Codice Procedura Penale > Libro Nono > Titolo I - Disposizioni generali

Codice Procedura Penale

Articolo 568 - Regole generali

Articolo 569 - Ricorso immediato per cassazione

Articolo 570 - Impugnazione del pubblico ministero

Articolo 571 - Impugnazione dell'imputato

Articolo 572 - Richiesta della parte civile o della persona offesa

Articolo 573 - Impugnazione per i soli interessi civili

Articolo 574 - Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili

Articolo 575 - Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria

Articolo 576 - Impugnazione della parte civile e del querelante

Articolo 577 - Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione

Articolo 578 - Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione

Articolo 578 bis - Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione

Articolo 578 ter - Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione

Articolo 579 - Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza

Articolo 580 - Conversione del ricorso in appello

Articolo 581 - Forma dell'impugnazione

Articolo 582 - Presentazione dell'impugnazione

Articolo 583 - Spedizione dell'atto di impugnazione

Articolo 584 - Notificazione della impugnazione

Articolo 585 - Termini per l'impugnazione

Articolo 586 - Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento

Articolo 587 - Estensione dell'impugnazione

Articolo 588 - Sospensione della esecuzione

Articolo 589 - Rinuncia all'impugnazione

Articolo 590 - Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione

Articolo 591 - Inammissibilità dell'impugnazione

Articolo 592 - Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione

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