Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40788 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26880/2017 proposto da:

S.M.E., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Corvasce, e Sofia Pasquino, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma alla via Emanuela Filiberto, n. 166;

– ricorrente –

contro

Borghetto dei Pescatori società cooperativa edilizia s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di appello di ROMA, n. 2917/2017, pubblicata il 4 maggio 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 4 maggio 2017, la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da S.M.E. avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, n. 16949 dell’1 agosto 2015, che aveva rigettato la domanda avente ad oggetto la illegittimità della Delib. di esclusione della S. adottata dalla Società cooperativa Edilizia Borghetto Pescatori in data 23 ottobre 2015.

2. La Corte adita ha affermato che:

la S. era debitrice della somma di Euro 5.209,95 a titolo di rate di preammortamento del mutuo e che l’ammontare del suo debito era determinato, essendo sufficiente calcolare l’ammontare degli interessi sul totale del mutuo, di cui la stessa aveva esplicitamente chiesto di usufruire;

in ragione dell’art. 9 dello Statuto e dell’art. 16 del contratto di prenotazione l’inadempimento posto in essere dalla S. legittimava la sua esclusione, dato che il contratto di prenotazione costituiva il titolo dell’obbligo di pagare le rate di preammortamento del mutuo e specificava che l’inadempimento a tale obbligo comportava l’esclusione dalla società;

non sussisteva alcun rapporto di sinallagmaticità tra l’obbligo della S. di pagare le rate di preammortamento del mutuo e l’eventuale inadempimento della Cooperativa agli obblighi di rispetto formale e sostanziale delle regole per la determinazione del prezzo massimo di cessione degli alloggi, di accesso dei soci alla documentazione contabile e di predisposizione del piano finanziario;

la motivazione del Tribunale sulla gravità dell’inadempimento non era apparente e doveva essere confermata la gravità dello stesso, in ragione dello scopo sociale della Società cooperativa che poteva essere realizzato solo attingendo ad imponenti finanziamenti, da restituire soltanto con la raccolta delle quote dai soci prenotatari e che non andava considerata soltanto l’entità del singolo debito;

non rilevava la distinzione tra obbligazioni di natura sociale e obbligazione di natura mutualistica o contrattuale, in quanto ciò che veniva in rilievo era soltanto la gravità dell’inadempimento posto in essere;

la contestazione dell’entità della somma relativa al preammortamento era generica e fondata su una base di calcolo generica, essendo invece rilevante l’ammontare del mutuo richiesto dalla prenotataria, dato non utilizzato dalla S., e che determinava l’entità della somma dovuta a titolo di interessi di preammortamento del mutuo.

3. S.M.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

4. La Società cooperativa edilizia Borghetto dei Pescatori non ha svolto difese.

5. La ricorrente ha depositato memoria, con documenti allegati, con la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

CONSIDERATO

CHE:

1. In via preliminare va rigettata la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dalla ricorrente a seguito della risoluzione di diritto intervenuta, nell’anno 2019, della Convenzione urbanistica stipulata con il Comune di Roma Capitale, in virtù della quale la cooperativa Borghetto dei Pescatori aveva realizzato il relativo programma costruttivo, per l’edificazione di n. 24 alloggi di edilizia economica e popolare (che avrebbe comportato la nullità sopravvenuta del contratto sociale tra la ricorrente e la cooperativa Borghetto dei Pescatori), tenuto conto che l’oggetto del presente giudizio è l’opposizione proposta dalla S. avverso la Delib. di esclusione adottata dalla Società cooperativa Edilizia Borghetto Pescatori in data 23 ottobre 2015.

Anche la documentazione allegata all’istanza di cessazione della materia del contendere è inammissibile, atteso che nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata (Cass., 12 novembre 2018, n. 28999), mentre nel caso in esame si tratta di documenti finalizzati a provare la fondatezza delle dedotte censure di merito.

2. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 200, art. 18, n. 3 della L. n. 865 del 1971, art. 35, dell’art. 2, u.c. della Convenzione urbanistica e dell’art. 11 del Disciplinare, allegato “A”, di quest’ultima Convenzione; la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2967 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., art. 1460 c.c., per avere deciso in senso diametralmente opposto a quello indicato da queste norme su un punto essenziale della causa: la convenzione urbanistica, all’art. 11 del disciplinare, confermava il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 18 che prevedeva che il valore degli interessi di preammortamento era ex lege una componente essenziale e necessaria del “Prezzo Massimo di Cessione” dell’alloggio, determinata dal valore del mutuo contratto dalla cooperativa, ed una frazione che la ricorrente si sarebbe dovuta accollare, in funzione del costo effettivo del proprio alloggio; la presente causa non poteva non avere ad oggetto anche la determinazione del prezzo massimo di cessione dell’alloggio in parola; il valore del prezzo dell’alloggio ad oggi non si conosceva nel suo esatto ammontare, avendo fornito la Cooperativa più prezzi.

3. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., per avere deciso in senso diametralmente opposto a quello indicato da queste norme su un punto essenziale della causa; l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la Corte aveva operato una inversione dell’onere della prova in danno della ricorrente che avrebbe dovuto effettuare dei calcoli finalizzati a provare l’inesistenza del suddetto presunto debito per oneri di preammortamento, senza che la stessa potesse disporre di alcuna documentazione contabile utile a verificare la fondatezza e liceità delle richieste economiche; la Corte aveva ritenuto fondate le richieste economiche della cooperativa senza alcun riscontro documentale.

4. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1460,1207,1218,1219,1273 e 1353 c.c., nonché dell’art. 2, u.c. della Convenzione Urbanistica e dell’art. 11 del Disciplinare generale, allegato a quest’ultima Convenzione, anche in relazione alla violazione, da parte della resistente, degli artt. 3, 7 e 9 dello Statuto Sociale e dell’art. 2 del Contratto di prenotazione alloggio; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 221 c.p.c. e ss. e art. 295 c.p.c.; la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 2248 del 1865, art. 5 per avere deciso la Corte d’appello, in senso diametralmente opposto a quello indicato da queste norme sui punti essenziali della causa: al contrario di quanto affermato dai giudici di appello, l’esito del presente giudizio non poteva prescindere da quello attualmente pendente, ex art. 2932 c.c., e che, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla ricorrente, non era dovuta alcuna prestazione in favore della Cooperativa fino all’esito del giudizio di esecuzione in forma specifica; era sfuggito alla Corte di appello che i rapporti tra la ricorrente e la Cooperativa erano anche regolati dal contratto preliminare di vendita dell’alloggio; il promissario acquirente non era tenuto a pagare il prezzo in presenza di una eccezione di inadempimento; la Corte di appello aveva ignorato o comunque ritenuto ininfluenti i giustificati motivi posti a base del rifiuto di pagare l’esorbitante somma domandata dalla cooperativa edilizia; la Corte di appello aveva ritenuto grave l’inadempimento della ricorrente, senza considerare i comportamenti della Cooperativa, in relazione agli inadempiuti obblighi di informazioni ed accesso alla contabilità dell’assemblea dei soci e all’obbligo di produzione del Piano Finanziario Finale approvato dall’assemblea dei soci e di cui al combinato disposto degli artt. 2 del contratto di prenotazione alloggio e 11 del disciplinare generale; lo statuto sociale non prevedeva l’automatismo affermato dalla Corte e, in ogni caso, se così era la clausola era nulla; la Cooperativa aveva sempre prodotto il piano provvisorio approvato nell’anno 2008 e in relazione a ciò era stato eccepito la falsità e la tardività di quanto affermato dalla Cooperativa nella comparsa di costituzione e mai era stato prodotto il Piano finanziario finale approvato dall’assemblea dei soci; la società cooperativa non aveva mai giustificato e provato l’importo incerto degli ulteriori oneri di preammortamento richiesti; la Corte di appello aveva negato alla ricorrente di potere esercitare i diritti derivanti dal contratto di prenotazione d’alloggio, anche nella fase precedente all’accollo; la Corte aveva ignorato, di fatto, il rapporto sinallagmatico che legava le parti in causa e che era illegittima l’esclusione del socio deliberata in assenza della preventiva determinazione quantitativa del debito, che doveva essere determinato con una specifica deliberazione che, nel caso in esame, non poteva che essere la Delib. di approvazione del Piano finanziario finale; la ricorrente, in realtà, aveva versato Euro 14.781,71 in più rispetto in quanto dovuto in base alle previsioni del contratto di prenotazione alloggio; la Corte di appello non aveva accolto le domande sulla falsità o disapplicazione della Tabella riepilogativa del corrispettivo massimo di cessione di ciascun singolo alloggio e la Relazione dimostrativa della determinazione del corrispettivo massimo di cessione al metro quadrato.

5. Con il quartòsi lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2525 c.c., anche in relazione alla violazione degli artt. 3, 7 e 9 dello Statuto della Cooperativa appellata, e dell’art. 16 del Contratto di prenotazione alloggio, nonché degli artt. 1337,1338 e 1892 c.c., per avere deciso in senso diametralmente opposto a quello indicato da queste norme su un punto essenziale della causa: la Corte di appello, così come il giudice di primo grado, non avevano valutato la compatibilità del comportamento delle parti con il fine mutualistico, anche in ragione del fatto che lo statuto prevedeva una causa di esclusione di contenuto generico; la Corte aveva ignorato gli inadempimenti posti in essere dalla Cooperativa e, tra questi, il dovere di informazione, oltre che il comportamento reticente della Cooperativa.

6. Il primo e terzo motivo, che vanno esaminati congiuntamente perché connessi, sono inammissibili per difetto di interesse e genericità delle doglianze che mancano di confrontarsi con il contenuto della sentenza impugnata.

6.1 Ed invero, la ricorrente assume, erroneamente, la rilevanza, nel presente giudizio, del prezzo massimo di cessione dell’alloggio, determinata dal valore del mutuo contratto dalla cooperativa, ed una frazione che la ricorrente si sarebbe dovuta accollare, in funzione del costo effettivo del proprio alloggio, di cui si discute in un diverso giudizio, con la conseguenza che la doglianza circa la mancata sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. risulta in concreto infondata, perché nulla di specifico ha dedotto la ricorrente, né nel ricorso, né nella memoria, sulla attuale pendenza di quel giudizio, avendo genericamente richiamato, a pag. 25 del ricorso per cassazione, un diverso procedimento riguardante un’altra socia esclusa, tale C.N.; la Corte di appello, peraltro, richiama, nel provvedimento impugnato, una causa (diversa da quella avente ad oggetto la domanda proposta ai sensi dell’art. 2932 c.c.) che aveva ad oggetto la determinazione del prezzo massimo di cessione, attualmente pendente in grado di appello dopo che il Tribunale di Roma aveva rigettato le domande spiegate dalla S. ed aveva confermato la legittimità ed esattezza del prezzo massimo di cessione determinato dalla Cooperativa il borghetto dei Pescatori (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).

6.2 La Corte di appello, sul punto, dopo avere affermato che il titolo negoziale dal quale traeva origine l’obbligo di pagare le rate di preammortamento del mutuo era l’art. 16 del contratto di prenotazione di alloggio e che lo stesso contratto prevedeva la possibilità per la Cooperativa di esclusione del socio, qualora non avesse regolarmente adempiuto, alle obbligazioni ivi previste, ha messo in rilievo che la Delib. esclusione 23 ottobre 2015 aveva evidenziato che la S. non aveva adempiuto ad una serie di obbligazioni pecuniarie, che erano state tutte indicate nella motivazione della Delib., per un totale di Euro 227.133,47; che la S. non aveva pagato nemmeno nel termine di 60 giorni concesso dalla stessa Delib. e che era stato il Tribunale ad esaminare soltanto una delle obbligazioni elencate nella motivazione della Delib., ovvero quella di pagare gli interessi di preammortamento del mutuo ammontanti ad Euro 5.209,95; che il debito non pagato aveva un ammontare esattamente determinato, perché si trattava di rate di preammortamento del mutuo stipulato dalla Cooperativa per costruire gli alloggi, di cui la S. era stata resa edotta e come era stato specificato nel contratto di prenotazione dell’alloggio; l’ammontare degli interessi, inoltre, dipendeva dall’ammontare del mutuo richiesto dalla S. ed era quindi possibile effettuare in qualsiasi momento il calcolo degli stessi, non essendo necessario conoscere il prezzo dell’alloggio e il piano finanziario finale.

6.3 La ricorrente, a fronte di ciò, pur insistendo sulla mancata determinazione delle somme da corrispondere, peraltro sotto il profilo formale dell’assenza di una Delib. assembleare, la cui assunzione non risulta prevista dalle norme regolanti l’edilizia convenzionata richiamate, lamenta, nella sostanza, che i dati considerati dalla società cooperativa fossero falsi, senza tuttavia fare riferimento ad alcun elemento oggettivo specifico.

7. Il secondo e il quarto motivo, che vanno trattati unitariamente perché connessi, sono infondati, in applicazione del principio secondo cui, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione (Cass., Sez. U., 30 ottobre 2001, n. 13533).

7.1 Nel caso in esame, dunque, la Società cooperativa (parte attrice in senso sostanziale) poteva limitarsi a provare la fonte negoziale del suo diritto e ad allegare il mancato pagamento del prezzo, circostanza peraltro pacifica; d’altra parte, l’eccezione di inadempimento sollevata dalla ricorrente non conduce a diverse conclusioni, essendo persino incerta l’allegazione dello stesso inadempimento in capo della Società cooperativa, stante il generico richiamo ad obblighi di natura informativa e ad un comportamento reticente della società, oltre che ad una documentazione contabile “utile a verificare la fondatezza e la liceità delle richieste economiche” del tutto privo di qualsiasi specificazione.

8. In conclusione, i giudici di secondo grado, dopo avere accertato l’esistenza dell’inadempimento specifico addebitato alla S., hanno spiegato, coerentemente; che tale atto rientrava nella categoria delle cause di esclusione, non solo per l’espressa previsione negoziale, concordata dalle parti contenuta nel contratto di prenotazione, ma anche in ragione della ritenuta gravità dell’inadempimento, avuto riguardo all’interesse sociale leso, tenuto conto della necessità della Cooperativa di contrarre il mutuo, per conseguire il suo scopo sociale, e di potere fare fronte all’obbligo di restituire quanto ricevuto mediante il pagamento tempestivo delle rate di preammortamento con i proventi versati dai prenotatari a tale titolo e che non andava considerata soltanto l’entità del singolo debito (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata); la Corte ha proceduto, dunque, oltre che all’accertamento della sussistenza del comportamento che aveva determinato l’esclusione, alla valutazione della sua rilevanza e, quindi, della sua gravità al fine della sussunzione di esso nella categoria prevista dallo statuto quale causa di esclusione, incentrando la valutazione sulla gravità dell’inadempimento delle obbligazioni assunte dalla ricorrente come prenotataria dell’alloggio realizzato dalla Cooperativa, che giustificava l’esclusione in base alla norma statutaria, ed evidenziando come la parte assolutamente più rilevante era attinente al mancato pagamento delle rate di preammortamento del mutuo.

9. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato.

Nessuna statuizione va assunta sulle spese del giudizio di legittimità, perché la società intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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