Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.24427 del 30/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13532/2014 proposto da:

Equitalia Sud S.p.a. – già Equitalia E.TR. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via F Confalonieri n. 1, presso lo studio dell’avvocato Cipriani Carlo, rappresentata e difesa dall’avvocato Virgintino Emmanuele, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela Fallimento ***** S.r.l., in Liquidazione, in persona del curatore e legale rappresentante Dott. I.M., elettivamente domiciliata in Roma Via Di Monte Fiore n. 22 presso lo studio dell’avvocato Gigante Caterina, rappresentata e difesa dall’avvocato Biga Francesco, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Equitalia Sud S.p.a. – già Equitalia E.TR. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via F Confalonieri n. 1, presso lo studio dell’avvocato Cipriani Carlo, rappresentata e difesa dall’avvocato Virgintino Emmanuele, giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso il decreto n. 1821/2014 del TRIBUNALE di BARI, depositato il 18/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2019 dal Cons., Dott. FEDERICO GUIDO.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex artt. 98 e 99 L. Fall. del 2.4.2013, Equitalia Sud spa chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento ***** srl per il complessivo importo di Euro 3.914.120,96 in via chirografaria in virtù di 5 estratti di ruolo.

Il Giudice Delegato ammetteva parzialmente il credito, escludendo la somma di Euro 2.246.670,23 riportata da una delle cartelle, compensava il credito per la somma di Euro 462.431,25 Euro incassata da Equitalia in virtù dell’escussione della polizza di fideiussione emessa da Zurich Insurance Company s.a. nell’interesse di ***** e dichiarava esecutivo lo stato passivo. Avverso detto decreto ha proposto opposizione Equitalia Sud spa.

Il Tribunale di Bari, con decreto n. 1821/2014, rigettava l’opposizione ex art. 98 L. Fall., poichè la ricorrente non aveva provato il proprio credito in quanto l’estratto di ruolo depositato ero privo della sottoscrizione di provenienza dall’Agente della riscossione ed era pertanto invalido. Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione, affidato ad undici motivi, Equitalia sud s.p.a..

La Curatela del Fallimento ***** srl resiste con controricorso, propone ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato.

Equitalia sud spa resiste a questi ultimi con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità del decreto ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione agli artt. 158 e 161 c.p.c. perchè il Collegio dinanzi al quale le parti avevano precisato le conclusioni risultava diverso da quello che aveva deciso la causa, come risultante dall’intestazione della sentenza.

Il motivo è infondato.

La non corrispondenza del collegio, così come riportato nell’epigrafe della sentenza, con quello innanzi al quale sono state precisate le conclusioni è causa di nullità della decisione solo in caso di effettivo mutamento del collegio medesimo; l’onere della prova di tale divergenza grava sulla parte che se ne dolga, dovendosi altrimenti presumere, in mancanza di elementi contrari ed in difetto di autonoma efficacia probatoria dell’intestazione della sentenza, che i magistrati che hanno partecipato alla deliberazione coincidano con quelli indicati nel verbale d’udienza, e che, pertanto, la pronunzia sia affetta da mero errore materiale(Cass. 24951/2016).

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 2712 e 2719 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il Tribunale affermato l’inefficacia dell’estratto di ruolo prodotto da Equitalia ai fini della prova del relativo credito in assenza di specifica eccezione di disconoscimento ad opera della curatela della copia rispetto all’originale; ad avviso del ricorrente il Tribunale non avrebbe potuto sindacare d’ufficio la genuinità della documentazione prodotta dall’opponente, in violazione dell’art. 2712 c.c., secondo cui il disconoscimento dev’essere chiaro, circostanziato ed esplicito.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza e del procedimento per violazione del principio del contraddittorio, per aver il Tribunale rilevato d’ufficio la validità della documentazione prodotta a sostegno della domanda, non concedendo un termine a difesa alla ricorrente per sconfessare l’invalidità del documento.

Con il quarto motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., per avere il Tribunale omesso di valutare i documenti depositati nel fascicolo di parte in relazione all’asseverazione di conformità all’originale del frontespizio del ruolo.

Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87 e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non aver il tribunale rilevato che ai fini dell’ammissione al passivo per la società di riscossione è sufficiente la produzione del ruolo d’imposta.

Il sesto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 5 e degli artt. 2718 e 2719 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere il Tribunale rilevato che la copia fotostatica del ruolo conteneva l’attestazione di conformità all’originale compiuta dall’Agente della riscossione.

Con il settimo motivo si denuncia la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale omesso di pronunciare su tutte le domande spiegate dalla ricorrente, avuto riguardo in particolare alla domanda di riunione, di autorizzazione alla chiamata in causa dell’Autorità portuale di Bari, in qualità di ente impositore, domanda di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per il deposito di documentazione proveniente dall’Autorità portuale ed attestante il fondamento giuridico del credito.

Con l’ottavo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il Tribunale omesso di pronunciare sulla domanda di ammissione dei crediti dell’Autorità Portuale in via privilegiata anzichè in chirografo.

Il nono motivo denuncia nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè omessa pronuncia circa la previsione dell’ammissione con riserva D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 88.

Con il decimo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al primo motivo di opposizione allo stato passivo: esclusione del credito perchè non riscontrato nei bilanci della società. Con l’undicesimo motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per aver il Tribunale omesso di esaminare la notifica della cartella esattoriale che valeva ad integrare la definitività del titolo.

Il secondo, quarto, quinto, sesto motivo di ricorso che, per la stretta connessione, vanno unitariamente esaminati sono fondati.

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione in quanto dall’esame dell’estratto di ruolo allegato alla domanda di insinuazione si rilevava che la dichiarazione dell’agente di riscossione di conformità formulata D.L. n. 669 del 1996, ex art. 5, conv. nella L. n. 30 del 1997 mancava di sottoscrizione, facendo da ciò discendere il rigetto della domanda.

Il tribunale non ha quindi contestato l’idoneità dell’estratto di ruolo ai fini della insinuazione del concessionario al passivo fallimentare, ma ha ritenuto invalida la dichiarazione di conformità rectius di provenienza in quanto mancante di sottoscrizione, in violazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 5 conv. nella L. n. 30 del 1997. La statuizione non è conforme a diritto.

Conviene premettere che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, l’ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie sulla base del semplice ruolo, senza che occorra che l’estratto sia munito dell’autenticazione nelle forme di legge, essendo sufficiente che la copia della parte del ruolo relativa al contribuente sia munita della dichiarazione di conformità all’originale resa dal collettore delle imposte.

Deve peraltro rilevarsi che ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 77, che ha abrogato la L. n. 15 del 1968 sia delle modificazioni del sistema della riscossione che, comportando l’affidamento del relativo servizio a società private esclude la possibilità di qualificarle come pubblici depositari, determina l’inapplicabilità del D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5, invocato nel provvedimento impugnato.

Tale disposizione infatti, nel prevedere che “sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza”, non può considerarsi riferibile agli estratti dei ruoli formati dallo stesso concessionario sulla base del documento informatico consegnatogli.

Il riferimento normativo più appropriato è invece rappresentato dal D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, nel testo sostituito da ultimo dal D.Lgs. n. 235 del 2010, art. 16, comma 1, il quale al comma 2 prevede che “le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale, se la loro conformità non è espressamente disconosciuta, aggiungendo che “resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico”.

Tale disposizione è senz’altro applicabile al giudizio in esame, posto che l’insinuazione (proposta il *****) è successiva all’entrata in vigore della del D.L. n. 235 del 2010, art. 16, dovendo peraltro rilevarsi che si tratta di una disposizione a carattere sostanziale, in quanto attinente all’efficacia dei mezzi di prova, e dunque applicabile ai giudizi in corso, anche in sede di legittimità e con il solo limite del giudicato.

Per effetto della citata disposizione ed esclusa, come sopra evidenziato, l’applicabilità del D.L. n. 669 del 1996, art. 5, non risultando che il curatore abbia sollevato contestazioni in ordine alla conformità all’originale, deve dunque ritenersi che il decreto non potesse disconoscere l’efficacia probatoria degli estratti di ruolo prodotti dalla ricorrenti, trattandosi di copie parziali su supporto analogico di un documento informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall’ente creditore al concessionario della riscossione ed aventi quindi il medesimo valore del ruolo (Cass. n. 31190/2017).

L’accoglimento dei motivi che precedono assorbe l’esame del terzo, settimo, nono, decimo ed undicesimo motivo. L’ottavo motivo di ricorso è infondato.

Secondo quanto riferito dalla ricorrente, la stessa aveva originariamente richiesto l’ammissione in via chirografaria dell’intero credito, mentre la successiva modificazione con richiesta del privilegio era intervenuta solo con le osservazioni al progetto di stato passivo depositate all’udienza del 19.10.2012, a fronte della domanda di ammissione al passivo depositata il *****.

Orbene, come ripetutamente affermato da questa Corte, in tema di accertamento del passivo, la domanda di insinuazione presentata senza specifica richiesta del privilegio, non può essere integrata mediante ulteriore atto proposto dopo la scadenza del termine di trenta giorni previsto dall’art. 93 L. Fall. ed il deposito, da parte del curatore, del progetto dello stato passivo ex art. 95 L. Fall., comma 2, configurando tale richiesta, in fattispecie regolata dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, una “mutatio” e non una “emendatio libelli” (Cass. 15702/2011;14936/2016;1331/2017).

Da ciò discende nella fase sommaria e per la perentorietà dei termini ivi previsti (ex art. 93 L. Fall. e art. 16 L. Fall., n. 5), la considerazione del credito stesso come chirografario.

La non sanabilità dell’omissione (o dell’assoluta incertezza) delle ragioni della prelazione implica altresì, da un lato, che lo stesso credito – con la richiesta del privilegio e senza un ritiro della domanda tempestiva – non possa essere insinuato in via tardiva e, dall’altro, il rigetto dell’opposizione allo stato passivo.

Passando al ricorso incidentale condizionato, con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1218 c.c., D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88 e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nonchè l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere il Tribunale omesso di considerare che i crediti derivanti dal godimento di beni demaniali non hanno natura tributaria bensì privatistica, con conseguente inapplicabilità del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88.

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale non si è infatti pronunciato sulla natura del credito in oggetto, ritenendo assorbente la mancanza di sottoscrizione dell’estratto di ruolo prodotto.

Da ciò l’inammissibilità del motivo di ricorso incidentale.

In tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorchè proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza.(Cass. n. 22095/2017; n. 4130/2014).

Con il secondo motivo di ricorso incidentale (non condizionato all’accoglimento di quello principale) si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 112 e 115 c.p.c., degli artt. 1292, 1203 e 1949 c.c. e art. 1950 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nonchè omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla statuizione con la quale il Tribunale ha affermato la legittimità della compensazione dal credito del concessionario ammesso al passivo fallimentare di 1.666.888,98 Euro, con la somma incassata in data *****, in virtù dell’escussione della polizza di fideiussione n. ***** emessa il ***** dalla Zurich Insurance Company s.a..

Il motivo è fondato.

Premesso che il decreto impugnato ha dichiarato la legittimità della disposta compensazione, rectius detrazione dal credito del concessionario ammesso al passivo fallimentare di 1.666.888,98 Euro dell’importo di 462.431,25 Euro, incassato da Equitalia il ***** in virtù dell’escussione della citata polizza fideiussoria n. ***** emessa dalla Zurich Insurance Company s.a. in favore dell’Autorità Portuale, non risulta espressa la ragione in forza della quale, a fonte del fatto non contestato che la Zurich aveva interamente adempiuto la propria obbligazione solidale, quale fideiussore, l’importo detratto dal credito del concessionario in conseguenza dell’escussione della fideiussione non risulta di 462.431,25 Euro ma di 458.072,57 Euro, con conseguente attribuzione al concessionario dell’ulteriore importo di 4.358,68 Euro.

E’ dunque ravvisabile il vizio di omessa motivazione o motivazione apparente, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4), non potendo in alcun modo desumersi l’iter logico che il Tribunale ha posto a fondamento della propria statuizione di ammissione dell’importo residuo di 4.358,68 Euro in favore del concessionario.

In conclusione, con riferimento al ricorso principale, respinti il primo ed ottavo motivo, vanno accolti il secondo, quarto, quinto, sesto motivo, assorbiti il terzo, settimo, nono, decimo ed undicesimo motivo.

Quanto al ricorso incidentale, va dichiarato inammissibile il primo motivo, mentre va accolto il secondo motivo.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata al Tribunale di Bari, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte, respinti il primo ed ottavo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo, quarto, quinto e sesto motivo; dichiara assorbiti il terzo, settimo, nono, decimo ed undicesimo motivo.

Dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale, accoglie il secondo motivo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Bari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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