LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8622/2021 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato GIORGIO PINNA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.R.G.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 471/2020 emessa dalla CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, depositata il 18/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
che:
con sentenza resa in data 18/9/2020 (n. 471/2020), la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato S.G. al rilascio, in favore di D.R.G., di un immobile sul quale quest’ultima aveva ottenuto il riconoscimento del proprio diritto di abitazione, con la conseguente ulteriore condanna della S. al risarcimento, in favore dell’attrice, dei danni relativi al periodo di occupazione illegittima del medesimo immobile;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha evidenziato come il giudice di primo grado avesse correttamente pronunciato la condanna della S. al risarcimento dei danni in favore della D., avendo quest’ultima provveduto a un’adeguata allegazione di circostanze idonee ad attestare l’effettiva sussistenza dei danni subiti a seguito dell’occupazione illegittima ad opera della S.;
avverso la sentenza d’appello, S.G. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
D.R.G. non ha svolto difese in questa sede;
a seguito della fissazione della Camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Considerato
che:
con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge, nonché per vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 2043 e 2056 c.c., in relazione agli artt. 1223,1226 e 2697 c.c. (con riguardo all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che il danno da occupazione illegittima possa essere considerato in re ipsa, indipendentemente da ogni allegazione e prova delle conseguenze dannose dell’illecito dedotto, e per avere, in ogni caso ritenuto sussistenti elementi di carattere presuntivo suscettibili di attestare l’effettiva sussistenza, in capo alla D., di pretese conseguenze dannose riferibili all’occupazione dell’immobile oggetto di causa da parte dell’odierna ricorrente;
il motivo è inammissibile;
dev’essere preliminarmente disattesa la censura avanzata dalla ricorrente in ordine alla supposta affermazione, asseritamente contenuta nella sentenza impugnata, circa la considerabilità dei danni conseguenti all’occupazione illegittima di immobili altrui alla stregua di un fatto logicamente e materialmente implicito nella commissione dell’illecito denunciato (cosiddetto danno in re ipsa), essendosi il giudice di appello limitato, sul punto, a riportare le diverse interpretazioni fatte proprie dalla giurisprudenza di legittimità, ed avendo espressamente sottolineato come, pur volendo seguire l’indirizzo incline ad imporre, in ogni caso, a carico dell’attore, il necessario assolvimento degli oneri di allegazione e dimostrazione delle conseguenze dannose dell’illecito denunciato, nel caso di specie, la S. avesse ritualmente provveduto alla deduzione di circostanze di fatto idonee a soddisfare la ridetta esigenza di allegazione e prova;
ferma tale premessa, dev’essere altresì disattesa la censura avanzata dalla ricorrente con riguardo all’idoneità degli elementi probatori evidenziati dal giudice a quo a fondamento dell’effettività del danno lamentato dalla controparte;
al riguardo, osserva il Collegio come, attraverso le censure critiche articolate nel presente motivo d’impugnazione, la ricorrente si sia inammissibilmente spinta a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione;
deve qui, infatti, ribadirsi il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex pluri-mis, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709);
nella specie, il giudice a quo ha espressamente evidenziato come l’insieme delle circostanze espressamente valorizzate in sentenza avesse attestato l’avvenuta decisa compromissione, a carico dell’attrice, delle modalità del godimento del proprio immobile, incidendo in modo ragionevolmente significativo sulla qualità della propria vita quotidiana, nella specie costretta nei più angusti spazi alla stessa residuati, sì da fornire elementi critici sufficientemente certi e tali, rivisti nella loro reciproca connessione, da fornire una base probatoria adeguata all’attestazione dell’entità e della qualità del danno subito;
si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dai ricorrenti;
sulla base di tali premesse, dev’essere formalmente dato atto dell’inammissibilità del ricorso;
non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo la parte intimata svolto difese in questa sede;
dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2022
Codice Civile > Articolo 1223 - Risarcimento del danno | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1226 - Valutazione equitativa del danno | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2043 - Risarcimento per fatto illecito | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2056 - Valutazione dei danni | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile