Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.5056 del 24/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16284/2018 proposto da:

Provincia di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Popolo n. 18, presso la Regus Business Centres Italia s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Di Pardo Salvatore, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Compagnie Francaise d’Assurance pour le Commerce Exterieur s.a., succeduta alla Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Emanuele Gianturco n. 6, presso lo studio dell’avvocato *****, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato *****, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Itagas Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2, presso lo studio dell’avvocato Leccisi Giorgio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Conti Simone, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/2018 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, pubblicata il 10/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2020 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 18/2015, accoglieva per quanto di ragione la domanda proposta dalla Provincia di Campobasso (di seguito per brevità Provincia) nei confronti di Italgas Ambiente s.r.l. (di seguito per brevità Italgas), accertava l’inadempimento da parte della Italgas del contratto di appalto del servizio di verifica degli impianti termici stipulato con la Provincia di Campobasso il 28-12-2006 e condannava la convenuta al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 686.643,88, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, rigettando sia la domanda riconvenzionale proposta da Italgas, sia la domanda proposta nei confronti della terza chiamata Coface s.p.a., ora Compagnie Francaise d’Assurance pour le commerce exterieur S.A..

2. Con sentenza n. 1/2018 pubblicata il 10-1-2018 e notificata il 27.3.2018 la Corte d’appello di Campobasso ha accolto l’appello proposto da Italgas per quanto di ragione e, in parziale modifica della sentenza impugnata, ha rideterminato in Euro 23.240,52, oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado, l’importo dovuto da Italgas alla Provincia di Campobasso a titolo di penale per il parziale inadempimento del contratto d’appalto oggetto di causa, ha accolto la domanda riconvenzionale di Italgas e ha condannato la Provincia a pagare a Italgas, a titolo di residuo corrispettivo, la somma di Euro 501.987,45, oltre interessi sino al saldo con la decorrenza ed al tasso previsti dall’art. 5, comma 4, del contratto, dichiarando inammissibile l’appello incidentale proposto dalla Provincia nei confronti della Compagnie Francaise d’Assurance pour le commerce exterieur S.A. e assorbito l’appello principale proposto da Italgas nei confronti della stessa compagnia di assicurazione. La Corte d’appello, dopo aver qualificato come obbligazione di mezzi quella contrattualmente assunta da Italgas, ha affermato, per quanto ancora di interesse, che: i) era stata correttamente adempiuta, in conformità a quanto ritenuto anche dal Tribunale con decisione non oggetto di appello incidentale, l’obbligazione della Itagas, contenuta nella Relazione previsionale richiamata dall’art. 14, lett. b) del contratto, quanto alla vendita di modelli di autodichiarazione, avendo Italgas svolto la campagna di pubblicizzazione, diffusione e vendita dei modelli prepagati, a seguito della quale erano stati venduti 139.980 moduli per la certificazione annuale (con un introito di Euro 1.049.850,00) e 51 moduli per la certificazione biennale (con un introito di Euro 765,00), per un totale Euro 1.050.615.00; ii) in ordine alla medesima obbligazione (vendita modelli autocertificazione), il mancato raggiungimento del risultato previsto nella Relazione previsionale (vendita di 10.932 moduli di dichiarazioni annuali, di 34.813 moduli di dichiarazioni biennali e di 26.575 moduli di dichiarazioni quadriennali, a prezzo unitario progressivamente crescente, per un totale di n. 72.320 moduli e di Euro 1.401.435,00) correttamente era stato ritenuto dal Tribunale imputabile alla scelta degli utenti, e quindi non addebitabile alla parte appaltatrice, di optare per il meno costoso modulo di dichiarazione annuale, ma il Tribunale, pur escludendo l’inadempimento di Italgas sul punto, non ne aveva tratto le debite conseguenze in ordine al diritto dell’appaltatrice al compenso per l’attività prestata; quanto alla seconda obbligazione della Italgas prevista dall’art. 14, lett. b) del contratto del 28/12/2006 e dalla Relazione previsionale, consistente nell’esecuzione delle verifiche sugli impianti di potenzialità inferiore a 35 Kw non autocertificati, per le quali era stata prevista una tariffa unitaria di Euro 77.47, per un introito preventivato, corrispondente a 20.464 verifiche, pari a Euro 1.585.346,08, la previsione di n. 20.464 verifiche su impianti di potenzialità minore a 35 Kw non autocertificati non era utilizzabile quale parametro dell’esatto adempimento, dal momento che i moduli di autocertificazione presentati erano stati di numero di gran lunga superiore a quelli preventivati (139.980 invece che 72.320), di tal che il numero di verifiche previsto non era in concreto realizzabile, dato il consistente aumento delle autocertificazioni, e non era imputabile a Italgas la correlata violazione di quell’obbligo contrattuale, nonchè di conseguenza non dovuto alla Provincia il corrispondente danno da mancato guadagno, quantificato dal Tribunale in Euro 599.075,51; iv) il corretto adempimento, determinante introiti finanche superiori alle previsioni, da parte di Italgas della terza obbligazione prevista dall’art. 14, lett. b) del contratto, consistente nelle verifiche, non suscettibili di autocertificazione, sugli impianti di potenzialità superiore a 35 Kw, era stato accertato dal Tribunale con statuizione non impugnata; v) in considerazione della concreta portata degli inadempimenti di Italgas riscontrati, consistiti nella mancata realizzazione della banca dati e nel mancato invio trimestrale su supporto magnetico dell’elenco degli utenti morosi, la penale era da determinarsi nell’importo di Euro 23.240,52 in luogo di quello di Euro 87.568,37, liquidato dal Tribunale; vi) poichè solo l’inadempienza relativa alle verifiche su impianti non autocertificati di potenzialità minore a 35 Kw rientrava tra gli obblighi previsti dalla Relazione previsionale (art. 14, lett. b del contratto e punto n. 5 della Relazione previsionale) e poichè detta inadempienza non era imputabile a Italgas, quest’ultima aveva diritto al corrispettivo e, all’esito di compensazione impropria con il controcredito per la penale spettante alla Provincia, a titolo di residuo corrispettivo era dovuta ad Italgas la somma di Euro 501.987,45.

3. Avverso questa sentenza la Provincia di Campobasso propone ricorso, affidato a due motivi, resistito con controricorso dalla Italgas e dalla Compagnie Francaise d’Assurance pour le commerce exterieur S.A..

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.. La parte ricorrente e la controricorrente Italgas hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la Provincia ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176,1218,1321,1362 e 1365 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Ad avviso della ricorrente la Corte d’Appello erroneamente ha qualificato come obbligazione di mezzi e non di risultato quella contrattualmente assunta da Italgas, che si era impegnata a conseguire l’obiettivo del pareggio di bilancio tramite gli introiti economici relativi al servizio di verifica degli impianti termici, in base a quanto previsto dal p. 9 della Relazione Previsionale Biennio 2007-2008. Deduce che, in ogni caso, anche a prescindere dalla suddetta qualificazione, la funzione della clausola richiamata e dell’intero contratto era quella di garantire il pareggio economico e la Corte territoriale non aveva fatto corretta applicazione dei canoni ermeneutici di interpretazione del contratto. Riporta nel ricorso le parti del contratto da cui, a suo avviso, si desume l’univoca volontà dei contraenti nel senso precisato. In particolare, come da all. 2 prodotto in primo grado, il contratto del 28/12/06 all’art. 1 stabiliva che “formano parte integrante e sostanziale del presente atto le premesse, le deliberazioni, la Det. Dirig. 15 dicembre 2006, n. 3975 (All. A), la Relazione Previsionale per il rinnovo contrattuale del servizio di verifica impianti termici – Biennio 2007-2008" (allegata alla stessa determinazione)”, all’art. 5 prevedeva che “il corrispettivo come visto è fisso ed è invariabile per tutta la durata del contratto, essendo correlato esclusivamente alla capacità della società di organizzare ed effettuare le verifiche di competenza, nei termini indicati dalla “Relazione Previsionale per il rinnovo contrattuale del servizio di verifica impianti termici – Biennio 2007-2008” e che “le ultime tre rate bimestrali dell’anno 2008 verranno liquidate, con cadenza contrattuale, solo ad effettiva attività svolta dalla Soc. ITALGAS Ambiente s.r.l., attestata dal Dirigente del 3 Settore 1Servizio, tale da garantire in proiezione il pareggio economico tra entrate ed uscite cosi come individuate dal quadro economico riportato nella Relazione Previsionale per il rinnovo contrattuale del servizio di verifica impianti termici – Biennio 2007-2008", fatti salvi eventi ostativi al suddetto pareggio che non siano imputabili alla Soc. Italgas Ambiente s.r.l. o comunque risultino indipendenti dalla sua volontà”. Inoltre l’art. 14, lett. b) del citato contratto stabiliva il rispetto integrale di quanto riportato nella Relazione previsionale, fermo quanto previsto all’ultimo periodo dell’art. 5.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176,1218,1321,1325,1382,2697,1362,1363,1366 e 1367 c.c., nonchè del D.P.R. n. 412 del 1993, art. 11, comma 20 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Deduce, nel riportare parte della motivazione della sentenza impugnata, che la Corte territoriale ha travalicato i confini interpretativi posti dal legislatore, fornendo un’interpretazione distorta dell’art. 14, lett. b) del contratto, non conforme al dato letterale. Sostiene la Provincia che in base alle previsioni contrattuali le 20.464 ispezioni andassero eseguite sugli impianti che alla data della stipula del contratto non erano ancora autocertificati, avendo Italgas a disposizione due anni (2007 e 2008) per effettuare detti controlli. Ad avviso della Provincia, detta interpretazione era l’unica possibile in quanto, diversamente opinando, dall’1-1-2007 la Italgas non avrebbe potuto effettuare ispezioni, non disponendo dei dati relativi agli impianti non autocertificati. Inoltre la ricorrente lamenta che la Corte territoriale, pur rilevando l’inadempimento costituito dal mancato recupero dei crediti, lo abbia ricollegato al mancato rispetto della previsione di cui all’art. 14, lett. n) del contratto, e non alle previsioni della relazione previsionale, che, tramite il disposto dell’art. 14, lett. b) del contratto, Italgas si era obbligata a rispettare integralmente. Richiama le risultanze della C.T.U. espletata in primo grado, da cui, a suo avviso, risulta che le verifiche dovevano essere effettuate sugli impianti di potenzialità inferiore a 35w non autocertificati e che i dati riportati nelle relazioni bimestrali di Italgas erano cumulativi.

3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono in parte infondati e in parte inammissibili.

3.1. Occorre premettere che, in base alla ricostruzione, anche fattuale, effettuata dalla Corte di merito, si era rivelata erronea la stima contrattualmente prevista di verifiche da effettuare sugli impianti di potenza inferiore a 35 kw (n. 20.464 ispezioni), sicchè quel parametro non era utilizzabile per valutare la sussistenza dell’inadempimento lamentato dalla Provincia, e ciò in quanto le autocertificazioni degli impianti provenienti dagli utenti erano state di numero notevolmente più elevato di quello previsto al momento della stipulazione del contratto. La Corte d’appello ha rimarcato che il maggior numero di autocertificazioni era conseguito ad una scelta degli utenti, e dunque non addebitabile alla parte appaltatrice, di optare per il meno costoso modulo di dichiarazione annuale, tant’è che neppure il Tribunale aveva ritenuto sussistere l’inadempimento della prima obbligazione di cui all’art. 14, lett. b) del contratto, e nessuna censura in ordine a tale assunto era stata svolta dalla Provincia. La Corte territoriale ha conseguentemente ritenuto che il riscontrato mancato inadempimento di Italgas alla prima obbligazione di cui si è appena detto, si ripete mai censurato dall’appaltante, si ripercuotesse necessariamente sulla valutazione del corretto adempimento della seconda obbligazione (verifiche effettuate su impianti inferiori a 35w che non avevano raggiunto il numero previsto di 20.464 ispezioni). In particolare, poichè il numero di verifiche previsto in contratto per impianti non autocertificati era stato parametrato a un numero di autocertificazioni che si era rivelato errato, in quanto di gran lunga superiore a quello effettivamente realizzatosi, la scelta degli utenti di fare l’autocertificazione sul loro consumo, non imputabile ad Italgas, si riverberava, in proporzione, sul numero di verifiche effettuabili, diminuendole. Infatti, ad avviso della Corte d’appello, il dato relativo al numero delle autocertificazioni inviate dagli utenti era indubbiamente correlato, in proporzione inversa, a quello delle verifiche da effettuare, nel senso che la verifica non avrebbe dovuto effettuarsi se il dato da raccogliere con l’ispezione era già pervenuto con l’autocertificazione dell’utente, di tal che a un numero maggiore di autocertificazioni rispetto a quello previsto non poteva che corrispondere un numero inferiore di verifiche ispettive da effettuare.

3.2. Tanto premesso in ordine all’accertamento dei fatti ed al chiaro percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito, è priva di fondamento la censura sulla qualificazione del contratto come di mezzi, invece che di risultato, atteso che la distinzione non rileva nel senso prospettato dalla Provincia.

La qualificazione non ha, infatti, alcuna incidenza concreta sulla delibazione del corretto adempimento effettuata dalla Corte d’appello proprio in virtù del tenore letterale dell’art. 5 del contratto, ossia in base alla dirimente considerazione, espressa dai giudici di merito in base alla valutazione di risultanze fattuali, che la previsione contrattuale di stima del numero delle verifiche si fosse rivelata errata e che ciò si configurasse come elemento ostativo non imputabile all’appaltatrice, sì da rendere non esigibile quella prestazione, come previsto dall’art. 5, ultima parte, del contratto, restando, così, indifferente la natura, di mezzi o di risultato, della corrispondente obbligazione.

3.3. Infondata è anche la censura inerente alla violazione di canoni interpretativi, considerato che il pareggio di bilancio e il rispetto integrale delle previsioni della Relazione previsionale erano subordinati al mancato verificarsi di eventi ostativi non imputabili a Italgas, come previsto dal tenore letterale del citato art. 5, u.p. del contratto, richiamato anche dall’art. 14, lett. b) (cfr. pag. n. 12 e 13 del ricorso in base al tenore testuale degli articoli che riporta la Provincia) e, per quanto si è detto, la sussistenza di eventi ostativi è stata accertata in fatto dalla Corte territoriale (maggior numero di autocertificazioni e correlato minor numero di verifiche, nonchè di minori introiti).

Non ricorre, pertanto, la violazione di norme ermeneutiche denunciata, trovando riscontro nel tenore letterale del contratto, nel senso precisato, la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito, secondo la quale il maggiore introito preventivato, finalizzato al pareggio di bilancio, non era stato conseguito a causa di eventi ostativi non imputabili a Italgas. La censura in disamina è, peraltro, inammissibile nella parte in cui non si confronta con la dirimente considerazione espressa, anche previa valutazione di dati fattuali, dalla Corte d’appello circa l’ineludibile collegamento tra il numero di autocertificazioni e quello di verifiche da effettuare.

3.4. E’ in parte infondata e in parte inammissibile anche la doglianza con cui la Provincia sostiene che le 20.464 ispezioni andassero eseguite sugli impianti che alla stipula del contratto non erano ancora autocertificati.

Parte ricorrente richiama parti testuali della relazione previsionale non idonee a giustificare tale assunto interpretativo, stante il generico riferimento a “impianti non autocertificati”(cfr. pag.16 ricorso) e al disposto del D.P.R. n. 412 del 1993, art. 11 del quale ultimo non è spiegata in ricorso la specifica attinenza alla cadenza temporale invocata. La deduzione involge anche profili fattuali (cfr. pag.18, secondo cui le circa 140.000 autocertificazioni non erano altro che le 70.000 autocertificazioni annuali del 2007 ripetute nel 2008), il cui sindacato non può all’evidenza rimettersi a questa Corte e di cui, peraltro, non vi è menzione nella sentenza impugnata, difettando così la censura anche di autosufficienza.

A ciò si aggiunga che, secondo quanto affermato da Italgas e non specificamente confutato dalla ricorrente nella memoria illustrativa, il capitolato di oneri e prestazioni tecniche relative al servizio, all’art. 2.2., e anche la relazione previsionale (p.5 comma 2) prescrivevano espressamente di attendere l’esito delle autocertificazioni prima di effettuare le verifiche (cfr. pag.14 controricorso).

3.5. Infine sono inammissibili le doglianze della Provincia in ordine all’asserita “svalutazione” degli inadempimenti accertati da parte della Corte d’appello, in quanto dirette a una rivisitazione del merito non consentita in sede di legittimità.

4. In conclusione, il ricorso va respinto.

Nel rapporto processuale tra la ricorrente e Italgas le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario nella memoria illustrativa, seguono la soccombenza. Le spese del presente giudizio possono essere compensate nei confronti di Compagnie Francaise d’Assurance pour le commerce exterieur S.A., considerato che non sono state impugnate le statuizioni d’appello riguardanti le domande proposte nei confronti di detta parte, come dato atto da quest’ultima nel controricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di Italgas Ambiente s.r.l. delle spese di lite del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 10.200, di cui Euro200 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e compensa le spese di lite nei confronti di Compagnie Francaise d’Assurance pour le commerce exterieur S.A..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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