Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.28807 del 08/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22412-2017 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI N 7, presso lo studio dell’avvocato MICHELA CONCETTI, rappresentato e difeso dagli avvocati MARZIO REMUS, LUIGI REMUS;

– ricorrente –

contro

ICCREA BANCA IMPRESA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 872/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19/6/2017 la Corte d’Appello di Brescia, in accoglimento del gravame interposto dalla società Iccrea Banca Impresa s.p.a. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Brescia 17/9/2013, ha accolto la domanda dalla medesima proposta nei confronti del sig. F.M. di condanna al pagamento di somma a titolo di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza della “tardiva trascrizione di una compravendita immobiliare, strumentale alla conclusione di un contratto di leasing”, richiesta “a mezzo posta sette giorni dopo la conclusione del rogito ed eseguita dagli uffici a tredici giorni dalla stipula”, con conseguente “necessità di estinguere un debito contrattuale dell’alienante nei confronti di un terzo soggetto che aveva iscritto ipoteca giudiziale sul medesimo immobile tra la data di conclusione del rogito e quella di trascrizione del medesimo”, al fine di “ottenerne il consenso alla cancellazione d’ipoteca ed adempiere correttamente le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione finanziaria”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il F. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 10 motivi.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 163,165,325,347 e 348 c.p.c., art. 74 disp. att. c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 2 motivo denunzia violazione degli artt. 115,276,324,342 e 346 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 3 motivo denunzia violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., art. 1224 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 4 motivo denunzia violazione degli artt. 132,276 e 342 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 5 motivo denunzia violazione degli artt. 112,115,116,276,342 e 346 c.p.c., artt. 1175,1218,1227,2041,2375 e 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 10 motivo denunzia violazione degli artt. 1218,2041,2735 e 2697 c.c., artt. 115,116 e 346 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 6 motivo denunzia violazione dell’art. 2671 c.c., artt. 40 e 41 c.p., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 7 motivo denunzia violazione degli artt. 115,116 e 155 c.p.c., art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con l’8 motivo denunzia violazione degli artt. 1176,1218,1223,2236,2761 e 2697 c.c., artt. 40 e 41 c.p., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 9 motivo denunzia violazione degli artt. 1362,1366,1367,1229 e 2697 c.c., artt. 116,132 e 346 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che i motivi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, alla domanda “di una prima ingiunzione di pagamento nei confronti anche del sig. C.S., quale garante, e di altri soggetti”, alla “seconda ingiunzione per pagamento somme”, alla “segnalazione a sofferenza visibile in C.R.”, all'”iscrizione di una prima ipoteca giudiziale sull’immobile oggetto della futura compravendita (v. doc. 4)”, alla “prima ispezione ipotecaria sugli immobili”, alla “verifica poi ripetuta il di del rogito alle ore 12.40”, alla “ricevuta del versamento della tassa di iscrizione ipotecaria”, all’iscrizione della “seconda ipoteca giudiziale sull’immobile”, alla “lettera raccomandata 1”, alla “domanda di trascrizione dell’atto in parola (v. docc. 9, 10, 11) al “mandato di pagamento” dell’Iccrea del “15 dicembre 2010", alla pronunzia Trib. Monza 15/6/2011, all'”atto di assenso alla cancellazione dell’ipoteca con atto autenticato dal notaio Dott. T. (v. doc. 18)”, all'”atto di citazione” notificato “in data 29 novembre 2011”, alla “precisazione delle conclusioni”, alla “calusola negoziale che esonerava il notaio da ogni controllo successivo”, alla “missiva… inviata mediante racc. 1", all'”ipoteca giudiziale… iscritta in data 3 dicembre 2009”, alla consegna da parte dell’Iccrea “all’UNEP presso la Corte di appello di Brescia” dell'”atto di citazione in appello”, alla “costituzione del deducente”, al “secondo motivo di appello”, alla “comparsa di costituzione (v. doc. 20, pag. 8, sub p. 4.1)” in “primo grado”, ai “documenti… dimessi in atti (v. doc. 23, sub p. 4.2, pag. 22 e sub p. 4.7, pag. 29)”, alla “comparsa conclusionale” in grado di appello, all'”atto di citazione d’appello (v. doc. 23, pag. 8/9)”, alla “comparsa d’appello… (v. doc. 23, sub p. 4.2, pag. 22-24)”, ai “due motivi di appello”, al “documento n. 15 del fascicolo di prime cure”, alla “fideiussione omnibus rilasciata dal venditore”, al “comportamento mostrato della controricorrente”, alla “clausola di esonero (v. doc. 21, pag. 4)”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente per la parte strettamente d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., il “documento che pare essere sia un mandato di pagamento… sia uno specifico ordine di imputare la somma al cliente… (v. doc. 15, pag. 1)”; una riga della “comparsa di costituzione e risposta di primo grado”… (v. doc. 21, sub p. 6.1, pag. 1, ultimi righi)”, alcune righe della “costituzione in appello… (v. doc. 23, sub p. 6.1.1.3, pag. 33)”), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

L’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata nell’impugnata sentenza rimangono sono pertanto rimasti dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.

E’ al riguardo appena il caso di osservare che (anche) ai fini della censura di error in procedendo ex art. 112 c.p.c. i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo (v., da ultimo, Cass., 20/6/2019, n. 16591).

Nè può assumere in contrario rilievo la circostanza che la S.C. sia in tale ipotesi (anche) “giudice del fatto”.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il requisito prescritto all’art. 366 c.p.c., n. 6 deve essere infatti dal ricorrente comunque rispettato nella redazione del ricorso per cassazione (come ripetutamente da questa Corte ripetutamente affermato: v., da ultimo, Cass., 9/3/2018, n. 5649, nonchè, con particolare con riferimento all’ipotesi dell’error in procedendo ex art. 112 c.p.c., Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978, nonchè, da ultimo, Cass., 20/6/2019, n. 16591), giacchè pur divenendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale), con potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934 e Cass., 25/9/2017, n. 22333; Cass., 20/6/2019, n. 16591).

Va per altro verso posto in rilievo come, al di là della formale intestazione dei motivi, la ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’illogicità, la contraddittorietà e l’omissione della motivazione (v. pagg. 28, 30, 33 del ricorso) nonchè l’omessa e a fortiori erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (v. pag. 25 del ricorso) (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Non può d’altro canto sottacersi che giusta risalente orientamento di questa Corte non sia al giudice del merito richiesto di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, bensì di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (v. Cass., 9/3/2011, n. 5586).

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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