Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.4485 del 19/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29604/2016 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita n. 1, presso lo studio dell’avvocato De Stefano Maurizio, rappresentato e difeso dall’avvocato Calafiore Claudio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Credito Valtellinese S.p.a., e per esso quale procuratrice la Cerved Credit Management s.p.a. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 6, presso lo studio dell’avvocato Lio Sergio, rappresentata e difesa dall’avvocato Tagliareni Massimo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Cassa San Giacomo S.p.a., La Finanziaria San Giacomo S.p.a. con Socio Unico;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1852/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 12/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/01/2021 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1852/2016, depositata in data 12/10/2016, ha confermato la decisione di primo grado, emessa con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. (con rinuncia dell’intimato alla pronuncia della sentenza definitiva), con la quale – in controversia promossa, con citazione del 2005, dalla Cassa San Giacomo spa (succeduta alla Banca Popolare S. Angelo s.c. a r.l.), con intervento in giudizio della Finanziaria San Giacomo spa (quale successore a tutolo particolare dell’attrice), nei confronti del correntista G.G., al fine di sentirlo condannare al pagamento del saldo, al 2005, a debito di un rapporto di conto corrente bancario “n. *****”, presuntivamente stipulato nel ***** – era stato rideterminato in Euro 84.387,15 il saldo a debito del correntista, alla data della domanda, da corrispondere alla Finanziaria San Giacomo spa, successore a titolo particolare della Cassa San Giacomo.

In particolare, i giudici d’appello hanno respinto le eccezioni sollevate dall’appellante G., in punto carenza di legittimazione della Finanziaria San Giacomo spa, sia perchè questione nuova in violazione dell’art. 345 c.p.c., considerato che detto soggetto era intervenuto in primo grado, quale cessionaria di Mediocreval spa (nuova denominazione di Cassa San Giacomo spa), in difetto di contestazioni da parte del G., sia perchè era stato documentato il subentro di detto soggetto nel rapporto originariamente facente capo alla Banca Popolare S.Angelo s.c.a.r.l., quale cessionaria del credito, in forza di cessione massiva ex art. 58 del T.U.B., nella cui ipotesi non trova applicazione l’art. 1264 c.c. e non si procede alla notifica della cessione al debitore ceduto; quindi, la Corte territoriale ha sostenuto che l’ordinanza impugnata era stata resa, nell’ambito di un giudizio a cognizione ordinaria, all’esito di attività istruttoria espletata con consulenza tecnica d’ufficio contabile, ed era stata correttamente pronunciata; in punto di eccepita inesistenza del rapporto di conto corrente bancario, la Corte distrettuale ha rilevato che l’esistenza del rapporto contestato, in forza di documento scritto, risalente al *****, era stata accertata con sentenza n. 11057/2004 del Tribunale di Palermo, passata in giudicato, all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso, nel 1994, dal G. nei confronti dell’allora Cassa San Giacomo spa (succeduta alla Banca Popolare Sant’Angelo s.c.a.r.l.), con la quale decisione, revocato il decreto ingiuntivo opposto, la pretesa creditoria della banca era stata respinta nel merito, per mancanza di prova, in difetto di una valida regolamentazione tra le parti del tasso di interesse e delle condizioni applicate al rapporto.

Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 14/10/2016, G.G. propone ricorso per cassazione, notificato il 13/12/2016, affidato a cinque motivi, nei confronti della Finanziaria Sn Giacomo spa e della Cassa San Giacomo spa (succeduta alla Banca Popolare S. Angelo s.c.a.r.l.).

Si è costituita con controricorso, notificato il 22/1/2017, la Cerved Credit Management a socio unico, quale procuratrice della Credito Valtellinese spa. Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, sia la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 81,111,100 c.p.c., art. 1372 c.c., art. 1264 c.c., art. 58 T.U.B., art. 2697 c.c., art. 214 c.p.c., artt. 2712 e 2719 c.c., art. 115 c.p.c., art. 324 c.p.c., art. 2909 c.c., D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, commi 1 e 3, art. 112 c.p.c., sia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla eccepita carenza di legittimazione attiva della Cassa San Giacomo prima e della Finanziaria San Giacomo poi; 2) con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del combinato disposto degli artt. 1418 e 1325 c.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., art. 214 c.p.c., artt. 2712 e 2719 c.c., art. 115 c.p.c., art. 324 c.p.c., art. 2909 c.c., art. 1350 c.c., in combinato disposto con il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, commi 1 e 3, anche in rapporto del D.Lgs. n. 385 del 1993, commi 4 e 6, artt. 2709, 2710,2214 c.c., art. 112 c.p.c., art. 116 c.p.c., art. 186 quater c.p.c., art. 1350 c.c., in combinato disposto con il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, commi 1 e 3, anche in rapporto del D.Lgs. n. 385 del 1993, commi 4 e 6, sia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al mancato raggiungimento della prova in ordine al esistenza del rapporto di conto corrente bancario inter partes, non avendo in particolare la Corte d’appello correttamente interpretato il giudicato prodotto in giudizio (sentenza del 2004 del Tribunale di Palermo), che “statuiva” l’inesistenza – non l’esistenza, come ritenuto erroneamente nella sentenza impugnata – del contratto suddetto; 3) con il terzo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 2697 c.c., art. 214 c.p.c., artt. 2712 e 2719 c.c., art. 115 c.p.c., art. 324 c.p.c., art. 2909 c.c., art. 1350 c.c., in combinato disposto con il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, commi 1 e 3, anche in rapporto al D.Lgs. n. 385 del 1993, commi 4 e 6, artt. 2709, 2710,2214 c.c., art. 112 c.p.c., art. 116 c.p.c., art. 186 quater c.p.c., sia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in riferimento alla mancata pronuncia sulla domanda principale svolta dalla banca relativa all’esistenza o meno del rapporto di conto corrente; 4) con il quarto motivo, sia la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 2697 c.c., art. 214 c.p.c., artt. 2712 e 2719 c.c., art. 115 c.p.c., art. 324 c.p.c., art. 2909 c.c., art. 1350 c.c., in combinato disposto con il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, commi 1 e 3, anche in rapporto al D.Lgs. n. 385 del 1993, commi 4 e 6, artt. 2709, 2710,2214 c.c., art. 112 c.p.c., art. 116 c.p.c., art. 186 quater c.p.c., art. 1350 c.c., sia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’utilizzo in sede processuale, ai fini della ritenuta prova del credito, “di fotocopie informi di atti redatti unilateralmente dalla Banca, fotocopie non autenticate…disconosciute, non veritiere nei contenuti”, vale a dire delle copie degli estratti-conto, mai inviati al G.; 5) con il quinto motivo, sia la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 2697 c.c., art. 214 c.p.c., art. 2712 e 2719 c.c., art. 115 c.p.c., art. 324 c.p.c., art. 2909 c.c., art. 1350 c.c., in combinato disposto con il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, commi 1 e 3, anche in rapporto al D.Lgs. n. 385 del 1993, commi 4 e 6, artt. 2709, 2710,2214 c.c., art. 112 c.p.c., art. 116 c.p.c., art. 186 quater c.p.c., art. 1350 c.c., in combinato disposto con il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, commi 1 e 3, anche in rapporto D.Lgs. n. 385 del 1993, commi 4 e 6, nonchè in rapporto al Titolo II ed agli artt. 61,62,101,115,116,191 e 194 c.p.c., sia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, con riguardo all’unica prova espletata, ai fini della quantificazione del credito vantato dalla banca, rappresentata dalla consulenza tecnica d’ufficio, contestata dal ricorrente, anche perchè eseguita su una consulenza tecnica di parte, prodotta dalla banca, una perizia stragiudiziale neppure giurata.

2. La prima censura, inerente alla questione della eccepita carenza di legittimazione attiva (titolarità del rapporto controverso) della Finanziaria San Giacomo, intervenuta in giudizio in primo grado con comparsa del 2007, è inammissibile.

Invero, la Corte d’appello ha ritenuto, nel merito, l’eccezione sollevata infondata, alla luce della documentazione in atti, dalla quale, in particolare, si evidenziava che vi era stata una cessione in blocco dei crediti da parte della Mediocreval spa (nuova denominazione di Cassa San Giacomo) alla Finanziaria San Giacomo spa, D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 – TUB, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, comma 2 (nel testo originario, applicabile “ratione temporis”) ha infatti inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cass. 5997/2006; Cass. 20495/2020).

Il ricorrente, a fronte della suddetta motivazione, si limita a dedurre, del tutto genericamente, che non vi sarebbe, invece, alcuna prova che “tra le 1.784 posizioni”, cedute, vi fosse anche la sua.

3. La seconda censura attiene essenzialmente all’asserita erronea interpretazione operata dalla Corte d’appello del giudicato esterno rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Palermo n. 11057/2004, resa in altro giudizio, di opposizione a decreto ingiuntivo, tra le stesse parti avente ad oggetto lo stesso rapporto bancario.

La doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Invero, il giudicato esterno citato (cui la sentenza impugnata della Corte d’appello ha fatto riferimento) risulta riprodotto in stralci, nel ricorso per cassazione, alle pagg. 3 (“nella sentenza n. 11057/04 passata in giudicato in merito a detta copia informe – di contratto di conto corrente – alla pagina 4 si legge: “Ritenuto, pertanto, che in assenza dei contratti scritti di conto corrente e di apertura di credito, essendo del tutto ininfluente, ai fini della prova del credito, la summenzionata “lettera convenzione di apertura di credito di conto corrente”, priva di data e degli altri elementi del negozio, sottoscritta in bianco dal correntista, il credito ingiunto è del tutto privo di prova””) e 21 (“manca agli atti il contratto di conto corrente stipulato tra le parti, rinvenendosi solo un Mod. 48 “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”, firmato in bianco dal G. il *****, senza alcun riferimento al contratto, il Mod. 20 c.d. specimen sottoscritto alla stessa data dal G. per autentica di firma ed altro stampato relativo a “lettera-convenzione di apertura di credito in conto corrente” senza data, senza limite di affidamento, senza indicazione dei tassi convenuti, totalmente in bianco”; “risulta priva di pregio l’affermazione della Banca a giustificazione della mancata produzione del documento scritto, con il decorso del termine prescrizionale di tenuta dei documenti, essendo evidente che alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (dicembre 1994) tale termine decadenziale non era ancora decorso. Ritenuto pertanto che in assenza che in assenza dei contratti scritti di conto corrente e di apertura di credito, essendo del tutto ininfluente, ai fini della prova del credito, la summenzionata “lettera convenzione di apertura di credito di conto corrente”, priva di data e degli altri elementi del negozio, sottoscritta in bianco dal correntista, il credito ingiunto è del tutto privo di prova…Il decreto ingiuntivo opposto va revocato, per mancanza di prova della sussistenza dell’ammontare del credito ingiunto”).

Ora, tali stralci non sono sufficienti ai fini della comprensione della doglianza, in cui è dedotta la violazione del giudicato esterno, in quanto, come si evince dalla stessa decisione qui impugnata della Corte d’appello, nella pronuncia del Tribunale del 2004 vi era stata altresì una condotta di “non contestazione” dell’esistenza del contratto di conto corrente risalente al *****, da parte del G., con conseguente “accertamento” dell’esistenza del suddetto contratto ma revoca dell’ingiunzione opposta e rigetto della domanda azionata in sede monitoria della banca per carenza di “prova del credito”.

E la controricorrente deduce, a pag. 4 del controricorso, che, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo e nella sentenza n. 11057/200, era altresì stato affermato che, essendosi contestato da parte dell’opponente non l’esistenza del contratto di conto corrente ma solo l’importo “del preteso credito ed il tasso di interesse applicato “maggiore di quello convenuto””, la domanda “tendente alla dichiarazione di nullità del contratto, formulata dall’opponente soltanto dopo la riapertura dell’istruttoria e l’acquisizione della CTU, che ne ha fatto rilevare l’assenza, non può essere accolta”.

Va ribadito che “poichè la sentenza prodotta in un giudizio per dimostrare l’esistenza di un giudicato esterno rilevante ai fini della decisione assume rispetto ad esso – in ragione della sua oggettiva intrinseca natura di documento – la natura di una produzione documentale, il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione indicato dall’art. 366 c.p.c., n. 6, concerne in tutte le sue implicazioni anche una sentenza prodotta nel giudizio di merito, riguardo alla quale il motivo di ricorso per cassazione argomenti la censura della sentenza di merito quanto all’esistenza, alla negazione o all’interpretazione del suo valore di giudicato esterno” (Cass. 21560/2011; conf. Cass. 12658/2014).

Il ricorrente non chiarisce neppure sotto quale profilo le norme citate (in una ampia e diffusa elencazione) debbano ritenersi violate.

Il vizio motivazionale, poi, non è articolato secondo la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

4. Il terzo motivo è inammissibile.

Con esso si denuncia, nella sostanza, oltre all’erronea interpretazione del giudicato esterno, già oggetto di esame in relazione al secondo motivo di ricorso, che l’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., del Tribunale sarebbe stata viziata, per mancata pronuncia sulla domanda principale della banca, preliminare all’esame delle altre domande, relativa all’esistenza o meno del rapporto di conto corrente intercorso tra la Banca Popolare S. Angelo ed il sig. G.G. e che il giudice di secondo grado non avrebbe riconosciuto, e che il giudice “abbia errato nella concessione dell’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.”.

Ora, premesso che oggetto del ricorso per cassazione è la denuncia di vizi della pronuncia resa in grado di appello, non potendosi reiterare in questa sede i vizi della decisione di primo grado, a prescindere dalla risposta data alle censure mosse con l’atto di appello, la doglianza non si confronta con il decisum, avendo la Corte d’appello, respingendo il motivo “sub C”, con il quale l’appellante contestava l’erronea interpretazione dell’art. 186 quater c.p.c., statuito che “la pronunzia sull’esistenza del rapporto di conto corrente non costituisce presupposto indefettibili dell’ordinanza-ingiunzione, resa dal G.U. del Tribunale”.

All’evidenza la Corte d’appello ha voluto dire che l’ordinanza anticipatoria ex art. 186 quater c.p.c., trova applicazione anche nel caso di giudizio in cui siano state proposte più domande nei confronti di una o più parti e quindi il giudice può anche provvedere solamente su una o più delle domande (Cass. 9379/2002). L’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., che pronuncia su alcuni capi della domanda, se è fatta rinuncia alla sentenza, produce poi gli effetti di una sentenza definitiva sull’intero oggetto del giudizio, con la conseguenza che le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse ad una diversa pronuncia ed il giudice di secondo grado, se richiesto, deve provvedere anche sui capi della domanda in relazione ai quali è mancata una decisione di merito mediante il provvedimento anticipatorio (Cass. 23313/2007; Cass. 20693/2016; Cass. 10097/2020).

Nella specie, l’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., aveva pronunciato sulla domanda di condanna al pagamento di somma di denaro, accertata incidentalmente l’esistenza del rapporto di conto corrente inter partes; avendo la parte intimata rinunciato alla sentenza, esercitando facoltà conferitale, l’ordinanza ha prodotto gli effetti di una sentenza definitiva sull’intero oggetto del giudizio, spettando al giudice di secondo grado, se richiesto, di provvedere anche sulle domande o sui capi della domanda per i quali è mancata una decisione di merito. E la Corte d’appello si è pronunciata al riguardo, attraverso interpretazione del giudicato esterno prodotto in atti.

In ogni caso, il motivo non si confronta minimamente con tale statuizione.

5. Anche la quarta censura è inammissibile.

Attraverso le molteplici norme richiamate nella rubrica del motivo, il ricorrente si duole nella sostanza dell’utilizzo in sede processuale di fotocopie di atti redatti unilateralmente dalla banca, da esso disconosciute.

Ora la Corte d’appello ha rilevato che la doglianza in ordine alla documentazione prodotta dalla banca (in particolare “la perizia di parte redatta dalla Dott.ssa Ge.Al.”) era inammissibile, ex art. 345 c.p.c., perchè formulata solo con l’atto di appello, atteso che in primo grado, nei termini di legge, l’allora convenuto si era limitato a contestare solo la necessità di supportare il credito mediante la documentazione richiesta dall’art. 50 T.U.B., con produzione e certificazione notarile di conformità alle scritture contabili.

Il ricorrente ancora una volta non si confronta con il decisum, limitandosi a contestazioni mosse alla pronuncia di primo grado.

Va ribadito quanto affermato da questa Corte (Cass. 159522007): “il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito”, cosicchè “il ricorrente che denuncia, sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto” (nella specie, questa Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con cui il ricorrente ha, in parte, rivolto censure contro la sentenza di primo grado anzichè contro quella di appello, oggetto dell’impugnazione, e, in parte, ha prospettato l’errore d’interpretazione del giudice di appello senza cogliere la “ratio decidendi” della sentenza di secondo grado e ha, altresì, sollecitato una diversa lettura delle risultanze documentali ad opera della corte di legittimità, senza riportare in modo puntuale ed esauriente il contenuto degli atti asseritamente male o insufficientemente valutati dal giudice di merito; cfr. anche Cass. 14784/2015 e Cass. 18679/2017).

Il vizio motivazionale poi non è articolato secondo la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

6. Il quinto motivo è inammissibile per assoluta genericità e perchè non pertinente al decisum.

La Corte d’appello ha affermato che l’ordinanza impugnata ex art. 186 quater c.p.c., è stata resa in un giudizio a cognizione ordinaria, all’esito di attività istruttoria espletata con una consulenza tecnica d’ufficio.

Il ricorrente si duole, nella sostanza, del fatto che l’unica prova espletata, in primo grado, ai fini della quantificazione del credito vantato dalla banca, sia stata una consulenza tecnica d’ufficio, contestata dal ricorrente, anche perchè eseguita su una consulenza tecnica di parte, prodotta dalla banca, una perizia stragiudiziale neppure giurata.

Ora, va ribadito che “il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (Cass. 331/2020; Cass. 27197/2011).

Nella specie, peraltro, alcun riferimento al contenuto delle risultanze istruttorie è riprodotto in ricorso.

Il vizio motivazionale, poi, non è articolato secondo la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

7. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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