Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41907 del 29/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12933 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:

V.G. (C.F.: *****);

G.R. (C.F.: *****);

G.A. (C.F.: *****);

G.V. (*****);

rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato Giuseppe Aulino (C.F.: *****);

– ricorrenti –

nei confronti di:

UNICREDIT S.p.A. (C.F.: *****), in persona del rappresentante per procura Vi.Fr., rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al controricorso, dagli avvocati Vittoria Lagani (C.F.: *****) e Pierfrancesco Lagani (C.F.: *****);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2098/2019, pubblicata in data 25 febbraio 2019;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 9 dicembre 2021 dal consigliere Dr. Tatangelo Augusto.

FATTI DI CAUSA

V.G., nonché R., A. e G.V., eredi di G.O., hanno agito in giudizio nei confronti di Unicredit S.p.A. per ottenere la restituzione della somma Euro 2.956,50, a loro dire illegittimamente addebitata dalla banca sul conto corrente del loro dante causa. Gli addebiti contestati riguardavano importi corrisposti dalla banca in favore di creditori del G., a seguito della notificazione di atti di precetto fondati su ordinanze di assegnazione delle somme disponibili sul conto corrente di quest’ultimo e pignorate in suo danno, ma – secondo gli attori – non dovuti.

La domanda è stata rigettata dal Giudice di Pace di Napoli.

Il Tribunale di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, correggendone la motivazione.

Ricorrono la V. ed i G., sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso Unicredit S.p.A..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., art. 1176 c.c., comma 2, artt. 1218 e 1703 c.c. e art. 95 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nella parte in cui il tribunale, pur riconoscendo che l’O.A. non costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo, poi apoditticamente pone le spese di precetto e le relative competenze a carico del debitore esecutato, ingiustamente affermando la inapplicabilità della loro ripetizione”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione di legge ed in particolare degli artt. 1176,1218,1703 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nella parte in cui in materia di responsabilità contrattuale pone l’onere della prova della stessa a carico del creditore e non del debitore”.

Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ed all’art. 2697 c.c. e artt. 95 e 112 c.p.c., nella parte in cui il tribunale afferma che “in tema di espropriazione presso terzi, l’ordinanza di assegnazione del credito, emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c., con contestuale liquidazione delle spese del processo di esecuzione, non costituisce titolo esecutivo nei confronti del debitore, né può contenere una condanna nel caso di incapienza del residuo credito soddisfatto”.

Con il quinto motivo si denunzia “Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 ed all’art. 95 c.p.c., art. 132 c.p.c., art. 1703 c.c. e art. 111 Cost. per mancanza o per la presenza motivazione assolutamente contraddittoria, tale da renderla inesistente a sostegno della decisione di conferma della sentenza di primo grado”.

I primi tre motivi del ricorso ed il quinto sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.

1.1 I fatti che hanno dato luogo alla presente controversia sono incontestati.

La banca convenuta, terza pignorata in un procedimento esecutivo presso terzi promosso contro il dante causa degli attori avente ad oggetto le somme disponibili sul suo conto corrente bancario, dopo l’assegnazione delle somme pignorate, ha pagato ai creditori, a seguito della notificazione (in virtù dell’ordinanza di assegnazione) di atti di precetto da parte di questi ultimi, importi sensibilmente maggiori di quelli assegnati, comprensivi delle spese di precetto, addebitandoli peraltro sul conto corrente del debitore.

Secondo gli attori, l’addebito di dette somme al debitore esecutato sarebbe illegittimo, trattandosi di somme non dovute agli intimanti e, comunque, non addebitabili al debitore correntista.

1.2 Il giudice di pace ha rigettato la domanda di accertamento dell’illegittimità degli addebiti in questione e di restituzione dei relativi importi, con motivazione in sostanza solo apparente, corretta in secondo grado dal tribunale, che ha comunque confermato la decisione di rigetto, sulla base dei seguenti passaggi argomentativi:

a) la banca avrebbe effettivamente corrisposto ai creditori assegnatari somme eccedenti il dovuto, dal momento che, come sarebbe ormai definitivamente acquisito nell’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, laddove venga notificata al terzo pignorato l’ordinanza di assegnazione unitamente all’atto di precetto, le spese di precetto non sono dovute;

b) l’indirizzo in questione, però, si sarebbe stabilizzato solo a partire dal 2016, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione;

c) i pagamenti oggetto della presente controversia sono avvenuti anteriormente (nel 2012 e nel 2013), onde non sussisterebbe “l’elemento soggettivo della colpa valevole a ritenere integrata la fattispecie dell’illecito civile” in capo alla banca;

d) di conseguenza, sarebbe infondata la domanda di restituzione degli importi illegittimamente addebitati sul conto corrente del debitore G..

Tale decisione è manifestamente erronea, in diritto, sotto vari profili, sostanzialmente colti dalle censure di cui al ricorso.

1.3 In primo luogo, essendo stata proposta – dagli eredi del correntista – una domanda di accertamento dell’illegittimità dell’addebito, da parte della banca, di determinati importi su conto corrente bancario, nonché la restituzione degli stessi (dunque una domanda di ripetizione di indebito e/o, comunque, una domanda contrattuale fondata sul rapporto derivante dal contratto di deposito bancario in conto corrente), non certo una domanda di risarcimento del danno extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c., non può avere alcun rilievo la “colpa” della banca, dovendo accertarsi esclusivamente la legittimità o meno degli addebiti contestati.

Sotto questo aspetto, la decisione impugnata risulta manifestamente erronea, in quanto il tribunale, pur avendo riconosciuto l’illegittimità degli addebiti, ha poi rigettato la domanda di restituzione dei corrispondenti importi, per “mancanza di colpa”, cioè sulla base del rilievo di un profilo attinente all’elemento soggettivo della condotta della banca, nella specie del tutto irrilevante.

1.4 In secondo luogo, il precetto fondato su una ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. è intimazione rivolta direttamente ed esclusivamente al terzo pignorato (così come l’eventuale conseguente esecuzione forzata è svolta unicamente nei confronti di quest’ultimo), in quanto debitore inadempiente di una obbligazione di cui è l’unico titolare passivo, in quanto, come è noto, con l’ordinanza di assegnazione viene trasferita la titolarità del credito pignorato (dal debitore esecutato al creditore assegnatario), nei confronti del terzo.

Se il terzo non adempie tempestivamente quell’obbligazione, ormai consacrata in un titolo esecutivo formatosi nei suoi confronti, quindi, le eventuali spese di precetto ed esecuzione restano a suo esclusivo carico ed egli non potrà certo addebitarle al debitore esecutato: l’addebito al terzo pignorato (oltre che, come è ovvio, nei limiti del pignorato) potrà avvenire esclusivamente con riguardo e nei limiti di quanto sia previsto espressamente nell’ordinanza di assegnazione, cioè, di regola, in relazione al capitale, agli interessi ed alle spese liquidate nell’ordinanza stessa, nonché, eventualmente, ma esclusivamente, le spese successive che siano espressamente indicate nell’ordinanza stessa, ma non altre.

Ne consegue che, indipendentemente dal fatto che fossero dovute o meno le spese di precetto al creditore assegnatario, in nessun caso esse avrebbero potuto essere addebitate dalla banca al debitore esecutato, trattandosi di spese dovute dalla prima (sempre se effettivamente dovute e nei limiti in cui lo fossero), cioè di un debito proprio della banca stessa.

1.5 Da quanto appena esposto deriva, altresì, che la soluzione della presente controversia, in realtà, prescindeva del tutto dalla questione della ripetibilità delle spese del precetto notificato unitamente all’ordinanza di assegnazione di crediti emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. e, quindi, dai relativi indirizzi della Corte di Cassazione richiamati dal tribunale (per i quali si vedano: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9173 del 12/04/2018, Rv. 648801 – 01; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanze n. 9174 del 12/04/2018, n. 9246 del 13/04/2018, n. 17437 del 04/07/2018, n. 17439 del 04/07/2018, n. 17440 del 04/07/2018; Sez. 6 – 3, Ordinanze n. 15436 e n. 15443 del 21/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9877 del 15/04/2021, Rv. 661155 – 01).

In proposito, è comunque opportuno ribadire che, a differenza di quanto pare aver ritenuto il tribunale, nelle decisioni appena richiamate non è affatto statuito il principio di diritto per cui, laddove venga notificata al terzo pignorato l’ordinanza di assegnazione unitamente all’atto di precetto, le spese di precetto non sono in nessun caso dovute (dal terzo intimato, come già chiarito) al creditore intimante; al contrario, il principio di diritto affermato è quello per cui “l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo, e il creditore assegnatario può procedere alla notificazione di detta ordinanza anche unitamente all’intimazione dell’atto di precetto ma, in tale ultimo caso, laddove il terzo debitore intimato provveda all’integrale pagamento di tutte le somme dovute in un termine ragionevole, anche eventualmente superiore a quello di dieci giorni previsto dall’art. 480 c.p.c., da accertarsi in concreto in base a tutte le circostanze rilevanti nella singola fattispecie, dovrà ritenersi inapplicabile l’art. 95 c.p.c., e le spese di precetto e funzionali all’intimazione resteranno a carico del creditore intimante; laddove invece il pagamento avvenga in un termine ragionevole, ma non sia integrale, le spese di precetto e di esecuzione saranno ripetibili dal creditore nei limiti di quanto necessario per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate con tempestività dal debitore” (come espressamente e ripetutamente chiarito nei precedenti sopra richiamati è poi altrettanto opportuno ribadire che tali principi non sono affatto in contrasto, ma costituiscono mera specificazione di quelli già affermati in Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9390 del 10/05/2016, Rv. 639898 – 01).

E’, infine, opportuno altresì sottolineare che, per quanto sin qui esposto, non avrebbe potuto avere alcun rilievo – anche in via generale, e benché, come appena chiarito, la questione di diritto sia in sostanza irrilevante ai fini della decisione della presente controversia – l’epoca di ritenuta “stabilizzazione” degli indirizzi della Corte di Cassazione in ordine alla insussistenza del diritto del creditore assegnatario alla ripetizione delle spese di precetto ed esecuzione, in caso di notificazione dell’ordinanza di assegnazione unitamente all’atto di precetto e di pagamento intervenuto in un congruo termine: al di là del fatto che non esisteva in precedenza alcun indirizzo di legittimità in senso contrario, si tratta comunque semplicemente dell’affermazione di principi di diritto desumibili dalle norme vigenti e, come tali, destinati ad avere applicazione a prescindere dell’epoca in cui si sia verificata la relativa fattispecie.

1.6 In definitiva, la banca ha pagato un debito proprio (probabilmente inesistente, almeno in parte, anche se ciò in realtà non rileva direttamente ai fini della presente controversia), illegittimamente addebitando il relativo importo al correntista.

Il tribunale, dal canto suo, ha deciso la controversia applicando disposizioni (in tema di illecito extracontrattuale) non pertinenti alla fattispecie e richiamando, inoltre, un indirizzo interpretativo di questa Corte del tutto irrilevante ai fini della decisione, da cui ha anche tratto conseguenze palesemente erronee in diritto.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata affinché, in sede di rinvio, il tribunale verifichi esattamente quali erano le somme assegnate ai creditori, cioè quelle espressamente previste e analiticamente indicate nelle ordinanze di assegnazione, dichiarando di conseguenza illegittimo l’addebito sul conto corrente, di cui era titolare il dante causa degli attori, di qualunque importo in eccesso rispetto a tali somme.

2. Con il quarto motivo si denunzia “Violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione inesistente e contraddittoria in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 ed all’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost. e artt. 91 e 92 c.p.c., nella parte in cui ha modificato soltanto la motivazione della sentenza di primo grado, non riformando la stessa anche in ordine alla statuizione delle spese”.

Il motivo in esame, che ha ad oggetto le spese di lite, resta assorbito in conseguenza dell’accoglimento degli altri motivi.

3. Sono accolti i primi tre motivi ed il quinto motivo del ricorso, per quanto di ragione, assorbito il quarto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie i primi tre motivi ed il quinto del ricorso, per quanto di ragione; dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 9 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021

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