Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.30478 del 23/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

(art. 380-bis.1 c.p.c.) sul ricorso (iscritto al N.R.G. 4355/15) proposto da:

V.M., (C.F.: *****), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Alfonso Maria Parisi e Tommasa Pergolizzi e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, p.zza Cavour;

– ricorrente –

contro

C.M., (C.F.: *****), rappresentata e difesa, in virtù

di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Lorenzo Carieri e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, p.zza Cavour;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 150/2014, depositata il 4 febbraio 2014 (non notificata).

RILEVATO IN FATTO

Nel gennaio del 1999 A.L. trasferiva con atto pubblico per notar C. la nuda proprietà della sua casa sita in ***** in favore di V.M., riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio e, con la conclusione di tale atto, la V. si obbligava, a titolo di corrispettivo dell’alienazione, a prestare assistenza all’alienante pena la risoluzione ipso iure del contratto.

Con citazione del marzo 2002 l’ A.L. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo-sez. dist. di Carini, la V.M. chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di cessione onerosa, con conseguente inefficacia dello stesso e la declaratoria che l’immobile oggetto di tale convenzione apparteneva in proprietà piena ed esclusiva ad essa attrice, invocando anche la condanna della convenuta alla restituzione della somma di Euro 30.844,00.

Nella costituzione della V. (che formulava, a sua volta, anche domanda riconvenzionale per il recupero di spese da lei anticipate), l’adito Tribunale, a seguito di riassunzione del giudizio interrotto – per la sopravvenuta morte dell’attrice – nei confronti dell’erede universale C.M., con sentenza depositata il 1 agosto 2007, dichiarava l’estinzione del giudizio sul presupposto dell’avvenuto accertamento che l’ A.L. aveva manifestato in sede stragiudiziale – con una missiva del 22 luglio 2004 – l’intenzione di rinunciare agli atti del giudizio e che la stessa rinuncia era stata accettata dalla predetta convenuta.

Decidendo sull’appello interposto dalla suddetta erede dell’originaria attrice già ritualmente costituitasi in primo grado, al quale resisteva l’appellata V.M., la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 150/2014 (depositata in data 4 febbraio 2014), accoglieva il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, previa revoca della dichiarazione di estinzione del giudizio adottata dal giudice di primo grado, accoglieva la domanda originariamente proposta dall’attrice A.L. e, per l’effetto, accertava l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto di cessione onerosa dedotto in controversia (per la ritenuta operatività della pattuita clausola risolutiva espressa) e dichiarava, di conseguenza, che l’immobile oggetto del medesimo contratto si apparteneva in proprietà esclusiva all’erede appellante, condannando l’appellata al pagamento – sempre in favore della C.M. – della reclamata somma di Euro 30.844,00, oltre alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

A sostegno dell’emessa decisione, la Corte palermitana rilevava, innanzitutto, la fondatezza del secondo motivo del proposto appello, accogliendo l’eccezione di invalidità, ai sensi dell’art. 428 c.p.c., della intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte dell’ A. poichè resa in uno stato di incapacità di intendere e di volere, pervenendo, pertanto, alla dichiarazione di revoca dell’estinzione del giudizio come adottata dal giudice di prime cure. Passando, quindi, all’esame dei motivi attinenti al merito della causa, la Corte territoriale ravvisava la fondatezza della domanda di risoluzione di diritto del dedotto contratto di cessione onerosa per effetto del comprovato grave inadempimento della V. agli obblighi con lo stesso assunti in favore dell’ A., con la conseguente condanna dell’appellata anche alla restituzione della somma di Euro 30.844,00 (oltre interessi maturati), dalla stessa indebitamente prelevata sul c/c bancario dell’ A., che glielo aveva cointestato nel luglio 1998.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la V.M., articolato in sette motivi, al quale ha resistito con controricorso l’intimata C.M..

Il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., nel senso del rigetto del ricorso.

La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa in virtù dello stesso art. 380-bis. 1 c.p.c..

2. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli artt. 302 e 305 c.p.c. e, in modo più specifico, dell’art. 306 c.p.c., assumendo l’intempestività dell’atto di riassunzione sul presupposto che esso era intervenuto tardivamente rispetto alla data di deposito dell’atto di rinuncia agli atti del giudizio formalizzata dall’ A.L..

3. Con la seconda doglianza la ricorrente ha denunciato – avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione degli artt. 1852 e 1857 c.c. anche in relazione all’art. 1298 c.c. nonchè con riferimento al regime delle prove alla stregua dell’art. 2697 c.c. e agli artt. 113 e 115 c.p.c., deducendo che – in ordine all’accoglimento della domanda di restituzione del danaro asseritamente da ella prelevato sul conto corrente dell’ A. – non era stato tenuto conto, nell’impugnata sentenza, che tale conto era cointestato anche a suo nome, con la conseguente sua legittimazione a compiere operazioni attive e passive sullo stesso, prospettando che, in ogni caso, in difetto di prova contraria, la metà di detto conto avrebbe dovuto ritenersi di sua pertinenza esclusiva.

4. Con il terzo mezzo di ricorso la difesa della V. ha dedotto l’assunta violazione degli artt. 306 e 310 c.p.c., nonchè l’asserito omesso esame di un fatto decisivo in ordine alla parte in cui con la sentenza di appello, malgrado l’avvenuta estinzione del giudizio di primo grado, erano state ritenute ammissibili le domande avanzate dalla C., pronunciando sul merito delle stesse.

5. Con la quarta censura la ricorrente ha inteso prospettare – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, – l’assunta violazione degli artt. 56,159 e 162 c.p.c. in riferimento agli artt. 152 e 153 c.p.c. oltre che in relazione agli artt. 305 e 310, nonchè l’omessa valutazione di fatti decisivi, in relazione alla ritenuta tempestività dell’atto di riassunzione e alla mancata rilevazione della nullità del giudizio e di tutti gli atti conseguenti.

6. Con il quinto motivo la ricorrente ha dedotto – in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, – l’assunta violazione degli artt. 345 e 431 c.p.c., congiuntamente ad un ulteriore omesso esame di un fatto decisivo, avuto riguardo all’asserita novità dei documenti prodotti in appello per effetto dei quali era stata riscontrata e dichiarata l’invalidità della rinuncia operata dall’ A. ai sensi dell’art. 428 c.p.c..

7. Con il sesto motivo la ricorrente ha prospettato – ancora in virtù dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, – la violazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 184 c.p.c. oltre che degli artt. 345 e 431 c.p.c., congiuntamente all’omessa valutazione di fatti decisivi, con riferimento alla mancata valutazione di inutilizzabilità dei documenti prodotti dall’appellante in secondo grado.

8. Con la settima ed ultima censura la ricorrente ha rilevato che, in conseguenza del rigetto dell’appello ove fossero stati accolti i precedenti motivi, la Corte territoriale avrebbe dovuto condannare la controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

9. Rileva il collegio che il primo e quarto motivo (esaminabili congiuntamente siccome connessi) sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.

Va rilevato, in particolare, che – al di là del difetto di specificità del ricorso in ordine all’avvenuta deduzione della relativa questione processuale ai sensi dell’art. 346 c.p.c. da parte della V., quale appellata, nel relativo atto di costituzione in secondo grado – con le due censure in questione la ricorrente pretende di far decorrere, nel caso di specie, il termine per la riassunzione del giudizio dal momento del deposito dell’atto di rinuncia agli atti del giudizio da parte della difesa dell’ A. (che non aveva alcuna rilevanza al riguardo), anzichè da quello dell’intervenuta dichiarazione all’udienza del 9 febbraio 2005 dell’evento interruttivo, a cui era seguito il deposito del ricorso in riassunzione in data 19 settembre 2005 e, quindi, del tutto tempestivamente (dovendosi porre riferimento a tale attività in proposito, indipendentemente dai successivi tempi di notificazione: cfr. Cass. S.U. n. 14854/2006; Cass. n. 11260/2011 e Cass. n. 9819/2018) in ordine all’osservanza del prescritto termine semestrale (scomputato il periodo feriale) di cui al previgente art. 305 c.p.c.. Da ciò consegue che il giudizio era stato legittimamente riassunto e proseguito, senza che potesse rilevarsi, per tale ragione, alcuna nullità susseguente (come, invece, infondatamente addotto dalla ricorrente con il terzo motivo).

10. Anche il secondo motivo è destituito di fondamento e deve essere respinto. Diversamente da quanto prospettato nell’interesse della ricorrente, occorre evidenziare che, alla stregua dei congrui accertamenti di merito compiuti dalla Corte di appello sui prelievi operati dalla V. e sul mancato versamento di somme da parte della stessa, lo stesso giudice di appello ha correttamente applicato il principio (rimanendo superata la presunzione di cui all’art. 1298 c.c.) secondo cui nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall’art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell’art. 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente, con la conseguenza che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo (cfr. Cass. n. 3241/1989; Cass. n. 4066/2009; Cass. n. 2686/2010, non mass.).

In relazione a tale principio la Corte palermitana – al fine di pervenire alla condanna della V. al pagamento, a titolo restitutorio, della somma di Euro 30.844,00 (la determinazione del cui importo non risulta, oltretutto, specificamente censurata dalla ricorrente) – ha dato adeguatamente conto dei riscontri documentali dai quali era emerso che, nell’arco di meno di un mese (dal 3 dicembre 2001 al 31 dicembre successivo), la V. aveva prelevato, con più operazioni, dal c/c cointestato circa 51.000.000 di lire, effettuando anche un ulteriore prelievo dell’importo di lire 15.297.387, il tutto senza che tale complessiva attività di prelievo fosse riferibile ad alcuna ragione di credito vantata dalla stessa ricorrente. Anzi, sottolinea la Corte territoriale, era da ritenersi incontestato come la V. fosse stata già anticipatamente soddisfatta per le sue (future) “prestazioni assistenziali” con l’avvenuto trasferimento della nuda proprietà dell’immobile dedotto in controversia in suo favore.

11. Il terzo motivo è inammissibile poichè, con esso, la difesa della ricorrente non ha colto la “ratione decidendi” dell’impugnata decisione, con la quale diversamente da quanto prospettato – la Corte di appello di Palermo aveva giudicato ammissibili e valutate nel merito le domande dell’erede dell’ A. sull’esatto presupposto che non si fossero verificati i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio di primo grado, come, invece, aveva ritenuto erroneamente il giudice di prime cure.

12. Il quinto e sesto motivo – anch’essi esaminabili unitariamente in quanto tra loro connessi – sono privi di fondamento e devono essere rigettati perchè, al di là della condivisione degli argomenti della Corte di appello palermitana in ordine all’utilizzabilità dei contestati documenti e degli apprezzamenti di merito adeguatamente motivati – bisogna porre in risalto (in modo assorbente) che, in ogni caso, non poteva discorrersi di novità dei documenti prodotti (e legittimamente riferiti anche ad atti di indagine penale: cfr. Cass. n. 15714/2010 e Cass. n. 9843/2014) per la prima volta in sede di gravame (a conforto probatorio della dedotta eccezione di invalidità, ai sensi dell’art. 428 c.c., della rinuncia dell’ A. agli atti del giudizio), dovendosi fare applicazione dell’antecedente regime processuale dell’art. 345 c.p.c., così come interpretato alla stregua del correlato principio espresso dalle Sezioni unite con la sentenza n. 10790/2017. Con questa pronuncia si è, infatti, statuito che nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (“ratione temporis” applicabile nel caso di specie), quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

13. Il settimo motivo è, per effetto, del rigetto di tutti gli altri, da intendersi impropriamente assorbito, avendo, in dipendenza dell’accoglimento dell’appello, la Corte territoriale condannato legittimamente la V. – in virtù dell’applicazione del principio della soccombenza correlato all’esito finale della controversia – al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio di merito.

14. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese della presente fase di legittimità che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Va dato, infine, anche atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della stessa ricorrente del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase di legittimità, liquidate in complessive Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre iva, cap e contributo forfettario nella misura del 15% sulle voci come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile, il 5 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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