LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18828/2018 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Corridori 48 presso lo studio dell’avvocato Gallo Fabrizio che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mastri Antonio;
– ricorrente –
contro
Generali Italia Spa, elettivamente domiciliato in Roma Via Monte Zebio 28 presso lo studio dell’avvocato Ciliberti Giuseppe che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
R.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 807/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 23/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 da SCODITTI ENRICO.
RILEVATO
che:
M.M. ed i suoi congiunti M.M., B.A. e M.C. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Pesaro R.F., Assicurazioni Generali s.p.a., Manzaroli s.r.l. e C.A. chiedendo il risarcimento del danno. Espose la parte attrice che il giorno 12 giugno 2002 M.M., mentre procedeva alla guida di motociclo in tratto di strada sul cui margine destro vi era trattore-tagliaerbe della ditta Marzaroli (con il C. quale capocantiere), era stato urtato sulla fiancata destra dall’autovettura condotta dal R., il quale immettendosi nel flusso della circolazione con rapida e improvvisa manovra, invece di dirigersi nel senso di marcia del M., consentito dal traffico a senso unico alternato a causa dei lavori in corso della ditta Marzaroli, aveva svoltato nella direzione contraria, determinando il sinistro da cui erano derivate le gravi lesioni del M. con conseguente amputazione dell’arto al III inferiore di gamba. Fu disposta la riunione del giudizio proposto da Manzaroli s.r.l. nei confronti di Reale Mutua Assicurazioni per la rivalsa.
Il Tribunale adito, ritenuto il concorso di colpa nella misura del 50% ciascuno fra il M. ed il R., condannò quest’ultimo e Assicurazioni generali al pagamento in favore di M.M., oltre gli importi liquidati in favore dei congiunti, delle seguenti somme con gli accessori, da cui dovevano detrarsi Euro 150.000,00 già versati da Assicurazioni Generali: Euro 155.134,20 per danno non patrimoniale; Euro 7.182,12 per rimborso spese; Euro 16.250,00 a titolo di spese future; Euro 29,453,00 a titolo di danno patrimoniale futuro; Euro 2.776,00 per ulteriore danno patrimoniale. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori. Con sentenza di data 23 maggio 2017 la Corte d’appello di Ancona accolse l’appello limitatamente agli importi liquidati in favore dei genitori del M., rigettandolo per il resto.
Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che, ferma la responsabilità del R. per essersi immesso nella circolazione senza cedere la dovuta precedenza, vi era la concorrente responsabilità del danneggiato sia per la manovra pericolosa di sorpasso, da rimproverare per il fatto che la circolazione era consentita solo ai veicoli provenienti dall’opposta direzione e per il fatto dell’invasione dell’opposta corsia di marcia oltre che per altri motivi (la congestione del traffico dovuta all’esecuzione dei lavori, la presenza di veicoli fermi e incolonnati nella propria direzione di marcia, la scarsa visibilità dovuta alla presenza di detti veicoli, la mancanza di spazio sufficiente per rientrare nella propria corsia), sia per la velocità non commisurata alle condizioni del traffico, come dimostrato dalla lunghezza delle tracce di frenata. Aggiunse che corretto era il criterio adottato della liquidazione in via equitativa del danno patrimoniale mediante il riferimento al triplo della pensione sociale, avendo il Tribunale tenuto conto sia dei redditi particolarmente modesti percepiti dal M. all’epoca del sinistro che del fatto che per la giovane età del danneggiato non fosse possibile desumere l’espletamento da parte sua della medesima attività per tutta la durata della vita lavorativa, e che per un verso la richiesta di CTU era stata avanzata con generico riferimento al mercato di settore senza fornire elementi più specifici, per l’altro alla luce delle esposte considerazioni inammissibile era l’acquisizione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2006 al 2008 di cui all’istanza avanzata in primo grado (inammissibile era poi la relazione a firma Me.Lu., contenente valutazioni fondate su supposizioni e comunque da depositare nei termini delle preclusioni processuali).
Osservò ancora che infondata era la censura relativa alla necessità di nuovi interventi chirurgici, avendo il Tribunale riconosciuto a titolo di spese mediche future il costo di cinque rifacimenti della protesi, conformandosi a quanto indicato nella CTU, non contestata sul punto dall’appellante, mentre non risultava dimostrata la circostanza che fossero già stati necessari rifacimenti in numero maggiore di quelli previsti dalla CTU. Aggiunse che per la liquidazione equitativa del danno esistenziale-relazionale il Tribunale aveva fatto riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano, apprezzando specificatamente la grave ripercussione delle lesioni subite sulla vita di relazione del danneggiato, procedendo all’aumento personalizzato nella misura del 20% del danno biologico permanente, fissato nel massimo nella misura del 25%, aumento congruo ed idoneo ai fini del completo ristoro del pregiudizio patito.
Ha proposto ricorso per cassazione M.M. sulla base di cinque motivi e resiste con controricorso Generali Italia s.p.a.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2054 e 2697 c.c., artt. 140,145,154 e 176 C.d.S., artt. 40 e 41 c.p., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché anomalia motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che la conclusione del giudice di merito sulla condotta del M. è in netto contrasto con la dinamica del sinistro in quanto, stante l’irresponsabile ed imprevedibile manovra del R., non vi è alcun nesso causale fra l’evento e la condotta di M.M.. Aggiunse che la sentenza appare assolutamente mancante di motivi.
Il motivo è inammissibile. In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia immune da vizi motivazionali, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (fra le tante Cass. 25 gennaio 2012, n. 1028). Con riferimento al vizio motivazionale il ricorrente, a parte il richiamo in rubrica ad una “anomalia motivazionale”, non ha specificatamente indicato un fatto, decisivo e controverso, il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito, ma ha denunciato l’assoluta carenza di motivazione, in modo peraltro contraddittorio, in quanto nell’articolazione del motivo di censura viene dato conto della motivazione della sentenza impugnata (ritenendola quindi sussistente), per poi confutarla (in modo inammissibile nella presente sede di legittimità) sul piano del giudizio di fatto.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2056,2057,1223,1226 e 1227 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che nell’applicazione delle Tabelle Milanesi non si è tenuto conto del divario fra la data del sinistro (12 giugno 2002) e l’epoca delle Tabelle (2011) per cui il danno non patrimoniale doveva essere elevato sulla base delle ultime Tabelle milanesi. Aggiunge che non si è tenuto conto della necessità di personalizzare il danno non patrimoniale, il quale non può essere liquidato in modo esiguo, e che evidente è l’insufficienza della liquidazione operata nel caso di specie.
Il motivo è inammissibile. Va premesso che in materia di risarcimento del danno alla persona, il soggetto danneggiato ha interesse ad impugnare la condanna al risarcimento tanto nell’ipotesi in cui la liquidazione equitativa del danno sia fondata su un’erronea applicazione dei criteri previsti dalla tabella in uso presso un determinato ufficio giudiziario, quanto in quella in cui, pur essendo stati gli stessi correttamente applicati, la tabella sia stata sostituita da altra più idonea a rappresentare – ai sensi dell’art. 1226 c.c. – un adeguato ristoro del danno non patrimoniale, essendo irrilevante che tale seconda evenienza si verifichi anteriormente alla decisione di primo grado o nelle more del decorso del termine di impugnazione, sussistendo in entrambi i casi l’interesse all’impugnazione (Cass. 20 ottobre 2016, n. 21245). In violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 il ricorrente non ha specificatamente indicato se un motivo di appello avesse ad oggetto l’applicazione di tabella aggiornata e più idonea a rappresentare un adeguato ristoro del danno non patrimoniale, non potendo il giudice di appello provvedere d’ufficio alla nuova liquidazione alla stregua della tabella più aggiornata in mancanza di specifica domanda della parte.
Con riferimento all’ulteriore censura contenuta nel motivo, va rammentato che in tema di liquidazione del danno non patrimoniale per la ridotta o soppressa funzionalità di un arto in seguito ad una ingiusta lesione subita, la parte che chieda il risarcimento per pregiudizi ulteriori rispetto a quelli già forfettariamente compensati con la liquidazione attraverso i meccanismi tabellari, deve allegare altri pregiudizi di tipo dinamico-relazionali, individuando specifiche circostanze che incidano su aspetti “eccezionali” e non semplicemente quotidiani della vita, tali, per caratteristiche, dimensione od intensità ed in relazione alle proprie particolari condizioni di vita, da porli al di fuori delle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, non essendo peraltro conferente il mero richiamo alla gravità della lesione invalidante, costituendo quest’ultima soltanto uno dei parametri utilizzati nell’attribuzione del valore tabellare del danno non patrimoniale, sotto il profilo del danno morale soggettivo (Cass. 4 ottobre 2018, n. 24155).
Il ricorrente si è limitato ad invocare una generica istanza di personalizzazione ed insufficienza della liquidazione operata, ma non ha specificatamente indicato circostanze che incidano su aspetti “eccezionali” e non semplicemente quotidiani della vita (in ordine alle quali avrebbe peraltro dovuto proporre una denuncia di vizio motivazionale, non potendo essere effettuate nella presente sede di legittimità indagini implicanti accertamenti di fatto).
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2056,2057,1223,1226 e 1227 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che la valutazione del danno patrimoniale è del tutto inadeguata a fronte di una lesione all’integrità psico-fisica di un giovane di 25 anni, che svolge attualmente l’attività di regista, aiuto regista e direttore di scena e palcoscenico nel settore della musica lirica. Aggiunge che deve ritenersi raggiunta la prova che, a causa della menomazione subita, ricorre la verosimile riduzione dei redditi futuri. Osserva inoltre che il numero di cinque rifacimenti della protesi indicato nella CTU risulta già superato alla luce della produzione documentale disattesa con l’ordinanza di data 6 novembre 2009.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,153 e 191 ss. c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva il ricorrente, premesso che era stata invocata la consulenza tecnica in relazione all’attività professionale svolta, che la produzione documentale all’udienza del 28 settembre 2009, relativa alle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2006 e gli anni successivi era ammissibile trattandosi di documenti sopravvenuti e non disponibili prima.
Il terzo ed il quarto motivo, da valutare unitariamente, sono fondati per quanto di ragione. La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale. Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell’art. 137 cod. ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell’infortunio godeva sì di un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato (Cass. 25 agosto 2020, n. 17690; 12 ottobre 2018, n. 25370; 4 maggio 2016, n. 8896). Il giudice di merito ha applicato il criterio del triplo della pensione sociale nonostante che avesse accertato l’esistenza di una produzione di redditi, sia pure particolarmente modesti, e di un’attività professionale, della quale ha escluso solo la possibilità che potesse essere svolta per tutta la durata della vita lavorativa data la giovane età del danneggiato. Ha poi valutato l’esistenza di dichiarazioni dei redditi, escludendo l’ammissibilità della relativa produzione documentale non sulla base del mancato rispetto delle preclusioni processuali, ma “alla luce delle esposte considerazioni” in ordine alle ragioni di adozione del criterio del triplo della pensione sociale.
L’esistenza di un’attività professionale, sia pur produttiva di redditi modesti, e di dichiarazioni dei redditi esclude la ricorrenza dello stato sostanziale di disoccupazione, cui soltanto la giurisprudenza collega la possibilità di utilizzazione del criterio del triplo della pensione sociale. Il giudice di merito in sede di rinvio dovrà quindi valutare, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, il reddito effettivamente perduto dalla vittima per il grado di incapacità lavorativa. In tale indagine dovrà valutare anche le dichiarazioni dei redditi delle quali è stata ritenuta l’inammissibilità non in ragione di una preclusione processuale, ma “alla luce delle esposte considerazioni”, e dunque per un profilo di ritenuta irrilevanza probatoria.
Per il resto il terzo motivo è inammissibile. Circa la necessità di nuovi interventi chirurgici, il giudice di appello ha rilevato che il Tribunale ha riconosciuto a titolo di spese mediche future il costo di cinque rifacimenti della protesi, conformandosi a quanto indicato nella CTU, non contestata sul punto dall’appellante e che non risulta dimostrata la circostanza che fossero già stati necessari più dei cinque rifacimenti prevista dalla CTU. La censura di tale accertamento resta sul piano del giudizio di fatto, limitandosi il ricorrente ad affermare che il numero di rifacimenti della protesi indicato nella CTU sarebbe già stato superato alla luce della produzione documentale disattesa con l’ordinanza di data 6 novembre 2009. Si tratta di ricostruzione fattuale della vicenda che non può essere oggetto di indagine nella presente sede di legittimità. Peraltro il ricorrente non ha impugnato, sotto il profilo della violazione della legge processuale, l’asserito rigetto di istanza di produzione documentale.
Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare sul motivo di gravame con cui si era denunciato che, nel determinare l’indennizzo dovuto al M., il Tribunale non aveva considerato che nella somma già corrisposta da Assicurazioni Generali erano compresi Euro 15.000,00 corrisposti non a titolo di danno ma di spese legali. Aggiunge che la disposta compensazione parziale delle spese processuali è in violazione delle norme di diritto avuto riguardo alla esclusiva, o prevalente in larghissima misura, responsabilità del R..
Il motivo è parzialmente fondato. In osservanza dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il ricorrente ha indicato lo specifico contenuto del motivo di gravame che sarebbe stato pretermesso dal giudice di appello, permettendo al Collegio di accedere agli atti del processo, come è consentito dalla natura processuale della violazione denunciata. Sulla questione posta dal motivo di appello la corte territoriale ha effettivamente omesso di pronunciare.
In ordine alla questione della compensazione il motivo è da ritenersi assorbito per effetto dell’accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo parzialmente, il quarto motivo ed il quinto motivo parzialmente, dichiarando per il resto inammissibile il ricorso, con assorbimento della restante parte del quinto motivo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021
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