Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.5417 del 26/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVIERI Stefano – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4454/2019 proposto da:

COMUNE ERCOLANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato MIRIAM CHIUMMARIELLO, ed elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, pec:

avvocatomiriamchiummariello.pec.it;

– ricorrente –

contro

N.C., N.A., N.M., NO.CI., NO.AN., N.N., N.L., N.G., rappresentati e difesi dall’avvocato AGNESE GUALTIERI, ed elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO OJETTI N. 41, presso lo studio dell’avvocato ANGELO ROCCO NICHILO’, pec:

agnesegualtieri.avvocatinapoli.legalmail.it;

– controricorrente –

e contro

N.R.;

– intimato –

avverso a sentenza n. 5647/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/11/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 24/1/2007 i signori N.R., C., N., L., G., M., A., An. e Ci., in proprio e in qualità di eredi di R.T., convennero davanti al Tribunale di Napoli il Comune di Ercolano per sentirne pronunciare la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali e al successivo decesso patiti da R.T. in occasione di un sinistro avvenuto in ***** quando, la stessa, scendendo da un pulmann, era caduta a causa di una buca presente sul manto stradale, non segnalata nè transennata.

Nel contraddittorio con il Comune, svolta prova testimoniale e CTU, il Tribunale adito qualificò la domanda ex art. 2043 c.c. e, ritenendo non provati nè il fatto storico nè gli elementi dell’insidia o trabocchetto nel contesto in cui era avvenuta la caduta, rigettò la domanda.

2. La Corte d’Appello di Napoli, adita dagli eredi di R.T., qualificò la domanda ai sensi dell’art. 2051 c.c. e ritenne, contrariamente al giudice di prime cure, che il fatto costitutivo di danno fosse stato provato con riguardo alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo del sinistro, che pure provato fosse il nesso causale e la situazione di oggettivo pericolo in cui il sinistro era accaduto sicchè il danno doveva considerarsi derivante dal dinamismo intrinseco della res, non avendo il Comune dato prova di aver adottato tutti gli accorgimenti necessari per evitarlo. La Corte territoriale ha altresì escluso qualunque profilo di concorso colposo della danneggiata ed ha, conseguentemente, accolto l’appello liquidando una somma a titolo di danno biologico temporaneo, danno morale, danno da perdita del rapporto parentale con diverse personalizzazioni in ragione delle diverse relazioni personali esistenti tra gli attori e la vittima ed ha escluso il danno catastrofale perchè la morte era giunta all’improvviso. Ai fini della quantificazione del danno la Corte d’Appello ha preso a base del calcolo l’indice monetario giornaliero nell’importo massimo personalizzato previsto dalle tabelle milanesi nell’edizione del 2018.

3. Avverso la sentenza, che ha condannato il Comune di Ercolano a pagare i relativi importi oltre che le spese del doppio grado, lo stesso Comune ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. Hanno resistito gli eredi N. con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., in vista della quale la parte ricorrente ha depositato memoria mentre il Procuratore Generale presso questa Corte non ha concluso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato – il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia liquidato somme superiori rispetto a quelle richieste ed in particolare che abbia liquidato la somma complessiva di Euro 1.945.276,91 quando la somma richiesta era pari ad Euro 1.619.918,70. Sempre in violazione dell’art. 112 c.p.c., il ricorrente indica l’inammissibile introduzione solo in grado di appello della domanda di liquidazione dell’ndennità temporanea.

1.1 Il motivo è infondato. E’ vero che nell’appello era indicata la complessiva somma di Euro 1.619.918,70 e che quella liquidata è stata maggiore, tuttavia, fermo il calcolo del maggiore importo per interessi compensativi (che costituisce voce dovuta anche ex officio, trattandosi di commisurare l’esatta quantificazione del danno: Cass., 1, n. 18243 del 17/09/2015), va considerato quanto segue. Innanzitutto la Corte territoriale, una volta scelto il criterio ex art. 2056 c.c., basato sulle Tabelle, era tenuta all’applicazione delle Tabelle milanesi più recenti, secondo la giurisprudenza di questa Corte che prevede, per l’appunto l’obbligo per il giudice di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione (Cass., 3, n. 7272 dell’11/5/2012; Cass., 3, n. 21245 del 20/10/2016; Cass. 3, n. 5013 del 28/2/2017). In secondo luogo, come emerge sia dalla domanda introduttiva (pag. 7 ricorso), sia dall’atto di appello (sent. app. pag. 3 e 4), i danneggiati “facevano salva la diversa maggiore liquidazione equitativa del Giudice”, con ciò non potendosi intendere una clausola meramente di stile ma la possibilità, per il giudice, di accertare l’effettivo ammontare del danno in presenza di una ragionevole incertezza sull’importo del medesimo (Cass., 2, n. 6350 del 16/3/2010) e di indicazioni meramente indicative della parte in ordine a ciascuna delle voci il danno elencate in domanda (Cass., L, n. 16450 del 27/9/2012; Cass., 3, n. 12724 del 21/6/2016), non essendo possibile nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale avere una puntuale determinazione ex ante del quantum risarcibile (Cass., 3, n. 22330 del 26/9/2017, Cass., L, n. 20707 del 10/8/2018, Cass., 6-L n. 19455 del 20/7/2018, Cass., n. 25690 dell’11/10/2019). Da quanto esposto consegue che la diversità della somma liquidata rispetto a quella richiesta non ha costituito un vizio di extrapetizione.

2. Con il secondo nativo – nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per aver riconosciuto agli eredi il danno non patrimoniale iure proprio per la morte del congiunto oltre l’aspettativa di vita media della de cuius – si duole che la sentenza abbia calcolato il danno patrimoniale iure proprio oltre l’aspettativa di vita media della defunta e che la stessa sia stata parametrata alla data di deposito della sentenza quando la R. avrebbe avuto ***** mesi, anzichè fare riferimento alla durata della vita media in quel particolare contesto geografico. Inoltre i ricorrenti lamentano ancora che siano state prese a base della valutazione le tabelle di Milano dell’anno 2018 anzichè quelle del 2011, data della domanda.

2.1 Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale nella liquidazione del danno non patrimoniale derivato dalla perdita del rapporto parentale ha correttamente fatto riferimento a criteri indiziari, quali il vincolo di parentela, le reciproche relazioni interpersonali, le frequentazioni e la convivenza, l’età dei sopravvissuti e l’età del congiunto deceduto, da tempo ormai ritenuti dalla giurisprudenza di questa Corte adeguati non soltanto a ravvisare la esistenza del danno ma anche a modulare la entità dello stesso. In particolare il Giudice di appello ha dichiarato di utilizzare i criteri tabellari (Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale elaborate del Tribunale di Milano, nella versione aggiornata al tempo della decisione) che prevedono una variazione del “quantum” oscillante tra un “range” minimo ed uno massimo, onde conseguire, in relazione alle specifiche circostanze concrete, di modulare meglio la determinazione dell’ammontare dell’equivalente monetario.

La decisione è dunque conforme al principio di diritto, che il Collegio intende ribadire, secondo cui, in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l’unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunte e, cioè, l’interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonchè ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l’età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. Cass. Sez. 3, n. 28989 del 11/11/2019).

Quanto poi alla allegata erronea valutazione della durata della vita effettiva del congiunto deceduto, nel computo del quantum liquidato alla data di deposito della sentenza, il rilievo costituisce una mera indimostrata illazione del Comune ricorrente che non ha fornito alcuna dimostrazione di tale assunto.

Infondato è inoltre il rilievo mosso alla sentenza impugnata per avere applicato i valori tabellari dell’anno 2018 anzichè quelli dell’anno 2011. E’ appena il caso di osservare al proposito che l’utilizzazione delle Tabelle di Milano nella loro versione più recente rispetto agli eventi di causa è del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui le Tabelle non hanno valore normativo e, pur dovendo dunque escludersi che la loro modifica abbia la stessa efficacia dello “jus superveniens”, tuttavia integrano e danno forma al potere di liquidazione in via equitativa assegnato al Giudice dall’art. 2056 c.c., come interpretato da questa Corte, sicchè se le “tabelle” applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambiano nelle more tra l’introduzione del giudizio e la sua decisione, il Giudice (anche d’appello) ha l’obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione, incorrendo diversamente nella violazione dell’art. 2056 c.c. (cfr. Cass., Sez. 3, n. 7272 del 11/05/2012; id. Sez. 3, n. 21245 del 20/10/2016).

3. Con il terzo motivo si censura la sentenza con particolare riguardo alla liquidazione del danno parentale a favore del coniuge sopravvissuto dolendosi che la Corte territoriale abbia riconosciuto al coniuge N.R. un danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale pari a quello riconosciuto alla figlia superstite, calcolandolo sulla attualità, nonostante il coniuge fosse deceduto alla data del 3/1/2014, sicchè il pretium doloris avrebbe dovuto essere calcolato solo fino a quella data, e devoluto iure successionis, ai figli.

3.1 Il motivo è fondato. Vi è una irriducibile contraddittorietà nella impugnata sentenza laddove riconosce al coniuge N.R., deceduto nelle more del giudizio di primo grado, un risarcimento per danno non patrimoniale iure proprio per la morte della moglie pari a quello “dei figli superstiti” ed in particolare della figlia N.L. convivente calcolandolo all’attualità. E’ irriducibilmente inconciliabile l’affermazione con cui, da un lato, si dà atto della morte di N.R., coniuge superstite della R. alla data del *****, e dall’altro gli si riconosce il medesimo pretium doloris per il decesso riconosciuto ai figli superstiti ed in particolare alla figlia L., convivente, calcolandolo sull’attualità. E’ evidente che alcun corretto bilanciamento è stato operato dalla Corte di merito. Infatti, inevitabilmente, a causa del decesso del N. il pathos di quest’ultimo per la perdita della moglie è cessato. Ne consegue che non doveva essere quantificato un risarcimento devoluto pure iure successionis ai figli per il periodo tra il ***** (giorno successivo alla morte di N.R.) ed il ***** (data del deposito della impugnata sentenza). Da ciò discende che anche il calcolo degli interessi è errato essendo stato conteggiato su un capitale che ha tenuto conto di una sofferenza non patita dal N. negli ultimi quattro anni ed undici mesi per essere lo stesso deceduto.

4. Con il quarto motivo error in iudicando per avere la sentenza impugnata totalmente omesso di considerare le conclusioni del CTU in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – il ricorrente si duole che la corte territoriale non abbia esaminato le risultanze della CTU.

4.1. Il motivo è inammissibile perchè difetta di autosufficienza. La critica alla CTU per giurisprudenza costante di questa Corte deve essere accompagnata dall’enunciazione dei fatti rilevati e dimostrati in giudizio dei quali, in ipotesi, non sarebbe stato tenuto conto nello svolgimento delle indagini dell’ausiliario e che avrebbero così determinato accertamenti scientifici o tecnici errati; oppure deve specificamente contestare errori nella applicazione delle regole dell’arte che presiedono alla disciplina medico-legale (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 17369 del 30/08/2004; id. Sez. 2, Sentenza n. 13845 del 13/06/2007; id. Sez. Sentenza n. 3224 del 12/02/2014; id. Sez. 1, Sentenza n. 16368 del 17/07/2014; id. Sez. 1, Sentenza n. 11482 del 03/06/2016).

Il ricorrente non ha fatto nulla di questo e solo nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., c’è una generica contestazione mossa alla Corte d’Appello per non avere esaminato le risultanze della CTU, priva di alcuna specificità, dovendo al proposito ribadirsi il principio per cui l’eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2, la cui funzione – al pari della memoria prevista dall’art. 378 c.p.c., sussistendo identità di “ratio” – è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (cfr. Corte Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17603 del 23/08/2011; id. Sez. 2 -, Ordinanza n. 30760 del 28/11/2018) 5. Con il quinto motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si duole che la corte territoriale abbia riconosciuto i danno non patrimoniale iure proprio per la morte del congiunto senza accertarsi dell’esistenza dei presupposti per la suddetta liquidazione.

5.1 Il motivo è inammissibile in quanto va a censurare l’impugnata sentenza in punto di prova dell’affectio familiaris andando a contrastare palesemente la giurisprudenza di questa Corte richiamata nell’esame del secondo motivo e soprattutto criticando incomprensibilmente la liquidazione inesistente di un “danno biologico jure proprio” in favore dei familiari superstiti.

Il motivo è altresì inammissibile in quanto la denuncia del vizio di “error juris” in ordine alla applicazione delle norme di diritto sostanziale o processuale in materia di prove, per essere sottoposta al sindacato di legittimità, non può che procedere necessariamente al di fuori dell’ambito riservato al “prudente apprezzamento” del Giudice stabilito nell’art. 116 c.p.c., rimanendo circoscritta la verifica di legittimità dell’attività di giudizio del Giudice – in relazione all’indicato parametro normativo – al solo accertamento della conformità della decisione rispetto, sia ad eventuali limitazioni – imposte dall’ordinamento – all’acquisizione processuale di una fonte, sia in relazione ai limiti posti alla discrezionalità valutativa dei fatti, laddove siano previste prove legali, sia ancora sotto il profilo del corretto utilizzo dei mezzi di prova tipici -individuati dalle norme del codice di rito – in relazione tanto ai limiti legali di ammissione o di efficacia dimostrativa del singolo mezzo, quanto alle modalità procedurali di verifica istruttoria del mezzo. Con la conseguenza che la denuncia della violazione dell’art. 116 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) o 4), come ha ribadito più volte questa Corte (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26965 del 20/12/2007; id. Sez. L., Sentenza n. 13960 del 19/06/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016), è concepibile soltanto:

a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale);

b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi).

Nessuna delle indicate ipotesi di illegittimità è stata dedotta dal Comune ricorrente.

6. Con il sesto motivo – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., in tema di nesso causale e di ripartizione dell’onere della prova in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – censura la sentenza per rimettere in discussione l’accertamento di fatto del nesso di causalità tra l’evento lesivo e la buca sull’asfalto: afferma che il Tribunale aveva deciso bene sulla inattendibilità dei testi, ma neppure ci riporta le dichiarazioni di quelli e si limita a contrapporre apoditticamente la valutazione del primo Giudice a quella diversa del Giudice di appello.

6.1 Il motivo è pertanto inammissibile perchè volto a sollecitare questa Corte ad un riesame dei fatti e ad una rivalutazione delle prove.

7. Conclusivamente il ricorso va accolto limitatamente al terzo motivo, rigettati gli altri, la sentenza cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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