LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29074/2014 proposto da:
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato ELIO VITALE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 5189/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/06/2014 R.G.N. 9325/2010.
FATTO E DIRITTO
LA CORTE, esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore, RILEVA che con distinti ricorsi diretti al giudice del lavoro di Roma F.G., premesso che aveva prestato servizio presso la stazione di Roma Tiburtina con mansioni capotreno e di essere stato licenziato in tronco il 16 agosto 2000, chiese la condanna della convenuta Trenitalia S.p.A. al pagamento in suo favore:
dell’assegno alimentare non corrisposto dalla società relativamente al periodo 10 novembre 2005 – 14 ottobre 2008 (procedimento n. 18201 del 2009 definito con sentenza numero 7829 del 2010);
dell’assegno alimentare non corrisposto per il periodo 14 ottobre 2008 – 18 giugno 2009 (procedimento n. 39308 del 2009, riunito a quello recante il n. 207354 del 2006 e definito con sentenza n. 8364 del 2011);
dell’importo di Euro 6647,32 a titolo di trattamento di fine rapporto (decreto ingiuntivo n. 473 del 19 gennaio 2006, opposto con ricorso iscritto al numero 207354 del 2006, poi revocato con la sentenza 8364/11);
dell’ulteriore somma di 1162,80 Euro, indicata come dovuta nel CUD 2007 e non corrisposta (decreto ingiuntivo n. 7250 del 2 dicembre 2008 opposto con ricorso iscritto al numero 2552 del 2009 e revocato con la sentenza 8364/11);
la società convenuta resistette alle domande avversarie osservando che: il licenziamento intimato il 18 agosto 2000 era stato dichiarato illegittimo dal Tribunale di Roma con sentenza 22441 del 2002, la quale aveva ordinato la reintegrazione dell’attore e condannato la convenuta risarcimento del danno, pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dal licenziamento sino alla riammissione in servizio; la Corte capitolina con sentenza n. 7511 del 2005 aveva poi riformato integralmente l’anzidetta impugnata decisione, giudicando legittimo il recesso; questa Corte, infine, aveva respinto il ricorso proposto da F.G. con sentenza n. 14176 del 2009, sicchè sulla legittimità del licenziamento si era formato ormai il giudicato; pendente il succitato giudizio di appello, il F. aveva agito in sede esecutiva per ottenere il pagamento delle somme riconosciute in suo favore dalla sentenza di primo grado, di modo che la società convenuta era stata costretta a richiedere la conversione del pignoramento e a versare la somma di Euro 72.281;
tanto premesso, la resistente TRENITALIA aveva rilevato l’infondatezza delle domande, volte ad ottenere l’assegno alimentare di cui all’art. 111 del c.c.n.l. 6 febbraio 1998, sia perchè il ricorrente non aveva allegato, nè provato di essersi trovato in stato di bisogno, sia in quanto la disposizione contrattuale invocata ex adverso era stata abrogata in occasione del rinnovo del contratto collettivo, risalente all’anno 2003. Di conseguenza, poichè la richiesta si riferiva ad un periodo successivo al rinnovo del contratto collettivo 1998, nulla poteva pretendere il ricorrente. Quanto, poi, alle ulteriori richieste, la convenuta aveva osservato che gli importi invocati dal lavoratore risultavano ampiamente compensati dalla somma di Euro 72.281 versata in esecuzione della succitata sentenza di primo grado, ma non dovuta in quanto era venuto meno il titolo in forza del quale il pagamento era stato eseguito, visto che la pronuncia con la quale era stato dichiarato illegittimo l’impugnato recesso era stata integralmente riformata in appello mediante il rigetto della domanda. Pertanto, TRENITALIA aveva chiesto in via riconvenzionale la condanna di F.G. al pagamento della differenza tra quanto versato allo stesso e quanto dovuto al medesimo lavoratore per i titoli indicati dei suddetti decreti ingiuntivi del 19 gennaio 2006 e del 2 dicembre 2008;
il giudice del lavoro di Roma, dunque, con la sentenza n. 7829 del 2010 aveva respinto la domanda volta ad ottenere la condanna di TRENITALIA al pagamento dell’assegno di alimentare per il periodo 10 novembre 2005 – 14 ottobre 2008, osservando che l’art. 111 del contratto collettivo anni 1996 – 99 era stato abrogato dal successivo contratto collettivo nazionale di lavoro 2003, sicchè nulla poteva pretendere il ricorrente. Inoltre, l’assegno alimentare maturava mese per mese, sicchè l’avente diritto non ne poteva pretendere la liquidazione soltanto in quanto era stato licenziato nella vigenza del precedente contratto collettivo;
anche la domanda, volta ad ottenere il pagamento dell’assegno per il periodo 14 ottobre 2008 – 18 giugno 2009, era stata respinta dal Tribunale con la sentenza n. 8364 del 5 maggio 2011, poichè il ricorrente non aveva allegato nulla in merito alla situazione reddituale propria e del suo nucleo familiare. Il Tribunale aveva, invece, ritenuto fondata la domanda riconvenzionale proposta da Trenitalia, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo del 19 gennaio 2006, condannando quindi il F. al Pagamento della somma di Euro 71 mila 281, oltre interessi legali dal 15 luglio 2003 al soddisfo;
avverso le anzidette pronunce, n. 7829 del 2010 e n. 8364 del 2011, il soccombente F.G. proponeva appello con separati ricorsi, osservando tra l’altro che in quest’ultima sentenza il giudicante nel dispositivo aveva revocato soltanto il decreto ingiuntivo 473 del 2006 e condannato esso opposto al pagamento della somma di 71.281,0o Euro, mentre nella motivazione aveva quantificato l’importo ancora dovuto in ragione di complessivi Euro 65.112,35 portando in detrazione anche la somma di 1162,82 Euro, il cui pagamento era stato ingiunto con il decreto numero 7250 del 2008;
TRENITALIA S.p.a. aveva resistito all’interposto gravame, chiedendone il rigetto, reiterando peraltro le eccezioni non esaminate dal primo giudicante, poichè ritenute assorbite, previo accertamento dell’errore materiale commesso nella sentenza 8364/11, poichè le somme da includere nel calcolo non erano contestate, risultando comunque le stesse dalla prodotta documentazione, sicchè la differenza dovuta andava quantificata in Euro 65.112,35;
con ordinanza del 10 gennaio 2004 il collegio giudicante, disposta alla riunione dei due giudizi di appello, aveva invitato le parti a depositare copia di tutti gli atti della procedura esecutiva, nonchè certificazione attestante lo stato della stessa. All’esito, la Corte capitolina con sentenza n. 5189 in data 30 maggio 2014, depositata per la pubblicazione il successivo 9 giugno, rigettava l’appello proposto avverso la sentenza 7829 del 2010 e in parziale riforma della pronuncia n. 8364 del 2011, revocava anche il decreto ingiuntivo n. 7250 del 2008, condannando quindi l’appellante F.G. a restituire alla società appellata la somma di Euro 65.112,35 oltre interessi legali dal 23 settembre 2003 al saldo. Condannava, altresì, lo stesso appellante al rimborso delle spese per entrambi i gradi di giudizio in favore di Trenitalia S.p.A. all’uopo liquidate;
avverso la sentenza di appello n. 5184/14, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione il sig. F.G. come da atto del 5 dicembre 2014, affidato a tre motivi, cui ha resistito Trenitalia S.p.A. con controricorso in data 13/14 gennaio 2015; memoria illustrativa è stata depositata per la sola controricorrente TRENITALIA S.p.a.;
CONSIDERATO che:
con il primo motivo di ricorso è stato ribadito il diritto del lavoratore alla corresponsione dell’assegno alimentare. A tal riguardo la sentenza è stata impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti nonchè accordi collettivi nazionali di lavoro, con riferimento agli artt. 1322,1362 c.c. e ss., art. 137 c.c., comma 2, e art. 1375 c.c., nonchè all’art. 111 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1996-99 per i ferrovieri, ed ancora per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, nonchè per illogicità e non congruità della motivazione;
con detta censura si critica l’impugnata pronuncia, laddove si assumono disattesi completamente i principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 3982 del 2014, ancorchè ivi citata, non avendo la Corte territoriale per nulla considerato che la fattispecie in questione si inquadra in quella dei diritti quesiti, intendendosi per tali solo le situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato come i corrispettivi di prestazioni già rese e non in quelle situazioni future o in via di consolidamento, che sono autonome e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi, posto che nella specie il lavoratore era stato licenziato in tronco, sicchè risultava interrotto qualsiasi rapporto contrattuale con la società da cui dipendeva. La reintegrazione del lavoratore in forza della sentenza di primo grado non aveva mutato per nulla i rapporti contrattuali del dipendente con l’azienda, poichè la pronuncia di appello, che aveva riformato quella di primo grado, aveva ripristinato la situazione preesistente, avendo ripreso valore ed efficacia il licenziamento originario. La sentenza di appello non aveva fatto altro che porre nel nulla quella di primo grado e ai fini contrattuali ripristinare la situazione preesistente alla reintegrazione;
motivazione giuridicamente non corretta, illogica e contraddittoria risultava quella laddove la Corte territoriale aveva osservato che il principio, il quale in assoluto consente alle parti collettive di prevedere un trattamento di miglior favore in relazione a prestazioni destinate a ripetersi in futuro nel tempo, era ancora più calzante nella specie, nella quale, vigente il contratto collettivo 1996-99, il diritto a percepire l’assegno alimentare sarebbe comunque venuto meno a seguito della reintegrazione disposta con la sentenza n. 22.441 del 2002;
venivano, altresì, richiamate a sostegno delle tesi di parte appellante le sentenze di questa Corte in data 11 novembre 1988 n. 6116 e 18 settembre 2007 numero 19351; nel caso in esame il diritto reclamato dal ricorrente era sorto in virtù del contratto collettivo 1996/99, poichè la fattispecie si era perfezionata con il suo licenziamento in data 16 agosto 2000 e con le due condizioni previste dall’art. 111 dello stesso contratto, ovvero l’impugnazione del licenziamento e il prolungamento del giudizio oltre 60 giorni dalla fine del rapporto di lavoro. Nè risultava che esso ricorrente fosse mai stato iscritto da alcuna organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro 2003-06, ovvero che avesse mai rilasciato alcun mandato alle suddette organizzazioni sindacali o che avesse mai aderito allo stesso c.c.n.l. 2003-06. La sentenza impugnata risultava anche viziata poichè, pur avendo il ricorrente ampiamente sollevato le anzidette eccezioni con l’interposto gravame, la Corte tuttavia nulla aveva motivato in proposito;
veniva altresì richiamata a sostegno la sentenza di questa Corte in data 18 settembre 2007 n. 19351;
di conseguenza, quanto affermato dal giudicante nella sentenza impugnata, relativamente all’applicazione nella specie del contratto collettivo 2003-06, non trovava riscontro negli insegnamenti di questa Corte, perchè la successione di contratti collettivi non poteva incidere sui lavoratori già cessati dal servizio, non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, cui non avevano comunque aderito. Anche al riguardo la Corte territoriale a seguito di specifiche contestazioni aveva omesso di fornire alcuna motivazione;
con il secondo motivo di ricorso – sulle richieste di pagamento somme da parte del lavoratore ricorrente in sede monitoria e sulle domande riconvenzionali della resistente – la sentenza di appello è stata impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione alla violazione falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in riferimento all’art. 24 Cost., comma 2, artt. 1199,1224,1322,1282,1362 c.c. e ss., art. 1372 c.c., comma 2, artt. 1375,2033,2699,2700,2714,2715 c.c., art. 2697 c.c., comma 2, e art. 2928 c.c., nonchè in relazione agli artt. 395,414,416,420,437,495,533 e 630 c.p.c., L. n. 153 del 1959, art. 12, D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 6 e 16, art. 18 commi 1 e 2, nonchè D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 20, comma 1 e 2, ed ancora per insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio nonchè per illogicità e non congruità della motivazione, segnatamente laddove la Corte territoriale aveva osservato come l’acquisita produzione documentale non lasciasse alcun margine di dubbio circa il diritto della società appellata di ripetere le somme versate, entrate definitivamente nella disponibilità del F. per effetto dell’ordinanza del 21 maggio 2003 già alla data del 23 settembre 2003, ossia contestualmente al versamento. In proposito, il ricorrente ha sostenuto che la Corte capitolina era incorsa nelle violazioni sopra denunciante, poichè aveva ignorato e disconosciuto un fatto cardine, essenziale per la risoluzione della controversia, regolarmente rappresentato da esso ricorrente, consistito nel non avere lo stesso mai percepito le somme richieste dalla TRENITALIA in ripetizione, come anche nemmeno aver mai dichiarato di aver le percepite e di non aver mai la società dimostrato che il ricorrente le avesse ricevute. Infatti, la TRENITALIA non aveva mai prodotto alcuna quietanza liberatoria a firma del ricorrente, con la quale lo stesso avesse attestato l’avvenuta riscossione delle somme oggetto di esecuzione forzata, nè aveva mai prodotto a tal fine un altro documento equipollente. Poteva affermarsi, dunque, che non è possibile riscuotere somme pignorate presso un qualunque Tribunale dell’esecuzione se non si assolve all’obbligo di rilascio di una quietanza liberatoria, come da modellame all’uopo prodotto in cui è sancito l’obbligo del creditore pignorante di rilascio di quietanza liberatoria a seguito della riscossione del credito. Pertanto, non avendo Trenitalia esibito alcuna quietanza a firma del ricorrente nulla poteva la stessa vantare nei suoi confronti. Per di più, la mancata riscossione era comprovata dalla circostanza che le somme richieste a Trenitalia con il precetto del 14 gennaio 2003 e ammontanti ad 70.881,65 Euro, costituendo reddito da lavoro dipendente, non erano state mai assoggettate ad apposita tassazione fiscale, come si evinceva dal CUD 2004. Infatti, poichè secondo la disciplina dettata dal D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 6 e 16, tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto a causa dell’illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente (Cassazione 11 marzo 2003 n. 3582) e che per le stesse somme non gli erano state versate da Trenitalia le contribuzioni assistenziali e previdenziali come da risultanze dell’estratto contributivo del 31 marzo 2009 rilasciato dall’Inps (ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 12, secondo cui costituisce retribuzione ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza tutto ciò che il lavoratore riceve indipendenza del rapporto di lavoro ad eccezione degli emolumenti tassativamente indicati dalla stessa norma Cassazione lavoro 16 febbraio 2004 n. 2931). Quanto, poi, ritenuto dalla Corte distrettuale in base alla documentazione prodotta il 20 maggio 2014 dalla società appellata, all’esito dell’ordinanza collegiale del 10-01-2014, che non lasciava alcun margine di dubbio circa il diritto di TRENITALIA di ripetere le somme versate, entrate definitivamente nella disponibilità del F. per effetto dell’ordinanza 21-05-2003, già dal 23-092003, ossia contestualmente al versamento, integrava motivazione viziata per violazione di legge e per vizi di motivazione nella parte in cui, pur richiamando i principi affermati da Cass. n. 6753/2012, di fatto li aveva disattesi, poichè tale documentazione non risultava integrativa della precedente depositata in primo grado dalla stessa parte, ma sostitutiva ed unica ai fini della definizione del giudizio, perciò in violazione delle preclusioni e decadenze per le acquisizioni documentali e quindi della prova documentale. Inoltre, la motivazione della Corte territoriale sul punto era viziata sotto il profilo della violazione di legge e della logicità nonchè contraddittorietà della motivazione stessa, non rilevando l’art. 2928 c.c. (Assegnazione di crediti. – 1. Se oggetto dell’assegnazione è un credito, il diritto dell’assegnatario verso il debitore che ha subito l’espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato), “per cui se il credito originario nei confronti del debitore esecutato in realtà non si estingue (a differenza del processo esecutivo) con l’assegnazione, ma rimane quiescente per effetto della condizione salvo esazione”. Per altro verso, il diritto alla ripetizione dell’indebito veniva desunto non perchè il ricorrente avesse effettivamente percepito le somme, ma per il fatto che le somme versate da TRENITALIA S.p.a. erano entrate a far parte definitivamente nella disponibilità del F., giusta l’ordinanza del 23 maggio 2003, già dal successivo 23 settembre, soltanto perchè l’effettuazione del deposito, secondo la Corte capitolina, aveva estinto il processo esecutivo, dunque in forza di motivazione illogica concernente la mera disponibilità e non l’effettiva riscossione, laddove poi il diritto alla ripetizione d’indebito derivava esclusivamente da una effettiva percezione, indebita, di un credito. Dunque, la produzione documentale acquisita dalla Corte territoriale non possedeva alcuna valenza probatoria, con conseguente inammissibilità della stessa, per cui la Corte d’Appello avrebbe dovuto rilevarne d’ufficio l’inefficacia probatoria e non ammetterla. Infatti, l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione in data 26 maggio 2003, oltre a risultare sprovvista di autenticità, era altresì carente di elementi essenziali identificativi di una determinata procedura esecutiva, parimenti il certificato di cancelleria circa la definizione in data 29.09.2003 della procedura esecutiva, poichè rilasciato in palese violazione del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18, e art. 20, commi 1 – 2. Di conseguenza, l’anzidetta documentazione non aveva alcuna valenza probatoria, ai sensi degli artt. 2714 e 2715 c.c., circa l’avvenuta definizione della procedura esecutiva n. 9806/03, che invece non risultava essere stata mai definita.
Erroneamente, inoltre, la Corte capitolina aveva disatteso l’appello per la parte in cui si era sostenuto che la società avrebbe potuto agire unicamente per la sorta capitale intimata con il precetto, rilevando ai fini della ripetizione il corrispondente arricchimento della controparte, e non anche le spese della procedura sostenute dal solvens, che a pronte di una sentenza provvisoriamente esecutiva avrebbe dovuto adempiere spontaneamente senza subirla. L’unica somma da restituire sarebbe stata quella percepita e risultante dal precetto, corrispondente a 69.936,30 Euro in luogo dell’importo di 72.281,00 statuito in sentenza. Di conseguenza, anche la maturazione degli interessi decorreva dalla data dell’indebito arricchimento, e non già dal 23 settembre 2003. Sul punto la pronuncia impugnata era viziata per insufficienza di motivazione, oltre che per violazione di legge, in quanto non aveva riportato la data dell’effettiva percezione del credito pignorato, senza quindi abbinare alla data del 2309-2003 un determinato evento, rimasto incomprensibile. Ulteriori rilievi sono stati mossi da parte ricorrente, segnatamente sotto il profilo di viziata e omessa motivazione, in relazione a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello circa la c.d. compensazione atecnica, secondo cui TRENITALIA aveva già provveduto a versare le ritenute fiscali e previdenziali sul t.f.r. e sulle somme indicate nel CUD 2007, sicchè le dovevano essere riconosciuti gli ulteriori importi di 384,69 e di 256,78 Euro, da detrarre dal totale delle somme indicate nei decreti ingiuntivi, come da motivazione della sentenza n. 8364/11 per l’ammontare di Euro 65.112,35 (72281 + 384,69 + 256,78 = 72.922,47 – 7810,12);
con il terzo motivo, sulla ricusazione del giudice di primo grado, la sentenza de qua è stata impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 51 c.p.c., comma 1, n. 3, artt. 52 e 161 c.p.c., nonchè per insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio ed ancora per illogicità e non congruità della motivazione. Erroneamente, infatti, la Corte d’Appello aveva giudicato infondato i motivo di gravame, con il quale l’appellante aveva riproposto l’istanza di ricusazione per sostenere la nullità della sentenza impugnata. I cinque errori all’uopo evidenziati (condanna al pagamento di 71 mila Euro 281 anzichè della minor somma di 65.112,35 Euro, mancata revoca del decreto ingiuntivo n. 7250/08, computo nel calcolo del dovuto da parte ricorrente dell’importo per il decreto ingiuntivo non revocato, considerazione nei conteggi di un importo dovuto nella misura di Euro 72.922,47 in luogo di 72.281, difformità tra dispositivo e motivazione laddove nel primo esso ricorrente era stato condannato al pagamento di Euro 71 mila 281, mentre nella motivazione l’importo dovuto veniva calcolato in ragione di Euro 65.112,35) costituivano violazioni grossolane e macroscopiche di principi giuridici, ciò che risultava dimostrato dalla stessa pronuncia di appello, la quale pur confermando quasi integralmente quella di primo grado, l’aveva corretta in tutti i suoi punti. Gli errori giuridici e grossolani rilevati aggiunti agli altri errori materiali facevano della sentenza di primo grado una pronuncia diretta al solo scopo di danneggiare il ricorrente per grave inimicizia. Pertanto, la sentenza di primo grado andava dichiarata nulla al pari di quella d’appello poichè conseguente e connessa alla prima;
TANTO PREMESSO, deve considerarsi che il ricorso va disatteso, siccome in larga parte inammissibile, oltre che infondato, tenuto conto di quanto, complessivamente e dettagliatamente, accertato nonchè valutato dai giudici di merito con l’impugnata sentenza, pronunciata all’esito del secondo grado del giudizio, attesa inoltre la carente allegazione di completi ed esaurienti elementi di cognizione, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, al fine anche di poter verificare in concreto eventuali omissioni rilevanti a norma degli artt. 112 e 434 dello stesso codice di rito, e/o inammissibili novità nelle doglianze, però denunciate da parte ricorrente anche mediante commistione di vizi tra loro eterogenei, se con addirittura incompatibili (cfr. sul punto da ultimo Cass. I civ., ordinanza n. 26874 del 23/10/2018, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse. In senso conforme v. altresì Cass. I civ., sentenza n. 19443 del 23/09/2011);
invero, la Corte capitolina correttamente ha ritenuto immeritevoli di pregio i motivi di appello, con i quali erano state censurate le sentenze impugnate per aver escluso il diritto all’assegno alimentare previsto dall’art. 111, del contratto collettivo 1996 – 99. Era assorbente, infatti, l’argomento sul quale la sentenza n. 7929 del 2010 aveva fondato la pronuncia di rigetto, rilevando che la richiesta si riferiva ad un periodo nel quale la suddetta disposizione contrattuale aveva cessato di produrre effetti, essendo stato quel contratto collettivo sostituito dal c.c.n.l. 2003-06, che non aveva più previsto il diritto del lavoratore licenziato a percepire l’assegno alimentare sino alla definizione del procedimento avente ad oggetto la legittimità / illegittimità del recesso. A tal riguardo veniva richiamata la giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 3982 del 2014), secondo cui le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto di quelle individuali, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicchè, nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive, anche in senso sfavorevole al lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti, intendendosi per tali solo le situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come i corrispettivi di prestazioni già rese, e non anche quelle situazioni future o in via di consolidamento, che sono autonome e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi;
del tutto validamente, quindi, la Corte di merito ha ritenuto come nel caso di specie non potesse sostenersi che il diritto del F. a percepire l’assegno alimentare, per tutta la durata del giudizio relativo alla contestata legittimità del suo licenziamento, fosse stato definitivamente acquisito al patrimonio dell’appellante al verificarsi delle due condizioni previste dall’art. 111 del c.c.n.l. 96-99, giacchè l’assegno maturava mese per mese, con la conseguenza che la previsione contrattuale aveva spiegato effetti limitatamente al periodo di vigenza del contratto. Per giunta, nel caso di specie la reintegrazione nel posto di lavoro era stata ordinata con la sentenza di primo grado, risalente all’anno 2002, che aveva quindi comportato il venir meno del diritto a percepire l’assegno alimentare. La situazione poi verificatasi, allorquando, riformata la sentenza di primo grado, il lavoratore era stato nuovamente estromesso dall’azienda, non poteva che essere valutata alla luce delle disposizioni del contratto collettivo nel frattempo intervenuto, non essendo perciò configurabile un diritto quesito rispetto ad una prestazione della quale il ricorrente non godeva al momento dell’entrata in vigore del nuovo contratto 2003-06 (quest’ultimo, peraltro, nemmeno menzionato nell’indice del ricorso per cassazione a pag. 32, sebbene il motivo di censura sub. 2 abbia fatto riferimento genericamente anche violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, dei quali peraltro a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 6, e art. 369 c.p.c., n. 4, occorre il deposito del testo integrale);
ricapitolando, dunque, gli avvenimenti rilevanti ai fini della decisione: il licenziamento in tronco fu intimato in data 16/18 agosto 2000, quindi invalidato dalla sentenza n. 2241/2002, con ordine di reintegrazione e condanna di parte convenuta al risarcimento del danno fino alla riammissione in servizio. Tale pronuncia però venne successivamente riformata dalla sentenza di appello n. 7511 dell’anno 2005 (pubblicata il 31 gennaio 2006, mediante deposito in cancelleria), che accertò la legittimità del recesso, con conseguente rigetto delle domande dell’attore (sentenza d’appello, provvisoriamente esecutiva anch’essa come per legge, poi resa definitiva da Cass. n. 14176/09 in data 12 marzo / 18 giugno 2009 – cfr. tra le altre Cass. lav. n. 1721 del 17/02/1988: la sentenza di riforma resa in grado di appello si sostituisce immediatamente, fin dalla sua pubblicazione – nelle controversie disciplinate dal rito del lavoro, fin dalla lettura del dispositivo -, alla sentenza di primo grado travolgendone le statuizioni riformate e quelle da essa dipendenti e privandola altresì, nel caso in cui sia provvisoriamente eseguibile, ope judicis o ope legis, di idoneità a legittimare l’instaurazione o la prosecuzione di procedure esecutive. Ne deriva che la sentenza di riforma anche se non interferisce, se non dal momento del passaggio in giudicato, sull’esecuzione conclusa e sugli atti esecutivi compiuti prima della riforma, impedisce però che sulla base della sentenza riformata possa essere intrapresa o proseguita l’esecuzione stessa o, comunque, promossa alcuna azione tendente all’affermazione di ulteriori diritti, che si pongano in contrasto con le statuizioni proprie dell’intervenuta riforma. Quindi, il lavoratore, che non si sia avvalso della sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro, resa in primo grado, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni in adempimento dell’obbligo sancito dall’art. 18 Stat. Lavoratori, comma 2, e diretto a supplire l’incoercibilità della reintegrazione, non ha più titolo dallo specificato momento per domandare in un autonomo giudizio di cognizione tale adempimento, neanche con riferimento al periodo intercorrente tra la data della sentenza di annullamento del licenziamento e quella della relativa sentenza di riforma). Peraltro, durante la pendenza del giudizio di secondo grado a seguito di procedura esecutiva la società aveva chiesto la conversione del pignoramento e versato la somma di 72.281,00 Euro, ma in esecuzione della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva. Il sig. F., quindi, rivendicò il mancato pagamento dell’assegno alimentare per il periodo 10 nov. 2005 / 14 ottobre 2005 e poi anche dell’assegno alimentare per l’arco temporale 15 ottobre 2008 / 18 giugno 2009 (assegno alimentare previsto dall’art. 111 del c.c.n.l. 6 febbraio 1998 -1996/99-, contratto collettivo rinnovato nell’anno 2003, il quale però aveva abrogato l’istituto di detto assegno alimentare). Il giudicato formatosi, pertanto, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dal lavoratore avverso la sentenza d’appello, emessa nel 2005, ha esplicato evidentemente effetti retroattivi, almeno de jure, sicchè il rapporto di lavoro deve ritenersi definitivamente cessato fin dall’agosto dell’anno 2000. Di conseguenza, una volta estinto il rapporto giuridico con detta decorrenza, retroattiva, il prestatore di lavoro non avrebbe potuto rivendicare alcun connesso diritto, tanto più nel caso di specie l’invocato assegno alimentare risulta richiesto (come da ricorsi del 27 maggio 2009, quindi anche dopo l’udienza pubblica, 12-03-09, tenutasi in cassazione per il ricorso avverso la sentenza d’appello del 2005 ed appena qualche giorno prima della relativa pubblicazione, avutasi il successivo 18 giugno) in relazione ad archi di tempo successivi all’anzidetta pronuncia di appello, provvisoriamente esecutiva fin dal momento della lettura del suo dispositivo e allorquando per giunta pacificamente non era più operante il contratto collettivo contemplante l’assegno alimentare, ma il successivo, risalente all’anno 2003, che lo aveva abrogato o che, comunque, non aveva più previsto l’assegno in questione. Ne deriva, anche sotto tale profilo, l’insussistenza di un qualsiasi diritto quesito, per contro infondatamente accampato dal ricorrente già appellante;
la sentenza qui impugnata, d’altro canto, nulla dice in ordine alla questione relativa all’applicabilità o inapplicabilità del nuovo contratto collettivo nei confronti del F., da costui però agitata con il ricorso de quo ma senza ben chiarire, soprattutto mediante riproduzione dei relativi atti ex art. 366 c.p.c., n. 6, dove, come e quando egli, all’epoca appellante, l’avrebbe dedotta, donde l’inammissibile novità della censura sul punto, segnatamente con riferimento al secondo motivo, risultando peraltro verso singolare ed infondata la pretesa di avvalersi soltanto del primo contratto collettivo, sostenendo invece l’inapplicabilità nei propri riguardi di quello successivo alla luce pure di quanto validamente per contro ritenuto sul punto dalla Corte capitolina, la quale in particolare ha opportunamente evidenziato come in effetti il diritto, in astratto, all’assegno alimentare ex c.c.n.l. 96/99 sarebbe comunque venuto meno a seguito della reintegrazione nel posto di lavoro, intervenuta per effetto della sentenza n. 22441/2002. Di conseguenza, il diritto, poi azionato, chiaramente ex novo, per il periodo 10 novembre 2005 / 18 giugno 2009 (all’esito della successiva estromissione per effetto della pronuncia di appello del 2005) non poteva che soggiacere alla sopravvenuta disciplina contrattuale, quindi ratione temporis applicabile, “non essendo configurabile un diritto quesito rispetto ad una prestazione della quale il ricorrente non godeva al momento della entrata in vigore del nuovo contratto”.
Lo stesso difetto di autosufficienza, con conseguente rilievo d’inammissibilità anche per la novità delle questioni, concerne altresì la pretesa violazione della normativa speciale, di cui alla L. n. 153 del 1959, D.P.R. n. 917 del 1986, nonchè del D.P.R. n. 445 del 2000, quest’ultimo peraltro concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari “in materia di documentazione amministrativa”, perciò del tutto irrilevante in ambito strettamente giudiziario, come nel caso del processo di cui è causa, per valgono le sole corrispondenti regole processuali, tra cui in part. il principio di libera valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c., in base al quale il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti per le c.d. prove legali, potendo altresì desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo (v., per altro verso, l’art. 2 dello stesso testo unico, Oggetto: Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonchè ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati che vi consentono);
quanto agli ulteriori motivi di appello, proposti avverso la sentenza n. 8364 del 2011, la Corte capitolina giustamente ha rilevato, in primo luogo, che TRENITALIA non aveva contestato gli importi richiesti in sede monitoria e riconosciuti con i succitati decreti ingiuntivi del 2006 e del 2008, avendo soltanto opposto in compensazione propri crediti, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell’appellante al pagamento della differenza tra quanto corrisposto in forza della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento, in seguito riformata con il rigetto della domanda, e quanto invece dovuto dal dipendente a titolo di t.f.r. di somme non erogate nel corso del rapporto. In proposito, opportunamente, veniva richiamata la memoria difensiva della società in data 13 dicembre 2013, con il rinvio al conteggio depositato nel corso del giudizio di primo grado, recepito dal primo giudicante, rilevando che evidentemente per mero errore materiale della sentenza appellata era stato indicato l’importo di Euro 71 mila 281, mentre la somma ancora dovuta ammontava 65.112,35 Euro, importo indicato nella motivazione della sentenza, dovendo tenersi conto, oltre che di quanto versato nel corso della procedura esecutiva, anche delle ritenute fiscali e previdenziali operate sul t.f.r. e sulle somme risultanti dal CUD 2007, pari rispettivamente a Euro 388,69 e a Euro 256,78. Per contro, F.G. aveva sostenuto l’infondatezza della eccezione di compensazione di cui alla riconvenzionale avversaria, assumendo che la società non aveva provato il pagamento, non avendo dimostrato che il giudice dell’esecuzione avesse sciolto il vincolo giudiziale e assegnato le somme versate a seguito della richiesta di conversione del pignoramento. In via subordinata, aveva evidenziato che il residuo sarebbe stato pari a 62.126,16 Euro, ossia la differenza tra la sorta capitale indicata nel precetto, pari a 69.936,30 Euro, e la somma di due decreti ingiuntivi (Euro 7810,12). Così delineata la materia controversia, la Corte di merito osservava, in via preliminare, che a sostegno della domanda riconvenzionale la società aveva prodotto in primo grado copia dell’atto di precetto in data 13 gennaio 2002, per la somma totale di 70.881,65 Euro, del verbale di pignoramento, del libretto di deposito a risparmio per 14.176,33 Euro (formato contestualmente all’istanza di conversione), dell’assegno circolare di 58.104,67 Euro (per un valore, dunque, di complessivi 72.281,00 Euro, superiore quindi all’intimato pagamento in ragione di 70.881,65 Euro totali), nonchè documentazione varia attestante anche il pagamento delle spese della procedura esecutiva. Tuttavia, la difesa dell’appellante aveva affermato che i suddetti importi non erano stati mai riscossi dal creditore procedente, cioè all’epoca dal F., non avendo Trenitalia prodotto nè il verbale di assegnazione, nè quietanza liberatoria. Pertanto, la Corte d’Appello con ordinanza del 10 gennaio 2014 aveva ritenuto, correttamente (contemperandosi nel rito c.d. lavoro il principio dispositivo con quello di esigenza di ricerca della verità materiale, all’uopo richiamando in particolare Cass. n. 6732/12, donde l’utilizzabilità degli atti così acquisiti), indispensabile l’integrazione della produzione documentale, invitando perciò le parti a depositare copia degli atti della procedura esecutiva, nonchè certificazione attestante lo stato di quest’ultima. Dagli atti, quindi, prodotti dalla società appellata il 20 maggio 2014 emergeva che all’udienza del 21 maggio 2003 il difensore dell’attuale appellante, avv. Ferri, aveva chiesto l’assegnazione della somma depositata al momento dell’istanza di conversione nonchè la determinazione degli importi dovuti dall’allora debitrice esecutata. Il giudice dell’esecuzione di conseguenza aveva quantificato la somma dovuta in ragione di 72281,00 ed assegnato termine per il deposito dell’ulteriore importo di 58.104,67 Euro, stabilendo inoltre che “per effetto della presente ordinanza e senza necessità di ulteriore provvedimento 11 deposito bancario seguito dal debitore è svincolato in favore del creditore. L’effettuazione del deposito estingue di diritto del processo esecutivo”. Risultava, altresì, annotato in calce al provvedimento anche il versamento eseguito il 23 settembre 2003, data in cui la procedura era stata dichiarata estinta. Dunque, a giudizio della Corte di merito, in base all’anzidetto lineare percorso argomentativo, perciò insindacabile in questa sede di legittimità, l’anzidetta produzione documentale non lasciava alcun margine di dubbio circa il diritto della società appellata di ripetere le somme versate entrate definitivamente nella disponibilità del F. per effetto dell’ordinanza in data 21 maggio 2003, già alla data del 23 settembre 2003, ossia contestualmente al versamento (dell’anzidetto ulteriore importo di 58.104,67Euro). Inoltre, secondo la Corte capitolina, era privo di pregio l’appello nella parte in cui si era sostenuto che la società avrebbe potuto agire per la sola sorte capitale indicata nel precetto. All’uopo veniva richiamato il principio affermato da questa Corte (Sez. lav., sentenza n. 25589 del 17/12/2010), secondo cui in caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., dovendosi riconoscere all’interessato il diritto di essere reintegrato dall'”accipiens” dell’intera diminuzione patrimoniale subita, con restituzione della somma versata aumentata degli interessi ovvero, se di maggior misura, della rivalutazione – pari al saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi- con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto. Di conseguenza, secondo la Corte distrettuale, alla società dovevano essere restituiti per intero le somme versate, ivi comprese le spese della procedura esecutiva, poichè qualora l’esecuzione si riveli ingiusta, siccome intrapresa sulla base di un titolo poi reso ab origine inefficace, il ristoro della diminuzione patrimoniale non può che essere integrale. Ne derivava la parziale fondatezza del motivo di gravame relativo alla decorrenza degli interessi, che andavano quindi calcolati a decorrere dal 23 settembre 2003, e non già dal 15 giugno 2003, come invece erroneamente indicato nella sentenza appellata. Inoltre, nel procedere alla cosiddetta compensazione atecnica, doveva tenersi conto del fatto che TRENITALIA aveva già provveduto a versare le ritenute fiscali e previdenziali sul trattamento di fine rapporto e sulle somme indicate nel CUD 2007, di modo che in suo favore dovevano essere riconosciuti gli ulteriori importi di 384,69 e di 256,78 Euro, da detrarre dall’ammontare complessivo delle somme indicate nei decreti ingiuntivi. In sintesi, dunque la somma dovuta a Trenitalia S.p.A., secondo la corte capitolina, corrispondeva a quella indicata nella motivazione della sentenza 8364 del 2011 ed ammontava a Euro 65.112,35 (72.281 + 384,64 + 256,78 = 72.922,47 – 7810,12). Infine, la Corte territoriale giudicava infondato il motivo di gravame con il quale l’appellante F.G. aveva riproposto l’istanza di ricusazione per sostenere la nullità della sentenza impugnata. La stessa giurisprudenza richiamata a sostegno della doglianza induceva ad escludere che nella specie potesse ravvisarsi una grave inimicizia del giudice nei confronti della parte, posto che l’attività giurisdizionale del magistrato rileva soltanto nell’ipotesi in cui si ravvisa una violazione grossolana e macroscopica di principi giuridici. Tale violazione non sussisteva nel caso in esame, poichè, in base a quanto sopra osservato, la sentenza era sostanzialmente condivisibile e l’errore materiale commesso nel dispositivo non poteva essere ritenuto sintomatico di un atteggiamento ostile del magistrato nei confronti della parte;
dunque, come appare evidente, la Corte di merito ha compiuto motivati accertamenti in punto di fatto, immuni da errori di diritto, e senza trascurare alcuna rilevante e decisiva circostanza, perciò insindacabili in questa sede di legittimità, soprattutto poi in base al vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella specie ratione temporis applicabile in relazione alla sentenza qui impugnata, risalente all’anno 2014, di guisa che la motivazione di per sè non rileva, se non quando risulti inferiore al c.d. minimo costituzionale, ciò che assolutamente è da escludersi nel caso di specie, avuto riguardo all’anzidetto lineare e ragionevole percorso argomentativo (cfr. tra le altre Cass. III civ. n. 23940 del 12/10/2017: in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia. In senso conforme Cass. sez. un. civ. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014.
V. inoltre Cass. VI civ. – 3 n. 21257 in data 08/10/2014, secondo cui dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, l’omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto; al contrario, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5), presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Conforme id. n. 23828 del 20/11/2015.
Analogamente, di recente si è ancora pronunciata Cass. VI – 3 n. 22598 del 25/09/2018, secondo cui in seguito alla surriferita riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo può dirsi violato soltanto qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione – per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile – e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Inoltre, secondo Cass. III civ. n. 11892 del 10/06/2016, anche il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Conforme Cass. I civ. n. 23153 del 26/09/2018);
d’altro canto, neppure sono ammissibili in questa sede di legittimità ricostruzioni fattuali diverse da quelle operate in sede di merito (cfr. Cass. VI civ. – 5 n. 29404 del 7/12/2017: con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità. In senso analogo, v. tra le altre Cass. nn. 9097 del 2017, 19011 del 2017, 16056 del 2016 e 19547 del 2017. In part. Cass. VI civ. – 5 n. 9097 del 07/04/2017: con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Conforme Cass. n. 7921 del 2011.
V. poi ulteriormente Cass. I civ. n. 16526 del 5/8/2016: in tema di ricorso per cassazione per vizi della motivazione della sentenza, il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto. In senso conforme Cass. VI civ. – 5n. 91 del 7/1/2014, secondo cui, ove la parte abbia dedotto un vizio di motivazione, la Corte di Cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito. Conformi, tra le altre, Cass. nn. 15489 del 2007 e 5024 del 2012);
quanto sopra osservato vale anche per le censure promiscuamente dedotte da parte ricorrente pure in ordine alle asserite violazioni di cui agli artt. 395,414,416,420,437,495,533 e 630 c.p.c., laddove per di più irritualmente detti pretesi errores in procedendo sono stati denunciati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (oltre che come visto impropriamente ex art. 360 n. 5, in ogni caso per insussistente vizio di motivazione) e non già univocamente in termini di nullità a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
tutte le anzidette medesime considerazioni si attagliano, inoltre, al terzo motivo di ricorso anche qui irritualmente formulato ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per la dedotta violazione degli artt. 51, 52 e 161 dello stesso codice, nonchè per insufficiente e contraddittoria motivazione, pure illogica ed incongrua, laddove la Corte di merito ha reputato insussistente la grave inimicizia ipotizzata dall’appellante nei propri confronti da parte del giudice di primo grado;
invero la motivazione in proposito fornita dalla Corte territoriale (la violazione denunciata dall’appellante in sede di gravame non sussisteva nello specifico, in quanto in base alle precedenti argomentazioni la pronuncia impugnata era sostanzialmente condivisibile e l’errore materiale commesso in dispositivo non risultava sintomatico di un atteggiamento ostile del magistrato nei confronti della parte) appare adeguata, in linea con il surriferito “minimo costituzionale” e non integrante dunque gli estremi dei vizi all’uopo ipotizzati dal ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, risultando ad ogni modo soprattutto anche immune da errori di diritto;
invero, ai sensi dell’art. 51 c.p.c., n. 3, la “grave inimicizia” del giudice nei confronti della parte non può, in linea di principio, originare dall’attività giurisdizionale del magistrato, se non in presenza di situazioni, eccezionali e patologiche, di violazione grossolana e macroscopica di principi giuridici, indicativa di un esercizio della giurisdizione volto al perseguimento dello scopo di danneggiare la parte per ragioni di ostilità, ma si riferisce a rapporti estranei al processo, in particolare alla presenza di ragioni di rancore o di avversione pregiudicanti l’imparzialità del giudice; ne consegue che non è configurabile il detto motivo di astensione – ricusazione per il semplice fatto che, in cause similari riguardanti la stessa parte, il giudice abbia emesso, o concorso ad emettere, decisioni ad essa sfavorevoli (Cass. sez. un. civ. n. 12345 in data 08/10/2001. Conforme Cass. lav. n. 11595 del 28/07/2003. Parimenti, secondo Cass. VI – 1 n. 24934 del 24/11/2014, ai fini della ricusazione del giudice civile ex art. 51 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e art. 52 c.p.c., non costituisce grave inimicizia, nè espressione o anticipazione di giudizio sul merito della controversia e neppure cognizione di essa in altro grado la pronunzia di precedenti provvedimenti sfavorevoli, quand’anche ritenuti erronei o manifestamente tali, resi in procedimenti separati o connessi in danno della medesima parte, ove non si alleghi e si provi l’esistenza di ragioni di rancore o di avversione diverse ed esterne alla causa, che si fondino su dati di fatto concreti e precisi, estranei alla realtà processuale ed autonomi rispetto ad essa, potendo quest’ultima costituire unicamente un elemento sintomatico della sussistenza del presupposto di fatto rilevante per la ricusazione.
Cfr. ancora Cass. Sez. 6 – 3, ordinanza n. 18976 del 24/09/2015, secondo cui in tema di ricusazione del giudice, la “inimicizia” del ricusato, ai sensi dell’art. 51 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere desunta dal contenuto di provvedimenti da lui emessi in altri processi concernenti il ricusante, tranne che le “anomalie” denunciate siano tali da non consentire neppure di identificare l’atto come provvedimento giurisdizionale; tuttavia, qualora ricorra tale ipotesi, il giudice della ricusazione deve anche accertare se quelle anomalie, in ipotesi ascrivibili ad altre cause, siano state determinate proprio da grave inimicizia nei confronti del ricusante, su cui incombe il correlato onere di allegare fatti e circostanze rivelatrici dell’esistenza di ragioni di avversione o di rancore estranei alla realtà processuale);
atteso l’esito negativo dell’impugnazione qui proposta, il soccombente va condannato alle relative spese, risultando peraltro anche in presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (la dichiarazione riportata a pag. 31 del ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 14, non reca comunque la firma in calce del diretto interessato, laddove poi segue, a pag. 32, dopo l’elencazione dei documenti prodotti, unicamente la sottoscrizione dell’avv. Elio Vitale. Inoltre, la scheda telematica di cancelleria riporta l’annotazione in data 17-12-2014, “SEGNALAZIONE MANCATO / INSUFF. PAGAMENTO CU ATTI SUCCESSIVI”).
P.Q.M.
la Corte dichiara RIGETTA il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida a favore di parte controricorrente in complessivi Euro 4000,00 per compensi ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in relazione a questo giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuti per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019
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