Codice Procedura Penale > Articolo 254 - Sequestro di corrispondenza

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato.

2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.

3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, Sentenza n.39529 del 01/07/2022 (dep. 19/10/2022)

In tema di mezzi di prova, i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, Sentenza n.25549 del 15/05/2024 (dep. 28/06/2024)

In tema di mezzi di prova, i messaggi di posta elettronica, i messaggi WhatsApp e gli SMS conservati nella memoria di un dispositivo elettronico conservano la natura di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo o per altra causa, essi non abbiano perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico", sicché -fino a quel momento- la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, Sentenza n.31878 del 20/06/2025 (dep. 24/09/2025)

In tema di mezzi di prova, sono affetti da inutilizzabilità patologica, in considerazione della loro natura di corrispondenza, i messaggi "WhatsApp" acquisiti, in violazione dell'art. 254 cod. proc. pen., mediante "screenshots" eseguiti dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro del pubblico ministero.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, Sentenza n.6024 del 18/09/2025 (dep. 13/02/2026)

In tema di atti persecutori, l’acquisizione agli atti di “screenshots” o supporti digitali contenenti messaggi “WhatsApp”, sms o comunicazioni telematiche consegnati spontaneamente dalla persona offesa, quale partecipe della conversazione, non richiede decreto di sequestro ex art. 254 cod. proc. pen. né integra violazione dell’art. 15 Cost., trattandosi di documentazione prodotta da uno dei soggetti della corrispondenza e qualificabile come prova documentale ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen.; resta rimessa alla valutazione del giudice di merito la verifica della credibilità della persona offesa e dell’attendibilità del contenuto, non essendo necessario l’espletamento di perizia in assenza di specifiche contestazioni sulla provenienza e integrità dei messaggi.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472