Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41799 del 28/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22674/2019 proposto da:

Dexia Crediop Spa, elettivamente domiciliata in Roma P.za Di Spagna 15 presso lo studio dell’avvocato Emanuele Carlo Ferdinando, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Argeri Roberto;

– ricorrente –

contro

Regione Lazio, elettivamente domiciliata in Roma Via Marcantonio Colonna 27 presso l’Avvocatura Regionale che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Santo Rita;

– controricorrente –

nonché contro Azienda Unità Sanitaria Locale Roma *****, elettivamente domiciliata in Roma Via Livorno, 6 presso lo studio dell’avvocato De Santis Guido che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 486/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA depositata il 24/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2021 dal consigliere relatore Dott. ENRICO SCODITTI.

RILEVATO

che:

Dexia Crediop s.p.a. convenne in giudizio, con ricorso depositato in data 1 febbraio 2013 ai sensi dell’art. 702 – bis c.p.c., innanzi al Tribunale di Roma l’Azienda Unità sanitaria locale Roma ***** (poi Azienda Unità sanitaria locale Roma *****) e la Regione Lazio chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 3.893.332,52, quale residuo importo relativo al credito ceduto dalla Provincia Italiana della Congregazione dei figli dell’Immacolata Concezione-Ospedale San Carlo di Nancy per le prestazioni sanitarie di cui alle fatture *****, ed in via subordinata la condanna al risarcimento del danno per l’affidamento ingenerato sull’efficacia della certificazione rilasciata dalla ASL in ordine alla certezza, liquidità, esigibilità e pagabilità del credito, nonché in via ulteriormente subordinata la condanna al risarcimento per l’omessa comunicazione dell’esistenza di pignoramento asseritamente avente ad oggetto il credito ceduto.

Il Tribunale adito rigettò la domanda. Osservò il Tribunale, premesso il difetto di legittimazione passiva della Regione con riferimento alla domanda di adempimento contrattuale, che la certificazione dei crediti non ne garantiva la disponibilità da parte del cedente e che, non risultando provvedimenti di estinzione delle procedure esecutive, era giustificato il mancato pagamento della somma di Euro 3.010.769,69, oggetto di pignoramento presso terzi. Aggiunge che non era controverso che il restante importo di Euro 882.562,83 fosse soggetto alla sospensione cautelativa dei pagamenti disposta dalla Regione.

Avverso detta sentenza propose appello Dexia Crediop S.P.A.

Con sentenza di data 24 gennaio 2019 la Corte d’appello di Roma accolse parzialmente l’appello, condannando la ASL al pagamento della somma di Euro 882.562,83. Osservò la corte territoriale che la certificazione dei crediti contemplata dall’accordo pagamenti stipulato da vari operatori e la ASL non riguardava i crediti oggetto di pignoramento o di altri vincoli in favore di terzi e che nessuna condotta colposa era ravvisabile in capo alla AUSL in quanto la detta certificazione non poneva alcuna garanzia nei confronti di terzi in relazione all’effettiva disponibilità dei crediti della struttura cedente. Aggiunse, avuto riguardo a quanto previsto dall’art. 2914 c.c., che le cessioni del credito erano state notificate alla AUSL dopo che le relative somme erano stato sottoposte ad espropriazione presso il terzo e che la nuova documentazione prodotta dall’appellante era inammissibile in base all’art. 345 c.p.c., comma 3, non avendo l’appellante medesimo provato l’impossibilità di produrla nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, sicché non constavano agli atti di causa provvedimenti di estinzione delle procedure esecutive, con conseguente insussistenza di una valida dimostrazione della cessazione del vincolo pignoratizio sulle somme.

Ha proposto ricorso per cassazione Dexia Crediop s.p.a. sulla base di cinque motivi e resistono con distinti controricorsi le parti intimate. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

CONSIDERATO

che:

va preliminarmente rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso nei confronti della Regione Lazio e che quest’ultima ha aderito alla rinuncia. Limitatamente a tale rapporto processuale va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, senza provvedere sulle spese stante l’adesione dell’altra parte alla rinuncia.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa a applicazione degli artt. 702-quater, 132 c.p.c., art. 118 att., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osserva la parte ricorrente che, trattandosi di procedimento sommario di cognizione, doveva trovare applicazione non l’art. 345 c.p.c., comma 3, ma l’art. 702-quater c.p.c., a mente del quale in appello sono ammessi nuovi documenti non solo quando il previo deposito è stato reso impossibile da causa ad essa non imputabile, ma anche quando sono ritenuti indispensabili dal collegio. Aggiunge che le schermate del portale servizi telematici del Tribunale di Roma – registro esecuzioni mobiliari (allegati 2-4 dell’atto di appello) posseggono il requisito della indispensabilità perché idonee ad attestare che le procedure esecutive in questione risultavano estinte al momento della proposizione dell’appello e che gli analoghi documenti prodotti dalla ASL in primo grado erano stati ritenuti idonei a riconoscere la perdurante efficacia delle procedure esecutive.

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 546,547 e 548 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il giudice ha omesso di esaminare il fatto della dichiarazione negativa ai sensi dell’art. 547 resa dalla ASL terza pignorata, senza che i creditori avessero proposto giudizi di accertamento ai sensi dell’art. 548 e determinandosi così l’inefficacia del pignoramento, e che la circostanza era stata oggetto di discussione perché Dexia, richiamando la deliberazione prodotta dalla ASL in primo grado, aveva dedotto che era stata la stessa ASL ad ammettere di avere reso dichiarazione negativa nelle procedure esecutive in discorso, senza aver dedotto di avere rettificato o aggiornato la predetta dichiarazione, mentre la ASL aveva dedotto che la dichiarazione era stata negativa perché a quel momento il credito non risultava certo, liquido ed esigibile, aggiungendo di averla successivamente aggiornata senza tuttavia fornire prova.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., 115, 116 e 546 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che i giudici di merito, recependo acriticamente la prospettazione avversaria senza esaminare la contestazione dell’attrice secondo cui non vi era prova che il credito oggetto di pignoramento fosse proprio quello delle fatture nn. *****, ha addossato a Dexia l’onere di provare che il pignoramento non avesse ad oggetto gli importi di cui alle dette fatture, onere che invece gravava sulla ASL.

Con il quarto motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché violazione degli artt. 2043 e 1175 c.c., art. 2 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare il fatto decisivo che il pagamento del prezzo dei crediti al cedente da parte della cessionaria era subordinato alla condizione sospensiva, nota alla ASL, che quest’ultima emettesse la certificazione in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito.

Con il quinto motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare il fatto decisivo che l’ASL aveva sostanzialmente revocato la certificazione dei crediti una volta appreso, con mesi di ritardo, che le erano stato notificati i pignoramenti, bloccando la prima e la seconda fattura, a comprova dell’affidamento riposto da Dexia nella detta certificazione.

Il primo motivo è fondato. In procedimento sommario di cognizione la corte territoriale ha fatto applicazione dell’art. 345, comma 3, in luogo dell’art. 702-quater c.p.c.. In conseguenza dell’applicazione di una norma diversa da quella che disciplina il procedimento la corte territoriale ha omesso lo scrutinio di indispensabilità del documento prodotto con l’atto di appello. Con riferimento allo specifico pregiudizio derivante dall’omesso scrutinio in discorso la ricorrente ha denunciato che il documento in questione, indicato in assolvimento dell’onere ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 anche quanto alla sede processuale, mira a dimostrare che sarebbe venuto meno l’ostacolo al pagamento dell’importo preteso rappresentato dal pignoramento presso il terzo. E’ così rispettato il requisito di ammissibilità del motivo di cui all’art. 360 bis c.p.c., n. 2.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli ulteriori motivi, avendo il giudice di merito apprezzato le risultanze istruttorie a prescindere dal documento del quale ha omesso di valutare se ricorra l’indispensabilità.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità nei confronti della Regione Lazio;

accoglie il primo motivo, con assorbimento degli ulteriori motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto;

rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

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