stata effettuata in buona fede).
3.3. Il terzo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione delle regole processuali concernenti gli oneri di allegazione dei fatti costitutivi e delle eccezioni, di cui agli artt. 163 e 167 c.p.c.”, oltre che dell’art. 345 c.p.c..
Il coordinamento di tali norme, infatti, comporta – secondo il ricorrente – che le eccezioni in senso lato sono rilevabili d’ufficio, “a condizione che il fatto costitutivo di esse sia stato debitamente allegato nei termini e con le modalità prescritti dalle regole processuali”. Ciò non sarebbe avvenuto, però, nel caso di specie, atteso che Generali Italia non avrebbe allegato, né in comparsa di risposta, né nelle memorie ex art. 183 c.p.c., i fatti costitutivi dell’eccezione di cui all’art. 1988 c.c., vale a dire l’inesistenza del contratto di assicurazione, la sua inconoscibilità da parte del contraente, e il suo contenuto, in tesi, risarcitorio.
3.4. Il quarto motivo – che solo nella “sintesi dei motivi” di cui a pagina 3 del ricorso si precisa prospettare “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” – evidenzia come l’autenticità del contrassegno e del “riepilogativo di polizza” (vale a dire, la “naturale fonte dell’affidamento per il contraente”) sia “indiscussa”, sicché non sarebbe “ragionevole” sostenere che “un evidente errore materiale come quello concernente l’indicazione di un numero di polizza esclusivamente nelle conclusioni dell’atto introduttivo del processo di primo grado, possa, automaticamente, inficiare l’apparenza e, dunque, l’affidamento, considerata la sussistenza nel contrassegno di ulteriori dati identificativi (come la targa, la scadenza del contratto e l’indicazione della compagnia di assicurazione). Di conseguenza, risulterebbe in modo evidente “il comportamento colposo della compagnia di assicurazione quando non ha contestato la documentazione allegata agli atti”, sicché, a dire della ricorrente, “tutto si risolve (anche a prescindere dalle condizioni generali e speciali del contratto assicurativo) con la normativa” – di cui sarebbe applicazione nella giurisprudenza alla quale la società V. si richiama – “che consente l’azione diretta all’accertamento dell’inadempimento della compagnia nei confronto del danneggiato”.
4. La società Generali Italia è rimasta solo intimata.
5. Fissata la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., la ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso va rigettato.
6.1. Il primo motivo e’, infatti, in parte non fondato e in parte addirittura inammissibile.
6.1.1. Non fondata è la censura di violazione dell’art. 1888 c.c., perché la giurisprudenza alla quale la ricorrente fa riferimento – e ciò al dichiarato fine di escludere che, anche nel caso di specie, la forma scritta del contratto fosse richiesta “ad probationem” – concerne solo i casi in cui l’esistenza del contratto abbia formato oggetto di “confessione” o di “espressa ammissione”, e non già (come assume essere avvenuto la società V. nella presente ipotesi) di mera non contestazione.
6.1.2. Non fondata è anche la censura di violazione dell’art. 345 c.p.c., basata come è sul rilievo che la società Generali Italia, in primo grado, si sarebbe limitata a contestare l’inadempimento contrattuale, da parte dell’attrice, per l’inosservanza delle prescrizioni relative alle modalità di denuncia del sinistro, oltre che per difetto di tempestività e per carenza degli elementi richiesti.
Premesso, invero, che la deduzione dell’insussistenza del contratto si pone alla stregua di una mera difesa e non di un’eccezione in senso stretto (come emerge da Cass. Sez. Un., sent. 4 novembre 2004, n. 21095, Rv. 577943-01, che ascrive alla prima di tali categorie la deduzione relativa “all’inesistenza, per mancato perfezionamento o per nullità, del fatto giuridico – il contratto – dedotto dall’attore a fondamento della domanda”), deve rilevarsi, inoltre, quanto segue. Ovvero, che la sentenza impugnata (nel dare atto che l’attrice nulla ha provato “in ordine al periodo di validità ed efficacia del contratto assicurativo stipulato il 31 ottobre 2009 con riferimento al sinistro in questione, verificatosi il 1 luglio 2010”) ha affermato che la convenuta si era costituita “disconoscendo la documentazione prodotta da controparte, contestando la domanda e deducendo con la precisazione che tanto non avrebbe comportato l’inversione dell’onere della prova – che l’assicurata non aveva osservato le prescrizioni contrattuali relative alle modalità di denuncia del sinistro (che doveva essere effettuata entro tre giorni dall’accadimento) ed ai limiti delle riparazioni consentite, prima di aver ricevuto il consenso dell’assicurazione”.
Ciò detto, è evidente che la contestazione della convenuta non potesse ritenersi generica o di stile, come sarebbe accaduto, invece, se essa si fosse limitata ad affermare l’assenza di prova della pretesa azionata (Cass. Sez. 6-3, ord. 27 agosto 2020, n. 17889, Rv. 658756-01). Di conseguenza, in applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite in tema di responsabilità contrattuale (Cass. Sez. Un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533, Rv. 549956-01; nello stesso senso, più di recente, Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2015, n. 826, Rv. 634361-01), essendo il meccanismo di distribuzione dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c., “identico, sia che il creditore agisca per l’adempimento dell’obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l’inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c.”, il creditore deve “dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento”.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto carente la prova dell’attore “in ordine al periodo di validità ed efficacia del contratto assicurativo stipulato il 31 ottobre 2009 con riferimento al sinistro in questione, verificatosi il 1 luglio 2010”, rigettando su tali basi la domanda di adempimento proposta dalla società V.. Ne consegue, pertanto, che non è pertinente il riferimento della ricorrente alla giurisprudenza che pone a carico dell’assicurato l’onere di provare che il rischio avveratosi rientri fra quelli inclusi nell’assicurazione, dovendo il convenuto assicuratore dimostrare, viceversa, l’operatività di clausole di delimitazione del rischio indennizzabile, giacché tale distribuzione degli oneri probatori presuppone che sia stata già fornita dall’attore, per così dire “a monte”, la dimostrazione dell’avvenuta conclusione del contratto.
6.1.3. Inammissibile, infine, è la censura con cui si addebita al giudice di appello di non aver “analizzato ed esaminato la documentazione prodotta”, giacché il ricorso per cassazione “conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (da ultimo, Cass. Sez. 6-1, ord. 13 gennaio 2020, n. 331, Rv. 656802-01; nello stesso, tra le altre, Cass. Sez. 5, ord. 4 agosto 2017, n. 19547, Rv. 656802-01).
6.2. Il secondo motivo è inammissibile.
6.2.1. Tale esito si impone, innanzitutto, in relazione alla pretesa di censurare, alla stregua dei canoni dell’ermeneutica contrattuale, l’interpretazione che la Corte territoriale avrebbe dato dell’art. 127 cod. assicurazioni, visto che l’interpretazione della legge (come dei provvedimenti giurisdizionali, Cass. Sez. Un., sent. 9 maggio 2008, n. 11501, Rv. 603167-01; si veda anche, da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 21 febbraio 2014, n. 4205, Rv. 629624-01) soggiace a regole sue proprie, ex art. 12 preleggi, e non a quelle di cui agli artt. da 1362 a 1371 c.c..
6.2.2. D’altra parte, in relazione alla censura consistente nell’avere la Corte territoriale attribuito rilievo determinante all’errata indicazione, in citazione, del numero di polizza (ignorando, invece, le risultanze di due documenti, pure prodotti in giudizio, costituiti dal riepilogativo di polizza e dal contrassegno, che non lascerebbero adito a dubbi sul fatto che il contratto assicurativo corrente “inter partes” fosse quello concluso il 31 dicembre 2009, recante il n. *****), valgono, per un verso, le medesime considerazioni già svolte in merito all’ultima censura articolata con il primo motivo di ricorso, nonché, per altro verso, quelle che si svolgeranno in relazione al quarto motivo.
Non senza, tuttavia, rilevare – con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., “per l’erroneo o omesso esame di un documento decisivo per il giudizio” (censura indicata nella sintesi dei motivi di ricorso, ancorché non successivamente sviluppata) – che la violazione di tale norma, che sancisce il principio secondo cui il giudice decide “iuxta alligata et probata partium”, “può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01).
6.3. Il terzo motivo, invece, non è fondato.
6.3.1. Sul punto, valgano le stesse ragioni per le quali si è ritenuta la non fondatezza della censura di violazione dell’art. 345 c.p.c., oggetto del primo motivo di ricorso, dovendo ribadirsi non solo che la contestazione dell’esistenza del contratto integra una mera difesa, ma pure che essa risultava, nel caso di specie, presente nella comparsa di risposta della convenuta. Sotto questo profilo, infatti, va ribadito che Generali Italia ebbe non solo a disconoscere “la documentazione prodotta da controparte”, ma anche a contestare “la domanda”, in particolare deducendo – ma “con la precisazione che tanto non avrebbe comportato l’inversione dell’onere della prova” (circostanza, questa, di sicuro rilievo, al fine di escludere che alla condotta della convenuta possa riconoscersi il significato di “non contestazione” dell’esistenza del rapporto) – che l’assicurata “non aveva osservato le prescrizioni contrattuali relative alle modalità di denuncia del sinistro (che doveva essere effettuata entro tre giorni dall’accadimento) ed ai limiti delle riparazioni consentite, prima di aver ricevuto il consenso dell’assicurazione”.
6.4. Il quarto motivo, infine, è inammissibile.
6.4.1. Al riguardo, va innanzitutto premesso che il motivo denuncia un vizio (“omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”) non più previsto dal vigente testo dell’art. 360 c.p.c..
Sul punto, infatti, va rammentato che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo “novellato” del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio:2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01).
Il difetto di motivazione e’, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui essa risulti “meramente apparente”, evenienza configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando la motivazione, “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-0), o perché affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01). Ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio “emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata), laddove – nel caso che qui occupa – è proprio un confronto con le risultanze processuale ciò che evidenzierebbe, secondo la ricorrente, il carattere “insufficiente” della motivazione.
6.4.2. D’altra parte, sempre nel senso dell’inammissibilità del motivo, questo collegio non può esimersi dal rilevare come la società V., in più punti del proprio ricorso, proponga una ricostruzione dei dati fattuali della presente vicenda alquanto contraddittoria. Così, in particolare a pag. 13 del ricorso (primo capoverso), essa lamenta che la sentenza impugnata avrebbe “arbitrariamente attribuito rilevanza fondamentale al differente numero di polizza indicato in premesse nell’atto di citazione, rispetto a quello indicato nelle conclusioni dell’atto introduttivo di primo grado e neì successivi scritti difensivi” (lasciando così intendere l’esistenza di una conformità tra l’indicazione ricavabile dalle conclusioni dell’atto introduttivo e gli ulteriori atti defensionali), salvo poi riferire (nella stessa pag. 13, sempre nel primo capoverso) di una “discrepanza tra il numero di polizza indicato solo nelle conclusioni per mero refuso, e quello reale indicato in premessa”. Non si comprende, dunque, se il numero di polizza che si afferma essere “reale” (n. *****) sia stato indicato nella premessa della citazione, o nelle sue conclusioni (e poi ripetuto negli scritti successivi). Alimenta, infatti, l’equivoco quanto si legge a pag. 17 (righe quarta e quinta del paragrafo sub D), ove si fa riferimento a “un evidente errore materiale come quello concernente l’indicazione di un numero di polizza esclusivamente nelle conclusioni dell’atto introduttivo del processo di primo grado”, giacché, se l’errata indicazione deve “localizzarsi” nelle conclusioni della citazione, essa risulterebbe ripetuta pure “nei successivi scritti difensivi”, vista l’affermata conformità tra quanto riportato nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e gli ulteriori atti di parte.
Inoltre, nella medesima prospettiva, ovvero a conferma dell’assenza di univocità delle risultanze che la ricorrente pretenderebbe di trarre dal “riepilogativo di polizza” e dal “contrassegno assicurativo” (documenti che, nella sua prospettiva, non lascerebbero adito a dubbi sul fatto che essa V. intese far valere i diritti nascenti dalla polizza n. *****, e non n. *****), deve rilevarsi quanto segue. Ponendo a confronto i dati relativi al “prospetto riepilogativo” (pag. 11 del ricorso, ultimo capoverso) ed al “contrassegno” (pag. 13, penultimo capoverso), in numero di polizza è indicato, nel primo caso, come 0*****, agenzia *****, mentre nel secondo risulta come 010/9889098 (senza la cifra 1 finale).
Insomma, neppure “univoche” possono ritenersi le risultanze “rivelatrici” della “insufficiente” motivazione.
7. In conclusione, il ricorso va rigettato.
8. Nulla è dovuto quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta solo intimata la società Generali Italia.
9. Atteso il rigetto del ricorso, a carico della ricorrente sussiste, infine, l’obbligo di versare, se dovuto, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021
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