LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26851-2019 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.D., A.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LOCATELLI 1, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO VALENTINO, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA GIULIA BETTATI;
– controricorrenti –
contro
R.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 203/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Bologna, per quanto in questa sede interessa, confermava la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto le domande di C.D. e A.D., docenti assunti con contratto a termine dal Ministero Istruzione Università e Ricerca, accertando l’illegittimità delle clausole appositive del termine ai contratti rispettivamente stipulati e condannando il Ministero al risarcimento dei danni da mancata attuazione delle direttive comunitarie, quantificato nella misura di quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre al risarcimento dei danni subiti a causa del mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio, con decorrenza dalla stipula del primo contratto a termine;
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di tre motivi;
C.D. e A.D. hanno resistito con controricorso, illustrato mediante memoria;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
CHE:
con il primo motivo il Ministero denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia su un motivo specifico d’appello – nonchè violazione e falsa applicazione di legge sotto plurimi profili, rilevando che il risarcimento dei danni è previsto esclusivamente in relazione a reiterazione contrattuale in organico di diritto, mentre in organico di fatto l’eventuale risarcimento sarà configurabile solo per danni ulteriori conseguenti a uso improprio o distorto del potere di organizzazione scolastica, con onere di allegazione gravante sul lavoratore e osservando che non corrisponde al vero che la sentenza di primo grado non sia stata impugnata sul punto della sussistenza dell’organico di fatto, affermandosi la legittimità della reiterazione dei contratti anche oltre i 36 mesi, sicchè la sentenza è contraria alla citata normativa e alla sua interpretazione giurisprudenziale che nega l’attribuzione dell’anzianità pregressa in ipotesi di reiterazione di contratti a termine in organico di fatto;
con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1226, 20143, 2056 e 2697 c.c., in materia di risarcimento del danno – insussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno nell’ambito della disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato e inosservanza dell’onere probatorio sul danno sofferto nonchè della L. 4 ottobre 2010, n. 183, art. 32, commi 5 e 7, rilevando che ai fini della risarcibilità del danno è necessario che sia fornita la prova di una condotta illecita da parte dell’amministrazione, mentre nel ricorrere alla contrattazione a tempo determinato la PA è giustificata dalla variabilità e flessibilità del numero degli utenti del servizio scolastico ma anche dal fatto che il reiterarsi del contratto a termine è uno dei requisiti per lo scorrimento delle graduatorie il cui esito finale è l’immissione in ruolo;
con il terzo motivo deduce violazione della Dir. n. 199/70/CE, e dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, oltre a plurime violazioni di legge, contestando l’affermazione secondo la quale la reiterazione della contrattazione a termine nel comparto scuola costituisce violazione della disciplina comunitaria, soprattutto nel caso di supplenze in organico di fatto;
il primo motivo è inammissibile poichè il ricorrente ha omesso di trascrivere o riportare nei tratti essenziali le censure che assume di aver proposto con l’appello senza che siano state valutate dalla Corte (cfr. Cass. n. 17049 del 20/08/2015: E inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte.);
gli altri motivi, unitariamente considerati, sono manifestamente infondati;
questa Corte ha avuto modo di rilevare (Cass. Dal n. 22552 al n. 22557 del 18.10.2016, Cass. 7/4/2017 n. 9042 e numerose altre conformi), che, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, e in applicazione della Dir. n. 1999/70/CE del 1999, è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 commi 1 e 11, prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico (31 agosto), sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi;
allo stesso modo questa Corte ha evidenziato che nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, può farsi riferimento, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza 5072 del 2016, alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”;
alla luce degli esposti principi si rivela corretta la decisione della Corte che ha disposto in ordine al risarcimento dei danni in ragione dell’accertata prolungata assunzione dei docenti a tempo determinato, con superamento, quindi della soglia dei 36 mesi di assunzione in organico di diritto (circostanza da ritenere ormai incontroversa in ragione dell’accertata omessa impugnazione da parte dell’amministrazione);
in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con compensazione delle spese in ragione della definizione solo recente delle questioni affrontate con il ricorso;
non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis (Cass. n. 1778 del 29/01/2016 “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo”).
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021