LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7821-2017 proposto da:
B.A., M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 52, presso lo studio dell’avvocato MARINA RIZZITELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI DALLA ROSA;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI TREVISO;
– intimato –
Nonchè da:
COMUNE DI TREVISO in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore MA.GI., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI N 2, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PIROCCHI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIAMPAOLO DE PIAZZI, ANTONELLO CONIGLIONE;
– ricorrente incidentale –
contro
M.A., B.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2147/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e l’accoglimento del 1 motivo del ricorso incidentale p.q.r.;
udito l’Avvocato LUIGI DELLA ROSA;
udito l’Avvocato GIAMPAOLO DE PIAZZI;
udito l’Avvocato FEDERICA MANZI per delega.
FATTI DI CAUSA
1. M.A. ed B.A. ricorrono, affidandosi a due motivi con atto notificato a partire dal 20/03/2017, per la cassazione della sentenza n. 2147 del 27/09/2016 della Corte di Appello di Venezia, con cui, per quel che in questa sede ancora rileva, pur essendo stata dichiarata la legittimazione passiva del Comune di Treviso e rigettata l’eccezione di prescrizione quanto ai danni iure successionis, è stata comunque respinta la domanda risarcitoria da loro proposta – anche nei confronti della Gestione Liquidatoria dell’ex U.L.S.S. n. ***** di Treviso, della Regione Veneto e di Panciera Cesare, medico che aveva effettuato le trasfusioni – per i danni patiti in conseguenza del contagio da epatite da HCV contratta dal rispettivo marito e padre, B.M., per una duplice trasfusione praticatagli presso l’Ospedale di Treviso nel *****.
2. Alla notifica del ricorso al solo Comune di Treviso da parte dei ricorrenti segue la notifica, da parte di quest’ultimo, di un controricorso (in data 26/04/2017) al ricorrente e ricorso incidentale e, dal 23/08/2017, di un ricorso successivo anche alla Regione Veneto ed alla Gestione Liquidatoria, contenente istanza di notifica del ricorso principale anche a queste ultime ai sensi degli artt. 331 o 332 c.p.c..
3. Al ricorso successivo resiste con controricorso la Regione del Veneto; il Comune di Treviso deposita memoria datata 21 febbraio 2018 ex art. 380 bis c.p.c..
4. Con ordinanza interlocutoria del 15 maggio 2018 la Sesta Sezione di questa Corte dispone la trattazione alla pubblica udienza. Tutte le parti depositano memoria ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va disattesa la richiesta di procedere ai sensi dell’art. 331 o dell’art. 332 c.p.c. in ordine al contraddittorio sul ricorso principale: da un lato, non è inscindibile la causa tra più soggetti in origine indicati come alternativamente responsabili ed in capo ad uno solo dei quali sia stata poi individuata la legittimazione passiva, quando l’impugnazione sia proposta, così abbandonandosi l’originaria prospettazione dell’alternatività della domanda e venendo meno l’operatività dell’art. 331 c.p.c., nei confronti di uno solo degli originari convenuti (Cass. ord. 12/05/2014, n. 10243); dall’altro lato, è ormai decorso il termine per provvedere ex art. 332 c.p.c. perchè l’impugnazione è preclusa nei confronti di tali parti.
2. Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1225 e 2043 c.c., nonchè degli artt. 40 e 41 c.p., anche in relazione alla mancata osservanza delle norme poste dalla circolare del Ministero della Sanità n. 50 del 28/03/1966, dalla L. 14 luglio 1967, n. 592, nonchè dalla circolare del Ministero della Sanità 09/06/1970 e dal D.P.R. 24 agosto 1972, n. 1256, censurando l’esclusione del nesso causale in relazione all’epoca molto remota (e comunque anteriore a quella della scoperta del virus HCV) della trasfusione.
3. I ricorrenti ritengono errata la decisione della Corte territoriale secondo cui il contagio da HCV subito dal congiunto non era evitabile, neppure con l’uso dell’ordinaria diligenza, perchè il virus non era stato ancora individuato dalla scienza medica all’epoca delle trasfusioni. La decisione sarebbe in contrasto con l’orientamento recente della giurisprudenza di legittimità che afferma la responsabilità della amministrazione anche per i trattamenti precedenti alla data (1978) in cui il virus dell’epatite B fu identificato in sede scientifica.
4. Con il secondo motivo si deduce la violazione delle stesse norme, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nell’errata valutazione della circostanza che era rimasta ignota la tracciabilità di una delle due trasfusioni cui rapportare l’evento dannoso.
5. In particolare, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la circostanza che il consulente di ufficio aveva segnalato che non era possibile identificare con certezza il donatore della sacca n. ***** che, pertanto, doveva considerarsi sconosciuto. Tale circostanza sarebbe stata evidenziata in corso di causa. Si tratterebbe di un profilo rilevante che, attraverso il ricorso alle presunzioni, dimostrerebbe che la struttura sanitaria non aveva predisposto la documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso, con ciò incidendo sul criterio della causalità adeguata, che avrebbe consentito di riferire proprio alla trasfusione da donatore ignoto l’infezione contratta.
6. Il ricorso principale non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). Per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
7. Per l’esposizione del fatto parte ricorrente ritiene opportuno trascrivere il contenuto della comparsa conclusionale di primo grado, facendo riferimento alla posizione del Comune di Treviso che aveva chiesto di chiamare in causa la Regione Veneto, la gestione liquidatoria della Usl e il sanitario dottor P.C.. Per spiegare il petitum e la causa petendi trascrive l’atto di citazione, riferendosi a quello datato 22 maggio 2003, nel quale B.M. avrebbe richiesto la condanna del solo Ministero della Salute per i danni da infezione conseguenti alle trasfusioni subite presso l’Ospedale Generale Regionale di Santa Maria dei Battuti di Treviso nel *****, individuando esattamente le norme di riferimento e illustrando nelle pagine successive gli accertamenti eseguiti, la richiesta per il riconoscimento dell’indennizzo inoltrata il 29 novembre 1996, il riconoscimento di tale diritto da parte del Ministero, in data 4 giugno 2002, e la richiesta di condanna del Ministero per quanto già indicato. Non vi è alcun riferimento alle parti del presente giudizio. Aggiunge che a seguito del decesso si erano costituiti gli eredi, moglie e figlio del defunto, i quali erano successivamente intervenuti volontariamente il 23 gennaio 2004, formulando domande di risarcimento iure proprio. A pagina 3 si precisa che tale controversia sarebbe ancora pendente davanti al Tribunale di Venezia. Vi è il riferimento alla nomina del giudice istruttore e alla consulenza disposta con esposizione delle argomentazioni relative al pregiudizio subito e agli esiti dell’accertamento peritale, che avrebbe individuato una responsabilità dell’Ospedale Generale Regionale che si aggiungerebbe alla responsabilità del Ministero. A pagina 9 seguono le indicazioni relative alla giurisprudenza in materia di responsabilità per omesso controllo e la specificazione del pregiudizio subito con l’individuazione delle diverse voci di danno.
8. A pagina 12 vi è il riferimento alla circostanza che i convenuti e i terzi chiamati (che mai sono stati menzionati nell’esposizione dei fatti) avrebbero sollevato una serie di questioni di carattere preliminare e pregiudiziale. Sempre nello svolgimento del processo, parte ricorrente si occupa della sola eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Treviso affidando a tale argomento le pagine da 12 a 30 del giudizio che, per quello che consta, si riferisce alla posizione del Ministero della Salute. Vi è poi il riferimento alla sentenza del 12 agosto 2010 del Tribunale di Treviso che dichiarerebbe il difetto di legittimazione passiva del Comune di Treviso rigettando le domande degli eredi. Non sono individuate le ragioni per le quali tali domande, comunque diverse rispetto a quelle cui si riferisce l’esposizione dei fatti, sarebbero state rigettate. Vi è poi il riferimento all’appello del 10 ottobre 2011, notificato a tutte le parti, con il quale si censurerebbe la affermazione di carenza di legittimazione passiva del Comune, la dichiarazione di prescrizione del diritto iure successionis e il rigetto della domanda iure proprio, senza individuare in alcun modo le argomentazioni poste a sostegno dei profili censurati. Vi è poi il riferimento alla costituzione delle altre parti, all’espletamento di una nuova consulenza medica e la sola trascrizione del dispositivo della decisione della Corte d’Appello, che avrebbe dichiarato il difetto di legittimazione del Comune di Treviso, rigettato l’eccezione di prescrizione e la richiesta di danni.
9. In sostanza parte ricorrente, oltrechè riferirsi ad un altro giudizio senza chiarire il riferimento a quello per cui è causa, omette del tutto: a) l’indicazione dei fatti costituivi della domanda; b) le ragioni della pretesa, che sono indicate in modo assolutamente generico; c) le modalità di svolgimento del giudizio di primo grado; d) le ragioni della decisione di primo grado; e) quelle della sentenza impugnata. Lo scrutinio dei motivi risulta impossibile in ragione delle dette lacune.
10. Con il ricorso incidentale tempestivamente proposto il Comune di Treviso lamenta la violazione dell’art. 2947 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, riguardo al termine di prescrizione. Secondo l’amministrazione, già in occasione della diagnosi di epatite C derivante da HCV del 17 settembre 1994, B.M. aveva la consapevolezza di avere contratto l’infezione in occasione delle due trasfusioni. Pertanto il termine quinquennale doveva ritenersi decorso alla data del 13 luglio 2006, data di notifica dell’atto di citazione. In ogni caso, anche facendo decorrere il termine dalla domanda per il riconoscimento dell’indennizzo (29 novembre 1996) lo stesso risulterebbe inutilmente decorso. Al contrario non sarebbe prospettabile un termine decennale sulla base di una responsabilità contrattuale in quanto l’atto di citazione si fonderebbe sui medesimi presupposti del precedente giudizio instaurato nei confronti del Ministero della Salute che, a sua volta, prospettava una responsabilità aquiliana.
11. Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.L. n. 382 del 1987, art. 12 convertito nella L. n. 456 del 1987, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 formulando istanza di integrazione del contraddittorio o di notificazione dell’impugnazione alle altre parti. Secondo l’amministrazione, il legittimo contraddittore avrebbe dovuto essere la gestione liquidatoria ovvero la Regione, in quanto il Comune non poteva essere ritenuto successore per legge dell’Ospedale. In particolare, il Decreto n. 382, art. 7 con riferimento ai debiti residuali dei cessati enti ospedalieri, prevedeva l’imputazione alla Gestione corrente delle Usl, nelle quali tali enti erano confluiti. Pertanto la titolarità passiva dei debiti residuali che facevano capo agli enti ospedalieri cessati (tra i quali, secondo l’amministrazione comunale, rientrerebbero anche le questioni risarcitorie per asseriti fatti illeciti compiuti prima del 1978) apparterrebbe, ai sensi del D.L. n. 382 del 1987, art. 12, comma 2 alla gestione corrente delle Usi. In particolare, poichè il giudizio era stato instaurato nel 2006 non troverebbe applicazione l’orientamento della giurisprudenza di legittimità risalente (Cass. 22 gennaio 1999, n. 589) che si occupava, invece, del caso in cui nel giudizio inizialmente instaurato nei confronti del Comune, legittimato ai sensi della L. n. 833 del 1978, art. 66 si aggiungeva la costituzione della Asl, ai sensi del D.L. del 1987, che però non comportava l’estromissione dell’originario debitore (Comune), trattandosi di successione per legge. Nel caso di specie, invece, la titolarità passiva era da tempo passata in capo alle Usl, per cui il Comune non assume più la qualità di legittimato passivo (Cass. n. 12505 del 1995).
12. Ricorrerebbe – secondo il Comune – anche la legittimazione passiva della Regione poichè ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 6 e L. n. 549 del 1995, art. 2, si è realizzata una successione per legge della Regione nei rapporti obbligatori di pertinenza delle Usl attraverso la creazione di apposite Gestioni stralcio. La gestione liquidatoria della Usl, quale soggetto debitore autonomo, si aggiungerebbe alla posizione della Regione. Con la conseguenza che il titolare passivo dei rapporti obbligatori delle soppresse Usl deve ritenersi la gestione liquidatoria ovvero quest’ultima, unitamente con la Regione. Pertanto si chiede la riforma della sentenza e la integrazione del contraddittorio nei confronti della gestione liquidatoria della ex ULSS n. 10 di Treviso della Regione del Veneto ai sensi dell’art. 331 c.p.c. ovvero la notifica della impugnazione a tali soggetti ai sensi dell’art. 332 c.p.c..
13. Attesa la inammissibilità del ricorso principale, quello incidentale, notificato ai ricorrenti principali M. e B., è assorbito.
14. Quanto al ricorso successivamente proposto dal Comune di Treviso e datato 22 agosto 2017, lo stesso è inammissibile in quanto tardivo.
15. Contrariamente a quanto sostenuto dal Comune di Treviso con la memoria ex art. 378 c.p.c. il secondo ricorso della predetta amministrazione comunale non è tempestivo, non trovando applicazione il termine lungo di un anno (e ciò sebbene il giudizio sia iniziato prima della riforma del 2009). Opera invece il principio per cui nel processo civile, il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purchè esso sia tempestivo, requisito per la cui valutazione occorre tener conto, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non del termine annuale, bensì del termine breve, decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14214 del 04/06/2018, Rv. 649337 – 01).
16. Pertanto, poichè alla notifica del ricorso al solo Comune di Treviso da parte dei ricorrenti principali ha fatto seguito la notifica, da parte del Comune, di un controricorso (in data 26/04/2017) notificato al ricorrente e un ricorso incidentale e, successivamente, in data 22/08/2017, un ulteriore ricorso notificato anche alla Regione Veneto ed alla Gestione Liquidatoria, quando il termine di 60 gg decorrente del 24 aprile era già decorso alla data del secondo ricorso, il ricorso successivo del Comune è tardivo. Questo profilo risulta assorbente rispetto all’inosservanza del termine di deposito ex art. 369 c.p.c. eccepita dalla Regione.
17. Ne consegue che il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, quello incidentale, tempestivamente proposto, è assorbito, e quello successivo del Comune di Treviso è inammissibile.
18. Le spese del presente giudizio di cassazione vanno integralmente compensate in considerazione dell’esito del giudizio.
19. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito con riferimento al ricorso principale ed a quello incidentale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara assorbito quello incidentale, tempestivamente proposto, e dichiara inammissibile quello incidentale successivo del Comune di Treviso.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il 6 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019
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